Art. 7.
      Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129
               relativo alla professione di architetto

  1.  Al  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo 2, comma 2-ter, le parole: "10 maggio 1985" sono
sostituite dalle seguenti: "5 agosto 1985";
    b) all'articolo 2 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "2-quinquies-bis.   Sono,   altresi',  ammessi  alla  procedura  di
riconoscimento  di  cui all'articolo 4, formazioni di cui al comma 2,
acquisite  nell'ambito di un sistema di promozione sociale o di studi
universitari a tempo ridotto, sancite da un esame di architettura, di
livello  universitario  ed  equivalente  all'esame di cui al comma 1,
lettera  b), superato con successo da persone che lavorano da sette o
piu'  anni  nel settore dell'architettura sotto la sorveglianza di un
architetto o di uno studio di architetti.";
    c) all'articolo 4 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "10-bis. Il provvedimento di cui al comma 8 e' debitamente motivato
e   puo'   essere   impugnato  dinanzi  agli  organi  giurisdizionali
competenti.  Il  richiedente  puo'  ricorrere  anche  in  assenza  di
decisioni entro il termine stabilito.";
    d)  nell'allegato  A,  per  il  Portogallo,  al punto l), settimo
trattino la frase: "rilasciato dalla Facolta' di scienze e tecnologia
dell'Universita'  di Porto" e' sostituita dalla seguente: "rilasciato
dalla  Facolta'  di  ingegneria  (de  Engenharia) dell'Universita' di
Porto".
 
          Note all'art. 7:
              - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, reca:
          «Attuazione  delle direttive n. 85/384/CEE, n. 85/614/CEE e
          n.  86/17/CEE  in  materia  di  riconoscimento dei diplomi,
          delle   certificazioni   ed   altri   titoli   nel  settore
          dell'architettura».   Il  testo  dell'art.  2,  cosi'  come
          modificato dal decreo qui pubblicato, cosi' recita:
              «Art.  2  (Condizioni  di  riconoscimnto).  -  1.  Sono
          riconosciuti   i   diplomi,  certificati  ed  altri  titoli
          rilasciati  a  conclusione  di un corso di studi di livello
          universitario, che presenti i seguenti requisiti:
                a) la   formazione   deve  riguardare  principalmente
          l'architettura ed essere equilibratamente ripartita tra gli
          aspetti tecnici e pratici;
                b) la durata della formazione deve comprendere almeno
          quattro anni di studi a tempo pieno presso un'universita' o
          un istituto d'istruzione analogo, ovvero almeno sei anni di
          studio presso un'universita' o analogo istituto, di cui non
          meno di tre a tempo pieno, ed essere sancita, a conclusione
          del  corso di studi, dal superamento di un esame di livello
          universitario.
              2.   La   formazione  data  dal  corso  di  studi  deve
          assicurare:
                a) la capacita' di creare progetti architettonici che
          soddisfino le esigenze estetiche e tecniche;
                b) un'adeguata conoscenza della storia e delle teorie
          dell'architettura  nonche' delle arti, tecnologie e scienze
          umane ad esse attinenti;
                c) una  conoscenza delle belle arti in quanto fattori
          che   possono  influire  sulla  qualita'  della  concezione
          architettonica;
                d) un'adeguata  conoscenza in materia di urbanistica,
          pianificazione   e   tecniche  applicate  nel  processo  di
          pianificazione;
                e) la  capacita'  di  cogliere  i rapporti tra uomo e
          creazioni  architettoniche e tra queste e il loro ambiente,
          nonche'  la capacita' di cogliere la necessita' di adeguare
          tra  loro creazioni architettoniche e spazi in funzione dei
          bisogni e della misura dell'uomo;
                f) la   capacita'   di   capire   l'importanza  della
          professione   e   delle   funzioni   dell'architetto  nella
          societa',  in  particolare  elaborando progetti che tengano
          conto dei fattori sociali;
                g) una   conoscenza   di   metodi   d'indagine  e  di
          preparazione del progetto di costruzione;
                h) la   conoscenza   dei   problemi   di   concezione
          strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi
          con la progettazione degli edifici;
                i) una  conoscenza  adeguata  dei  problemi  fisici e
          delle  tecnologie  nonche' della funzione degli edifici, in
          modo  da  renderli  internamente confortevoli e proteggerli
          dai fattori climatici;
                l) una  capacita' tecnica, che consenta di progettare
          edifici  che  rispondano  alle  esigenze  degli utenti, nei
          limiti  imposti  dal  fattore  costo  e  dai regolamenti in
          materia di costruzione;
                m) una    conoscenza    adeguata   delle   industrie,
          organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per
          realizzare  progetti  di  edifici  e per l'integrazione dei
          piani nella pianificazione.
              2-bis. I diplomi, certificati e altri titoli, di cui ai
          commi   1   e   2,  rilasciati  dagli  altri  Stati  membri
          dell'Unione  europea,  sono  elencati  nella  comunicazione
          della  Commissione  europea  2001/C333/02  del  28 novembre
          2001, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta
          ufficiale  delle  Comunita'  europee, ai sensi dell'art. 7,
          paragrafo 2, della direttiva 85/384/CEE.
              2-ter.  In  deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, e'
          riconosciuta  la  formazione  delle «Fachhochschulen» nella
          Repubblica  Federale  di Germania, purche' sia impartita in
          tre anni, esista al 5 agosto 1985, corrisponda ai requisiti
          definiti  all'art.  4  e  dia  nella Repubblica Federale di
          Germania  accesso all'attivita' di architetto con il titolo
          professionale  di architetto e purche' detta formazione sia
          completata  da un periodo di esperienza professionale nella
          Repubblica  Federale  di  Germania  della durata di quattro
          anni,  comprovato  da  un  apposito  certificato rilasciato
          dall'ordine professionale cui e' iscritto l'architetto.
              2-quater.  Sono,  altresi',  ammessi  alla procedura di
          riconoscimento  di cui all'art. 4, i diplomi, certificati e
          altri  titoli  acquisiti in Paesi terzi da cittadini di cui
          all'art.  1,  qualora  tali  diplomi,  certificati  e altri
          titoli  siano  stati  riconosciuti in un altro Stato membro
          dell'Unione europea e corrispondano ai diplomi, certificati
          e  titoli  elencati  nella  comunicazione della Commissione
          europea di cui al comma 2-bis o nell'allegato A.
              2-quinquies.      Il     Ministero     dell'istruzione,
          dell'universita'  e della ricerca comunica alla Commissione
          europea e contemporaneamente a tutti gli altri Stati membri
          dell'Unione europea e agli altri Stati aderenti all'Accordo
          sullo  spazio economico europeo, i diplomi, i certificati e
          gli  altri  titoli rilasciati in Italia e che rispondono ai
          requisiti  di  cui  ai commi 1 e 2, con l'indicazione delle
          Universita' che li rilasciano.
              2-quinquies-bis. Sono, altresi', ammessi alla procedura
          di'  riconoscimento di cui all'art. 4, formazioni di cui al
          comma  2, acquisite nell'ambito di un sistema di promozione
          sociale o di studi universitari a tempo ridotto, sancite da
          un  esame  di  architettura,  di  livello  universitario ed
          equivalente  all'esame  di  cui  al  comma  1,  lettera b),
          superato  con  successo  da persone che lavorano da sette o
          piu'   anni   nel   settore   dell'architettura   sotto  la
          sorveglianza   di   un   architetto  o  di  uno  studio  di
          architetti.».
              - Il  testo  dell'art. 4 del citato decreto legislativo
          n.   129/1992,   cosi'  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, cosi' recita:
              «Art. 4 (Competenze e procedimento). - 1. I soggetti di
          cui    all'art.    1   devono   presentare   al   Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca domanda
          per   il   riconoscimento   del   proprio  titolo  ai  fini
          dell'ammissione  all'esercizio dell'attivita' di architetto
          nel territorio della Repubblica italiana.
              2.  La  domanda, redatta in lingua italiana ed in carta
          da   bollo,   deve   indicare   la  provincia  nella  quale
          l'interessato  ha intenzione di stabilirsi o di operare, ed
          essere corredata dei seguenti documenti:
                a) il  diploma,  certificato,  o  titolo o insieme di
          titoli  di  cui  si  chiede  il  riconoscimento,  in  copia
          autenticata,   o   un  attestato  rilasciato  dalla  stessa
          autorita'  che ha conferito il diploma, certificato o altri
          titoli,  che,  riportando  gli  stessi dati, ne conferma la
          veridicita';
                b) un    certificato   rilasciato   da   un'autorita'
          competente  dello  Stato membro d'origine o di provenienza,
          che  dichiari  soddisfatti  i  requisiti  di moralita' o di
          onorabilita'  in esso richiesti per l'accesso all'attivita'
          di   architetto.   Se   lo  Stato  membro  dtorigine  o  di
          provenienza  non  richiede  tale attestato, in sostituzione
          deve   essere   presentato   un   estratto  del  casellario
          giudiziario  o,  in  mancanza,  un  documento  equipollente
          rilasciato  dalla  competente autorita' di quello Stato. Se
          nessuno dei predetti documenti viene rilasciato nello Stato
          membro  d'origine  o di provenienza, deve essere presentato
          un  attestato che faccia fede che l'interessato ha reso una
          dichiarazione giurata o, negli Stati in cui tale giuramento
          non  esista,  una  dichiarazione  solenne  davanti  ad  una
          competente  autorita'  giudiziaria  o amministrativa, ad un
          notaio  o  ad  un organismo professionale qualificato dello
          Stato  membro  d'origine  o  di  provenienza. Dai documenti
          sopra  indicati  deve  altresi' risultare che l'interessato
          non  e'  stato in precedenza dichiarato fallito o, se lo e'
          stato,  che sono decorsi almeno cinque anni dalla pronunzia
          della  dichiarazione  di  fallimento  o,  se  e' decorso un
          termine  piu'  breve, che nei confronti dell'interessato e'
          stato  adottato provvedimento con effetti di riabilitazione
          civile;
                c) un  certificato  di  cittadinanza o copia di altro
          documento   dalla   quale   si   evinca   la   cittadinanza
          dell'interessato.
              3.  Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e
          della  ricerca  puo' richiedere che i documenti, se redatti
          in  lingua diversa dall'italiano, siano accompagnati da una
          traduzione ufficiale in lingua italiana del testo originale
          qualora sia impossibile acquisire, attraverso altri canali,
          le necessarie informazioni dai documenti prodotti.
              4.  Al  momento della loro presentazione i documenti di
          cui  alle  lettere b) e c) del comma 2 non devono essere di
          data anteriore a tre mesi.
              5.  Entro  trenta  giorni  dalla  data di presentazione
          della   documentazione,   il   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della ricerca accerta la completezza e
          la    regolarita'    della   domanda   e   della   relativa
          documentazione,  richiedendo  all'interessato  le eventuali
          integrazioni.
              6.  Per la valutazione dei titoli di cui al comma 2, il
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          indice,  previa  consultazione  del Consiglio universitario
          nazionale,  una  conferenza di servizi ai sensi della legge
          7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano:
                a) il   Dipartimento   per   il  coordinamento  delle
          politiche comunitarie;
                b) il Ministero degli affari esteri;
                c) il Ministero della giustizia;
                d) il    Consiglio    nazionale   degli   architetti,
          pianificatori, paesaggisti e conservatori.
              7.  In  relazione  a  casi  specifici, la conferenza di
          servizi  di  cui  al  comma  6  puo' essere integrata da un
          rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri.
              8. Il procedimento si conclude con l'adozione, da parte
          del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della
          ricerca,  del decreto di riconoscimento o del provvedimento
          di rifiuto entro tre mesi dalla presentazione della domanda
          o della sua integrazione.
              9.  Il  decreto di riconoscimento o il provvedimento di
          rifiuto  sono  comunicati  all'interessato.  Il  decreto e'
          altresi'   trasmesso   al   Consiglio   degli   architetti,
          pianificatori,  paesaggisti e conservatori territorialmente
          competente per l'iscrizione nell'albo ai sensi dell'art. 5.
              10.  Se  i  titoli  di  cui all'art. 2, comma 2-quater,
          attestano  una  formazione non conforme ai requisiti di cui
          al  medesimo  articolo, commi 1 e 2, il riconoscimento puo'
          essere   condizionato   al   superamento   di   una   prova
          attitudinale  ai  sensi dell'art. 8 del decreto legislativo
          27 gennaio 1992, n. 115, tenuto conto anche dell'esperienza
          professionale   acquisita   nello   Stato   membro  che  ha
          riconosciuto detto titolo.
              10-bis.   Il   provvedimento  di  cui  al  comma  8  e'
          debitamente  motivato  e puo' essere impugnato dinanzi agli
          organi  giurisdizionali  competenti.  Il  richiedente  puo'
          ricorrere  anche  in  assenza di decisioni entro il termine
          stabilito.».
              - Il   testo   dell'allegato   A   del  citato  decreto
          legislativo  n.  129/1992,  per  il  Portogollo, cosi' come
          modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:

                                                          «Allegato A
              (Omissis).
              In Portogallo:
                il    diploma   «diploma   do   curso   especial   de
          arquitectura»,  rilasciato  dalle  scuole  di belle arti di
          Lisbona e di Porto;
                il  diploma  di  architetto  (diploma  de arquitecto)
          rilasciato  dalle  scuole  di  belle  arti  di Lisbona e di
          Porto;
                il   diploma  «diploma  do  curso  de  arquitectura»,
          rilasciato  dalle scuole superiori di belle arti di Lisbona
          e di Porto;
                il  diploma «diploma de licenciatura em arquitectura»
          rilasciato dalla scuola superiore di belle arti di Lisbona;
                il   diploma  «carta  de  curso  de  licenciatura  em
          arquitectura»,   rilasciato   dall'Universita'  tecnica  di
          Lisbona e dall'Universita' di Porto;
                il   diploma   di   genio   civile  (licenciatura  em
          engenharia   civil)   rilasciato   dall'Istituto  superiore
          tecnico dell'Universita' tecnica di Lisbona;
                il   diploma   in   genio   civile  (licenciatura  em
          engenharia  civil)  rilasciato dalla Facolta' di ingegneria
          (de Engenharia) dell'Universita' di Porto;
              (omissis).».