Art. 8.
Regolamento di organizzazione
1. L'Ente adotta il regolamento di organizzazione, in attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e quello concernente la disciplina della
struttura preposta alla valutazione e al controllo strategico,
prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001, e' il seguente:
«Art. 27 (Criteri di adeguamento per le pubbliche
amministrazioni non statali) Art. 27-bis del decreto
legislativo n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 17 del
decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1. Le regioni a
statuto ordinario, nell'esercizio della propria potesta'
statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre
pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria
potesta' statutaria e regolamentare, adeguano ai principi
dell'art. 4 e del presente capo i propri ordinamenti,
tenendo conto delle relative peculiarita'. Gli enti
pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in
deroga alle speciali disposizioni di legge che li
disciplinano, adottando appositi regolamenti di
organizzazione.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1
trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le
deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati
in attuazione del medesimo comma alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, che ne cura la raccolta e la
pubblicazione.».
- Il testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e del
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
1999, n. 193.