Art. 6.

                        Collegio dei sindaci
  1. Il collegio dei sindaci e' composto da:
    a) un   rappresentante  della  Corte  dei  conti,  designato  dal
Presidente  della  Corte  medesima,  con  funzioni  di  presidente  e
nominato con il decreto di cui al comma 2;
    b) un  funzionario  del  Ministero  del  lavoro e delle politiche
sociali ed uno del Ministero dell'economia e delle finanze, designati
dai rispettivi Ministri;
    c) un  rappresentante  dei lavoratori ed uno dei datori di lavoro
dello  spettacolo,  scelti  dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali  tra  i  nominativi  designati  da  ciascuna delle rispettive
organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale;
    d) uno   in   rappresentanza  delle  societa'  sportive,  uno  in
rappresentanza  dei  giocatori  di  calcio ed uno degli allenatori di
calcio,   designati  dalle  rispettive  organizzazioni  sindacali  di
categoria a base nazionale.
  2. Il collegio dei sindaci e' nominato con decreto del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia e delle finanze.
  3.   I   sindaci   intervengono   alle   sedute  del  consiglio  di
amministrazione e del consiglio di indirizzo e vigilanza.
  4. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui all'articolo
2403  e  seguenti  del codice civile, nonche' le funzioni previste da
disposizioni legislative e regolamentari.
  5.  I  sindaci  durano  in  carica  quattro  anni  e possono essere
riconfermati.
 
          Nota all'art. 6:
              - Il testo dell'art. 2403 e seguenti del codice civile,
          e' il seguente:

                    (Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).

              «Art.  2403  (Doveri  del  collegio  sindacale).  -  Il
          collegio  sindacale  vigila  sull'osservanza  della legge e
          dello  statuto,  sul  rispetto  dei  principi  di  corretta
          amministrazione    ed   in   particolare   sull'adeguatezza
          dell'assetto   organizzativo,  amministrativo  e  contabile
          adottato dalla societa' e sul suo concreto funzionamento.
              Esercita   inoltre  il  controllo  contabile  nel  caso
          previsto dall'art. 2409-bis, terzo comma».

                  (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).

              «Art.  2403  (Doveri  del  collegio  sindacale).  -  Il
          collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della
          societa',  vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto
          costitutivo   ed   accertare   la   regolare  tenuta  della
          contabilita'  sociale,  la corrispondenza del bilancio alle
          risultanze   dei   libri  e  delle  scritture  contabili  e
          l'osservanza  delle  norme  stabilite dall'art. 2426 per la
          valutazione del patrimonio sociale.
              Il  collegio  sindacale  deve altresi' accertare almeno
          ogni  trimestre  la  consistenza di cassa e l'esistenza dei
          valori  e dei titoli di proprieta' sociale o ricevuti dalla
          societa' in pegno, cauzione o custodia.
              I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche
          individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.
              Il collegio sindacale puo' chiedere agli amministratori
          notizie   sull'andamento  delle  operazioni  sociali  o  su
          determinati affari.
              Degli  accertamenti  eseguiti  deve  farsi constare nel
          libro indicato nel n. 5 dell'art. 2421».

                    (Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).

              «Art.  2403-bis  (Poteri  del  collegio sindacale). - I
          sindaci  possono  in  qualsiasi  momento  procedere,  anche
          individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
              Il collegio sindacale puo' chiedere agli amministratori
          notizie,  anche  con  riferimento  a  societa' controllate,
          sull'andamento  delle  operazioni  sociali o su determinati
          affari.   Puo'   altresi'   scambiare  informazioni  con  i
          corrispondenti  organi delle societa' controllate in merito
          ai  sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento
          generale dell'attivita' sociale.
              Gli  accertamenti  eseguiti  devono risultare dal libro
          previsto dall'art. 2421, primo comma, n. 5).
              Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione
          e  di  controllo i sindaci sotto la propria responsabilita'
          ed  a  proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti
          ed  ausiliari  che  non  si trovino in una delle condizioni
          previste dall'art. 2399.
              L'organo amministrativo puo' rifiutare agli ausiliari e
          ai   dipendenti   dei   sindaci  l'accesso  a  informazioni
          riservate».

                  (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).

              «Art.   2403-bis   (Collaboratori   del   sindaco).   -
          Nell'espletamento  di  specifiche  operazioni  attinenti al
          controllo  della regolare tenuta della contabilita' e della
          corrispondenza  dei  bilancio  alle  risultanze dei libri e
          delle  scritture  contabili  i  sindaci  possono avvalersi,
          sotto  la  propria  responsabilita'  e  a proprie spese, di
          dipendenti  e  ausiliari  che  non  si trovino in una delle
          condizioni previste dall'art. 2399.
              La  societa'  puo' rifiutare agli ausiliari l'accesso a
          informazioni riservate».

                    (Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).

              «Art.  2404  (Riunioni e deliberazioni del collegio). -
          Il  collegio  sindacale  deve  riunirsi almeno ogni novanta
          giorni [codice civile 2405]. La riunione puo' svolgersi, se
          lo  statuto lo consente indicandone le modalita', anche con
          mezzi di telecomunicazione.
              Il   sindaco   che,   senza  giustificato  motivo,  non
          partecipa  durante  un esercizio sociale a due riunioni del
          collegio decade dall'ufficio.
              Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che
          viene  trascritto  nel libro previsto dall'art. 2421, primo
          comma, n. 5) e sottoscritto dagli intervenuti.
              Il collegio sindacale e' regolarmente costituito con la
          presenza   della  maggioranza  dei  sindaci  e  delibera  a
          maggioranza  assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente
          ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio
          dissenso».

                  (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).

              «Art.  2404  (Riunioni e deliberazioni del collegio). -
          Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.
              Il   sindaco   che,   senza  giustificato  motivo,  non
          partecipa  durante  un esercizio sociale a due riunioni del
          collegio decade dall'ufficio.
              Delle  riunioni  del  collegio  deve redigersi processo
          verbale,  che  viene trascritto nel libro previsto dal n. 5
          dell'art. 2421 e sottoscritto dagli intervenuti.
              Le  deliberazioni  del collegio sindacale devono essere
          prese  a  maggioranza  assoluta. Il sindaco dissenziente ha
          diritto  di  fare  iscrivere a verbale i motivi del proprio
          dissenso».

                    (Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).

              «Art.  2405  (Intervento alle adunanze del consiglio di
          amministrazione  e  alle  assemblee).  -  I  sindaci devono
          assistere  alle  adunanze del consiglio di amministrazione,
          alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.
              I  sindaci, che non assistono senza giustificato motivo
          alle  assemblee  o,  durante  un  esercizio  sociale, a due
          adunanze  consecutive del consiglio d'amministrazione o del
          comitato esecutivo, decadono dall'ufficio».

                  (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).

              «Art.  2405  (Intervento alle adunanze del consiglio di
          amministrazione   e  alle  assemblee).  -I  sindaci  devono
          assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione ed
          alle  assemblee  e  possono  assistere  alle  riunioni  del
          comitato esecutivo.
              I  sindaci, che non assistono senza giustificato motivo
          alle  assemblee  o,  durante  un  esercizio  sociale, a due
          adunanze    del   consiglio   d'amministrazione,   decadono
          dall'ufficio».

                    (Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).

              «Art.  2406 (Omissioni degli amministratori). - In caso
          di  omissione  o  di  ingiustificato ritardo da parte degli
          amministratori,   il   collegio  sindacale  deve  convocare
          l'assemblea  ed  eseguire le pubblicazioni prescritte dalla
          legge.
              Il    collegio    sindacale   puo'   altresi',   previa
          comunicazione    al    presidente    del    consiglio    di
          amministrazione,      convocare     l'assemblea     qualora
          nell'espletamento    del   suo   incarico   ravvisi   fatti
          censurabili   di   rilevante  gravita'  e  vi  sia  urgente
          necessita' di provvedere».

                  (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).

              «Art.  2406  (Omissioni  degli  amministratori).  -  Il
          collegio  sindacale  deve convocare l'assemblea ed eseguire
          le   pubblicazioni   prescritte  dalla  legge  in  caso  di
          omissione da parte degli amministratori».

                    (Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).

              «Art.   2407   (Responsabilita).  -  I  sindaci  devono
          adempiere  i  loro  doveri  con  la  professionalita'  e la
          diligenza   richieste   dalla  natura  dell'incarico;  sono
          responsabili della verita' delle loro attestazioni e devono
          conservare  il  segreto  sui  fatti  e sui documenti di cui
          hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
              Essi    sono    responsabili   solidalmente   con   gli
          amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando
          il  danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato
          in conformita' degli obblighi della loro carica.
              All'azione  di  responsabilita'  contro  i  sindaci  si
          applicano,  in  quanto  compatibili,  le disposizioni degli
          articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395».

                  (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).

              «Art.   2407   (Responsabilita).  -  I  sindaci  devono
          adempiere  i  loro  doveri con la diligenza del mandatario,
          sono  responsabili  della verita' delle loro attestazioni e
          devono  conservare  il segreto sui fatti e sui documenti di
          cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
              Essi    sono    responsabili   solidalmente   con   gli
          amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando
          il  danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato
          in conformita' degli obblighi della loro carica.
              L'azione   di   responsabilita'  contro  i  sindaci  e'
          regolata dalle disposizioni degli articoli 2393 e 2394».

                    (Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).

              «Art.  2408  (Denunzia  al  collegio sindacale). - Ogni
          socio  puo'  denunziare  i fatti che ritiene censurabili al
          collegio   sindacale,  il  quale  deve  tener  conto  della
          denunzia nella relazione all'assemblea.
              Se la denunzia e' fatta da tanti soci che rappresentino
          un  ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle
          societa'  che  fanno  ricorso  al  mercato  del capitale di
          rischio,  il collegio sindacale deve indagare senza ritardo
          sui  fatti  denunziati  e  presentare le sue conclusioni ed
          eventuali  proposte  all'assemblea;  deve  altresi',  nelle
          ipotesi   previste   dal   secondo  comma  dell'art.  2406,
          convocare  l'assemblea.  Lo  statuto  puo' prevedere per la
          denunzia percentuali minori di partecipazione».

                  (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).

              «Art.  2408  (Denunzia  al  collegio sindacale). - Ogni
          socio  puo'  denunziare  i fatti che ritiene censurabili al
          collegio   sindacale,  il  quale  deve  tener  conto  della
          denunzia nella relazione all'assemblea.
              Se la denunzia e' fatta da tanti soci che rappresentino
          un  ventesimo  del  capitale sociale, il collegio sindacale
          deve   indagare   senza  ritardo  sui  fatti  denunziati  e
          presentare   le   sue  conclusioni  ed  eventuali  proposte
          all'assemblea,  convocando immediatamente la medesima se la
          denunzia  appare  fondata  e  vi  e'  urgente necessita' di
          provvedere.».