Art. 5. Assemblea generale 1. Il Presidente presiede le adunanze dell'Assemblea generale che sono tenute per sessioni ordinarie almeno bimestrali. 2. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, viene inviato, salvo i casi di urgenza, almeno dieci giorni prima della data fissata, dal Segretario generale. In assenza del Presidente, l'Assemblea generale e' convocata dal vice presidente piu' anziano di eta'. 3. Il Presidente nomina un relatore per l'illustrazione di ogni argomento, fissandogli un termine, non superiore a trenta giorni, per la presentazione di uno schema scritto che serva come base della discussione, a conclusione della quale il relatore stesso predispone la relazione con relativa proposta sulla quale e' chiamata a pronunciarsi l'assemblea; all'esito della votazione verra' predisposto il relativo documento finale da consegnare al Segretario generale per la sua redazione formale. Ove necessario, puo' essere nominato un correlatore. 4. Il Presidente trasmette per iscritto anche ai componenti di diritto di cui al comma 3 dell'articolo 2 l'ordine del giorno, con precisazione degli argomenti di rispettiva competenza ai sensi del medesimo articolo. 5. L'Assemblea e' regolarmente costituita con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei suoi componenti. Le determinazioni dell'Assemblea sono assunte, entro sessanta giorni dall'assegnazione da parte del comitato di presidenza, a maggioranza dei votanti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente. 6. La votazione sui singoli punti delle determinazioni nonche' sugli eventuali emendamenti aggiuntivi, modificativi o soppressivi, avviene di norma per alzata di mano, mentre si ricorre alla votazione segreta solo quando si debbono esprimere giudizi o valutazioni su persone. 7. I verbali delle riunioni dell'Assemblea generale sono redatti a cura del Segretario generale entro dieci giorni dalla conclusione delle relative sedute. 8. Il Ministro della salute ha facolta' di convocare in qualsiasi momento, anche in via di urgenza, l'Assemblea e di intervenire alle adunanze. 9. Il diritto di accesso ai pareri resi dall'Assemblea e' riconosciuto a chiunque vi abbia interesse in conformita' e nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 22 e 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le riunioni dell'Assemblea non sono pubbliche.
Note all'art. 5: - Il testo degli articoli 22 e 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dianzi citata, e', rispettivamente, il seguente: «Art. 22. - 1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attivita' amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale e' riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalita' stabilite dalla presente legge. 2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attivita' amministrativa. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27.». «Art. 24. - 1. Il diritto di accesso e' escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, per quelli relativi ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni, nonche' nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento. 2. Il Governo e' autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le modalita' di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare: a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; b) la politica monetaria e valutaria; c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalita'; d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. 3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresi' stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2. 4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2. 5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonche' ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi. 6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facolta' di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge.».