Art. 6.
                               Sezioni

  1.  Il  presidente  di  ogni  sezione  o,  in  sua assenza, il vice
presidente,  presiede  le  riunioni  della  sezione,  che sono tenute
almeno una volta al mese.
  2. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, viene inviato
dal segretario di sezione almeno tre giorni prima della data fissata,
salvo  i  casi  di  urgenza. In assenza del presidente, la sezione e'
convocata dal vice presidente.
  3.   Il   presidente   della   sezione   nomina   un  relatore  per
l'illustrazione  di  ogni  argomento,  fissandogli  un  termine,  non
superiore a trenta giorni, per la presentazione di uno schema scritto
che  serva  come base della discussione, a conclusione della quale il
relatore  stesso  predispone  il  documento  finale  da consegnare al
segretario    della    sezione   per   il   completamento   dell'iter
procedimentale. Ove necessario, puo' essere nominato un correlatore.
  4.  Ciascun  segretario  di  sezione, dirigente medico o tecnico in
relazione  all'articolazione e alle competenze di cui all'articolo 7,
dipende  funzionalmente  dal  presidente di sezione e gerarchicamente
dal  Segretario generale ed e' responsabile della stesura del verbale
delle  riunioni  entro  dieci  giorni  dalla conclusione dei relativi
lavori.
  5.  Il  presidente  della  sezione  trasmette per iscritto anche ai
componenti  di diritto di cui al comma 3 dell'articolo 2 l'ordine del
giorno  con  precisazione degli argomenti di rispettiva competenza ai
sensi del medesimo articolo.
  6.  Ogni  componente  di sezione puo', dandone preventivo avviso al
Presidente  del  consiglio,  assistere  a  sedute  di sezioni cui non
appartiene, senza diritto di voto.
  7.  Le  determinazioni  della  sezione sono assunte, entro sessanta
giorni  dall'assegnazione  da  parte  del  comitato  di presidenza, a
maggioranza  dei  votanti.  In  caso  di  parita' prevale il voto del
Presidente.
  8.  La  votazione  sui  singoli  punti delle determinazioni nonche'
sugli  eventuali  emendamenti aggiuntivi, modificativi o soppressivi,
avviene di norma per alzata di mano, mentre si ricorre alla votazione
segreta quando si debbono esprimere giudizi o valutazioni su persone.
  9.  Ove  il  presidente  della  sezione  ritenga che l'argomento da
esaminare riguardi anche altre sezioni, formula richiesta motivata al
Presidente  del  Consiglio per gli adempimenti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera c).
  10.  Il  segretario della sezione cura il necessario raccordo con i
dipartimenti  e  le  direzioni del Ministero della salute, l'Istituto
superiore  di  sanita',  l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali per
quanto attiene le materie di competenza della sezione stessa.
  11.  Il Ministro della salute ha facolta' di convocare in qualsiasi
momento,  anche  in  via di urgenza, le sezioni e di intervenire alle
adunanze.
  12.  Le  riunioni  non sono pubbliche. Previo assenso del Ministro,
possono  essere  resi noti i pareri delle sezioni concernenti materie
di particolare interesse.