Art. 5.
                         Attivita' ispettiva
  1. Le autorita' sanitarie territorialmente competenti:
    a) procedono  ad  ispezioni  per  la  verifica del rispetto delle
disposizioni  del  presente decreto, da effettuare anche in occasione
di altri controlli e mantengono la documentazione dei risultati delle
singole ispezioni effettuate;
    b) all'atto  del controllo indicano, nel verbale di accertamento,
le  carenze  riscontrate e le conseguenti prescrizioni con i relativi
tempi di adeguamento;
    c) trasmettono  al  Ministero  della salute, per il tramite degli
assessorati  regionali  competenti,  una relazione sulle ispezioni di
cui  alla  lettera  a), al fine della predisposizione e presentazione
alla Commissione europea di una relazione complessiva sulle ispezioni
effettuate sul territorio nazionale.