Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
    a) "poteri pubblici", le amministrazioni dello Stato, le regioni,
comprese  le  regioni  a  statuto speciale, e le province autonome di
Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici;
    b)  "impresa  pubblica", ogni impresa nei confronti della quale i
poteri  pubblici  possono  esercitare, direttamente o indirettamente,
un'influenza  dominante  per ragioni di proprieta', di partecipazione
finanziaria o della normativa che la disciplina;
    c)  "imprese  pubbliche attive nel settore manifatturiero", tutte
le imprese la cui principale area di attivita', corrispondente almeno
al  50  per  cento  del  fatturato  annuo totale, rientra nel settore
manifatturiero.  Si  tratta delle imprese le cui operazioni rientrano
nell'allegato  sezione  D - attivita' manifatturiere, da sottosezione
DA  a  sottosezione  DN compresa, della classificazione NACE (Rev 1),
annesso  al regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre
1990,   relativo  alla  classificazione  statistica  delle  attivita'
economiche nelle Comunita' europee, e successive modifiche;
    d)  "impresa  soggetta  all'obbligo  di  tenere  una contabilita'
separata",  ogni  impresa che fruisce di diritti speciali o esclusivi
riconosciuti  a  norma  dell'articolo 86, paragrafo 1, del trattato o
sia  incaricata  della  gestione  di  servizi  di interesse economico
generale  a  norma  dell'articolo  86,  paragrafo 2, del trattato che
riceve in relazione a tali servizi aiuti di Stato in qualsiasi forma,
sia  contributi,  sia  sussidi,  sia indennizzi, e che esercita anche
altre attivita';
    e)  "attivita'  distinte",  da  un lato, le attivita' relative ai
prodotti  o servizi per i quali ad un'impresa sono stati riconosciuti
diritti  speciali o esclusivi ovvero relative ai servizi di interesse
economico  generale  della cui gestione l'impresa e' stata incaricata
e, dall'altro, le attivita' relative a ogni altro prodotto o servizio
svolte dall'impresa medesima;
    f)  "diritti  esclusivi",  i  diritti  riconosciuti ad un'impresa
mediante   qualsiasi   disposizione   legislativa,   regolamentare  o
amministrativa  che  riserva  alla  stessa,  con  riferimento  ad una
determinata  area  geografica,  la facolta' di prestare un servizio o
esercitare un'attivita';
    g)  "diritti  speciali",  i  diritti  riconosciuti  ad  un numero
limitato  di  imprese  mediante  qualsiasi  disposizione legislativa,
regolamentare   o   amministrativa   che,   con  riferimento  ad  una
determinata area geografica, congiuntamente o disgiuntamente:
      1)   limita   a   due   o  piu',  senza  osservare  criteri  di
oggettivita', proporzionalita' e non discriminazione, il numero delle
      imprese  autorizzate  a  prestare  un  dato servizio o una data
      attivita';
2) designa, senza osservare detti criteri, varie imprese
concorrenti  come  soggetti autorizzati a prestare un dato servizio o
esercitare una data attivita';
      3)  conferisce,  senza  osservare  detti criteri, ad una o piu'
imprese  determinati  vantaggi,  previsti da leggi o regolamenti, che
pregiudicano  in  modo sostanziale la capacita' di ogni altra impresa
di  prestare  il medesimo servizio o esercitare la medesima attivita'
nella   stessa   area   geografica   a   condizioni   sostanzialmente
equivalenti;
    h)  "direttiva",  la  direttiva  80/723/CEE,  come  modificata da
ultimo  dalla  direttiva  2000/52/CE, relativa alla trasparenza delle
relazioni  finanziarie  tra  gli  Stati  membri  e  le  loro  imprese
pubbliche  e  alla  trasparenza  finanziaria  all'interno  di  talune
imprese;
    i) "trattato" e' il trattato istitutivo della Comunita' europea.
 
          Note all'art. 2:
              - Il Regolamento (CEE) n. 3037/90 e' pubblicato in GUCE
          n. L. 293 del 24 ottobre 1990.
              - Per  le  direttive  80/723/CEE e 2000/52/CE vedi note
          alle premesse.