Art. 3. Autorita' competenti 1. L'autorita' per il rilascio dell'omologazione e' il Ministero. 2. L'autorita' per il rilascio delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione dell'apparecchio di controllo e' il Ministero che si avvale degli uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e della Camera valdostana delle imprese e delle professioni. 3. Le autorita' per il rilascio delle carte tachigrafiche sono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e la Camera valdostana delle imprese e delle professioni. 4. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e la Camera valdostana delle imprese e delle professioni curano l'acquisizione dei dati relativi al registro di cui all'articolo 1, comma 5), lettera b), del Regolamento. 5. L'elenco dei montatori o delle officine autorizzate, di cui all'articolo 12, comma 3, del Regolamento CEE n. 3821/85 e successive modificazioni, e' formato dall'Unione italiana delle Camere di commercio sulla base dei dati in possesso delle Camere di commercio e dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni che provvedono alle relative comunicazioni, anche mediante tecniche informatiche e telematiche. 6. All'Unione italiana delle camere di commercio sono affidati i compiti di aggiornamento e divulgazione, anche mediante tecniche informatiche e telematiche, connessi alla tenuta del registro previsto dall'articolo 1, comma 5), lettera b), del regolamento, nonche' la cura delle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 5), lettera c), dello stesso regolamento. 7. Le modalita' e le condizioni per il rilascio delle omologazioni, delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione sono stabilite con decreto del Ministero. 8. Le modalita' per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro sono stabilite con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e trasporti.
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 12, comma 3, del regolamento del Consiglio n. 3821/85 (CEE) del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea del 31 dicembre 1985, n. L 370, e' il seguente: «3. Le autorita' competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione la lista dei montatori e delle officine autorizzati, delle carte loro rilasciate, e le comunicano copia dei marchi e delle informazioni necessari relativi ai dati elettronici di sicurezza utilizzati.».