Art. 10.
                            Norme finali

  1.  L'attuazione del presente decreto non comporta oneri aggiuntivi
per il bilancio dello Stato.
  2.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della  Costituzione,  le  disposizioni  del  presente decreto trovano
applicazione nei confronti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano con le modalita' e nel rispetto dei limiti
  stabiliti  dall'articolo  1, comma 5, della legge 1° marzo 2002, n.
  39.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 8 luglio 2003

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Moratti,    Ministro   dell'istruzione,
                              dell'universita' e della ricerca
                              Sirchia, Ministro della salute
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Urbani,   Ministro  per  i  beni  e  le
                              attivita' culturali
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Nota all'art. 10:
              - L'art.  117,  quinto comma, della Costituzione, cosi'
          recita:
              «Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».