Art. 5.
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione, nominato ai sensi dell'articolo
3, comma 8, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e'
composto dal Presidente dell'Ente, che lo presiede, e da quattro
esperti, uno dei quali scelto tra dirigenti di una delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da porre in posizione di fuori
ruolo, secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di
appartenenza. I componenti del consiglio sono scelti tra persone di
riconosciuta competenza e professionalita' e di indiscussa moralita'
ed indipendenza. I curricula dei componenti sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La carica di
consigliere di amministrazione e' incompatibile con quella di
componente del consiglio di indirizzo e vigilanza.
2. Il consiglio di amministrazione svolge le funzioni di cui
all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
479, e successive modificazioni. In particolare, svolge i seguenti
compiti:
a) predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani
di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto
consuntivo;
b) approva i piani annuali nell'ambito della programmazione;
c) delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili nell'ambito
dei piani pluriennali e dei criteri di investimento e disinvestimento
approvati dal consiglio di indirizzo e vigilanza;
d) delibera il regolamento di organizzazione ed il funzionamento
ed il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonche'
l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica ed i regolamenti
concernenti l'amministrazione e la contabilita'; i predetti
provvedimenti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
e) delibera i criteri generali per l'assegnazione delle funzioni,
per i trasferimenti, ed i criteri per l'attribuzione della
retribuzione di posizione per le qualifiche dirigenziali,
conformemente alle previsioni dei contratti collettivi per la
dirigenza;
f) trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e
vigilanza una relazione sull'attivita' svolta, con particolare
riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonche'
qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di
indirizzo e vigilanza;
g) esercita ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera
di competenza degli altri organi dell'Ente.
3. Il funzionamento del consiglio di amministrazione, ivi compresa
l'adozione delle relative deliberazioni, e' disciplinato con il
regolamento per le adunanze, deliberato dal consiglio stesso. Per la
validita' delle sedute del consiglio e' richiesta la presenza della
maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con
voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di
voti, prevale il voto del Presidente.
Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 3, comma 8, del citato decreto
legislativo n. 479 del 1994, si veda nota alle premesse.
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 2. Per
amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
- Per il testo dell'art. 3, comma 5, del citato decreto
legislativo n. 479 del 1994, si veda nota alle premesse.