Art. 8.

                    Regolamento di organizzazione

  1.  L'Ente  adotta  il regolamento di organizzazione, in attuazione
delle  disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165,  e  quello  concernente  la  disciplina  della
struttura  preposta  alla  valutazione  e  al  controllo  strategico,
prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
 
          Note all'art. 8:
              -  Il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo
          n. 165 del 2001, e' il seguente:
              «Art.  27  (Criteri  di  adeguamento  per  le pubbliche
          amministrazioni   non  statali)  Art.  27-bis  del  decreto
          legislativo  n.  29  del  1993,  aggiunto  dall'art. 17 del
          decreto  legislativo  n.  80  del  1998). - 1. Le regioni a
          statuto  ordinario,  nell'esercizio  della propria potesta'
          statutaria,   legislativa   e  regolamentare,  e  le  altre
          pubbliche  amministrazioni,  nell'esercizio  della  propria
          potesta'  statutaria  e regolamentare, adeguano ai principi
          dell'art.  4  e  del  presente  capo  i propri ordinamenti,
          tenendo   conto   delle  relative  peculiarita'.  Gli  enti
          pubblici  non  economici  nazionali  si  adeguano, anche in
          deroga   alle   speciali   disposizioni  di  legge  che  li
          disciplinano,    adottando    appositi    regolamenti    di
          organizzazione.
              2.  Le  pubbliche  amministrazioni  di  cui  al comma 1
          trasmettono,    entro   due   mesi   dalla   adozione,   le
          deliberazioni,  le disposizioni ed i provvedimenti adottati
          in  attuazione  del  medesimo  comma  alla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri,  che  ne  cura  la  raccolta e la
          pubblicazione.».
              -  Il  testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
          monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e del
          risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche,  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59),  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
          1999, n. 193.