Art. 2. D e f i n i z i o n i 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per: a) «apparecchio di controllo»: insieme delle apparecchiature destinate ad essere montate a bordo di veicoli stradali per indicare, registrare e memorizzare in modo automatico o semiautomatico i dati sulla marcia di detti veicoli e su determinati periodi di lavoro dei loro conducenti; b) «unita' elettronica di bordo»: l'apparecchio di controllo, escluso il sensore di movimento ed i relativi cavi di collegamento; c) «carta tachigrafica»: una carta intelligente da impiegare con l'apparecchio di controllo; d) «omologazione»: procedura in base alla quale viene certificato che un apparecchio di controllo o la carta tachigrafica in esame o un foglio di registrazione soddisfi i requisiti fissati dal Regolamento (CE) n. 2135/98; e) «montaggio»: l'installazione di un apparecchio di controllo su veicolo stradale; f) «riparazione»: ogni riparazione di un sensore di movimento o di una unita' elettronica di bordo che comporta l'interruzione dell'alimentazione di energia, o il disinnesto da altri componenti dell'apparecchio di controllo, o l'apertura dello stesso; g) «regolamento»: il regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998; h) «Ministero»: il Ministero delle attivita' produttive, Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori.
Nota all'art. 2: - Per il testo del Regolamento (CEE) n. 2135 del Consiglio, del 24 settembre 1998, entrato in vigore il 10 ottobre 1998, che modifica il regolamento CEE n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, si rimanda alle note alle premesse.