Art. 5.
            Documentazione delle assegnazioni di risorse
  1. I poteri pubblici registrano le assegnazioni di risorse a favore
di  imprese  pubbliche, univocamente individuate per mezzo del codice
fiscale,   in   apposita   sezione  degli  albi  dei  beneficiari  di
provvidenze  di  natura  economica,  tenuti  ai sensi del decreto del
Presidente  della  Repubblica  7 aprile  2000,  n.  118, entro trenta
giorni  dalla  assegnazione.  L'accesso  alle  informazioni contenute
nella  predetta  sezione  e  nei  registri  di  cui ai commi 2 e 3 e'
consentito  solo  alle  amministrazioni  con competenza specifica nel
settore.
  2.  Le  imprese pubbliche destinatarie iscrivono le assegnazioni di
risorse  in  apposito  registro  obbligatorio  riferito  al  presente
decreto, entro trenta giorni dalla messa a disposizione.
  3.  Le  assegnazioni  di  risorse pubbliche erogate tramite imprese
pubbliche  ovvero  tramite  enti finanziatori sono registrate sia dai
poteri  pubblici,  sia  dal  soggetto intermediario, sia dal soggetto
ultimo beneficiario, nello stesso termine di cui ai commi 1 e 2.
 
          Note all'art. 5:
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 7 aprile
          2000,  n.  118,  reca:  «Regolamento  recante  norme per la
          semplificazione  del  procedimento  per la disciplina degli
          albi  dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a
          norma  dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.
          59.».