Art. 8.
       Modifiche al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258
              relativo alla professione del farmacista

  1.  Al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
  "Art.   3-bis.  -  1.  Il  Ministero  della  salute  notifica  alla
Commissione  europea,  ai fini degli ulteriori atti di competenza, le
disposizioni  legislative,  regolamentari  e  amministrative adottate
dallo Stato italiano in materia di rilascio di diplomi, certificati e
altri titoli nel settore oggetto del presente decreto legislativo.
  Art.  3-ter. - 1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi,
certificati   e   altri  titoli  non  rispondono  alle  denominazioni
riportate  per  tale Stato membro nell'allegato del presente decreto,
sono  riconosciuti  come prova sufficiente i diplomi, i certificati e
gli  altri  titoli  rilasciati  da tali Stati membri, corredati di un
certificato  rilasciato  dalle  loro  autorita' o enti competenti. Il
certificato  attesta  che  tali  diplomi,  certificati e altri titoli
sanciscono  una  formazione  conforme  alle disposizioni del presente
decreto  e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a
quelli la cui denominazione e' riportata dallo stesso decreto.
  Art. 3-quater. - 1. Sono ammessi alla procedura di cui all'articolo
2,  i  diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai cittadini di
cui all'articolo 1, in Paesi che non fanno parte dell'Unione europea,
qualora  tali  titoli  siano  stati  riconosciuti  in  un altro Stato
membro.
  2.   Il   Ministero   della   salute,  d'intesa  con  il  Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e  della  ricerca,  sentita  la
Federazione  nazionale degli ordini dei farmacisti, valuta le istanze
di   riconoscimento   tenendo   conto,   anche,  della  formazione  e
dell'esperienza professionale acquisite in un altro Stato membro.
  3.   La   decisione   viene   pronunciata   entro  tre  mesi  dalla
presentazione  da  parte  dell'interessato  della domanda completa di
tutti i documenti giustificativi.
  4.  I  provvedimenti  di rigetto delle domande di riconoscimento di
diplomi,  certificati  e  altri  titoli  devono  essere  congruamente
motivati  e  sono  impugnabili  dinanzi  agli  organi giurisdizionali
competenti.  Decorso  inutilmente il termine stabilito per l'adozione
del   provvedimento,  il  richiedente  puo'  ricorrere  all'autorita'
giudiziale.";
    b) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
  "2-bis.   Il   Ministero   della   salute,   previ   gli  opportuni
accertamenti, rilascia, a coloro che hanno iniziato in Italia la loro
formazione di farmacista anteriormente al 1° novembre 1993 e concluso
anteriormente  al  1°  novembre 2003, l'attestato che dichiara che si
sono  effettivamente e legalmente dedicati in Italia all'attivita' di
cui  all'articolo  1,  comma  1,  per  un  periodo di almeno tre anni
consecutivi  nel  corso  dei  cinque  anni  che precedono il rilascio
dell'attestato  e  che,  pertanto,  sono autorizzati ad esercitare la
predetta  attivita' alle medesime condizioni dei titolari dei diplomi
indicati in allegato.";
    c)  l'allegato  e'  sostituito  dall'allegato  VIII  del presente
decreto.
 
          Nota all'art. 8:
              - Il  decreto  legislativo 8 agosto 1991, n. 258, reca:
          «Attuazione  delle direttive n. 85/432/CEE, n. 85/433/CEE e
          n.  85/584/CEE,  in  materia  di  formazione  e  diritto di
          stabilimento  dei  farmacisti,  a  norma  dell'art. 6 della
          legge  30 luglio 1990, n. 212». Il testo dell'art. 5, cosi'
          come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
              «Art.  5.  -  1. Ai cittadini di uno Stato membro delle
          Comunita'  europee,  in possesso di diplomi, certificati od
          altri titoli rilasciati dagli Stati stessi, comprovanti una
          formazione  conclusa  prima della data di entrata in vigore
          del  presente  decreto,  ovvero  iniziata prima ma conclusa
          dopo  la  predetta  data, e non rispondente all'insieme dei
          requisiti  minimi  di  formazione richiesti dalla normativa
          comunitaria,  e' riconosciuto il titolo di farmacista ed e'
          consentito    l'esercizio    della    relativa    attivita'
          professionale,  ai  sensi  dell'art. 1, alla condizione che
          essi  corredino  la documentazione richiesta all'art. 2 con
          un  attestato,  rilasciato  dalla competente autorita', che
          comprovi  che  essi  si  sono  dedicati effettivamente, per
          almeno  tre  anni  consecutivi  nel  corso  dei  cinque che
          precedono   il   rilascio   dell'attestato,  ad  una  delle
          attivita'  di  farmacista  di  cui all'art. 1, in uno degli
          Stati   membri   delle  Comunita'  europee,  purche'  detta
          attivita' sia regolamentata in tale Stato.
              2. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano
          una  formazione  acquisita dai cittadini degli Stati membri
          nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che
          non soddisfano l'insieme dei requisiti minimi di formazione
          richiesti  dalla  normativa comunitaria, vengono assimilati
          ai diplomi che soddisfano i suddetti requisiti, se:
                a) attestano    una    formazione    iniziata   prima
          dell'unificazione tedesca;
                b) danno  diritto  all'esercizio  delle  attivita' di
          farmacista  in  tutto  il  territorio  della Germania, alle
          stesse  condizioni  del  titolo  rilasciato dalle autorita'
          competenti  tedesche, specificato nell'allegato al presente
          decreto;
                c) sono  corredati di un attestato che certifichi che
          i   loro   titolari  si  sono  dedicati  effettivamente  in
          Germania,  per  almeno  tre  anni consecutivi nel corso dei
          cinque  anni  che  precedono il rilascio dell'attestato, ad
          una   delle   attivita'   previste   dall'art.  1,  purche'
          regolamentata in tale Stato.
              2-bis.  Il  Ministero della salute, previ gli opportuni
          accertamenti,  rilascia,  a  coloro  che  hanno iniziato in
          Italia  la  loro  formazione di farmacista anteriormente al
          1° novembre  1993  e  concluso anteriormente al 1° novembre
          2003, l'attestato che dichiara che si sono effettivamente e
          legalmente dedicati in Italia all'attivita' di cui all'art.
          1,  comma  1, per un periodo di almeno tre anni consecutivi
          nel  corso  dei  cinque  anni  che  precedono  il  rilascio
          dell'attestato   e   che,  pertanto,  sono  autorizzati  ad
          esercitare  la  predetta attivita' alle medesime condizioni
          dei titolari dei diplomi indicati in allegato.».