Art. 2.

                             O r g a n i

  1. Sono organi dell'Ente:
    a) il Presidente;
    b) il Consiglio di amministrazione;
    c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza;
    d) il Collegio dei sindaci;
    e) il Direttore generale.
  2.  Gli organi di cui alle lettere a), b), c) e d) durano in carica
quattro  anni.  Gli  organi  di  cui alle lettere a), b) e c) possono
essere  confermati  una  sola  volta. Allo scadere del quadriennio, i
membri  degli  organi  collegiali  cessano  dalle funzioni, ancorche'
siano  stati  nominati  nel  corso  di  esso in sostituzione di altri
dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.
  3.   L'Ente   si   articola   sul   territorio  nazionale  in  sedi
compartimentali   aggregate   in   aree   interregionali.   Le   sedi
compartimentali   assicurano   il   servizio  di  informazione  e  di
assistenza  agli  assicurati e alle imprese, concorrono all'attivita'
istruttoria  delle  prestazioni  assicurate  e  al monitoraggio della
regolarita'   degli  adempimenti  contributivi  delle  imprese  dello
spettacolo e dello sport.