Art. 4. Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409 relativa alla professione di odontoiatra 1. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti: "Art. 11-bis. - 1. Il Ministero della salute notifica alla Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di competenza, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate dallo Stato italiano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente legge. Art. 11-ter. - 1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro negli allegati della presente legge, sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle rispettive autorita' o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni della presente legge e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione e' riportata dalla stessa legge. Art. 11-quater. - 1. Sono ammessi alla procedura di cui all'articolo 2, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai cittadini di cui all'articolo 7, in Paesi che non fanno parte dell'Unione europea, qualora tali titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro. 2. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, valuta le istanze di riconoscimento tenendo conto, anche, della formazione e dell'esperienza professionale acquisite in un altro Stato membro. La decisione viene pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi. 3. I provvedimenti di rigetto delle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli devono essere congruamente motivati e sono impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Decorso inutilmente il termine stabilito per l'adozione del provvedimento, il richiedente puo' ricorrere all'autorita' giudiziale."; b) all'articolo 18-bis, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: "1-bis. I cittadini degli Stati membri, che intendono conseguire uno dei diplomi, certificati o altri titoli di formazione di odontoiatra specialista che non sono rilasciati nello Stato membro di origine o di provenienza, possono concorrere all'ammissione alle scuole di specializzazione italiane, alle stesse condizioni e limiti previsti dalla normativa vigente, inclusi i limiti numerici, previa verifica dei requisiti. 1-ter. I cittadini degli Stati membri, che intendono ottenere uno dei diplomi di specializzazione di cui al comma 1 istituiti in Italia e che sono in possesso di un diploma, certificato e altro titolo di formazione di odontoiatra specialista conseguito nello Stato membro di origine o di provenienza e riconducibile alla specializzazione per la quale intendono concorrere, possono ottenere il riconoscimento, in tutto o in parte, dei periodi di formazione compiuti e sanzionati da un diploma, certificato o altro titolo di studio rilasciato dall'Autorita' competente dello Stato membro di origine o di provenienza. La valutazione tiene conto della eventuale esperienza professionale, formazione supplementare e continua in odontoiatria. 1-quater. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, valuta il contenuto e la durata della formazione e determina la durata della formazione complementare, se necessaria, ed i settori su cui questa verte, informandone l'interessato che puo' indicare presso quale Universita' effettuarla. 1-quinquies. La decisione viene pronunciata entro quattro mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi e dell'indicazione della sede ove effettuare, se del caso, la formazione complementare."; c) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente: "Art. 19. - 1. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di odontoiatra in altri Stati membri dell'Unione europea, il Ministero della salute, previ gli opportuni accertamenti, anche in collaborazione con gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri rilascia un attestato nel quale certifica: a) ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina anteriormente al 28 gennaio 1980 e che si sono effettivamente e lecitamente dedicati in Italia, a titolo principale, all'attivita' di cui all'articolo 2, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato; b) ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984, che hanno superato la prova attitudinale di cui al decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, e hanno esercitato, effettivamente e legalmente, a titolo principale l'attivita' di cui all'articolo 2 per tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato, che sono autorizzati ad esercitare l'attivita' di cui all'articolo 2 alle medesime condizioni dei titolari del diploma di abilitazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria. 2. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera a), il requisito dei tre anni di esercizio dell'attivita' non e' richiesto per chi ha conseguito studi di almeno tre anni in campo odontoiatrico. 3. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), il requisito del superamento della prova attitudinale non e' richiesto per chi e' in possesso di un diploma di specializzazione triennale indicato nel decreto del Ministro della sanita' del 18 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie ordinaria - n. 222 del 22 settembre 2000: odontoiatria e protesi dentaria, chirurgia odontostomatologica, odontostomatologia, ortognatodonzia."; d) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente: "Art. 20. - 1. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 2, si iscrivono all'albo degli odontoiatri, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 4, terzo comma: a) i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina anteriormente al 28 gennaio 1980; b) i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984 e che hanno superato la prova attitudinale di cui al decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, o sono in possesso dei diplomi di specializzazione indicati all'articolo 19, comma 3. 2. All'albo degli odontoiatri e' aggiunto l'elenco degli odontoiatri abilitati a continuare, in via transitoria, l'esercizio della professione, ai sensi della legge 5 giugno 1930, n. 943."; e) gli allegati A e B, sono sostituiti dall'allegato IV del presente decreto e l'allegato C e' sostituito dall'allegato V del presente decreto. Tutti i riferimenti agli allegati A e B sono intesi come effettuati all'allegato A, come introdotto dal presente decreto, e tutti i riferimenti all'allegato C sono intesi come effettuati all'allegato B, come introdotto dal presente decreto.
Nota all'art. 4: - La legge 24 luglio 1985, n. 409, reca: «Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunita' europee». Il testo dell'art. 18, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 18-bis. - 1. diplomi, certificati ed altri titoli di odontoiatra e di odontoiatra specialista rilasciati dagli Stati membri che non corrispondono alle denominazioni che figurano negli allegati sono riconosciuti come corrispondenti se corredati di un certificato rilasciato dalle autorita' competenti attestante che essi sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e sono assimilati da parte dello Stato membro che li ha rilasciati a quelli la cui denominazione figura negli allegati. 1-bis. I cittadini degli Stati membri, che intendono conseguire uno dei diplomi, certificati o altri titoli di formazione di odontoiatra specialista che non sono rilasciati nello Stato membro di origine o di provenienza, possono concorrere all'ammissione alle scuole di specializzazione italiane, alle stesse condizioni e limiti previsti dalla normativa vigente, inclusi i limiti numerici, previa verifica dei requisiti. 1-ter. I cittadini degli Stati membri, che intendono ottenere uno dei diplomi di specializzazione di cui al comma 1 istituiti in Italia e che sono in possesso di un diploma, certificato e altro titolo di formazione di odontoiatra specialista conseguito nello Stato membro di origine o di provenienza e riconducibile alla specializzazione per la quale intendono concorrere, possono ottenere il riconoscimento, in tutto o in parte, dei periodi di formazione compiuti e sanzionati da un diploma, certificato o altro titolo di studio rilasciato dall'Autorita' competente dello Stato membro di origine o di provenienza. La valutazione tiene conto della eventuale esperienza professionale, formazione supplementare e continua in odontoiatria. 1-quater. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, valuta il contenuto e la durata della formazione e determina la durata della formazione complementare, se necessaria, ed i settori su cui questa verte, informandone l'interessato che puo' indicare presso quale Universita' effettuarla. 1-quinquies. La decisione viene pronunciata entro quattro mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi e dell'indicazione della sede ove effettuare, se del caso, la formazione complementare.».