Art. 3.
                             Presidente

  1.   Il   Presidente  del  Consiglio,  avvalendosi  del  Segretario
generale:
    a) convoca  e  presiede l'assemblea generale, fissandone l'ordine
del giorno;
    b) convoca  e  presiede  il  comitato  di  presidenza, fissandone
l'ordine del giorno;
    c) convoca  e  presiede le sezioni congiunte, fissandone l'ordine
del giorno;
    d) puo'   presentare   richiesta   ai  rispettivi  presidenti  di
partecipare,  con  diritto  di  voto,  ai  lavori delle sezioni sugli
argomenti ritenuti di rilevante importanza ai fini della tutela della
salute pubblica;
    e) trasmette direttamente al Ministro le deliberazioni definitive
dell'Assemblea generale e delle sezioni;
    f) assolve  qualsiasi altra incombenza prevista dalla legge e dal
presente regolamento.
  2.   Il   Presidente   e'   coadiuvato   da   due  vice  presidenti
nell'espletamento  delle  sue  funzioni  ed e' sostituito, in caso di
assenza o impedimento, dal vice presidente del consiglio piu' anziano
di eta'.