Art. 4.

                 Consiglio di indirizzo e vigilanza

  1.  Il  consiglio  di  indirizzo  e  vigilanza,  nominato  ai sensi
dell'articolo  3, comma 8, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
479,  previa  designazione da parte delle confederazioni sindacali ed
organizzazioni  maggiormente  rappresentative sul piano nazionale, e'
composto da:
    a) sei membri in rappresentanza dei lavoratori, dei quali quattro
in  rappresentanza  del settore dello spettacolo e due degli sportivi
professionisti;
    b) sei  membri  in rappresentanza dei datori di lavoro, dei quali
quattro  in  rappresentanza  del settore dello spettacolo e due delle
societa' sportive.
  2.  Il consiglio di indirizzo e vigilanza svolge le funzioni di cui
all'articolo  3,  comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
479,  come  modificato  dall'articolo  17,  comma  23, della legge 15
maggio 1997, n. 127. In particolare, svolge i seguenti compiti:
    a) definisce  i  programmi  ed  individua  le  linee di indirizzo
dell'Ente;
    b) nell'ambito   della  programmazione  generale,  determina  gli
obiettivi strategici pluriennali;
    c) emana    le   direttive   di   carattere   generale   relative
all'attivita' dell'Ente;
    d) approva, in via definitiva, il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo,  nonche'  i  piani  pluriennali  ed i criteri generali di
investimento   e   disinvestimento,   entro   sessanta  giorni  dalla
deliberazione  del  consiglio  di  amministrazione.  In  caso  di non
concordanza  tra  i  due  organi,  il  Ministro  del  lavoro  e delle
politiche sociali provvede all'approvazione definitiva;
    e) attua  l'intesa  con il Presidente dell'Ente per la nomina dei
componenti  della  struttura preposta alla valutazione e al controllo
strategico.
  3.  Il  consiglio  di  indirizzo  e  vigilanza  elegge, nella prima
seduta,  il proprio presidente tra i rappresentanti dei lavoratori e,
su  proposta del presidente, elegge tra i suoi membri quello delegato
a   sostituire   il  presidente  stesso  in  caso  di  assenza  o  di
impedimento.
  4.  Il  funzionamento  e  l'organizzazione interna del consiglio di
indirizzo  e  vigilanza,  ivi comprese le modalita' di adozione delle
relative   deliberazioni,   e'  disciplinato  dal  regolamento  delle
adunanze,  deliberato  dal  consiglio  stesso. Per la validita' delle
riunioni del consiglio e' richiesta la presenza della maggioranza dei
suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole
della  maggioranza  dei presenti. In caso di parita', prevale il voto
del Presidente.
  5. Il consiglio di indirizzo e vigilanza, in coerenza con la natura
delle   proprie   funzioni  di  programmazione,  di  indirizzo  e  di
vigilanza,  puo'  avvalersi  della  struttura  per  la pianificazione
strategica e la formazione del bilancio.
 
          Note all'art. 4:
              - Per il testo dell'art. 3, comma 8, del citato decreto
          legislativo n. 479 del 1994, si veda nota alle premesse.
              - Per il testo dell'art. 3, comma 4, del citato decreto
          legislativo n. 479 del 1994, si veda nota alle premesse.