Art. 4. Consiglio di indirizzo e vigilanza 1. Il consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, previa designazione da parte delle confederazioni sindacali ed organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e' composto da: a) sei membri in rappresentanza dei lavoratori, dei quali quattro in rappresentanza del settore dello spettacolo e due degli sportivi professionisti; b) sei membri in rappresentanza dei datori di lavoro, dei quali quattro in rappresentanza del settore dello spettacolo e due delle societa' sportive. 2. Il consiglio di indirizzo e vigilanza svolge le funzioni di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dall'articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127. In particolare, svolge i seguenti compiti: a) definisce i programmi ed individua le linee di indirizzo dell'Ente; b) nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; c) emana le direttive di carattere generale relative all'attivita' dell'Ente; d) approva, in via definitiva, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonche' i piani pluriennali ed i criteri generali di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione. In caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede all'approvazione definitiva; e) attua l'intesa con il Presidente dell'Ente per la nomina dei componenti della struttura preposta alla valutazione e al controllo strategico. 3. Il consiglio di indirizzo e vigilanza elegge, nella prima seduta, il proprio presidente tra i rappresentanti dei lavoratori e, su proposta del presidente, elegge tra i suoi membri quello delegato a sostituire il presidente stesso in caso di assenza o di impedimento. 4. Il funzionamento e l'organizzazione interna del consiglio di indirizzo e vigilanza, ivi comprese le modalita' di adozione delle relative deliberazioni, e' disciplinato dal regolamento delle adunanze, deliberato dal consiglio stesso. Per la validita' delle riunioni del consiglio e' richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita', prevale il voto del Presidente. 5. Il consiglio di indirizzo e vigilanza, in coerenza con la natura delle proprie funzioni di programmazione, di indirizzo e di vigilanza, puo' avvalersi della struttura per la pianificazione strategica e la formazione del bilancio.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 3, comma 8, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, si veda nota alle premesse. - Per il testo dell'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, si veda nota alle premesse.