Art. 7.
Direttore generale
1. Il Direttore generale, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come modificato
dall'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e della legge 12
gennaio 1991, n. 13, e' scelto tra i dirigenti dell'Ente ovvero tra
esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'Ente stesso ed e'
nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali su proposta del Consiglio di amministrazione, per un periodo
di cinque anni rinnovabile.
2. Il Direttore generale svolge le funzioni di cui all'articolo 3,
comma 6, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. In
particolare, svolge i seguenti compiti:
a) partecipa, con voto consultivo alle sedute del consiglio di
amministrazione e puo' assistere a quelle del consiglio di indirizzo
e vigilanza;
b) ha la responsabilita' dell'attivita' diretta al conseguimento
dei risultati e degli obiettivi;
c) provvede, in esecuzione dei criteri deliberati dal consiglio
di amministrazione, all'adozione dei provvedimenti in materia di
assegnazione delle funzioni e di trasferimenti dei dirigenti, nonche'
di quelli relativi all'attribuzione agli stessi dell'indennita' di
funzione;
d) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi,
assicurandone l'unita' operativa e di indirizzo
tecnico-amministrativo;
e) esercita i poteri di cui all'articolo 8 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, in quanto applicabili,
ed ogni altro potere attribuitogli dal Presidente o dal consiglio di
amministrazione.
3. Alle sedute del consiglio di amministrazione, il Direttore
generale puo' farsi assistere dai dirigenti o dai funzionari
responsabili dei vari servizi dell'Istituto, quando ritenga opportuno
che gli stessi forniscano chiarimenti su argomenti tecnici di
rispettiva competenza.
Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 8 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, e' il
seguente:
«Art. 8. - 1. Il Direttore generale dell'INPS:
sovraitende all'organizzazione, all'attivita' e al
personale dell'istituto, assicurandone l'unita' operativa e
di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei
criteri generali e delle direttive stabilite dal consiglio
di amministrazione; partecipa con voto consultivo alle
sedute del consiglio di amministrazione, del comitato
esecutivo e dei comitati amministratori delle gestioni,
fondi o casse con facolta' di iniziativa e proposta e
dispone l'esecuzione delle deliberazioni degli stessi
adottate.
2. Il Direttore generale formula proposte in materia di
ristrutturazione operativa dell'istituto, consistenza degli
organici e promozione dei dirigenti ed esercita ogni altro
potere attribuitogli dal presidente, dal consiglio di
amministrazione, dal comitato esecutivo o dai comitati di
gestione, speciali o di vigilanza.
3. Il Direttore generale e' scelto tra i dirigenti
generali dell'istituto ovvero tra esperti delle discipline
attinenti ai compiti dell'istituto stesso ed e' nominato
con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta
del consiglio di amministrazione per un periodo di cinque
anni rinnovabile.
4. Il trattamento economico del direttore generale e'
determinato con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
su proposta del consiglio di amministrazione dell'istituto.
5. In caso di assenza o di impedimento, il Direttore
generale e' sostituito dal dirigente generale che esplica
le funzioni di vicario, che ne assume tutte le funzioni
comprese quelle delegate, salvo diversa determinazione
dell'organo delegante.
6. In caso di vacanza dell'ufficio di direttore
generale, il presidente convoca il consiglio di
amministrazione entro il termine di trenta giorni per la
proposta di competenza. Fino alla nomina del nuovo
direttore generale, le funzioni sono assunte dal dirigente
generale che esplica le funzioni di vicario.».
- Per il testo dell'art. 3, comma 6, del citato decreto
legislativo n. 479 del 1994 si veda nota alle premesse.