Art. 5.
                         Assemblea generale

  1.  Il  Presidente presiede le adunanze dell'Assemblea generale che
sono tenute per sessioni ordinarie almeno bimestrali.
  2.  L'avviso  di  convocazione,  con  l'ordine  del  giorno,  viene
inviato,  salvo  i  casi  di urgenza, almeno dieci giorni prima della
data  fissata,  dal  Segretario  generale. In assenza del Presidente,
l'Assemblea generale e' convocata dal vice presidente piu' anziano di
eta'.
  3.  Il  Presidente  nomina  un relatore per l'illustrazione di ogni
argomento, fissandogli un termine, non superiore a trenta giorni, per
la  presentazione  di  uno  schema  scritto che serva come base della
discussione,  a conclusione della quale il relatore stesso predispone
la  relazione  con  relativa  proposta  sulla  quale  e'  chiamata  a
pronunciarsi    l'assemblea;   all'esito   della   votazione   verra'
predisposto  il relativo documento finale da consegnare al Segretario
generale  per  la  sua redazione formale. Ove necessario, puo' essere
nominato un correlatore.
  4.  Il  Presidente  trasmette  per  iscritto anche ai componenti di
diritto  di  cui  al comma 3 dell'articolo 2 l'ordine del giorno, con
precisazione  degli  argomenti  di rispettiva competenza ai sensi del
medesimo articolo.
  5. L'Assemblea e' regolarmente costituita con la presenza di almeno
la   meta'   piu'   uno   dei   suoi  componenti.  Le  determinazioni
dell'Assemblea  sono assunte, entro sessanta giorni dall'assegnazione
da  parte  del  comitato di presidenza, a maggioranza dei votanti. In
caso di parita' prevale il voto del Presidente.
  6.  La  votazione  sui  singoli  punti delle determinazioni nonche'
sugli  eventuali  emendamenti aggiuntivi, modificativi o soppressivi,
avviene di norma per alzata di mano, mentre si ricorre alla votazione
segreta  solo  quando  si  debbono esprimere giudizi o valutazioni su
persone.
  7.  I verbali delle riunioni dell'Assemblea generale sono redatti a
cura  del  Segretario  generale  entro dieci giorni dalla conclusione
delle relative sedute.
  8.  Il  Ministro della salute ha facolta' di convocare in qualsiasi
momento,  anche  in via di urgenza, l'Assemblea e di intervenire alle
adunanze.
  9.   Il  diritto  di  accesso  ai  pareri  resi  dall'Assemblea  e'
riconosciuto  a  chiunque  vi  abbia  interesse  in conformita' e nel
rispetto  di  quanto  disposto  dagli  articoli 22  e  24 della legge
7 agosto 1990, n. 241. Le riunioni dell'Assemblea non sono pubbliche.
 
          Note all'art. 5:
              - Il  testo degli articoli 22 e 24 della legge 7 agosto
          1990,  n.  241,  dianzi  citata,  e',  rispettivamente,  il
          seguente:
              «Art.  22.  -  1.  Al fine di assicurare la trasparenza
          dell'attivita' amministrativa e di favorirne lo svolgimento
          imparziale  e'  riconosciuto  a chiunque vi abbia interesse
          per  la  tutela  di  situazioni giuridicamente rilevanti il
          diritto  di accesso ai documenti amministrativi, secondo le
          modalita' stabilite dalla presente legge.
              2.   E'   considerato   documento  amministrativo  ogni
          rappresentazione        grafica,       fotocinematografica,
          elettromagnetica  o di qualunque altra specie del contenuto
          di   atti,   anche   interni,   formati   dalle   pubbliche
          amministrazioni    o,    comunque,   utilizzati   ai   fini
          dell'attivita' amministrativa.
              3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge  le amministrazioni interessate adottano le
          misure  organizzative  idonee  a  garantire  l'applicazione
          della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione
          alla Commissione di cui all'art. 27.».
              «Art.  24.  - 1. Il diritto di accesso e' escluso per i
          documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12
          della legge 24 ottobre 1977, n. 801, per quelli relativi ai
          procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
          8,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 15 marzo
          1991,  n.  82,  e  successive  modificazioni, e dal decreto
          legislativo   29 marzo   1993,   n.   119,   e   successive
          modificazioni,  nonche' nei casi di segreto o di divieto di
          divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.
              2.  Il  Governo e' autorizzato ad emanare, ai sensi del
          comma  2  dell'art.  17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le
          modalita'  di  esercizio del diritto di accesso e gli altri
          casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla
          esigenza di salvaguardare:
                a) la  sicurezza,  la difesa nazionale e le relazioni
          internazionali;
                b) la politica monetaria e valutaria;
                c) l'ordine  pubblico  e la prevenzione e repressione
          della criminalita';
                d) la  riservatezza  di  terzi,  persone,  gruppi  ed
          imprese,  garantendo  peraltro  agli interessati la visione
          degli  atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui
          conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro
          interessi giuridici.
              3.  Con  i  decreti  di  cui  al  comma 2 sono altresi'
          stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai
          dati  raccolti  mediante  strumenti informatici avvenga nel
          rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
              4.   Le  singole  amministrazioni  hanno  l'obbligo  di
          individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i
          sei  mesi  successivi,  le  categorie  di documenti da esse
          formati  o  comunque  rientranti  nella loro disponibilita'
          sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
              5.  Restano  ferme le disposizioni previste dall'art. 9
          della   legge  1° aprile  1981,  n.  121,  come  modificato
          dall'art.  26  della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle
          relative   norme   di   attuazione,   nonche'   ogni  altra
          disposizione  attualmente  vigente  che limiti l'accesso ai
          documenti amministrativi.
              6.  I  soggetti indicati nell'art. 23 hanno facolta' di
          differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la
          conoscenza  di  essi possa impedire o gravemente ostacolare
          lo  svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque
          ammesso  l'accesso  agli  atti  preparatori nel corso della
          formazione  dei  provvedimenti  di  cui  all'art. 13, salvo
          diverse disposizioni di legge.».