Art. 7. Sanzioni amministrative 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore che violi le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2, e quelle di cui al numero 8 dell'allegato A, nonche' i divieti di cui all'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.550,00 euro a 9.300,00 euro. 2. L'autorita' competente, valutata la gravita' delle carenze riscontrate nel corso dei controlli, puo' sospendere l'applicazione della sanzione di cui al comma 1 in caso di tempestivo e puntuale adeguamento alle prescrizioni dettate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a). La sospensione e' automaticamente revocata in caso di reiterazione delle violazioni e non puo' essere concessa in caso di recidiva. 3. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata fino alla meta' ed e' disposta la sospensione dell'attivita' svolta, a fine ciclo, da uno a tre mesi con riferimento alle unita' produttive risultate non conformi; nell'ipotesi di sospensione dell'attivita', il proprietario o il detentore e' tenuto comunque ad assicurare il benessere delle galline ovaiole. Fermo restando che in tale periodo di sospensione dell'attivita' non vanno computati i periodi di vuoto biologico e di vuoto sanitario. 4. Il proprietario o detentore che ometta di richiedere la registrazione prevista all'articolo 4, commi 1 e 3, entro i termini indicati al medesimo articolo 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 515,00 euro a 3.090,00 euro, nonche' la sospensione dell'attivita' fino all'avvenuta registrazione dello stabilimento di allevamento; all'accertamento di tale violazione consegue sempre la registrazione d'ufficio dell'allevamento, con spese a carico del soggetto interessato, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 7.