IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo
1, commi 1, 3 e 5 e l'allegato B;
  Vista  la  direttiva n. 2001/19/CE recante modifiche alle direttive
n.  89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio, relative al sistema generale
di  riconoscimento  delle  qualifiche professionali ed alle direttive
77/452/CEE,    77/453/CEE,   78/686/CEE,   78/687/CEE,   78/1026/CEE,
78/1027/CEE,    80/154/CE,    80/155/CEE,   85/384/CEE,   85/432/CEE,
85/433/CEE  e  93/16/CEE,  concernenti  le  professioni di infermiere
responsabile   dell'assistenza   generale,   dentista,   veterinario,
ostetrica, architetto, farmacista e medico;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 marzo 2003;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 luglio 2003;
  Sulla   proposta   dei   Ministri  per  le  politiche  comunitarie,
dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca e della salute, di
concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,
dell'economia  e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali,
delle attivita' produttive, per i beni e le attivita' culturali e per
gli affari regionali;

                                Emana

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
      Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115

  1.  Al  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo  1, comma 3, le parole: "dello stesso livello di
formazione" sono sostituite dalle seguenti: "di livello di formazione
equivalente";
    b) dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
  "Art.   2-bis   (Formazione   regolamentata).  -  1.  Si  definisce
formazione regolamentata qualsiasi formazione:
    direttamente   orientata   all'esercizio   di   una   determinata
professione e
    consistente  in un ciclo di studi post-secondari di durata minima
di  tre  anni  oppure  di  durata  equivalente  a  tempo  parziale in
un'universita'  o  in  un  altro  istituto  di  livello di formazione
equivalente  e,  se  del  caso,  nella  formazione professionale, nel
tirocinio  o  nella pratica professionale richiesti oltre il ciclo di
studi  post-secondari:  la  struttura  e  il  livello  di  formazione
professionale,  del  tirocinio  o  della pratica professionale devono
essere  stabiliti  dalle  disposizioni  legislative,  regolamentari o
amministrative dello Stato membro interessato o soggetti al controllo
o all'autorizzazione dell'autorita' designata a tal fine";
    c) all'articolo 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  "1-bis.  Il requisito di cui al comma 1, lettera b), non si applica
se il richiedente e' in possesso di una formazione regolamentata";
    d) all'articolo 6, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  "1-bis. Quanto previsto al comma 1 e' subordinato alla verifica del
fatto  che  le  conoscenze  acquisite dal richiedente nel corso della
propria  esperienza  professionale non colmino in tutto o in parte la
differenza sostanziale di cui al primo comma, lettera a).";
    e) all'articolo 7, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  "2-bis.  La  durata  nonche'  le  materie  oggetto del tirocinio di
adattamento  sono  stabilite nella fase di attuazione della procedura
di cui all'articolo 12. Le materie sono scelte in relazione alla loro
valenza ai fini l'esercizio della professione.";
    f) all'articolo 8, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  "3-bis. L'esame di cui al comma 1, si articola in una prova scritta
o  pratica  e  orale  o  in  una  prova  orale da svolgersi in lingua
italiana  sulla  base dei contenuti delle materie stabilite a seguito
della procedura di cui all'articolo 12.";
    g) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  9 (Disposizioni applicative delle misure compensative). - 1.
Con  decreto  del  Ministro  competente  di cui all'articolo 11, sono
definite,  con  riferimento  alle  singole  professioni, le eventuali
ulteriori  procedure  necessarie  per  assicurare lo svolgimento e la
conclusione delle misure di cui agli articoli 7 e 8.";
    h) l'articolo 11, comma 1, e' modificato come segue:
      1)  alla  lettera a) dopo la parola: "decreto" sono inserite le
seguenti: " , fatta eccezione di quanto previsto alla lettera d)";
      2) la lettera d), e' sostituita dalla seguente:
    "d)   il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca  per  il  personale  ricercatore  e  per  le  professioni  di
pianificatore   territoriale,   paesaggista,  conservatore  dei  beni
architettonici  ed  ambientali,  architetto  junior  e  pianificatore
junior;";
      3) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
    "e)   il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca  per  i  docenti di scuola materna, di scuola elementare e di
istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado;";
   i) all'articolo 16, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
  "4-bis.  Nei  casi  in  cui  per  l'ammissione  all'esercizio della
professione  e' richiesto il requisito della capacita' finanziaria, i
soggetti  che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 1,
possono avvalersi di un attestato rilasciato da una banca dello Stato
membro d'origine o di provenienza.
  4-ter.  Nei  casi  in  cui  per  l'ammissione  all'esercizio  della
professione   e'  richiesta  una  copertura  assicurativa  contro  le
conseguenze   pecuniarie   della   responsabilita'  professionale,  i
soggetti  che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 1,
possono   avvalersi   degli   attestati   rilasciati  dagli  Istituti
assicurativi   di   altri   Stati  membri  ove  venga  precisato  che
l'assicuratore  rispetta  le prescrizioni legislative e regolamentari
in  vigore nello Stato membro ospite per quanto riguarda le modalita'
e  l'estensione  della  garanzia. Tali attestati non devono essere di
data anteriore a tre mesi dal momento della loro presentazione.";
    l)  l'allegato  A  e'  sostituito  dall'allegato  I  del presente
decreto legislativo.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              - Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art  87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La  legge  1°  marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2001».  L'art.  1,  commi  1,  3  e  5 e l'allegato B cosi'
          recitano:
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comuni-tarie).  -  1.  Il Governo e' delegato ad
          emanare,  entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive  comprese  negli elenchi di cui agli allegati A e
          B.
              2. (Omissis).
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B  nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
          dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
          parlamentari.  Decorso  tale termine i decreti sono emanati
          anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto
          per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
          trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
          previsti  ai  commi  1 o 4 o successivamente, questi ultimi
          sono prorogati di novanta giorni.
              4. (Omissis).
              5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
          eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
          legislativa  regionale e provinciale entrano in vigore, per
          le  regioni  e province autonome nelle quali non sia ancora
          in  vigore la propria normativa di attuazione, alla data di
          scadenza  del  termine  stabilito  per  l'attuazione  della
          rispettiva   normativa   comunitaria   e  perdono  comunque
          efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
          normativa  di  attuazione  di  ciascuna regione e provincia
          autonoma.».

                                                          «Allegato B
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3)
              93/104/CE   del   Consiglio,   del   23 novembre  1993,
          concernente  taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
          di lavoro.
              94/45/CE   del   Consiglio,   del   22 settembre  1994,
          riguardante  l'istituzione di un comitato aziendale europeo
          o  di  una  procedura per l'informazione e la consultazione
          dei  lavoratori  nelle  imprese  e nei gruppi di imprese di
          dimensioni comunitarie.
              96/61/CE  del  Consiglio,  del 24 settembre 1996, sulla
          prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
              1999/31/CE  del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa
          alle discariche di rifiuti.
              1999/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          7 giugno    1999,   che   istituisce   un   meccanismo   di
          riconoscimento    delle   qualifiche   per   le   attivita'
          professionali     disciplinate     dalle    direttive    di
          liberalizzazione   e   dalle   direttive   recanti   misure
          transitorie   e   che   completa  il  sistema  generale  di
          riconoscimento delle qualifiche.
              1999/63/CE  del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa
          all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
          gente  di  mare  concluso  dall'Associazione armatori della
          Comunita'  europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati
          dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
              1999/64/CE  della  Commissione, del 23 giugno 1999, che
          modifica  la  direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che
          le  reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo
          appartenenti  ad  un  unico  proprietario  siano gestite da
          persone giuridiche distinte.
              1999/92/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre  1999, relativa alle prescrizioni minime per il
          miglioramento  della  tutela della sicurezza e della salute
          dei  lavoratori  che  possono  essere esposti al rischio di
          atmosfere  esplosive (quindicesima direttiva particolare ai
          sensi   dell'art.   16,   paragrafo   1,   della  direttiva
          89/391/CEE).
              2000/13/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio. del
          20 marzo    2000.    relativa   al   ravvicinamento   delle
          legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura
          e  la  presentazione  dei  prodotti  alimentari, nonche' la
          relativa pubblicita'.
              2000/26/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 maggio   2000,   concernente   il  ravvicinamento  delle
          legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione
          della  responsabilita' civile risultante dalla circolazione
          di  autoveicoli  e  che  modifica le direttive 73/239/CEE e
          88/357/CEE  del  Consiglio  (quarta direttiva assicurazione
          autoveicoli).
              2000/31/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei
          servizi della societa' dell'informazione, in particolare il
          commercio  elettronico, nel mercato interno («direttiva sul
          commercio elettronico»).
              2000/34/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          22 giugno  2000,  che  modifica  la direttiva 93/104/CE del
          Consiglio  concernente  taluni  aspetti dell'organizzazione
          dell'orario  di  lavoro, al fine di comprendere i settori e
          le attivita' esclusi dalla suddetta direttiva.
              2000/35/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 giugno  2000,  relativa  alla  lotta contro i ritardi di
          pagamento nelle transazioni commerciali.
              2000/36/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 giugno   2000,  relativa  ai  prodotti  di  cacao  e  di
          cioccolato destinati all'alimentazione umana.
              2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua
          il  principio  della  parita' di trattamento fra le persone
          indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.
              2000/53/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.
              2000/59/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 novembre   2000,  relativa  agli  impianti  portuali  di
          raccolta  per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del
          carico.
              2000/75/CE  del  Consiglio,  del  20 novembre 2000, che
          stabilisce  disposizioni specifiche relative alle misure di
          lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.
              2000/77/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE
          del    Consiglio    che    fissa    i   principi   relativi
          all'organizzazione  dei  controlli  ufficiali  nel  settore
          dell'alimentazione animale.
              2000/78/CE  del  Consiglio,  del  27 novembre 2000, che
          stabilisce un quadro generale per la parita' di trattamento
          in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
              2000/79/CE   del   Consiglio,   del  27 novembre  2000,
          relativa      all'attuazione      dell'accordo      europeo
          sull'organizzazione  dell'orario di lavoro del personale di
          volo  nell'aviazione  civile  concluso  da  Association  of
          European   Airlines   (AEA),  European  Transport  Workers'
          Federation   (ETF),  European  Cockpit  Association  (ECA),
          European  Regions Airline Association (ERA) e International
          Air Carrier Association (IACA).
              2001/12/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 febbraio  2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del
          Consiglio    relativa    allo   sviluppo   delle   ferrovie
          comunitarie.
              2001/13/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 febbraio  2001,  che  modifica la direttiva 95/18/CE del
          Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.
              2001/14/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 febbraio   2001,   relativa   alla   ripartizione  della
          capacita'  di  infrastruttura  ferroviaria, all'imposizione
          dei  diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
          e alla certificazione di sicurezza.
              2001/15/CE  della  Commissione,  del  15 febbraio 2001,
          sulle   sostanze   che  possono  essere  aggiunte  a  scopi
          nutrizionali  specifici ai prodotti alimentari destinati ad
          un'alimentazione particolare.
              2001/16/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19 marzo  2001,  relativa all'interoperabilita' del sistema
          ferroviario transeuropeo convenzionale.
              2001/18/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 marzo  2001,  sull'emissione deliberata nell'ambiente di
          organismi   geneticamente   modificati   e  che  abroga  la
          direttiva 90/220/CEE del Consiglio.
              2001/19/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 maggio  2001,  che  modifica  le  direttive  89/48/CEE e
          92/51/CEE  del  Consiglio  relative  al sistema generale di
          riconoscimento   delle   qualifiche   professionali   e  le
          direttive  77/452/CEE,  77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE,
          78/1026/CEE,     78/1027/CEE,    80/154/CEE.    80/155/CEE,
          85/384/CEE,   85/432/CEE,   85/433/CEE   e   93/16/CEE  del
          Consiglio   concernenti   le   professioni   di  infermiere
          responsabile     dell'assistenza     generale,    dentista,
          veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.
              2001/23/CE    del   Consiglio,   del   12 marzo   2001,
          concernente  il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli
          Stati  membri  relative  al  mantenimento  dei  diritti dei
          lavoratori   in   caso  di  trasferimenti  di  imprese,  di
          stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.
              2001/29/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          22 maggio  2001,  sull'armonizzazione di taluni aspetti del
          diritto  d'autore  e  dei  diritti  connessi nella societa'
          dell'informazione.
              2001/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
          determinati piani e programmi sull'ambiente.
              2001/45/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 giugno  2001,  che  modifica la direttiva 89/655/CEE del
          Consiglio  relativa  ai  requisiti minimi di sicurezza e di
          salute  per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
          lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare
          ai   sensi  dell'art.  16,  paragrafo  1,  della  direttiva
          89/391/CEE).
              2001/46/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 luglio   2001,  recante  modificazione  della  direttiva
          95/53/CE  del  Consiglio  che  fissa  i  principi  relativi
          all'organizzazione  dei  controlli  ufficiali  nel  settore
          dell'alimentazione  animale  e  delle direttive 70/524/CEE,
          96/25/CE    e    1999/29/CE    del    Consiglio,   relative
          all'alimentazione animale.
              2001/65/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 settembre  2001,  che  modifica le direttive 78/660/CEE,
          83/349/CEE  e  86/635/CEE  per quanto riguarda le regole di
          valutazione  per  i  conti  annuali e consolidati di taluni
          tipi  di  societa' nonche' di banche e di altre istituzioni
          finanziarie.
              2001/77/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 settembre  2001, sulla promozione dell'energia elettrica
          prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel  mercato
          interno dell'elettricita'.
              2001/84/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 settembre  2001,  relativa  al  diritto  dell'autore  di
          un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
              2001/86/CE  del  Consiglio,  dell'8 ottobre  2001,  che
          completa  lo  statuto  della  societa'  europea  per quanto
          riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.».
              - La  direttiva 2001/19/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
          L 206 del 31 luglio 2001.
              - La direttiva 89/49/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L
          019 del 24 gennaio 1989.
              - La  direttiva 77/452/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
          L 176 del 15 luglio 1977.
              - La  direttiva  77/453/CEE  e' pubblicata in GUCE n. L
          176 del 15 luglio 1977.
              - La  direttiva 78/686/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
          L 233 del 24 agosto 1978.
              - La  direttiva 78/687/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
          L 233 del 24 agosto 1978.
              - La direttiva 78/1026/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
          L 362 del 23 dicembre 1978.
              - La direttiva 78/1027/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
          L 362 del 23 dicembre 1978.
              - La  direttiva 80/154/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
          L 093 del 10 aprile 1980.
              - La  direttiva 80/155/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
          L 046 del 21 febbraio 1980.
              - La  direttiva 85/384/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
          L 072 del 21 marzo 1966.
              - La  direttiva 85/432/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
          L 253 del 24 settembre 1985.
              - La  direttiva 85/433/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
          L 253 del 24 settembre 1985.
              - La direttiva 93/16/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L
          165 del 7 luglio 1993.
          Note all'art. 1:
              - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, reca:
          «Attuazione della direttiva 84/48/CE relativa ad un sistema
          generale   di  riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione
          superiore  che  sanzionano  formazioni professionali di una
          durata  minima  di  tre  anni». Il testo dell'art. 1, cosi'
          come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
              «Art.   1  (Riconoscimento  dei  titoli  di  formazione
          professionale acquisiti nella Comunita' europea). - 1. Alle
          condizioni   stabilite   dalle  disposizioni  del  presente
          decreto, sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da
          un  Paese  membro  della  Comunita'  europea attestanti una
          formazione  professionale  al  cui possesso la legislazione
          del   medesimo   Stato   subordina   l'esercizio   di   una
          professione.
              2. Il riconoscimento e' concesso a favore del cittadino
          comunitario   ai   fini   dell'esercizio  in  Italia,  come
          lavoratore   autonomo   o   dipendente,  della  professione
          corrispondente  a  quella cui e' abilitato nel Paese che ha
          rilasciato i titoli di cui al precedente comma.
              3. I titoli sono ammessi al riconoscimento se includono
          l'attestazione  che  il richiedente ha seguito con successo
          un  ciclo  di  studi  postsecondari di durata minima di tre
          anni  o  di  durata  equivalente  a  tempo parziale, in una
          universita'  o  in un istituto di istruzione superiore o in
          altro istituto di livello di formazione equivalente.
              4.  Se la formazione e' stata acquisita, per una durata
          superiore  a  un  terzo,  in un Paese non appartenente alla
          Comunita'  europea,  il riconoscimento e' ammissibile se il
          Paese  membro  che  ha  riconosciuto i titoli acquisiti nel
          Paese   terzo  certifica,  oltre  al  possesso  del  titolo
          formale,   che   il  richiedente  e'  in  possesso  di  una
          esperienza professionale di tre anni.».
              - Il  testo dell'art. 3, del citato decreto legislativo
          n.   115/1992,   cosi'  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, cosi' recita:
              «Art.  3  (Formazioni  professionali non abilitanti nel
          Paese  di  provenienza). - 1. Il cittadino comunitario puo'
          ottenere  il  riconoscimento ai sensi dell'art. 1 anche nel
          caso   in  cui  la  professione  da  esercitare  in  Italia
          corrisponde,  nel  Paese di provenienza, ad una professione
          il  cui  esercizio non e' subordinato al possesso di titoli
          di  formazione  professionale. A tal fine e' necessario che
          il richiedente:
                a) sia in possesso di titoli rispondenti al requisito
          di  cui  all'art.  1,  comma  3,  di  cui  sia attestata la
          idoneita' ad assicurare la sua formazione professionale;
                b) abbia  esercitato a tempo pieno la professione per
          la durata di due anni negli ultimi dieci anni.
              1-bis.  Il requisito di cui al comma 1, lettera b), non
          si  applica  se  il  richiedente  e'  in  possesso  di  una
          formazione regolamentatata.
              2. L'esercizio professionale di cui alla lettera b) del
          precedente    comma    e'   computabile   anche   ai   fini
          dell'applicazione dell'art. 5, secondo comma.
              3.  Il requisito di cui alla lettera a) del primo comma
          e' ugualmente soddisfatto se il richiedente possiede titoli
          riconosciuti  equivalenti  dal  Paese  di provenienza ed il
          riconoscimento  e'  stato notificato alla Commissione delle
          Comunita' europee e alla Repubblica italiana.
              4.  I  titoli  ammessi  ai  sensi  dei precedenti commi
          devono  attestare  una  fomazione  integralmente  acquisita
          nella Comunita' europea.».
              - Il  testo dell'art. 6, del citato decreto legislativo
          n.   115/1992,   cosi'  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, cosi' recita:
              «Art.  6  (Misure compensative). - 1. Il riconoscimento
          e'  subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di
          un  tirocinio  di  adattamento  della durata massima di tre
          anni oppure al superamento di una prova attitudinale:
                a) se   la  formazione  professionale  attestata  dai
          titoli  di  cui  all'art.  l  e all'art. 3 verte su materie
          sostanzialmente   diverse   da   quelle  contemplate  nella
          formazione   professionale  prescritta  dalla  legislazione
          vigente;
                b) se    la   professione   cui   si   riferisce   il
          riconoscimento dei titoli comprende attivita' professionali
          che non esistono nella professione corrispondente del Paese
          che  ha  rilasciato i titoli o nella professione esercitata
          ai sensi dell'art. 3, lettera b).
              1-bis.  Quanto  previsto al comma 1 e' subordinato alla
          verifica   del   fatto  che  le  conoscenze  acquisite  dal
          richiedente    nel    corso    della   propria   esperienza
          professionale non colmino in tutto o in parte la differenza
          sostanziale di cui al primo comma, lettera a).
              2.  Il  riconoscimento e' subordinato al superamento di
          una  prova  attitudinale  se  riguarda  le  professioni  di
          procuratore  legale,  di  avvocato,  di commercialista e di
          consulente per la proprieta' industriale.
              3.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro per il coordinamento
          delle  politiche  comunitarie,  di  concerto con i Ministri
          interessati,   osservata   la   procedura   comunitaria  di
          preventiva   comunicazione   e  in  assenza  di  tempestiva
          opposizione  della  Commissione  delle  Comunita'  europee,
          possono essere individuati, con riferimento alle situazioni
          previste    dagli    articoli 3    e 4,   altri   casi   di
          obbligatorieta' della prova attitudinale.
              4. Nei casi in cui e' richiesto il tirocinio o la prova
          attitudinale,  non  si applica il secondo comma dell'art. 5
          del presente decreto.».
              - Il  testo dell'art. 7, del citato decreto legislativo
          n.   115/1992,   cosi'  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, cosi' recita:
              «Art.  7  (Tirocinio di adattamento). - 1. Il tirocinio
          di    adattamento   consiste   nell'esercizio   in   Italia
          dell'attivita' corrispondente alla professione in relazione
          alla  quale e' richiesto il riconoscimento, svolto sotto la
          responsabilita' di un professionista abilitato.
              2.   Il  tirocinio  puo'  essere  accompagnato  da  una
          formazione complementare.
              2-bis.   La  durata  nonche'  le  materie  oggetto  del
          tirocinio  di  adattamento  sono  stabilite  nella  fase di
          attuazione  della  procedura di cui all'art. 12. Le materie
          sono   scelte  in  relazione  alla  loro  valenza  ai  fini
          l'esercizio della professione.
              3. Il tirocinio e' oggetto di valutazione finale.
              4.  In  caso  di  valutazione  finale  sfavorevole,  il
          tirocinio puo' essere ripetuto.».
              - Il  testo dell'art. 8, del citato decreto legislativo
          n.   115/1992,   cosi'  come  modificato  del  decreto  qui
          pubblicato, cosi' recita:
              «Art.   8   (Prova   attitudinale).   -   1.  La  prova
          attitudinale  consiste  in  un  esame volto ad accertare le
          conoscenze  professionali e deontolo-giche ed a valutare la
          capacita'  all'esercizio  della  professione, tenendo conto
          che  il  richiedente il riconoscimento e' un professionista
          quali-ficato nel Paese di origine o di provenienza.
              2.  Le  materie  su  cui svolgere l'esame devono essere
          scelte  in  relazione  alla  loro importanza essenziale per
          l'esercizio della professione.
              3.  In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale
          puo' essere ripetuta non prima di sei mesi.
              3-bis.  L'esame  di  cui al comma 1, si articola in una
          prova  scritta  o  pratica  e orale o in una prova orale da
          svolgersi in lingua italiana sulla base dei contenuti delle
          materie stabilite a seguito della procedura di cui all'art.
          12.».
              - Il testo dell'art.  1, del citato decreto legislativo
          n.   115/1992,   cosi'  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, cosi' recita:
              «Art.  1 (Competenze per il riconoscimento). - 1. Sulle
          domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi:
                a) il   Ministero   titolare  della  vigilanza  sulle
          professioni  di  cui  all'art.  2,  lettera a), individuato
          nell'allegato  A  del  presente decreto, fatta eccezione di
          quanto  previsto  alla  lettera  d). L'allegato puo' essere
          modificato  o  integrato,  tenuto  conto delle disposizioni
          vigenti  o sopravvenute nei vari settori professionali, con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                b) il  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  per le
          professioni  consistenti  in  rapporti di pubblico impiego,
          salvo quanto previsto alle successive lettere c), d) ed e);
                c) il  Ministero  della  sanita'  per  le professioni
          sanitarie;
                d) il  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e
          della  ricerca  per  il  personale  ricercatore  e  per  le
          professioni  di  pianificatore  territoriale,  paesaggista,
          conservatore   dei   beni   architettonici  ed  ambientali,
          architetto iunior e pianificatore junior;
                e) il  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e
          della  ricerca  per  i docenti di scuola materna, di scuola
          elementare  e di istituti di istruzione secondaria di primo
          e secondo grado;
                f) il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica, in ogni altro caso.».
              - Il testo dell'art. 16, del citato decreto legislativo
          n.  115/1992,  come  modificato dal decreto qui pubblicato,
          cosi' recita:
              «Art.  16 (Prova dei requisiti non professionali). - 1.
          Nei  casi  in  cui  per  l'ammissione  all'esercizio  della
          professione  sono  richiesti  requisiti di onorabilita', di
          moralita',  di  assenza  di dichiarazione di fallimento, di
          assenza  di  condanne penali, i soggetti che hanno ottenuto
          il  riconoscimento  ai sensi dell'art. 1 possono avvalersi,
          ai fini della relativa prova, di documenti rilasciati dalle
          autorita' competenti del Paese di origine o di provenienza,
          che attestano il possesso dei requsiti medesimi.
              2.  I  documenti di cui al presente comma, se non ne e'
          previsto il rilascio nel Paese di origine o di provenienza,
          possono  essere sostituiti da un attestato rilasciato da un
          organo  giurisdizionale o amministrativo, da un notaio o da
          un  organismo professionale, certificante il ricevimento di
          una  dichiarazione  giurata,  o,  se  non  ammessa,  di una
          dichiarazione   solenne,   del   soggetto  interessato  sul
          possesso del requisito per l'ammissione all'esercizio della
          professione.
              3.   La   sana   costituzione  fisica  o  psichica  del
          richiedente,  puo'  essere  provata  con  il corrispondente
          documento  prescritto nel Paese d'origine o di provenienza;
          se   tale   documento  non  e'  prescritto,  con  attestato
          rilasciato  da  autorita'  competente  del  Paese medesimo,
          conforme  a  quanto richiesto dalle disposizioni vigenti in
          Italia.
              4.  Al momento della loro presentazione, i documenti di
          cui ai precedenti commi non devono essere di data anteriore
          a  tre mesi e debbono altresi' soddisfare a quanto disposto
          dall'art. 10.
              4-bis.  Nei  casi in cui per l'ammissione all'esercizio
          della professione e' richiesto il requisito della capacita'
          finanziaria,    i    soggetti   che   hanno   ottenuto   il
          riconoscimento  di  cui all'art. 1, possono avvalersi di un
          attestato  rilasciato  da  una  banca  dello  Stato  membro
          d'origine o di provenienza.
              4-ter.  Nei  casi in cui per l'ammissione all'esercizio
          della  professione  e' richiesta una copertura assicurativa
          contro  le  conseguenze  pecuniarie  della  responsabilita'
          professionale,   i   soggetti   che   hanno   ottenuto   il
          riconoscimento  di  cui all'art. 1, possono avvalersi degli
          attestati  rilasciati  dagli istituti assicurativi di altri
          Stati   membri   ove  venga  precisato  che  l'assicuratore
          rispetta  le  prescrizioni  legislative  e  regolamenti  in
          vigore  nello  Stato  membro  ospite per quanto riguarda le
          modalita' e l'estenzione della garanzia. Tali attestati non
          devono  essere  di  data  anteriore  a tre mesi dal momento
          della loro presentazione.».