Art. 6.
                        Contabilita' separata
  1.  Le  imprese  soggette  all'obbligo  di  tenere una contabilita'
separata sono tenute altresi':
    a) alla   separazione   dei  conti  interni  corrispondenti  alle
attivita' distinte;
    b) alla  corretta  imputazione  o  attribuzione  dei  costi e dei
ricavi, sulla base di principi di contabilita' dei costi applicati in
modo coerente e obiettivamente giustificati;
    c) alla  chiara  definizione  dei  principi  di  contabilita' dei
costi, in base ai quali sono tenuti i conti separati.
  2.  Le  imprese  soggette  all'obbligo  di  tenere una contabilita'
separata  predispongono una relazione sui sistemi di contabilita' dei
costi applicati, da tenere a disposizione della Commissione europea.
  3.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  alle
attivita'  non  disciplinate  da norme comunitarie specifiche e fanno
salvi gli obblighi imposti dal trattato o da tali norme specifiche.