Art. 8.
                   Compiti del Segretario generale

  1. Il Segretario generale:
    a) assicura  il  rispetto  delle linee fissate dal Presidente per
quanto riguarda il funzionamento del Consiglio superiore di sanita';
    b) e'   responsabile   della   gestione   delle   risorse  umane,
finanziarie e strumentali assegnate al Consiglio;
    c) svolge attivita' di supporto al Presidente del Consiglio;
    d) cura  l'inoltro al Ministro, su indicazione del Presidente del
Consiglio  ai  sensi  dell'articolo 3,  comma 1,  lettera  e),  delle
deliberazioni elaborate dall'assemblea generale e dalle sezioni;
    e) assicura  il  coordinamento  delle  attivita'  correlate  alla
formulazione  dei  pareri  da  parte  del  comitato  di  presidenza e
dell'assemblea generale;
    f) e' responsabile dell'invio dell'ordine del giorno delle sedute
del comitato di presidenza e dell'assemblea generale;
    g) e'  responsabile  della  stesura  dei  verbali del comitato di
presidenza e dell'assemblea entro dieci giorni dalle relative sedute;
    h) cura  il necessario raccordo con i dipartimenti e le direzioni
del  Ministero,  con  l'Istituto superiore di sanita', con l'Istituto
superiore  per  la  prevenzione  e  la  sicurezza  del  lavoro  e con
l'Agenzia  per  i servizi sanitari regionali, per quanto attiene alle
materie di comune interesse;
    i) e'  responsabile  della  tenuta  degli  atti  del  comitato di
presidenza, dell'assemblea e delle sezioni;
    j) assegna  ad  ogni  sezione un dirigente per l'espletamento dei
compiti di segretario di sezione;
    k) sovrintende ai cinque dirigenti segretari di sezione.