Art. 7. Direttore generale 1. Il Direttore generale, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e della legge 12 gennaio 1991, n. 13, e' scelto tra i dirigenti dell'Ente ovvero tra esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'Ente stesso ed e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali su proposta del Consiglio di amministrazione, per un periodo di cinque anni rinnovabile. 2. Il Direttore generale svolge le funzioni di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. In particolare, svolge i seguenti compiti: a) partecipa, con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e puo' assistere a quelle del consiglio di indirizzo e vigilanza; b) ha la responsabilita' dell'attivita' diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; c) provvede, in esecuzione dei criteri deliberati dal consiglio di amministrazione, all'adozione dei provvedimenti in materia di assegnazione delle funzioni e di trasferimenti dei dirigenti, nonche' di quelli relativi all'attribuzione agli stessi dell'indennita' di funzione; d) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unita' operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; e) esercita i poteri di cui all'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, in quanto applicabili, ed ogni altro potere attribuitogli dal Presidente o dal consiglio di amministrazione. 3. Alle sedute del consiglio di amministrazione, il Direttore generale puo' farsi assistere dai dirigenti o dai funzionari responsabili dei vari servizi dell'Istituto, quando ritenga opportuno che gli stessi forniscano chiarimenti su argomenti tecnici di rispettiva competenza.
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, e' il seguente: «Art. 8. - 1. Il Direttore generale dell'INPS: sovraitende all'organizzazione, all'attivita' e al personale dell'istituto, assicurandone l'unita' operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabilite dal consiglio di amministrazione; partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dei comitati amministratori delle gestioni, fondi o casse con facolta' di iniziativa e proposta e dispone l'esecuzione delle deliberazioni degli stessi adottate. 2. Il Direttore generale formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'istituto, consistenza degli organici e promozione dei dirigenti ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal presidente, dal consiglio di amministrazione, dal comitato esecutivo o dai comitati di gestione, speciali o di vigilanza. 3. Il Direttore generale e' scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto stesso ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione per un periodo di cinque anni rinnovabile. 4. Il trattamento economico del direttore generale e' determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'istituto. 5. In caso di assenza o di impedimento, il Direttore generale e' sostituito dal dirigente generale che esplica le funzioni di vicario, che ne assume tutte le funzioni comprese quelle delegate, salvo diversa determinazione dell'organo delegante. 6. In caso di vacanza dell'ufficio di direttore generale, il presidente convoca il consiglio di amministrazione entro il termine di trenta giorni per la proposta di competenza. Fino alla nomina del nuovo direttore generale, le funzioni sono assunte dal dirigente generale che esplica le funzioni di vicario.». - Per il testo dell'art. 3, comma 6, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994 si veda nota alle premesse.