Art. 7. 
                       Sanzioni amministrative 
 
  1. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  il  proprietario  o  il
detentore che violi le disposizioni di cui alle lettere a), b)  e  c)
dell'articolo 2, e quelle di cui al numero 8 dell'allegato A, nonche'
i  divieti  di  cui  all'articolo  3,  e'  punito  con  la   sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.550,00 euro a 9.300,00 euro. 
  2. L'autorita'  competente,  valutata  la  gravita'  delle  carenze
riscontrate nel corso dei controlli, puo'  sospendere  l'applicazione
della sanzione di cui al comma 1 in caso  di  tempestivo  e  puntuale
adeguamento alle prescrizioni dettate ai sensi dell'articolo 5, comma
1, lettera a). La sospensione e' automaticamente revocata in caso  di
reiterazione delle violazioni e non puo' essere concessa in  caso  di
recidiva. 
  3. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1,  la
sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata fino alla meta' ed e'
disposta la sospensione dell'attivita' svolta, a fine ciclo, da uno a
tre  mesi  con  riferimento  alle  unita'  produttive  risultate  non
conformi; nell'ipotesi di sospensione dell'attivita', il proprietario
o il detentore e' tenuto comunque ad assicurare  il  benessere  delle
galline ovaiole. Fermo restando che in tale  periodo  di  sospensione
dell'attivita' non vanno computati i periodi di vuoto biologico e  di
vuoto sanitario. 
  4.  Il  proprietario  o  detentore  che  ometta  di  richiedere  la
registrazione prevista all'articolo 4, commi 1 e 3, entro  i  termini
indicati  al  medesimo  articolo  4,  e'  punito  con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da 515,00 euro a 3.090,00 euro, nonche'  la
sospensione  dell'attivita'  fino  all'avvenuta  registrazione  dello
stabilimento di  allevamento;  all'accertamento  di  tale  violazione
consegue sempre  la  registrazione  d'ufficio  dell'allevamento,  con
spese  a  carico  del  soggetto  interessato,  determinate  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 7.