Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 1. Al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Quanto previsto al comma 1 e' subordinato alla verifica del fatto che le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui allo stesso comma 1."; b) all'articolo 8, comma 1, lettera a), le parole: "articolo 1, comma 1, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 1, comma 3, lettera a)"; c) all'articolo 9 dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. La durata nonche' le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono stabilite nella fase di attuazione della procedura di cui all'articolo 12. Le materie sono scelte in relazione alla loro valenza ai fini l'esercizio della professione."; d) all'articolo 10 dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. L'esame di cui al comma 1, si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale da svolgersi in lingua italiana sulla base dei contenuti delle materie stabilite a seguito della procedura di cui all'articolo 14."; e) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: "Art. 11 (Disposizioni applicative misure compensative). - 1. Con decreto del Ministro competente di cui all'articolo 13, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure di cui agli articoli 9 e 10."; f) l'articolo 13 e' modificato come segue: 1) la lettera d) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: "d) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per i docenti tecnico-pratici di istituti di istruzione secondaria e per il personale non docente delle scuole materne ed elementari e degli istituti di istruzione secondaria;"; 2) alla lettera g) del comma 1 le parole: "della previdenza sociale di concerto con il Ministero della pubblica istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "delle politiche sociali."; g) l'articolo 14, comma 4, lettera g), e' soppresso; h) all'articolo 17, comma 2, lettera c), le parole: "di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, in relazione" sono soppresse; i) dopo il comma 4 dell'articolo 18 sono aggiunti i seguenti: "4-bis. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione e' richiesto il requisito della capacita' finanziaria, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 1 possono avvalersi di un attestato rilasciato da una banca dello Stato membro di origine o di provenienza. 4-ter. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione e' richiesta una copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della responsabilita' professionale, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 1 possono avvalersi degli attestati rilasciati dagli Istituti assicurativi di altri Stati membri ove venga precisato che l'assicuratore rispetta le prescrizioni legislative e regolamentari in vigore nello Stato membro ospite per quanto riguarda le modalita' e l'estensione della garanzia: Tali attestati non devono essere di data anteriore a tre mesi dal momento della loro presentazione."; l) l'allegato C e' sostituito dall'allegato II del presente decreto legislativo.
Note all'art. 2: - Il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, reca: «Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professione che integra la direttiva 89/48/CEE». Il testo dell'art. 6, cosi' come modificato decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 6 (Misure compensative). - 1. Qualora il richiedente sia in possesso di un titolo di formazione dello stesso livello o di livello superiore a quello prescritto per l'accesso o l'esercizio delle attivita' di cui all'art. 2, il riconoscimento e' subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni oppure al superamento di una prova attitudinale: a) se la formazione professionale attestata dai titoli di cui all'art. 1 e all'art. 3 verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; b) se la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli comprende attivita' professionali che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli o nella professione esercitata ai sensi dell'art. 3, comma 1. 2. Il riconoscimento e', altresi', subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni, oppure al superamento di una prova attitudinale, se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio e' richiesto il possesso di un titolo di formazione rispondente ai requisiti dell'art. 1, comma 3, lettera a), ed il richiedente possiede un titolo di formazione rispondente ai requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) o lettera c). 2-bis. Quanto previsto al comma 1 e' subordinato alla verifica del fatto che le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui allo stesso comma 1.». - Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 8 (Fattispecie di applicazione della prova attitudinale). - 1. Il riconoscimento e' subordinato al superamento della prova attitudinale: a) se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio e' richiesto il possesso di un titolo di formazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, attestante il compimento di un ciclo di studi post-secondari di durata non superiore a quattro anni ed il richiedente possieda uno dei titoli di formazione indicati all'art. 1, comma 3, lettera a), o all'art. 3, comma 1, lettera a); b) se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio e' richiesta una precisa conoscenza del diritto nazionale ed in cui un elemento costante dell'attivita' consiste nel fornire consulenza e/o assistenza concernente il diritto nazionale; c) se riguarda professioni per cui il cui accesso o esercizio e' richiesto il possesso di un titolo di formazione rispondente ai requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) o lettera c), ed il richiedente, pur non essendo in possesso di uno dei titoli di formazione previsti all'art. 1, comma 3, o all'art. 3, comma 1, ha esercitato, nel corso dei dieci anni precedenti la professione a tempo pieno per tre anni consecutivi in uno Stato membro della Comunita' europea, oppure a tempo parziale per una durata equivalente; c-bis) se rigurda le attivita' di maestro di sci e di guida alpina.». - Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 319/1994, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 9 (Tirocinio di adattamento). - 1. Il tirocinio di adattamento consiste nell'esrcizio dell'attivita' corrispondente alla professione in relazione alla quale e' richiesto il riconoscimento, svolta sotto la responsabilita' di un professionista abilitato. 2. Il tirocinio puo' essere accompagnato da una formazione complementare. 2-bis. La durata nonche' le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono stabilite nella fase di attuazione della procedura di cui all'art. 12. Le materie sono scelte in relazione alla loro valenza ai fini l'esercizio della professione. 3. Il tirocinio e' oggetto di valutazione finale. 4. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio puo' essere ripetuto.». - Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo n. 319/1994, cosi' come modificato dal presente decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 10 (Prova attitudinale). - 1. La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacita' all'esercizio della professione, tenendo conto che il richiedente il riconoscimento e' un professionista qualificato nel Paese di origine o di provenienza. 2. Le materie su cui svolgere l'esame devono essere scelte in relazione alla loro importanza essenziale per l'esercizio della professione. 3. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale puo' essere ripetuta non prima di sei mesi. 3-bis. L'esame di cui al comma 1, si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale da svolgersi in lingua italiana sulla base dei contenuti delle materie stabilite a seguito della procedura di cui all'art. 14.». - Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo n. 319/1994, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 13 (Competenze per il riconoscimento). - 1. Sulle domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi: a) il Ministero titolare della vigilanza sulle professioni di cui all'art. 2, lettera a), individuato nell'allegato C al presente decreto. L'allegato puo' essere modificato o integrato, tenuto conto delle disposizioni sopravvenute nei vari settori professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anche con la individuazione di professioni aventi i requisiti di cui alla lettera b) del precedente art. 8; b) il Ministro per la funzione pubblica, per le professioni che si traducono in rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto alle successive lettere c) e d); c) il Ministero della sanita' per le professioni sanitarie; d) il Ministero dell'istruzione, universita' e della ricerca per i docenti tecnico-pratici di istituti di istruzione secondaria e per il personale non docente delle scuole materne ed elementari e degli istituti di istruzione secondaria; e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nei casi di attivita' professionali per il cui accesso o esercizio e' richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali conseguiti ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, o della normativa in materia di contratti aventi finalita' formativa; f) il Ministero dei trasporti e della navigazione per le professioni marittime; f-bis) il Ministero per i beni e le attivita' culturali, per le attivita' afferenti il settore del restauro e manutenzione dei beni culturali e per le attivita' che riguardano il settore sportivo e in particolare quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo; g) il Ministero del lavoro, delle politiche sociali, in ogni altro caso.». - Il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo n. 319/1994, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 14 (Procedura di riconoscimento). - 1. La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente, corredata della documentazione relativa ai titoli da riconoscere, rispondente ai requisiti indicati all'art. 12. 2. La domanda deve indicare la professione o le professioni di cui all'art. 2, in relazione alle quali il riconoscimento e' richiesto. 3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando all'interessato le eventuali necessarie integrazioni. 4. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente indice una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano i rappresentanti: a) dei Ministeri indicati all'allegato C; b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie; c) del Ministero degli affari esteri; d) del Ministero della pubblica istruzione; e) del Dipartimento per la funzione pubblica; f) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; g) (lettera soppressa). 5. Nella conferenza sono sentiti un rappresentante dell'ordine o della categoria professionale ed un rappresentante del Consiglio nazionale della pubblica istruzione designato dal Ministro per la pubblica istruzione. La conferenza e' integrata da un rappresentante delle regioni designato dalla Conferenza Stato-regioni per la valutazione dei titoli di formazione di competenza regionale. 6. Il riconoscimento viene disposto con decreto del Ministro competente da emettersi nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda, o della sua integrazione a norma del precedente comma 3. 7. Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento o della prova attitudinale, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 10, comma 2, individuando l'ente o organo competente a norma dell'art. 17. 8. Il decreto di cui al comma 6 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 9. I commi 4 e 8 non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui e' stato provveduto con precedente decreto.». - Il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 319/1994, cosi' come modificafo dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 17 (Esecuzione delle misure compensative). - 1. Gli adempimenti relativi alla esecuzione e valutazione del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono di competenza degli enti e degli organi che presiedono alla tenuta degli albi, elenchi o registri professionali. 2. In assenza degli enti o degli organi di cui ai comma 1 provvedono: a) il Ministro per la funzione pubblica in relazione all'accesso a rapporti o qualifiche di pubblico impiego; b) il Ministero della sanita' in relazione alle attivita' inerenti al settore sanitario; c) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione ai casi previsti all'art. 13, comma 1, lettera e), nonche', ai casi previsti dal medesimo art. 13, lettera g); d) il Ministero della pubblica istruzione in relazione ai casi indicati all'art. 13, comma 1, lettera d); e) il Ministero dei trasporti e della navigazione in relazione ai casi indicati all'art. 13, comma 1, lettera f).». - Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo n. 319/1994, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 18 (Prova dei requisiti non professionali). - 1. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione sono richiesti requisiti di onorabilita', di moralita', di assenza di dichiarazione di fallimento, di assenza di condanne penali, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 possono avvalersi, ai fini della relativa prova, di documenti rilasciati dalle autorita' competenti del Paese di origine o di provenienza, che attestano il possesso dei requisiti medesimi. 2. I documenti di cui al precedente comma, se non ne e' previsto il rilascio nel Paese di origine o di provenienza, possono essere sostituiti da un attestato rilasciato da un organo giurisdizionale o amministrativo, da un notaio o da un organismo professionale, certificante il ricevimento di una dichiarazione giurata, o, se non ammessa, di una dichiarazione solenne, del soggetto interessato sul possesso del requisito per l'ammissione all'esercizio della professione. 3. La sana costituzione fisica o psichica del richiedente puo' essere provata con il corrispondente documento prescritto nel Paese di origine o di provenienza; se tale documento non e' prescritto, con attestato rilasciato da autorita' competente del Paese medesimo, conforme a quanto richiesto dalle disposizioni vigenti in Italia. 4. Al momento della loro presentazione, i documenti di cui ai precedenti commi non devono essere di data anteriore a tre mesi e debbono altresi' soddisfare a quanto disposto dal precedente art. 12. 4-bis. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione e' richiesto il requisito della capacita' finanziaria, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'art. 1 possono avvalersi di un attestato rilasciato da una banca dello Stato membro di origine o di provenienza. 4-ter. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione e' richiesta una copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della responsabilita' professionale, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'art. 1 possono avvalersi degli attestati rilasciati dagli Istituti assicurativi di altri Stati membri ove venga precisato che l'assicuratore rispetta le prescrizioni legislative regolamentari in vigore nello Stato membro ospite per quanto riguarda le modalita' e l'estensione della garanzia. Tali attestati non devono essere di data anteriore a tre mesi dal momento della loro presentazione.».