Art. 3. 
 
                        Autorita' competenti 
 
  1. L'autorita' per il rilascio dell'omologazione e' il Ministero. 
  2.  L'autorita'  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  per   le
operazioni  di  montaggio  e  di  riparazione   dell'apparecchio   di
controllo e' il Ministero che si avvale degli uffici delle Camere  di
commercio, industria,  artigianato  ed  agricoltura  e  della  Camera
valdostana delle imprese e delle professioni. 
  3. Le autorita' per il rilascio delle carte tachigrafiche  sono  le
Camere di commercio,  industria,  artigianato  ed  agricoltura  e  la
Camera valdostana delle imprese e delle professioni. 
  4. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura  e
la  Camera  valdostana  delle  imprese  e  delle  professioni  curano
l'acquisizione dei dati relativi al registro di cui  all'articolo  1,
comma 5), lettera b), del Regolamento. 
  5. L'elenco dei montatori o  delle  officine  autorizzate,  di  cui
all'articolo 12, comma 3, del Regolamento CEE n. 3821/85 e successive
modificazioni,  e'  formato  dall'Unione  italiana  delle  Camere  di
commercio sulla base dei dati in possesso delle Camere di commercio e
dalla  Camera  valdostana  delle  imprese  e  delle  professioni  che
provvedono  alle  relative  comunicazioni,  anche  mediante  tecniche
informatiche e telematiche. 
  6. All'Unione italiana delle camere di commercio  sono  affidati  i
compiti di aggiornamento  e  divulgazione,  anche  mediante  tecniche
informatiche  e  telematiche,  connessi  alla  tenuta  del   registro
previsto dall'articolo 1, comma  5),  lettera  b),  del  regolamento,
nonche' la cura delle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma  5),
lettera c), dello stesso regolamento. 
  7. Le modalita' e le condizioni per il rilascio delle omologazioni,
delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di  riparazione
sono stabilite con decreto del Ministero. 
  8. Le modalita' per il rilascio delle carte tachigrafiche e per  la
tenuta del registro sono stabilite con  decreto  del  Ministro  delle
attivita' produttive, di concerto con i Ministeri  dell'interno,  del
lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e trasporti. 
 
          Nota all'art. 3: 
              - Il testo dell'art. 12, comma 3, del  regolamento  del
          Consiglio n. 3821/85 (CEE) del 20 dicembre  1985,  relativo
          all'apparecchio di controllo nel settore dei  trasporti  su
          strada, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'
          europea del 31 dicembre 1985, n. L 370, e' il seguente: 
              «3.  Le  autorita'  competenti   degli   Stati   membri
          trasmettono alla Commissione la lista dei montatori e delle
          officine autorizzati, delle carte  loro  rilasciate,  e  le
          comunicano copia dei marchi e delle informazioni  necessari
          relativi ai dati elettronici di sicurezza utilizzati.».