Art. 6. Contabilita' separata 1. Le imprese soggette all'obbligo di tenere una contabilita' separata sono tenute altresi': a) alla separazione dei conti interni corrispondenti alle attivita' distinte; b) alla corretta imputazione o attribuzione dei costi e dei ricavi, sulla base di principi di contabilita' dei costi applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati; c) alla chiara definizione dei principi di contabilita' dei costi, in base ai quali sono tenuti i conti separati. 2. Le imprese soggette all'obbligo di tenere una contabilita' separata predispongono una relazione sui sistemi di contabilita' dei costi applicati, da tenere a disposizione della Commissione europea. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle attivita' non disciplinate da norme comunitarie specifiche e fanno salvi gli obblighi imposti dal trattato o da tali norme specifiche.