Art. 3.
Presidente
1. Secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, il Presidente e'
nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la
procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell'Ente, che puo', secondo
quanto previsto dall'articolo 2, quinto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, richiamato, in
via generale, dall'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 479
del 1994 e nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal consiglio
di amministrazione, delegare, in caso di assenza o di impedimento, e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti, ad un membro del
consiglio di amministrazione, al direttore generale, ai dirigenti
preposti alle unita' centrali, ai coordinatori dei rami professionali
e, nell'ambito degli uffici periferici, ai dirigenti periferici;
b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, predispone
l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre allo stesso, ne
assicura l'istruttoria e ne da' comunicazione al Presidente del
consiglio di indirizzo e vigilanza. La convocazione puo' avvenire
anche sulla base di richiesta formulata dai due terzi dei componenti
il consiglio di amministrazione: in tale caso la riunione si
svolgera' entro otto giorni dalla richiesta ed avra' all'ordine del
giorno gli argomenti indicati nella richiesta medesima;
c) puo' disporre, anche su proposta del direttore generale, in
caso di assoluta urgenza che non consenta la convocazione del
consiglio di amministrazione in tempo utile per evitare un
pregiudizio per l'Ente, l'adozione di provvedimenti di competenza del
consiglio di amministrazione, salvo l'obbligo di presentarli per la
ratifica al consiglio stesso nella prima seduta utile;
d) firma gli atti ed i documenti che comportano impegni per
l'Ente, quando il relativo potere non rientri tra le attribuzioni
conferite ai dirigenti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
e) dispone la trasmissione al consiglio di indirizzo e vigilanza
delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione;
f) rappresenta l'Ente nelle trattative con i sindacati a livello
nazionale;
g) nomina, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza, i
componenti della struttura preposta alla valutazione e al controllo
strategico;
h) puo' assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e
vigilanza.
Note all'art. 3:
- Il testo della legge 24 gennaio 1978, n. 14 (Norme
per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti
pubblici), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
febbraio 1978, n. 31.
- Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 400 del
1988, e' il seguente:
«Art. 3. L'organo cui compete la nomina, la proposta o
la designazione puo' provvedere, trascorsi i termini
stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non
sia stato reso il parere delle Commissioni.».
- Il testo dell'art. 2, quinto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639
(Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli
articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e
norme in materia di sicurezza sociale), e' il seguente:
«Nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal
consiglio di amministrazione, il presidente, fermo restando
le disposizioni di cui al decreto-legge 11 gennaio 1985, n.
2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8
marzo 1985, n. 72, e successive modificazioni ed
integrazioni, puo' delegare la rappresentanza legale
dell'ente al direttore generale, ai dirigenti preposti alle
unita' centrali e, nell'ambito delle circoscrizioni
periferiche, ai dirigenti periferici. In caso di assenza o
impedimento dei titolari dei poteri di rappresentanza,
l'esercizio dei poteri medesimi e' assunto dai funzionari
designati a farne le veci, salvo diversa disposizione di
regolamento.».
- Il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo
n. 479 del 1994, e' il seguente:
«Art. 7 (Disposizioni transitorie). - 1. In attesa
della costituzione degli organi ordinari degli enti di cui
all'art. 1, comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale e' disposta, per ciascuno degli
enti stessi, una gestione commissariale.
2. Fino alla costituzione dei collegi dei sindaci,
secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, per
l'INPS e l'INAIL, nonche' per le casse soppresse di cui
all'art. 2, continuano ad operare i collegi dei sindaci in
carica alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
3. Per l'INPDAP il collegio dei sindaci operante alla
data di entrata in vigore del presente decreto e' integrato
secondo le previsioni di cui al comma 7 dell'art. 3.
4. I direttori generali degli enti pubblici di cui
all'art. 1, comma 1, nonche' degli enti soppressi ai sensi
del presente decreto, in servizio alla data di entrata in
vigore del decreto stesso, sono collocati in posizione
soprannumeraria presso gli enti di appartenenza fino alla
scadenza del rispettivo contratto, ed entro trenta giorni
dalla medesima data si provvede al conferimento delle
rispettive funzioni.
5. Per quanto non diversamente disposto dal presente
decreto legislativo, all'INPDAP, all'INPS, all'INAIL e
all'IPSEMA, si applicano le disposizioni della legge 9
marzo 1989, n. 88.».
- Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e'
il seguente:
«Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali) (Art. 16 del decreto legislativo n. 29 del 1993,
come sostituito prima dall'art. 9 del decreto legislativo
n. 546 del 1993 e poi dall'art. 11 del decreto legislativo
n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 4 del
decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1. I dirigenti di
uffici dirigenziali generali, comunque denominati,
nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4 esercitano, fra
gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro
nelle materie di sua competenza;
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e
direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai
dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di specifici
progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i
dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti
risorse umane, finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione
degli uffici di livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi
ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione
delle entrate rientranti nella competenza dei propri
uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei
dirigenti e dei responsabili dei procedimenti
amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di
inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei
dirigenti, delle misure previste dall'art. 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il
potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto
disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979,
n. 103;
g) richiedono direttamente pareri agli organi
consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi
degli organi di controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione
del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di
lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e
i provvedimenti amministrativi non definitivi dei
dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione
europea e degli organismi internazionali nelle materie di
competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di
direzione politica, sempreche' tali rapporti non siano
espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali
riferiscono al Ministro sull'attivita' da essi svolta
correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo
richieda o lo ritenga opportuno.
3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma
1 puo' essere conferito anche a dirigenti preposti a
strutture organizzative comuni a piu' amministrazioni
pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi,
progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti
preposti ai vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di
uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo
non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al
cui vertice e' preposto un segretario generale, capo
dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con
funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello
generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.».
- Il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001, e' il seguente:
«Art. 17 (Funzioni dei dirigenti) (Art. 17 del decreto
legislativo n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 10
del decreto legislativo n. 546 dei 1993 e poi dall'art. 12
del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1. I dirigenti,
nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4, esercitano,
fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai
dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni
ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali
generali, adottando i relativi atti e provvedimenti
amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di
acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati
dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita'
degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei
procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi
in caso di inerzia;
e) provvedono alla gestione del personale e delle
risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri
uffici.
1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni
di servizio, possono delegare per un periodo di tempo
determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle
competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b),
d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le
posizioni funzionali piu' elevate nell'ambito degli uffici
ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'art. 2103
del codice civile.».