Art. 4.
             Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409
              relativa alla professione di odontoiatra

  1.  Alla  legge  24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:
  "Art.  11-bis.  -  1.  Il  Ministero  della  salute  notifica  alla
Commissione  europea,  ai fini degli ulteriori atti di competenza, le
disposizioni  legislative,  regolamentari  e  amministrative adottate
dallo Stato italiano in materia di rilascio di diplomi, certificati e
altri titoli nel settore oggetto della presente legge.
  Art. 11-ter. - 1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi,
certificati   e   altri  titoli  non  rispondono  alle  denominazioni
riportate  per tale Stato membro negli allegati della presente legge,
sono  riconosciuti  come prova sufficiente i diplomi, i certificati e
gli  altri  titoli  rilasciati  da tali Stati membri, corredati di un
certificato  rilasciato dalle rispettive autorita' o enti competenti.
Il  certificato  attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli
sanciscono  una  formazione conforme alle disposizioni della presente
legge  e  per  lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a
quelli la cui denominazione e' riportata dalla stessa legge.
  Art.   11-quater.   -   1.  Sono  ammessi  alla  procedura  di  cui
all'articolo  2,  i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai
cittadini  di  cui  all'articolo  7,  in  Paesi  che  non fanno parte
dell'Unione  europea, qualora tali titoli siano stati riconosciuti in
un altro Stato membro.
  2.   Il   Ministero   della   salute,  d'intesa  con  il  Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e  della  ricerca,  sentita  la
Federazione  nazionale  degli  ordini  dei  medici  chirurghi e degli
odontoiatri,  valuta  le  istanze  di  riconoscimento  tenendo conto,
anche,  della formazione e dell'esperienza professionale acquisite in
un  altro Stato membro. La decisione viene pronunciata entro tre mesi
dalla  presentazione da parte dell'interessato della domanda completa
di tutti i documenti giustificativi.
  3.  I  provvedimenti  di rigetto delle domande di riconoscimento di
diplomi,  certificati  e  altri  titoli  devono  essere  congruamente
motivati  e  sono  impugnabili  dinanzi  agli  organi giurisdizionali
competenti.  Decorso  inutilmente il termine stabilito per l'adozione
del   provvedimento,  il  richiedente  puo'  ricorrere  all'autorita'
giudiziale.";
    b)  all'articolo  18-bis,  dopo  il  comma  1,  sono  inseriti  i
seguenti:
  "1-bis.  I  cittadini  degli Stati membri, che intendono conseguire
uno  dei  diplomi,  certificati  o  altri  titoli  di  formazione  di
odontoiatra specialista che non sono rilasciati nello Stato membro di
origine  o  di  provenienza,  possono  concorrere all'ammissione alle
scuole  di specializzazione italiane, alle stesse condizioni e limiti
previsti  dalla  normativa vigente, inclusi i limiti numerici, previa
verifica dei requisiti.
  1-ter.  I  cittadini degli Stati membri, che intendono ottenere uno
dei diplomi di specializzazione di cui al comma 1 istituiti in Italia
e  che  sono in possesso di un diploma, certificato e altro titolo di
formazione  di  odontoiatra specialista conseguito nello Stato membro
di origine o di provenienza e riconducibile alla specializzazione per
la quale intendono concorrere, possono ottenere il riconoscimento, in
tutto  o in parte, dei periodi di formazione compiuti e sanzionati da
un   diploma,   certificato  o  altro  titolo  di  studio  rilasciato
dall'Autorita'   competente  dello  Stato  membro  di  origine  o  di
provenienza.  La  valutazione  tiene conto della eventuale esperienza
professionale, formazione supplementare e continua in odontoiatria.
  1-quater.  Il  Ministero  della  salute,  d'intesa con il Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della  ricerca,  valuta  il
contenuto  e  la  durata della formazione e determina la durata della
formazione  complementare,  se necessaria, ed i settori su cui questa
verte,  informandone  l'interessato  che  puo'  indicare presso quale
Universita' effettuarla.
  1-quinquies.  La  decisione  viene  pronunciata  entro quattro mesi
dalla  presentazione da parte dell'interessato della domanda completa
di tutti i documenti giustificativi e dell'indicazione della sede ove
effettuare, se del caso, la formazione complementare.";
    c) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 19. - 1. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di odontoiatra
in altri Stati membri dell'Unione europea, il Ministero della salute,
previ  gli  opportuni  accertamenti,  anche in collaborazione con gli
Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri rilascia un attestato
nel quale certifica:
    a)  ai  laureati  in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio
professionale  che hanno iniziato la loro formazione universitaria in
medicina   anteriormente   al   28   gennaio   1980  e  che  si  sono
effettivamente e lecitamente dedicati in Italia, a titolo principale,
all'attivita'  di  cui  all'articolo  2, per un periodo di almeno tre
anni  consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio
dell'attestato;
    b)  ai  laureati  in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio
professionale  che hanno iniziato la loro formazione universitaria in
medicina  dopo  il  28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984, che
hanno superato la prova attitudinale di cui al decreto legislativo 13
ottobre   1998,   n.   386,  e  hanno  esercitato,  effettivamente  e
legalmente, a titolo principale l'attivita' di cui all'articolo 2 per
tre  anni  consecutivi  nel  corso  dei  cinque anni che precedono il
rilascio dell'attestato,
che  sono autorizzati ad esercitare l'attivita' di cui all'articolo 2
alle  medesime  condizioni  dei  titolari del diploma di abilitazione
all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria.
  2.  Per  i soggetti di cui al comma 1, lettera a), il requisito dei
tre  anni  di  esercizio  dell'attivita'  non e' richiesto per chi ha
conseguito studi di almeno tre anni in campo odontoiatrico.
  3.  Per  i soggetti di cui al comma 1, lettera b), il requisito del
superamento  della  prova attitudinale non e' richiesto per chi e' in
possesso  di  un  diploma  di specializzazione triennale indicato nel
decreto  del Ministro della sanita' del 18 settembre 2000, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie ordinaria
- n. 222 del 22 settembre 2000: odontoiatria e protesi dentaria,
  chirurgia          odontostomatologica,         odontostomatologia,
    ortognatodonzia."; d) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  20.  -  1.  Ai  fini  dell'esercizio  dell'attivita'  di cui
all'articolo  2,  si  iscrivono  all'albo degli odontoiatri, anche in
deroga a quanto previsto all'articolo 4, terzo comma:
    a)  i  laureati  in  medicina e chirurgia abilitati all'esercizio
professionale  che hanno iniziato la loro formazione universitaria in
medicina anteriormente al 28 gennaio 1980;
    b)  i  laureati  in  medicina e chirurgia abilitati all'esercizio
professionale  che hanno iniziato la loro formazione universitaria in
medicina  dopo  il 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984 e che
hanno superato la prova attitudinale di cui al decreto legislativo 13
ottobre   1998,   n.   386,   o  sono  in  possesso  dei  diplomi  di
specializzazione indicati all'articolo 19, comma 3.
  2.   All'albo   degli   odontoiatri   e'  aggiunto  l'elenco  degli
odontoiatri  abilitati  a continuare, in via transitoria, l'esercizio
della professione, ai sensi della legge 5 giugno 1930, n. 943.";
    e)  gli  allegati  A  e  B,  sono sostituiti dall'allegato IV del
presente  decreto  e  l'allegato  C e' sostituito dall'allegato V del
presente decreto. Tutti i riferimenti agli allegati A e B sono intesi
come effettuati all'allegato A, come introdotto dal presente decreto,
e  tutti  i  riferimenti  all'allegato  C sono intesi come effettuati
all'allegato B, come introdotto dal presente decreto.
 
          Nota all'art. 4:
              - La  legge  24 luglio 1985, n. 409, reca: «Istituzione
          della  professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni
          relative   al   diritto  di  stabilimento  ed  alla  libera
          prestazione  di  servizi da parte dei dentisti cittadini di
          Stati  membri  delle Comunita' europee». Il testo dell'art.
          18, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi'
          recita:
              «Art. 18-bis. - 1. diplomi, certificati ed altri titoli
          di  odontoiatra  e  di  odontoiatra  specialista rilasciati
          dagli Stati membri che non corrispondono alle denominazioni
          che   figurano   negli   allegati  sono  riconosciuti  come
          corrispondenti  se  corredati  di un certificato rilasciato
          dalle   autorita'   competenti  attestante  che  essi  sono
          rilasciati  a  conclusione  di una formazione conforme alle
          disposizioni  previste  dalla  normativa comunitaria e sono
          assimilati da parte dello Stato membro che li ha rilasciati
          a quelli la cui denominazione figura negli allegati.
              1-bis.  I  cittadini  degli Stati membri, che intendono
          conseguire  uno  dei diplomi, certificati o altri titoli di
          formazione   di   odontoiatra   specialista  che  non  sono
          rilasciati  nello Stato membro di origine o di provenienza,
          possono    concorrere   all'ammissione   alle   scuole   di
          specializzazione  italiane, alle stesse condizioni e limiti
          previsti   dalla   normativa   vigente,  inclusi  i  limiti
          numerici, previa verifica dei requisiti.
              1-ter.  I  cittadini  degli Stati membri, che intendono
          ottenere  uno  dei  diplomi  di  specializzazione di cui al
          comma  1  istituiti  in Italia e che sono in possesso di un
          diploma,  certificato  e  altro  titolo  di  formazione  di
          odontoiatra  specialista  conseguito  nello Stato membro di
          origine    o    di   provenienza   e   riconducibile   alla
          specializzazione per la quale intendono concorrere, possono
          ottenere  il  riconoscimento,  in  tutto  o  in  parte, dei
          periodi  di formazione compiuti e sanzionati da un diploma,
          certificato   o   altro   titolo   di   studio   rilasciato
          dall'Autorita'  competente  dello Stato membro di origine o
          di  provenienza. La valutazione tiene conto della eventuale
          esperienza   professionale,   formazione   supplementare  e
          continua in odontoiatria.
              1-quater.  Il  Ministero  della salute, d'intesa con il
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, valuta il contenuto e la durata della formazione e
          determina  la  durata  della  formazione  complementare, se
          necessaria,  ed i settori su cui questa verte, informandone
          l'interessato  che  puo'  indicare presso quale Universita'
          effettuarla.
              1-quinquies.   La  decisione  viene  pronunciata  entro
          quattro  mesi dalla presentazione da parte dell'interessato
          della  domanda completa di tutti i documenti giustificativi
          e  dell'indicazione della sede ove effettuare, se del caso,
          la formazione complementare.».