Art. 5.
            Modifiche alla legge 8 novembre 1984, n. 750
              relativa alla professione di veterinario

  1.  Alla  legge 8 novembre 1984, n. 750, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:
  "Art.   3-bis.  -  1.  Il  Ministero  della  salute  notifica  alla
Commissione  europea,  ai fini degli ulteriori atti di competenza, le
disposizioni  legislative,  regolamentari  e  amministrative adottate
dallo Stato italiano in materia di rilascio di diplomi, certificati e
altri titoli nel settore oggetto della presente legge.
  Art.  3-ter. - 1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi,
certificati   e   altri  titoli  non  rispondono  alle  denominazioni
riportate  per  tale Stato membro nell'allegato della presente legge,
sono  riconosciuti  come prova sufficiente i diplomi, i certificati e
gli  altri  titoli  rilasciati  da tali Stati membri, corredati di un
certificato  rilasciato  dalle  loro  autorita' o enti competenti. Il
certificato  attesta  che  tali  diplomi,  certificati e altri titoli
sanciscono  una  formazione conforme alle disposizioni della presente
legge  e  per  lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a
quelli la cui denominazione e' riportata dalla stessa legge.
  Art. 3-quater. - 1. Sono ammessi alla procedura di cui all'articolo
2,  i  diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai cittadini di
cui all'articolo 1, in Paesi che non fanno parte dell'Unione europea,
qualora  tali  titoli  siano  stati  riconosciuti  in  un altro Stato
membro.
  2.   Il   Ministero   della   salute,  d'intesa  con  il  Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e  della  ricerca,  sentita  la
Federazione  nazionale dell'ordine dei veterinari italiani, valuta le
istanze  di  riconoscimento  tenendo conto, anche, della formazione e
dell'esperienza professionale acquisite in un altro Stato membro.
  3.   La   decisione   viene   pronunciata   entro  tre  mesi  dalla
presentazione  da  parte  dell'interessato  della domanda completa di
tutti i documenti giustificativi.
  4.  I  provvedimenti  di rigetto delle domande di riconoscimento di
diplomi,  certificati  e  altri  titoli  devono  essere  congruamente
motivati  e  sono  impugnabili  dinanzi  agli  organi giurisdizionali
competenti.  Decorso  inutilmente il termine stabilito per l'adozione
del   provvedimento,  il  richiedente  puo'  ricorrere  all'autorita'
giudiziale.";
    b)   l'allegato  e'  sostituito  dall'allegato  VI  del  presente
decreto.
 
          Nota all'art. 5:
              - La  legge  8 novembre 1984. n. 750, reca: «Diritto di
          stabilimento  e  libera prestazione di servizi da parte dei
          veterinari  cittadini  degli  Stari  membri della Comunita'
          economica europea».