Art. 3. Modifiche alla legge 18 dicembre 1980, n. 905 relativa agli infermieri professionali 1. Alla legge 18 dicembre 1980, n. 905, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti: "Art. 3-bis. - 1. Il Ministero della salute notifica alla Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di competenza, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli concernenti gli infermieri professionali. Art. 3-ter. - 1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni riportate, per tale Stato membro, nell'allegato A della presente legge, sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle rispettive autorita' o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni del presente decreto e, per lo Stato membro che li ha rilasciati, sono assimilati a quelli la cui denominazione e' riportata dalla stessa legge. Art. 3-quater. - 1. Sono ammessi alla procedura di cui all'articolo 2, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai cittadini di cui all'articolo 1 in Paesi che non fanno parte dell'Unione europea, qualora tali titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro. 2. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la Federazione nazionale collegi infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia (IPASVI) valuta le istanze di riconoscimento tenendo conto, anche, della formazione e dell'esperienza professionale acquisite in un altro Stato membro. 3. La decisione viene pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi. 4. I provvedimenti di rigetto delle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli devono essere congruamente motivati e sono impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Decorso inutilmente il termine stabilito per l'adozione del provvedimento, il richiedente puo' ricorrere all'autorita' giudiziale."; b) gli allegati A e B sono sostituiti dall'allegato III del presente decreto. Tutti i richiami all'allegato A e all'allegato B vanno intesi come effettuati all'allegato A, come introdotto dal presente decreto legislativo.
Nota all'art. 3: - La legge 18 dicembre 1980, n. 905, reca: «Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea».