Art. 2.
           Insediamento del Consiglio superiore di sanita'

  1.  Il Ministro della salute convoca la prima adunanza generale del
Consiglio  superiore  di  sanita'  entro  venti giorni dalla data del
decreto di nomina.
  2.  Nel  corso  della  stessa  prima adunanza generale, l'assemblea
elegge, a maggioranza assoluta, il Presidente e due vice presidenti.
  3.   Ogni  sezione  all'inizio  di  ciascuna  sessione,  elegge,  a
maggioranza assoluta, il proprio presidente e un vice presidente.
  4. Qualora non sia raggiunta la maggioranza assoluta prescritta per
l'elezione  del Presidente, si fa luogo ad una presidenza interinale,
affidata al componente di diritto con maggiore anzianita' di servizio
nella qualifica di appartenenza.