Art. 5. Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione, nominato ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e' composto dal Presidente dell'Ente, che lo presiede, e da quattro esperti, uno dei quali scelto tra dirigenti di una delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da porre in posizione di fuori ruolo, secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. I componenti del consiglio sono scelti tra persone di riconosciuta competenza e professionalita' e di indiscussa moralita' ed indipendenza. I curricula dei componenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La carica di consigliere di amministrazione e' incompatibile con quella di componente del consiglio di indirizzo e vigilanza. 2. Il consiglio di amministrazione svolge le funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni. In particolare, svolge i seguenti compiti: a) predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo; b) approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; c) delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili nell'ambito dei piani pluriennali e dei criteri di investimento e disinvestimento approvati dal consiglio di indirizzo e vigilanza; d) delibera il regolamento di organizzazione ed il funzionamento ed il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonche' l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica ed i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilita'; i predetti provvedimenti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; e) delibera i criteri generali per l'assegnazione delle funzioni, per i trasferimenti, ed i criteri per l'attribuzione della retribuzione di posizione per le qualifiche dirigenziali, conformemente alle previsioni dei contratti collettivi per la dirigenza; f) trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attivita' svolta, con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonche' qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza; g) esercita ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'Ente. 3. Il funzionamento del consiglio di amministrazione, ivi compresa l'adozione delle relative deliberazioni, e' disciplinato con il regolamento per le adunanze, deliberato dal consiglio stesso. Per la validita' delle sedute del consiglio e' richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti, prevale il voto del Presidente.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 3, comma 8, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, si veda nota alle premesse. - Il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente: «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.». - Per il testo dell'art. 3, comma 5, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, si veda nota alle premesse.