Art. 7.

                         Direttore generale

  1.  Il Direttore generale, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come modificato
dall'articolo  12  della  legge 9 marzo 1989, n. 88, e della legge 12
gennaio  1991,  n. 13, e' scelto tra i dirigenti dell'Ente ovvero tra
esperti  delle discipline attinenti ai compiti dell'Ente stesso ed e'
nominato  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e delle politiche
sociali  su proposta del Consiglio di amministrazione, per un periodo
di cinque anni rinnovabile.
  2.  Il Direttore generale svolge le funzioni di cui all'articolo 3,
comma  6,  del  decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  479.  In
particolare, svolge i seguenti compiti:
    a) partecipa,  con  voto  consultivo alle sedute del consiglio di
amministrazione  e puo' assistere a quelle del consiglio di indirizzo
e vigilanza;
    b) ha  la responsabilita' dell'attivita' diretta al conseguimento
dei risultati e degli obiettivi;
      c) provvede, in esecuzione dei criteri deliberati dal consiglio
di  amministrazione,  all'adozione  dei  provvedimenti  in materia di
assegnazione delle funzioni e di trasferimenti dei dirigenti, nonche'
di  quelli  relativi  all'attribuzione agli stessi dell'indennita' di
funzione;
    d) sovrintende  al  personale  e  all'organizzazione dei servizi,
assicurandone      l'unita'      operativa     e     di     indirizzo
tecnico-amministrativo;
    e) esercita i poteri di cui all'articolo 8 del citato decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 639 del 1970, in quanto applicabili,
ed  ogni altro potere attribuitogli dal Presidente o dal consiglio di
amministrazione.
  3.  Alle  sedute  del  consiglio  di  amministrazione, il Direttore
generale   puo'  farsi  assistere  dai  dirigenti  o  dai  funzionari
responsabili dei vari servizi dell'Istituto, quando ritenga opportuno
che  gli  stessi  forniscano  chiarimenti  su  argomenti  tecnici  di
rispettiva competenza.
 
          Note all'art. 7:
              -   Il   testo  dell'art.  8  del  citato  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica  n.  639  del  1970,  e'  il
          seguente:
              «Art.   8.   -  1.  Il  Direttore  generale  dell'INPS:
          sovraitende    all'organizzazione,   all'attivita'   e   al
          personale dell'istituto, assicurandone l'unita' operativa e
          di   indirizzo  tecnico-amministrativo,  nel  rispetto  dei
          criteri  generali e delle direttive stabilite dal consiglio
          di  amministrazione;  partecipa  con  voto  consultivo alle
          sedute  del  consiglio  di  amministrazione,  del  comitato
          esecutivo  e  dei  comitati  amministratori delle gestioni,
          fondi  o  casse  con  facolta'  di  iniziativa e proposta e
          dispone   l'esecuzione  delle  deliberazioni  degli  stessi
          adottate.
              2. Il Direttore generale formula proposte in materia di
          ristrutturazione operativa dell'istituto, consistenza degli
          organici  e promozione dei dirigenti ed esercita ogni altro
          potere  attribuitogli  dal  presidente,  dal  consiglio  di
          amministrazione,  dal  comitato esecutivo o dai comitati di
          gestione, speciali o di vigilanza.
              3.  Il  Direttore  generale  e'  scelto tra i dirigenti
          generali  dell'istituto ovvero tra esperti delle discipline
          attinenti  ai  compiti  dell'istituto stesso ed e' nominato
          con  decreto  del  Presidente della Repubblica promosso dal
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta
          del  consiglio  di amministrazione per un periodo di cinque
          anni rinnovabile.
              4.  Il  trattamento economico del direttore generale e'
          determinato  con  decreto  del  Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          su proposta del consiglio di amministrazione dell'istituto.
              5.  In  caso  di assenza o di impedimento, il Direttore
          generale  e'  sostituito dal dirigente generale che esplica
          le  funzioni  di  vicario,  che ne assume tutte le funzioni
          comprese  quelle  delegate,  salvo  diversa  determinazione
          dell'organo delegante.
              6.   In  caso  di  vacanza  dell'ufficio  di  direttore
          generale,   il   presidente   convoca   il   consiglio   di
          amministrazione  entro  il  termine di trenta giorni per la
          proposta   di   competenza.  Fino  alla  nomina  del  nuovo
          direttore  generale, le funzioni sono assunte dal dirigente
          generale che esplica le funzioni di vicario.».
              - Per il testo dell'art. 3, comma 6, del citato decreto
          legislativo n. 479 del 1994 si veda nota alle premesse.