Art. 3.
            Modifiche alla legge 18 dicembre 1980, n. 905
               relativa agli infermieri professionali

  1.  Alla legge 18 dicembre 1980, n. 905, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:
  "Art.   3-bis.  -  1.  Il  Ministero  della  salute  notifica  alla
Commissione  europea,  ai fini degli ulteriori atti di competenza, le
disposizioni  legislative, regolamentari e amministrative adottate in
materia   di   rilascio   di  diplomi,  certificati  e  altri  titoli
concernenti gli infermieri professionali.
  Art.  3-ter. - 1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi,
certificati   e   altri  titoli  non  rispondono  alle  denominazioni
riportate,  per  tale  Stato  membro,  nell'allegato A della presente
legge,   sono  riconosciuti  come  prova  sufficiente  i  diplomi,  i
certificati  e  gli  altri  titoli  rilasciati  da tali Stati membri,
corredati  di  un certificato rilasciato dalle rispettive autorita' o
enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati
e  altri  titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni
del  presente  decreto  e,  per lo Stato membro che li ha rilasciati,
sono  assimilati  a  quelli  la  cui denominazione e' riportata dalla
stessa legge.
  Art. 3-quater. - 1. Sono ammessi alla procedura di cui all'articolo
2,  i  diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai cittadini di
cui  all'articolo 1 in Paesi che non fanno parte dell'Unione europea,
qualora  tali  titoli  siano  stati  riconosciuti  in  un altro Stato
membro.
  2.   Il   Ministero   della   salute,  d'intesa  con  il  Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e  della  ricerca,  sentita  la
Federazione  nazionale  collegi  infermieri professionali, assistenti
sanitari  e  vigilatrici  d'infanzia  (IPASVI)  valuta  le istanze di
riconoscimento    tenendo    conto,   anche,   della   formazione   e
dell'esperienza professionale acquisite in un altro Stato membro.
  3.   La   decisione   viene   pronunciata   entro  tre  mesi  dalla
presentazione  da  parte  dell'interessato  della domanda completa di
tutti i documenti giustificativi.
  4.  I  provvedimenti  di rigetto delle domande di riconoscimento di
diplomi,  certificati  e  altri  titoli  devono  essere  congruamente
motivati  e  sono  impugnabili  dinanzi  agli  organi giurisdizionali
competenti.  Decorso  inutilmente il termine stabilito per l'adozione
del   provvedimento,  il  richiedente  puo'  ricorrere  all'autorita'
giudiziale.";
    b)  gli  allegati  A  e  B  sono sostituiti dall'allegato III del
presente  decreto.  Tutti  i richiami all'allegato A e all'allegato B
vanno  intesi  come  effettuati  all'allegato  A, come introdotto dal
presente decreto legislativo.
 
          Nota all'art. 3:
              - La  legge 18 dicembre 1980, n. 905, reca: «Diritto di
          stabilimento  e  libera  prestazione  dei  servizi da parte
          degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri
          della Comunita' economica europea».