Art. 6. Sezioni 1. Il presidente di ogni sezione o, in sua assenza, il vice presidente, presiede le riunioni della sezione, che sono tenute almeno una volta al mese. 2. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, viene inviato dal segretario di sezione almeno tre giorni prima della data fissata, salvo i casi di urgenza. In assenza del presidente, la sezione e' convocata dal vice presidente. 3. Il presidente della sezione nomina un relatore per l'illustrazione di ogni argomento, fissandogli un termine, non superiore a trenta giorni, per la presentazione di uno schema scritto che serva come base della discussione, a conclusione della quale il relatore stesso predispone il documento finale da consegnare al segretario della sezione per il completamento dell'iter procedimentale. Ove necessario, puo' essere nominato un correlatore. 4. Ciascun segretario di sezione, dirigente medico o tecnico in relazione all'articolazione e alle competenze di cui all'articolo 7, dipende funzionalmente dal presidente di sezione e gerarchicamente dal Segretario generale ed e' responsabile della stesura del verbale delle riunioni entro dieci giorni dalla conclusione dei relativi lavori. 5. Il presidente della sezione trasmette per iscritto anche ai componenti di diritto di cui al comma 3 dell'articolo 2 l'ordine del giorno con precisazione degli argomenti di rispettiva competenza ai sensi del medesimo articolo. 6. Ogni componente di sezione puo', dandone preventivo avviso al Presidente del consiglio, assistere a sedute di sezioni cui non appartiene, senza diritto di voto. 7. Le determinazioni della sezione sono assunte, entro sessanta giorni dall'assegnazione da parte del comitato di presidenza, a maggioranza dei votanti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente. 8. La votazione sui singoli punti delle determinazioni nonche' sugli eventuali emendamenti aggiuntivi, modificativi o soppressivi, avviene di norma per alzata di mano, mentre si ricorre alla votazione segreta quando si debbono esprimere giudizi o valutazioni su persone. 9. Ove il presidente della sezione ritenga che l'argomento da esaminare riguardi anche altre sezioni, formula richiesta motivata al Presidente del Consiglio per gli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c). 10. Il segretario della sezione cura il necessario raccordo con i dipartimenti e le direzioni del Ministero della salute, l'Istituto superiore di sanita', l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali per quanto attiene le materie di competenza della sezione stessa. 11. Il Ministro della salute ha facolta' di convocare in qualsiasi momento, anche in via di urgenza, le sezioni e di intervenire alle adunanze. 12. Le riunioni non sono pubbliche. Previo assenso del Ministro, possono essere resi noti i pareri delle sezioni concernenti materie di particolare interesse.