Art. 8. Compiti del Segretario generale 1. Il Segretario generale: a) assicura il rispetto delle linee fissate dal Presidente per quanto riguarda il funzionamento del Consiglio superiore di sanita'; b) e' responsabile della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate al Consiglio; c) svolge attivita' di supporto al Presidente del Consiglio; d) cura l'inoltro al Ministro, su indicazione del Presidente del Consiglio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), delle deliberazioni elaborate dall'assemblea generale e dalle sezioni; e) assicura il coordinamento delle attivita' correlate alla formulazione dei pareri da parte del comitato di presidenza e dell'assemblea generale; f) e' responsabile dell'invio dell'ordine del giorno delle sedute del comitato di presidenza e dell'assemblea generale; g) e' responsabile della stesura dei verbali del comitato di presidenza e dell'assemblea entro dieci giorni dalle relative sedute; h) cura il necessario raccordo con i dipartimenti e le direzioni del Ministero, con l'Istituto superiore di sanita', con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e con l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, per quanto attiene alle materie di comune interesse; i) e' responsabile della tenuta degli atti del comitato di presidenza, dell'assemblea e delle sezioni; j) assegna ad ogni sezione un dirigente per l'espletamento dei compiti di segretario di sezione; k) sovrintende ai cinque dirigenti segretari di sezione.