Art. 2.
       Modifiche al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319

  1.  Al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 6, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  "2-bis. Quanto previsto al comma 1 e' subordinato alla verifica del
fatto  che  le  conoscenze  acquisite dal richiedente nel corso della
propria  esperienza  professionale non colmino in tutto o in parte la
differenza sostanziale di cui allo stesso comma 1.";
    b)  all'articolo  8, comma 1, lettera a), le parole: "articolo 1,
comma  1,  lettera  a)"  sono sostituite dalle seguenti: "articolo 1,
comma 3, lettera a)";
    c) all'articolo 9 dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  "2-bis.  La  durata  nonche'  le  materie  oggetto del tirocinio di
adattamento  sono  stabilite nella fase di attuazione della procedura
di cui all'articolo 12. Le materie sono scelte in relazione alla loro
valenza ai fini l'esercizio della professione.";
    d) all'articolo 10 dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  "3-bis. L'esame di cui al comma 1, si articola in una prova scritta
o  pratica  e  orale  o  in  una  prova  orale da svolgersi in lingua
italiana  sulla  base dei contenuti delle materie stabilite a seguito
della procedura di cui all'articolo 14.";
    e) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  11  (Disposizioni applicative misure compensative). - 1. Con
decreto   del  Ministro  competente  di  cui  all'articolo  13,  sono
definite,  con  riferimento  alle  singole  professioni, le eventuali
ulteriori  procedure  necessarie  per  assicurare lo svolgimento e la
conclusione delle misure di cui agli articoli 9 e 10.";
    f) l'articolo 13 e' modificato come segue:
     1) la lettera d) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
    "d)   il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca  per  i  docenti  tecnico-pratici  di  istituti di istruzione
secondaria  e  per  il  personale non docente delle scuole materne ed
elementari e degli istituti di istruzione secondaria;";
      2)  alla  lettera  g)  del comma 1 le parole: "della previdenza
sociale  di concerto con il Ministero della pubblica istruzione" sono
sostituite dalle seguenti: "delle politiche sociali.";
    g) l'articolo 14, comma 4, lettera g), e' soppresso;
    h)  all'articolo 17, comma 2, lettera c), le parole: "di concerto
con  il  Ministero  della  pubblica  istruzione,  in  relazione" sono
soppresse;
    i) dopo il comma 4 dell'articolo 18 sono aggiunti i seguenti:
  "4-bis.  Nei  casi  in  cui  per  l'ammissione  all'esercizio della
professione  e' richiesto il requisito della capacita' finanziaria, i
soggetti  che  hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 1
possono avvalersi di un attestato rilasciato da una banca dello Stato
membro di origine o di provenienza.
  4-ter.  Nei  casi  in  cui  per  l'ammissione  all'esercizio  della
professione   e'  richiesta  una  copertura  assicurativa  contro  le
conseguenze   pecuniarie   della   responsabilita'  professionale,  i
soggetti  che  hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 1
possono   avvalersi   degli   attestati   rilasciati  dagli  Istituti
assicurativi   di   altri   Stati  membri  ove  venga  precisato  che
l'assicuratore  rispetta  le prescrizioni legislative e regolamentari
in  vigore nello Stato membro ospite per quanto riguarda le modalita'
e  l'estensione  della  garanzia: Tali attestati non devono essere di
data anteriore a tre mesi dal momento della loro presentazione.";
    l)  l'allegato  C  e'  sostituito  dall'allegato  II del presente
decreto legislativo.
 
          Note all'art. 2:
              - Il  decreto  legislativo 2 maggio 1994, n. 319, reca:
          «Attuazione   della  direttiva  92/51/CEE  relativa  ad  un
          secondo sistema generale di riconoscimento della formazione
          professione  che  integra la direttiva 89/48/CEE». Il testo
          dell'art.  6, cosi' come modificato decreto qui pubblicato,
          cosi' recita:
              «Art.   6   (Misure  compensative).  -  1.  Qualora  il
          richiedente  sia  in  possesso  di  un titolo di formazione
          dello  stesso  livello  o  di  livello  superiore  a quello
          prescritto  per  l'accesso o l'esercizio delle attivita' di
          cui  all'art. 2, il riconoscimento e' subordinato, a scelta
          del   richiedente,   al   compimento  di  un  tirocinio  di
          adattamento  della  durata  massima  di  tre anni oppure al
          superamento di una prova attitudinale:
                a) se   la  formazione  professionale  attestata  dai
          titoli  di  cui  all'art.  1  e all'art. 3 verte su materie
          sostanzialmente   diverse   da   quelle  contemplate  nella
          formazione   professionale  prescritta  dalla  legislazione
          vigente;
                b) se    la   professione   cui   si   riferisce   il
          riconoscimento dei titoli comprende attivita' professionali
          che non esistono nella professione corrispondente del Paese
          che  ha  rilasciato i titoli o nella professione esercitata
          ai sensi dell'art. 3, comma 1.
              2.  Il  riconoscimento  e',  altresi',  subordinato,  a
          scelta  del  richiedente,  al compimento di un tirocinio di
          adattamento  della  durata  massima  di tre anni, oppure al
          superamento   di   una   prova  attitudinale,  se  riguarda
          professioni  per il cui accesso o esercizio e' richiesto il
          possesso   di   un  titolo  di  formazione  rispondente  ai
          requisiti   dell'art.   1,  comma  3,  lettera  a),  ed  il
          richiedente possiede un titolo di formazione rispondente ai
          requisiti  di  cui  all'art.  1,  comma  3,  lettera  b)  o
          lettera c).
              2-bis.  Quanto  previsto al comma 1 e' subordinato alla
          verifica   del   fatto  che  le  conoscenze  acquisite  dal
          richiedente    nel    corso    della   propria   esperienza
          professionale non colmino in tutto o in parte la differenza
          sostanziale di cui allo stesso comma 1.».
              -  Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo,
          cosi'  come  modificato  dal  decreto qui pubblicato, cosi'
          recita:
              «Art.   8  (Fattispecie  di  applicazione  della  prova
          attitudinale).  -  1.  Il  riconoscimento e' subordinato al
          superamento della prova attitudinale:
                a) se  riguarda  professioni  per  il  cui  accesso o
          esercizio   e'  richiesto  il  possesso  di  un  titolo  di
          formazione,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 3, del decreto
          legislativo   27   gennaio  1992,  n.  115,  attestante  il
          compimento  di  un  ciclo di studi post-secondari di durata
          non superiore a quattro anni ed il richiedente possieda uno
          dei  titoli  di  formazione  indicati  all'art. 1, comma 3,
          lettera a), o all'art. 3, comma 1, lettera a);
                b) se  riguarda  professioni  per  il  cui  accesso o
          esercizio  e'  richiesta una precisa conoscenza del diritto
          nazionale  ed  in  cui  un elemento costante dell'attivita'
          consiste  nel fornire consulenza e/o assistenza concernente
          il diritto nazionale;
                c) se  riguarda  professioni per cui il cui accesso o
          esercizio   e'  richiesto  il  possesso  di  un  titolo  di
          formazione  rispondente  ai  requisiti  di  cui all'art. 1,
          comma  3,  lettera  b) o lettera c), ed il richiedente, pur
          non  essendo  in  possesso  di uno dei titoli di formazione
          previsti  all'art.  1,  comma 3,  o all'art. 3, comma 1, ha
          esercitato,   nel   corso  dei  dieci  anni  precedenti  la
          professione  a  tempo pieno per tre anni consecutivi in uno
          Stato  membro  della  Comunita'  europea,  oppure  a  tempo
          parziale per una durata equivalente;
                c-bis) se rigurda le attivita' di maestro di sci e di
          guida alpina.».
              - Il  testo  dell'art. 9 del citato decreto legislativo
          n.   319/1994,   cosi'  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, cosi' recita:
              «Art.  9  (Tirocinio di adattamento). - 1. Il tirocinio
          di   adattamento   consiste   nell'esrcizio  dell'attivita'
          corrispondente  alla professione in relazione alla quale e'
          richiesto    il    riconoscimento,    svolta    sotto    la
          responsabilita' di un professionista abilitato.
              2.   Il  tirocinio  puo'  essere  accompagnato  da  una
          formazione complementare.
              2-bis. La   durata   nonche'  le  materie  oggetto  del
          tirocinio  di  adattamento  sono  stabilite  nella  fase di
          attuazione  della  procedura di cui all'art. 12. Le materie
          sono   scelte  in  relazione  alla  loro  valenza  ai  fini
          l'esercizio della professione.
              3. Il tirocinio e' oggetto di valutazione finale.
              4.  In  caso  di  valutazione  finale  sfavorevole,  il
          tirocinio puo' essere ripetuto.».
              - Il  testo  dell'art.  10  del  decreto legislativo n.
          319/1994,  cosi'  come  modificato dal presente decreto qui
          pubblicato, cosi' recita:
              «Art.   10   (Prova   attitudinale).   -  1.  La  prova
          attitudinale  consiste  in  un  esame volto ad accertare le
          conoscenze  professionali  e deontologiche ed a valutare la
          capacita'  all'esercizio  della  professione, tenendo conto
          che  il  richiedente il riconoscimento e' un professionista
          qualificato nel Paese di origine o di provenienza.
              2.  Le  materie  su  cui svolgere l'esame devono essere
          scelte  in  relazione  alla  loro importanza essenziale per
          l'esercizio della professione.
              3.  In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale
          puo' essere ripetuta non prima di sei mesi.
              3-bis.  L'esame  di  cui al comma 1, si articola in una
          prova  scritta  o  pratica  e orale o in una prova orale da
          svolgersi in lingua italiana sulla base dei contenuti delle
          materie stabilite a seguito della procedura di cui all'art.
          14.».
              - Il  testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo
          n.   319/1994,   cosi'  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, cosi' recita:
              «Art. 13 (Competenze per il riconoscimento). - 1. Sulle
          domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi:
                a) il   Ministero   titolare  della  vigilanza  sulle
          professioni  di  cui  all'art.  2,  lettera a), individuato
          nell'allegato C al presente decreto. L'allegato puo' essere
          modificato  o  integrato,  tenuto  conto delle disposizioni
          sopravvenute  nei  vari  settori professionali, con decreto
          del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri anche con la
          individuazione  di  professioni  aventi  i requisiti di cui
          alla lettera b) del precedente art. 8;
                b) il  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  per le
          professioni  che  si  traducono  in  rapporti  di  pubblico
          impiego, salvo quanto previsto alle successive lettere c) e
          d);
                c) il  Ministero  della  sanita'  per  le professioni
          sanitarie;
                d) il  Ministero dell'istruzione, universita' e della
          ricerca  per  i  docenti  tecnico-pratici  di  istituti  di
          istruzione  secondaria e per il personale non docente delle
          scuole materne ed elementari e degli istituti di istruzione
          secondaria;
                e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
          nei  casi  di  attivita' professionali per il cui accesso o
          esercizio   e'   richiesto   il  possesso  di  attestati  o
          qualifiche  professionali  conseguiti  ai sensi della legge
          21 dicembre  1978, n. 845, della legge 28 febbraio 1987, n.
          56,  o  della  normativa  in  materia  di  contratti aventi
          finalita' formativa;
                f) il Ministero dei trasporti e della navigazione per
          le professioni marittime;
               f-bis)   il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali,  per  le  attivita'  afferenti  il  settore  del
          restauro  e  manutenzione  dei  beni  culturali  e  per  le
          attivita'   che   riguardano   il  settore  sportivo  e  in
          particolare   quelle   esercitate   con   la  qualifica  di
          professionista sportivo;
              g) il Ministero del lavoro, delle politiche sociali, in
          ogni altro caso.».
              - Il  testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo
          n.   319/1994,   cosi'  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, cosi' recita:
            «Art.  14  (Procedura di riconoscimento). - 1. La domanda
          di  riconoscimento  deve  essere  presentata  al  Ministero
          competente,  corredata  della  documentazione  relativa  ai
          titoli  da  riconoscere,  rispondente ai requisiti indicati
          all'art. 12.
              2.  La  domanda  deve  indicare  la  professione  o  le
          professioni  di  cui all'art. 2, in relazione alle quali il
          riconoscimento e' richiesto.
              3.  Entro  trenta giorni dal ricevimento della domanda,
          il  Ministero  accerta  la completezza della documentazione
          esibita,    comunicando    all'interessato   le   eventuali
          necessarie integrazioni.
              4.   Per   la  valutazione  dei  titoli  acquisiti,  il
          Ministero  competente  indice  una conferenza di servizi ai
          sensi  della  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  alla  quale
          partecipano i rappresentanti:
                a) dei Ministeri indicati all'allegato C;
                b) del   Dipartimento   per  il  coordinamento  delle
          politiche comunitarie;
                c) del Ministero degli affari esteri;
                d) del Ministero della pubblica istruzione;
                e) del Dipartimento per la funzione pubblica;
                f) del   Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale;
                g) (lettera soppressa).
              5.  Nella  conferenza  sono  sentiti  un rappresentante
          dell'ordine   o   della   categoria   professionale  ed  un
          rappresentante   del  Consiglio  nazionale  della  pubblica
          istruzione   designato   dal   Ministro   per  la  pubblica
          istruzione. La conferenza e' integrata da un rappresentante
          delle  regioni designato dalla Conferenza Stato-regioni per
          la  valutazione  dei  titoli  di  formazione  di competenza
          regionale.
              6.  Il  riconoscimento  viene  disposto con decreto del
          Ministro  competente  da  emettersi  nel termine di quattro
          mesi   dalla  presentazione  della  domanda,  o  della  sua
          integrazione a norma del precedente comma 3.
              7. Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le
          condizioni  del  tirocinio  di  adattamento  o  della prova
          attitudinale,  tenendo  conto  di quanto disposto dall'art.
          10,  comma  2,  individuando  l'ente  o organo competente a
          norma dell'art. 17.
              8.  Il  decreto  di  cui al comma 6 e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
              9.  I  commi  4  e  8 non si applicano se la domanda di
          riconoscimento  ha  per oggetto titoli identici a quelli su
          cui e' stato provveduto con precedente decreto.».
              - Il  testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo
          n.   319/1994,   cosi'  come  modificafo  dal  decreto  qui
          pubblicato, cosi' recita:
              «Art.  17  (Esecuzione delle misure compensative). - 1.
          Gli  adempimenti relativi alla esecuzione e valutazione del
          tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono di
          competenza  degli  enti  e degli organi che presiedono alla
          tenuta degli albi, elenchi o registri professionali.
              2. In assenza degli enti o degli organi di cui ai comma
          1 provvedono:
                a) il  Ministro per la funzione pubblica in relazione
          all'accesso a rapporti o qualifiche di pubblico impiego;
                b) il  Ministero  della  sanita'  in  relazione  alle
          attivita' inerenti al settore sanitario;
                c) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
          in relazione ai casi previsti all'art. 13, comma 1, lettera
          e), nonche', ai casi previsti dal medesimo art. 13, lettera
          g);
                d) il   Ministero   della   pubblica   istruzione  in
          relazione  ai  casi  indicati all'art. 13, comma 1, lettera
          d);
                e) il  Ministero dei trasporti e della navigazione in
          relazione  ai  casi  indicati all'art. 13, comma 1, lettera
          f).».
              - Il  testo  dell'art.  18  del  decreto legislativo n.
          319/1994, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato,
          cosi' recita:
              «Art.  18 (Prova dei requisiti non professionali). - 1.
          Nei  casi  in  cui  per  l'ammissione  all'esercizio  della
          professione  sono  richiesti  requisiti di onorabilita', di
          moralita',  di  assenza  di dichiarazione di fallimento, di
          assenza  di  condanne penali, i soggetti che hanno ottenuto
          il  riconoscimento  ai sensi dell'art. 1 possono avvalersi,
          ai fini della relativa prova, di documenti rilasciati dalle
          autorita' competenti del Paese di origine o di provenienza,
          che attestano il possesso dei requisiti medesimi.
              2. I documenti di cui al precedente comma, se non ne e'
          previsto il rilascio nel Paese di origine o di provenienza,
          possono  essere sostituiti da un attestato rilasciato da un
          organo  giurisdizionale o amministrativo, da un notaio o da
          un  organismo professionale, certificante il ricevimento di
          una  dichiarazione  giurata,  o,  se  non  ammessa,  di una
          dichiarazione   solenne,   del   soggetto  interessato  sul
          possesso del requisito per l'ammissione all'esercizio della
          professione.
              3.   La   sana   costituzione  fisica  o  psichica  del
          richiedente  puo'  essere  provata  con  il  corrispondente
          documento prescritto nel Paese di origine o di provenienza;
          se   tale   documento  non  e'  prescritto,  con  attestato
          rilasciato  da  autorita'  competente  del  Paese medesimo,
          conforme  a  quanto richiesto dalle disposizioni vigenti in
          Italia.
              4.  Al momento della loro presentazione, i documenti di
          cui ai precedenti commi non devono essere di data anteriore
          a  tre mesi e debbono altresi' soddisfare a quanto disposto
          dal precedente art. 12.
              4-bis.  Nei  casi in cui per l'ammissione all'esercizio
          della professione e' richiesto il requisito della capacita'
          finanziaria,    i    soggetti   che   hanno   ottenuto   il
          riconoscimento  di  cui  all'art. 1 possono avvalersi di un
          attestato  rilasciato  da  una  banca dello Stato membro di
          origine o di provenienza.
              4-ter.  Nei  casi in cui per l'ammissione all'esercizio
          della  professione  e' richiesta una copertura assicurativa
          contro  le  conseguenze  pecuniarie  della  responsabilita'
          professionale,   i   soggetti   che   hanno   ottenuto   il
          riconoscimento  di  cui  all'art. 1 possono avvalersi degli
          attestati  rilasciati  dagli Istituti assicurativi di altri
          Stati   membri   ove  venga  precisato  che  l'assicuratore
          rispetta   le  prescrizioni  legislative  regolamentari  in
          vigore  nello  Stato  membro  ospite per quanto riguarda le
          modalita' e l'estensione della garanzia. Tali attestati non
          devono  essere  di  data  anteriore  a tre mesi dal momento
          della loro presentazione.».