Art. 4.
                       Comitato di presidenza

  1.  Il  comitato  di  presidenza e' presieduto dal Presidente ed e'
composto  dai  due  vicepresidenti,  nonche'  dai  presidenti  e  dai
vicepresidenti delle sezioni.
  2.  Il  comitato  di  presidenza e' convocato dal Presidente almeno
dieci  giorni prima della data fissata, salvo i casi di urgenza, e si
riunisce di regola una volta al mese.
  3.  Il  comitato  fissa  il  programma  e  il calendario dei lavori
dell'assemblea generale.
  4.  Il  comitato  assegna  direttamente  all'assemblea  generale le
questioni d'ordine generale.
  5.  Il comitato assegna per l'istruttoria le singole questioni alle
sezioni  competenti per materia, disponendo le eventuali questioni da
demandare a sezioni congiunte.
  6. In caso di documentate e motivate esigenze di natura eccezionale
possono essere istituiti appositi gruppi di lavoro istruttorio.
  7.  Il  comitato  provvede  a coordinare il rapporto fra le sezioni
nelle materie di comune interesse, nonche' a farsi promotore di nuovi
studi, indagini e schemi di norme.
  8. Il comitato si avvale degli uffici della Segreteria generale.
  9. I verbali delle riunioni del comitato di presidenza sono redatti
a  cura  del Segretario generale entro dieci giorni dalla conclusione
delle relative sedute.