Art. 3. Presidente 1. Il Presidente del Consiglio, avvalendosi del Segretario generale: a) convoca e presiede l'assemblea generale, fissandone l'ordine del giorno; b) convoca e presiede il comitato di presidenza, fissandone l'ordine del giorno; c) convoca e presiede le sezioni congiunte, fissandone l'ordine del giorno; d) puo' presentare richiesta ai rispettivi presidenti di partecipare, con diritto di voto, ai lavori delle sezioni sugli argomenti ritenuti di rilevante importanza ai fini della tutela della salute pubblica; e) trasmette direttamente al Ministro le deliberazioni definitive dell'Assemblea generale e delle sezioni; f) assolve qualsiasi altra incombenza prevista dalla legge e dal presente regolamento. 2. Il Presidente e' coadiuvato da due vice presidenti nell'espletamento delle sue funzioni ed e' sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente del consiglio piu' anziano di eta'.