Art. 6.
Collegio dei sindaci
1. Il collegio dei sindaci e' composto da:
a) un rappresentante della Corte dei conti, designato dal
Presidente della Corte medesima, con funzioni di presidente e
nominato con il decreto di cui al comma 2;
b) un funzionario del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ed uno del Ministero dell'economia e delle finanze, designati
dai rispettivi Ministri;
c) un rappresentante dei lavoratori ed uno dei datori di lavoro
dello spettacolo, scelti dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali tra i nominativi designati da ciascuna delle rispettive
organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale;
d) uno in rappresentanza delle societa' sportive, uno in
rappresentanza dei giocatori di calcio ed uno degli allenatori di
calcio, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di
categoria a base nazionale.
2. Il collegio dei sindaci e' nominato con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
3. I sindaci intervengono alle sedute del consiglio di
amministrazione e del consiglio di indirizzo e vigilanza.
4. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui all'articolo
2403 e seguenti del codice civile, nonche' le funzioni previste da
disposizioni legislative e regolamentari.
5. I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere
riconfermati.
Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 2403 e seguenti del codice civile,
e' il seguente:
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
«Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). - Il
collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e
dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile
adottato dalla societa' e sul suo concreto funzionamento.
Esercita inoltre il controllo contabile nel caso
previsto dall'art. 2409-bis, terzo comma».
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
«Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). - Il
collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della
societa', vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto
costitutivo ed accertare la regolare tenuta della
contabilita' sociale, la corrispondenza del bilancio alle
risultanze dei libri e delle scritture contabili e
l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 per la
valutazione del patrimonio sociale.
Il collegio sindacale deve altresi' accertare almeno
ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei
valori e dei titoli di proprieta' sociale o ricevuti dalla
societa' in pegno, cauzione o custodia.
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.
Il collegio sindacale puo' chiedere agli amministratori
notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su
determinati affari.
Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel
libro indicato nel n. 5 dell'art. 2421».
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
«Art. 2403-bis (Poteri del collegio sindacale). - I
sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Il collegio sindacale puo' chiedere agli amministratori
notizie, anche con riferimento a societa' controllate,
sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati
affari. Puo' altresi' scambiare informazioni con i
corrispondenti organi delle societa' controllate in merito
ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento
generale dell'attivita' sociale.
Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro
previsto dall'art. 2421, primo comma, n. 5).
Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione
e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilita'
ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti
ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni
previste dall'art. 2399.
L'organo amministrativo puo' rifiutare agli ausiliari e
ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni
riservate».
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
«Art. 2403-bis (Collaboratori del sindaco). -
Nell'espletamento di specifiche operazioni attinenti al
controllo della regolare tenuta della contabilita' e della
corrispondenza dei bilancio alle risultanze dei libri e
delle scritture contabili i sindaci possono avvalersi,
sotto la propria responsabilita' e a proprie spese, di
dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle
condizioni previste dall'art. 2399.
La societa' puo' rifiutare agli ausiliari l'accesso a
informazioni riservate».
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
«Art. 2404 (Riunioni e deliberazioni del collegio). -
Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta
giorni [codice civile 2405]. La riunione puo' svolgersi, se
lo statuto lo consente indicandone le modalita', anche con
mezzi di telecomunicazione.
Il sindaco che, senza giustificato motivo, non
partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del
collegio decade dall'ufficio.
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che
viene trascritto nel libro previsto dall'art. 2421, primo
comma, n. 5) e sottoscritto dagli intervenuti.
Il collegio sindacale e' regolarmente costituito con la
presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a
maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente
ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio
dissenso».
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
«Art. 2404 (Riunioni e deliberazioni del collegio). -
Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.
Il sindaco che, senza giustificato motivo, non
partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del
collegio decade dall'ufficio.
Delle riunioni del collegio deve redigersi processo
verbale, che viene trascritto nel libro previsto dal n. 5
dell'art. 2421 e sottoscritto dagli intervenuti.
Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere
prese a maggioranza assoluta. Il sindaco dissenziente ha
diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio
dissenso».
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
«Art. 2405 (Intervento alle adunanze del consiglio di
amministrazione e alle assemblee). - I sindaci devono
assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione,
alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.
I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo
alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due
adunanze consecutive del consiglio d'amministrazione o del
comitato esecutivo, decadono dall'ufficio».
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
«Art. 2405 (Intervento alle adunanze del consiglio di
amministrazione e alle assemblee). -I sindaci devono
assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione ed
alle assemblee e possono assistere alle riunioni del
comitato esecutivo.
I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo
alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due
adunanze del consiglio d'amministrazione, decadono
dall'ufficio».
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
«Art. 2406 (Omissioni degli amministratori). - In caso
di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli
amministratori, il collegio sindacale deve convocare
l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla
legge.
Il collegio sindacale puo' altresi', previa
comunicazione al presidente del consiglio di
amministrazione, convocare l'assemblea qualora
nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti
censurabili di rilevante gravita' e vi sia urgente
necessita' di provvedere».
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
«Art. 2406 (Omissioni degli amministratori). - Il
collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire
le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di
omissione da parte degli amministratori».
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
«Art. 2407 (Responsabilita). - I sindaci devono
adempiere i loro doveri con la professionalita' e la
diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono
responsabili della verita' delle loro attestazioni e devono
conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui
hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Essi sono responsabili solidalmente con gli
amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando
il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato
in conformita' degli obblighi della loro carica.
All'azione di responsabilita' contro i sindaci si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395».
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
«Art. 2407 (Responsabilita). - I sindaci devono
adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario,
sono responsabili della verita' delle loro attestazioni e
devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di
cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Essi sono responsabili solidalmente con gli
amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando
il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato
in conformita' degli obblighi della loro carica.
L'azione di responsabilita' contro i sindaci e'
regolata dalle disposizioni degli articoli 2393 e 2394».
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
«Art. 2408 (Denunzia al collegio sindacale). - Ogni
socio puo' denunziare i fatti che ritiene censurabili al
collegio sindacale, il quale deve tener conto della
denunzia nella relazione all'assemblea.
Se la denunzia e' fatta da tanti soci che rappresentino
un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle
societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo
sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed
eventuali proposte all'assemblea; deve altresi', nelle
ipotesi previste dal secondo comma dell'art. 2406,
convocare l'assemblea. Lo statuto puo' prevedere per la
denunzia percentuali minori di partecipazione».
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
«Art. 2408 (Denunzia al collegio sindacale). - Ogni
socio puo' denunziare i fatti che ritiene censurabili al
collegio sindacale, il quale deve tener conto della
denunzia nella relazione all'assemblea.
Se la denunzia e' fatta da tanti soci che rappresentino
un ventesimo del capitale sociale, il collegio sindacale
deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e
presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte
all'assemblea, convocando immediatamente la medesima se la
denunzia appare fondata e vi e' urgente necessita' di
provvedere.».