Art. 3.

                             Presidente

  1.  Secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo
30  giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, il Presidente e'
nominato  ai  sensi  della  legge  24  gennaio  1978,  n.  14, con la
procedura  di  cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su  proposta  del  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  2. Il Presidente:
    a) ha  la  rappresentanza  legale  dell'Ente,  che  puo', secondo
quanto  previsto  dall'articolo  2,  quinto  comma,  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  30 aprile 1970, n. 639, richiamato, in
via  generale,  dall'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 479
del  1994  e nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal consiglio
di  amministrazione, delegare, in caso di assenza o di impedimento, e
soltanto  per tempo limitato e per oggetti definiti, ad un membro del
consiglio  di  amministrazione,  al  direttore generale, ai dirigenti
preposti alle unita' centrali, ai coordinatori dei rami professionali
e, nell'ambito degli uffici periferici, ai dirigenti periferici;
    b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, predispone
l'ordine  del  giorno  degli  argomenti da sottoporre allo stesso, ne
assicura  l'istruttoria  e  ne  da'  comunicazione  al Presidente del
consiglio  di  indirizzo  e  vigilanza. La convocazione puo' avvenire
anche  sulla base di richiesta formulata dai due terzi dei componenti
il  consiglio  di  amministrazione:  in  tale  caso  la  riunione  si
svolgera'  entro  otto giorni dalla richiesta ed avra' all'ordine del
giorno gli argomenti indicati nella richiesta medesima;
    c) puo'  disporre,  anche  su proposta del direttore generale, in
caso  di  assoluta  urgenza  che  non  consenta  la  convocazione del
consiglio   di   amministrazione   in  tempo  utile  per  evitare  un
pregiudizio per l'Ente, l'adozione di provvedimenti di competenza del
consiglio  di  amministrazione, salvo l'obbligo di presentarli per la
ratifica al consiglio stesso nella prima seduta utile;
    d) firma  gli  atti  ed  i  documenti  che comportano impegni per
l'Ente,  quando  il  relativo  potere non rientri tra le attribuzioni
conferite ai dirigenti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
    e) dispone  la trasmissione al consiglio di indirizzo e vigilanza
delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione;
    f) rappresenta  l'Ente nelle trattative con i sindacati a livello
nazionale;
    g) nomina,  d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza, i
componenti  della  struttura preposta alla valutazione e al controllo
strategico;
    h) puo'  assistere  alle  sedute  del  consiglio  di  indirizzo e
vigilanza.
 
          Note all'art. 3:
              -  Il  testo  della legge 24 gennaio 1978, n. 14 (Norme
          per  il  controllo  parlamentare  sulle  nomine  negli enti
          pubblici),   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  10
          febbraio 1978, n. 31.
              -  Il  testo  dell'art. 3 della citata legge n. 400 del
          1988, e' il seguente:
              «Art.  3. L'organo cui compete la nomina, la proposta o
          la   designazione  puo'  provvedere,  trascorsi  i  termini
          stabiliti  dai  regolamenti  delle due Camere, anche se non
          sia stato reso il parere delle Commissioni.».
              -  Il  testo dell'art. 2, quinto comma, del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  30  aprile  1970,  n.  639
          (Attuazione  delle  deleghe  conferite  al  Governo con gli
          articoli  27  e  29  della  legge  30  aprile 1969, n. 153,
          concernente  revisione  degli  ordinamenti  pensionistici e
          norme in materia di sicurezza sociale), e' il seguente:
              «Nell'ambito   dei   criteri   generali  stabiliti  dal
          consiglio di amministrazione, il presidente, fermo restando
          le disposizioni di cui al decreto-legge 11 gennaio 1985, n.
          2,  convertito  in  legge, con modificazioni, dalla legge 8
          marzo   1985,   n.   72,   e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,   puo'   delegare  la  rappresentanza  legale
          dell'ente al direttore generale, ai dirigenti preposti alle
          unita'   centrali   e,   nell'ambito  delle  circoscrizioni
          periferiche,  ai dirigenti periferici. In caso di assenza o
          impedimento  dei  titolari  dei  poteri  di rappresentanza,
          l'esercizio  dei  poteri medesimi e' assunto dai funzionari
          designati  a  farne  le veci, salvo diversa disposizione di
          regolamento.».
              -  Il  testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo
          n. 479 del 1994, e' il seguente:
              «Art.  7  (Disposizioni  transitorie).  -  1. In attesa
          della  costituzione degli organi ordinari degli enti di cui
          all'art.  1, comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale  e' disposta, per ciascuno degli
          enti stessi, una gestione commissariale.
              2.  Fino  alla  costituzione  dei  collegi dei sindaci,
          secondo  le  disposizioni  di  cui all'art. 3, comma 7, per
          l'INPS  e  l'INAIL,  nonche'  per le casse soppresse di cui
          all'art.  2, continuano ad operare i collegi dei sindaci in
          carica  alla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo.
              3.  Per  l'INPDAP il collegio dei sindaci operante alla
          data di entrata in vigore del presente decreto e' integrato
          secondo le previsioni di cui al comma 7 dell'art. 3.
              4.  I  direttori  generali  degli  enti pubblici di cui
          all'art.  1, comma 1, nonche' degli enti soppressi ai sensi
          del  presente  decreto, in servizio alla data di entrata in
          vigore  del  decreto  stesso,  sono  collocati in posizione
          soprannumeraria  presso  gli enti di appartenenza fino alla
          scadenza  del  rispettivo contratto, ed entro trenta giorni
          dalla  medesima  data  si  provvede  al  conferimento delle
          rispettive funzioni.
              5.  Per  quanto  non diversamente disposto dal presente
          decreto  legislativo,  all'INPDAP,  all'INPS,  all'INAIL  e
          all'IPSEMA,  si  applicano  le  disposizioni  della legge 9
          marzo 1989, n. 88.».
              -  Il  testo  dell'art.  16  del decreto legislativo 30
          marzo  2001,  n.  165  (Norme generali sull'ordinamento del
          lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e'
          il seguente:
              «Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
          generali)  (Art. 16 del decreto legislativo n. 29 del 1993,
          come  sostituito  prima dall'art. 9 del decreto legislativo
          n.  546 del 1993 e poi dall'art. 11 del decreto legislativo
          n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 4 del
          decreto  legislativo  n. 387 del 1998). - 1. I dirigenti di
          uffici    dirigenziali   generali,   comunque   denominati,
          nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4 esercitano, fra
          gli altri, i seguenti compiti e poteri:
                a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro
          nelle materie di sua competenza;
                b)   curano   l'attuazione  dei  piani,  programmi  e
          direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai
          dirigenti  gli  incarichi e la responsabilita' di specifici
          progetti  e  gestioni;  definiscono  gli  obiettivi  che  i
          dirigenti  devono perseguire e attribuiscono le conseguenti
          risorse umane, finanziarie e materiali;
                c) adottano   gli  atti  relativi  all'organizzazione
          degli uffici di livello dirigenziale non generale;
                d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi
          ed  esercitano  i  poteri di spesa e quelli di acquisizione
          delle   entrate  rientranti  nella  competenza  dei  propri
          uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
                e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei
          dirigenti    e    dei    responsabili    dei   procedimenti
          amministrativi,  anche  con  potere  sostitutivo in caso di
          inerzia,   e   propongono  l'adozione,  nei  confronti  dei
          dirigenti, delle misure previste dall'art. 21;
                f) promuovono  e  resistono  alle  liti  ed  hanno il
          potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto
          disposto  dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979,
          n. 103;
                g) richiedono   direttamente   pareri   agli   organi
          consultivi  dell'amministrazione  e  rispondono  ai rilievi
          degli organi di controllo sugli atti di competenza;
                h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione
          del  personale  e  di  gestione dei rapporti sindacali e di
          lavoro;
                i)  decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e
          i   provvedimenti   amministrativi   non   definitivi   dei
          dirigenti;
                l)  curano  i  rapporti  con  gli  uffici dell'Unione
          europea  e  degli organismi internazionali nelle materie di
          competenza  secondo  le specifiche direttive dell'organo di
          direzione  politica,  sempreche'  tali  rapporti  non siano
          espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.
              2.   I   dirigenti   di  uffici  dirigenziali  generali
          riferiscono  al  Ministro  sull'attivita'  da  essi  svolta
          correntemente  e  in  tutti  i  casi  in cui il Ministro lo
          richieda o lo ritenga opportuno.
              3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma
          1  puo'  essere  conferito  anche  a  dirigenti  preposti a
          strutture   organizzative  comuni  a  piu'  amministrazioni
          pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi,
          progetti e gestioni.
              4.  Gli  atti  e i provvedimenti adottati dai dirigenti
          preposti ai vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di
          uffici  dirigenziali  generali  di cui al presente articolo
          non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
              5.  Gli  ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al
          cui  vertice  e'  preposto  un  segretario  generale,  capo
          dipartimento  o  altro  dirigente  comunque denominato, con
          funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello
          generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.».
              -  Il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo
          n. 165 del 2001, e' il seguente:
              «Art.  17 (Funzioni dei dirigenti) (Art. 17 del decreto
          legislativo  n.  29  del 1993, come sostituito dall'art. 10
          del  decreto legislativo n. 546 dei 1993 e poi dall'art. 12
          del  decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1. I dirigenti,
          nell'ambito  di  quanto  stabilito dall'art. 4, esercitano,
          fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
                a) formulano   proposte   ed   esprimono   pareri  ai
          dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
                b) curano  l'attuazione dei progetti e delle gestioni
          ad  essi  assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali
          generali,   adottando   i  relativi  atti  e  provvedimenti
          amministrativi  ed  esercitando  i  poteri  di  spesa  e di
          acquisizione delle entrate;
                c) svolgono  tutti gli altri compiti ad essi delegati
          dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
                d) dirigono,  coordinano  e  controllano  l'attivita'
          degli  uffici  che da essi dipendono e dei responsabili dei
          procedimenti  amministrativi,  anche con poteri sostitutivi
          in caso di inerzia;
                e) provvedono  alla  gestione  del  personale e delle
          risorse  finanziarie  e  strumentali  assegnate  ai  propri
          uffici.
              1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni
          di  servizio,  possono  delegare  per  un  periodo di tempo
          determinato,  con  atto  scritto  e  motivato, alcune delle
          competenze  comprese nelle funzioni di cui alle lettere b),
          d)  ed  e)  del  comma  1  a  dipendenti  che  ricoprano le
          posizioni  funzionali piu' elevate nell'ambito degli uffici
          ad  essi  affidati. Non si applica in ogni caso l'art. 2103
          del codice civile.».