Art. 5.

                    Consiglio di amministrazione

  1. Il consiglio di amministrazione, nominato ai sensi dell'articolo
3,  comma  8,  del  decreto  legislativo  30  giugno 1994, n. 479, e'
composto  dal  Presidente  dell'Ente,  che  lo presiede, e da quattro
esperti,  uno  dei  quali scelto tra dirigenti di una delle pubbliche
amministrazioni   di   cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n. 165, da porre in posizione di fuori
ruolo,   secondo   le   disposizioni   dei   vigenti  ordinamenti  di
appartenenza.  I  componenti del consiglio sono scelti tra persone di
riconosciuta  competenza e professionalita' e di indiscussa moralita'
ed  indipendenza.  I  curricula  dei componenti sono pubblicati nella
Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   italiana.  La  carica  di
consigliere   di  amministrazione  e'  incompatibile  con  quella  di
componente del consiglio di indirizzo e vigilanza.
  2.  Il  consiglio  di  amministrazione  svolge  le  funzioni di cui
all'articolo  3,  comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
479,  e  successive  modificazioni. In particolare, svolge i seguenti
compiti:
    a) predispone  i  piani pluriennali, i criteri generali dei piani
di  investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto
consuntivo;
    b) approva i piani annuali nell'ambito della programmazione;
    c) delibera  i  piani d'impiego dei fondi disponibili nell'ambito
dei piani pluriennali e dei criteri di investimento e disinvestimento
approvati dal consiglio di indirizzo e vigilanza;
    d) delibera  il regolamento di organizzazione ed il funzionamento
ed  il  regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni
sindacali   maggiormente   rappresentative   del  personale,  nonche'
l'ordinamento  dei  servizi,  la  dotazione organica ed i regolamenti
concernenti   l'amministrazione   e   la   contabilita';  i  predetti
provvedimenti  sono  sottoposti  all'approvazione  del  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia e delle finanze;
    e) delibera i criteri generali per l'assegnazione delle funzioni,
per   i   trasferimenti,   ed  i  criteri  per  l'attribuzione  della
retribuzione   di   posizione   per   le   qualifiche   dirigenziali,
conformemente   alle  previsioni  dei  contratti  collettivi  per  la
dirigenza;
    f) trasmette   trimestralmente   al   consiglio  di  indirizzo  e
vigilanza   una  relazione  sull'attivita'  svolta,  con  particolare
riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonche'
qualsiasi  altra  relazione  che  venga  richiesta  dal  consiglio di
indirizzo e vigilanza;
    g) esercita  ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera
di competenza degli altri organi dell'Ente.
  3.  Il funzionamento del consiglio di amministrazione, ivi compresa
l'adozione  delle  relative  deliberazioni,  e'  disciplinato  con il
regolamento  per le adunanze, deliberato dal consiglio stesso. Per la
validita'  delle  sedute del consiglio e' richiesta la presenza della
maggioranza  dei  suoi  componenti. Le deliberazioni sono assunte con
voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di
voti, prevale il voto del Presidente.
 
          Note all'art. 5:
              - Per il testo dell'art. 3, comma 8, del citato decreto
          legislativo n. 479 del 1994, si veda nota alle premesse.
              -  Il  testo  dell'art.  1, comma 2, del citato decreto
          legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente:
              «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 2. Per
          amministrazioni    pubbliche    si   intendono   tutte   le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  istituti  autonomi  case  popolari, le
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
              - Per il testo dell'art. 3, comma 5, del citato decreto
          legislativo n. 479 del 1994, si veda nota alle premesse.