Art. 5. Attivita' ispettiva 1. Le autorita' sanitarie territorialmente competenti: a) procedono ad ispezioni per la verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto, da effettuare anche in occasione di altri controlli e mantengono la documentazione dei risultati delle singole ispezioni effettuate; b) all'atto del controllo indicano, nel verbale di accertamento, le carenze riscontrate e le conseguenti prescrizioni con i relativi tempi di adeguamento; c) trasmettono al Ministero della salute, per il tramite degli assessorati regionali competenti, una relazione sulle ispezioni di cui alla lettera a), al fine della predisposizione e presentazione alla Commissione europea di una relazione complessiva sulle ispezioni effettuate sul territorio nazionale.