Art. 10. Norme finali 1. L'attuazione del presente decreto non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. 2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni del presente decreto trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con le modalita' e nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 5, della legge 1° marzo 2002, n. 39. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 luglio 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Sirchia, Ministro della salute Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marzano, Ministro delle attivita' produttive Urbani, Ministro per i beni e le attivita' culturali La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all'art. 10: - L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, cosi' recita: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».