Art. 2.
O r g a n i
1. Sono organi dell'Ente:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza;
d) il Collegio dei sindaci;
e) il Direttore generale.
2. Gli organi di cui alle lettere a), b), c) e d) durano in carica
quattro anni. Gli organi di cui alle lettere a), b) e c) possono
essere confermati una sola volta. Allo scadere del quadriennio, i
membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni, ancorche'
siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri
dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.
3. L'Ente si articola sul territorio nazionale in sedi
compartimentali aggregate in aree interregionali. Le sedi
compartimentali assicurano il servizio di informazione e di
assistenza agli assicurati e alle imprese, concorrono all'attivita'
istruttoria delle prestazioni assicurate e al monitoraggio della
regolarita' degli adempimenti contributivi delle imprese dello
spettacolo e dello sport.