Art. 2. 
 
                        D e f i n i z i o n i 
 
  1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per: 
    a) «apparecchio  di  controllo»:  insieme  delle  apparecchiature
destinate ad essere montate a bordo di veicoli stradali per indicare,
registrare e memorizzare in modo automatico o semiautomatico  i  dati
sulla marcia di detti veicoli e su determinati periodi di lavoro  dei
loro conducenti; 
    b) «unita' elettronica di  bordo»:  l'apparecchio  di  controllo,
escluso il sensore di movimento ed i relativi cavi di collegamento; 
    c) «carta tachigrafica»: una carta intelligente da impiegare  con
l'apparecchio di controllo; 
    d) «omologazione»: procedura in base alla quale viene certificato
che un apparecchio di controllo o la carta tachigrafica in esame o un
foglio di registrazione soddisfi i requisiti fissati dal  Regolamento
(CE) n. 2135/98; 
    e) «montaggio»: l'installazione di un apparecchio di controllo su
veicolo stradale; 
    f) «riparazione»: ogni riparazione di un sensore di  movimento  o
di una  unita'  elettronica  di  bordo  che  comporta  l'interruzione
dell'alimentazione di energia, o il disinnesto  da  altri  componenti
dell'apparecchio di controllo, o l'apertura dello stesso; 
    g) «regolamento»: il regolamento (CE) n.  2135/98  del  Consiglio
del 24 settembre 1998; 
    h)  «Ministero»:  il  Ministero   delle   attivita'   produttive,
Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la  tutela  dei
consumatori. 
 
          Nota all'art. 2: 
              - Per il  testo  del  Regolamento  (CEE)  n.  2135  del
          Consiglio, del 24 settembre 1998, entrato in vigore  il  10
          ottobre 1998, che modifica il regolamento  CEE  n.  3821/85
          relativo  all'apparecchio  di  controllo  nel  settore  dei
          trasporti su strada, si rimanda alle note alle premesse.