Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) "poteri pubblici", le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici; b) "impresa pubblica", ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprieta', di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina; c) "imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero", tutte le imprese la cui principale area di attivita', corrispondente almeno al 50 per cento del fatturato annuo totale, rientra nel settore manifatturiero. Si tratta delle imprese le cui operazioni rientrano nell'allegato sezione D - attivita' manifatturiere, da sottosezione DA a sottosezione DN compresa, della classificazione NACE (Rev 1), annesso al regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attivita' economiche nelle Comunita' europee, e successive modifiche; d) "impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilita' separata", ogni impresa che fruisce di diritti speciali o esclusivi riconosciuti a norma dell'articolo 86, paragrafo 1, del trattato o sia incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato che riceve in relazione a tali servizi aiuti di Stato in qualsiasi forma, sia contributi, sia sussidi, sia indennizzi, e che esercita anche altre attivita'; e) "attivita' distinte", da un lato, le attivita' relative ai prodotti o servizi per i quali ad un'impresa sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi ovvero relative ai servizi di interesse economico generale della cui gestione l'impresa e' stata incaricata e, dall'altro, le attivita' relative a ogni altro prodotto o servizio svolte dall'impresa medesima; f) "diritti esclusivi", i diritti riconosciuti ad un'impresa mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa che riserva alla stessa, con riferimento ad una determinata area geografica, la facolta' di prestare un servizio o esercitare un'attivita'; g) "diritti speciali", i diritti riconosciuti ad un numero limitato di imprese mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa che, con riferimento ad una determinata area geografica, congiuntamente o disgiuntamente: 1) limita a due o piu', senza osservare criteri di oggettivita', proporzionalita' e non discriminazione, il numero delle imprese autorizzate a prestare un dato servizio o una data attivita'; 2) designa, senza osservare detti criteri, varie imprese concorrenti come soggetti autorizzati a prestare un dato servizio o esercitare una data attivita'; 3) conferisce, senza osservare detti criteri, ad una o piu' imprese determinati vantaggi, previsti da leggi o regolamenti, che pregiudicano in modo sostanziale la capacita' di ogni altra impresa di prestare il medesimo servizio o esercitare la medesima attivita' nella stessa area geografica a condizioni sostanzialmente equivalenti; h) "direttiva", la direttiva 80/723/CEE, come modificata da ultimo dalla direttiva 2000/52/CE, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese; i) "trattato" e' il trattato istitutivo della Comunita' europea.
Note all'art. 2: - Il Regolamento (CEE) n. 3037/90 e' pubblicato in GUCE n. L. 293 del 24 ottobre 1990. - Per le direttive 80/723/CEE e 2000/52/CE vedi note alle premesse.