Art. 4.
Consiglio di indirizzo e vigilanza
1. Il consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato ai sensi
dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
479, previa designazione da parte delle confederazioni sindacali ed
organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e'
composto da:
a) sei membri in rappresentanza dei lavoratori, dei quali quattro
in rappresentanza del settore dello spettacolo e due degli sportivi
professionisti;
b) sei membri in rappresentanza dei datori di lavoro, dei quali
quattro in rappresentanza del settore dello spettacolo e due delle
societa' sportive.
2. Il consiglio di indirizzo e vigilanza svolge le funzioni di cui
all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
479, come modificato dall'articolo 17, comma 23, della legge 15
maggio 1997, n. 127. In particolare, svolge i seguenti compiti:
a) definisce i programmi ed individua le linee di indirizzo
dell'Ente;
b) nell'ambito della programmazione generale, determina gli
obiettivi strategici pluriennali;
c) emana le direttive di carattere generale relative
all'attivita' dell'Ente;
d) approva, in via definitiva, il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo, nonche' i piani pluriennali ed i criteri generali di
investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla
deliberazione del consiglio di amministrazione. In caso di non
concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali provvede all'approvazione definitiva;
e) attua l'intesa con il Presidente dell'Ente per la nomina dei
componenti della struttura preposta alla valutazione e al controllo
strategico.
3. Il consiglio di indirizzo e vigilanza elegge, nella prima
seduta, il proprio presidente tra i rappresentanti dei lavoratori e,
su proposta del presidente, elegge tra i suoi membri quello delegato
a sostituire il presidente stesso in caso di assenza o di
impedimento.
4. Il funzionamento e l'organizzazione interna del consiglio di
indirizzo e vigilanza, ivi comprese le modalita' di adozione delle
relative deliberazioni, e' disciplinato dal regolamento delle
adunanze, deliberato dal consiglio stesso. Per la validita' delle
riunioni del consiglio e' richiesta la presenza della maggioranza dei
suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti. In caso di parita', prevale il voto
del Presidente.
5. Il consiglio di indirizzo e vigilanza, in coerenza con la natura
delle proprie funzioni di programmazione, di indirizzo e di
vigilanza, puo' avvalersi della struttura per la pianificazione
strategica e la formazione del bilancio.
Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 3, comma 8, del citato decreto
legislativo n. 479 del 1994, si veda nota alle premesse.
- Per il testo dell'art. 3, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 479 del 1994, si veda nota alle premesse.