Art. 3
       Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale
     e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici

  1.  Il  sistema  universitario  concorre  alla  realizzazione degli
obiettivi  di  finanza  pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo
che  il fabbisogno finanziario, riferito alle universita' statali, ai
dipartimenti  e  a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e
contabile,  da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia
superiore  al  fabbisogno  determinato  a  consuntivo  nell'esercizio
precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno. Il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca procede annualmente
alla   determinazione  del  fabbisogno  finanziario  programmato  per
ciascun  ateneo,  sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane,   tenendo  conto  degli  obiettivi  di  riequilibrio  nella
distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del
sistema  universitario,  garantendo l'equilibrata distribuzione delle
opportunita'  formative  e tenendo conto delle necessita' relative ai
corsi di laurea di nuova istituzione e all'articolazione su piu' sedi
dell'attivita' didattica.
  2.  Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Agenzia spaziale
italiana  (ASI),  l'Istituto  nazionale  di  fisica nucleare (INFN) e
l'Ente  per  le  nuove  tecnologie,  l'energia  e  l'ambiente  (ENEA)
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
il  triennio  2004-2006  garantendo  che il fabbisogno finanziario da
essi  complessivamente  generato in ciascun anno non sia superiore al
fabbisogno   determinato   a   consuntivo  nell'esercizio  precedente
incrementato   del   5  per  cento  per  ciascun  anno.  Il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, sentiti i Ministri dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  e  delle  attivita'  produttive,
procede  annualmente  alla  determinazione del fabbisogno programmato
per ciascun ente.
  3.  Gli  enti  pubblici  di  ricerca  possono  stipulare accordi di
programma,  impegnando anche risorse proprie, con imprese pubbliche e
private,  ivi  comprese  le  piccole  e medie imprese, per sviluppare
ricerche  nei  settori  ad  alta  tecnologia  e  su temi di interesse
strategico   per   le   industrie   del   Paese,   prevedendo   anche
l'interscambio  di  conoscenze  per favorire la realizzazione di tali
programmi e attivita'.
  4.  Le  strutture universitarie specialistiche operanti nei settori
strategici  per  la diffusione del diritto europeo possono promuovere
accordi  di  programma  con  enti  e  imprese pubblici e privati, ivi
comprese  le piccole e medie imprese, al fine di sviluppare programmi
didattici   e   di   ricerca   per  la  formazione  di  nuove  figure
professionali  e  manageriali nei settori di interesse strategico per
l'attuazione      delle      politiche      comunitarie     e     per
l'internazionalizzazione delle imprese.
  5.  Non  concorrono  alla determinazione del fabbisogno finanziario
annuale  dell'ASI,  i  pagamenti  relativi alla contribuzione annuale
dovuta  all'Agenzia  spaziale  europea  (ESA), in quanto correlati ad
accordi   internazionali,   nonche'  i  pagamenti  per  programmi  in
collaborazione  con  la medesima ESA e programmi realizzati con leggi
speciali,  ivi  compresa  la  partecipazione  al  programma  "Sistema
satellitare  di  navigazione  globale  GNSS-Galileo",  ai sensi della
legge  29  gennaio  2001,  n.  10,  e  dell'articolo 15, comma 2, del
decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.
  6.  Ai  fini della determinazione del fabbisogno finanziario per il
2004  del  CNR,  si  tiene conto degli istituti confluiti e di quelli
fuoriusciti  dal CNR medesimo ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 5,
del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.
  7.  Il  fabbisogno  finanziario  annuale  di  cui ai commi 1 e 2 e'
incrementato  degli  oneri contrattuali del personale limitatamente a
quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.
  8.  Per  l'anno  2004  e'  istituito  un  Fondo di riserva di 1.200
milioni  di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la
proroga delle missioni internazionali di pace.
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al
Parlamento  copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo
di  cui  al  comma  8 e di esse viene data formale comunicazione alle
competenti Commissioni parlamentari.
  10. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5,
della  legge  27  dicembre  2002,  n. 289, al fine di provvedere alla
estinzione  dei  debiti  pregressi  nei  confronti di enti, societa',
persone  fisiche,  istituzioni ed organismi vari, sono autorizzate le
seguenti spese:
    a)  100 milioni di euro per l'anno 2004 e 150 milioni di euro per
ciascuno  degli  anni  2005  e  2006  per  i debiti contratti dall'ex
Ministero  delle  finanze per le attivita' svolte fino al 31 dicembre
2000;
    b)  171 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006
per  i  debiti  contratti  dal  Ministero dell'interno - Dipartimento
della pubblica sicurezza, per le attivita' svolte fino al 31 dicembre
2003.
  11.  Gli  importi  di  cui  al  comma 10 sono iscritti in specifici
fondi,  rispettivamente,  nello  stato  di  previsione  del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministero dell'interno, per
essere assegnati nel corso della gestione alle unita' previsionali di
base  interessate,  con  decreti dei rispettivi Ministri, comunicati,
anche  con  evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle
finanze,  tramite  gli  Uffici  centrali  del  bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
  12.  Al  fine  di  provvedere  all'estinzione  delle  anticipazioni
effettuate  per  spese  di giustizia da Poste italiane Spa fino al 31
dicembre 2002, e' autorizzata la spesa di 823 milioni di euro.
  13.  Ai  fini e per gli effetti del primo comma dell'articolo 6 del
Trattato  Lateranense  tra  la  Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo
dalla  legge  27 maggio 1929, n. 810, e' autorizzata la spesa massima
di  25  milioni  di  euro  per  l'anno  2004 e di 4 milioni di euro a
decorrere   dall'anno   2005,   da   iscrivere   in  apposita  unita'
previsionale  di  base  dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture  e  dei trasporti. Le modalita', i criteri e l'entita'
delle  erogazioni  a  favore dei soggetti creditori sono definiti con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  da emanare entro
centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge.
  14. Per le finalita' di controllo, trasparenza e contenimento della
spesa   pubblica,   la   Banca   d'Italia   trasmette   al  Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  le  informazioni  in  merito  alle
operazioni  finanziarie  poste  in  essere da singole amministrazioni
pubbliche con istituzioni creditizie e finanziarie, secondo modalita'
e  tempi  indicati  con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la stessa Banca d'Italia.
  15.  Per  le  medesime  finalita'  di cui al comma 14, all'atto del
perfezionamento di operazioni finanziarie da parte di amministrazioni
pubbliche  con  onere  di  ammortamento  a totale carico dello Stato,
l'istituto  finanziatore e' tenuto a darne comunicazione al Ministero
dell'economia  e  delle finanze, indicando il beneficiario, l'importo
dell'operazione  finanziaria e il relativo piano di rimborso, secondo
modalita'  e tempi definiti con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, sentita l'Associazione bancaria italiana.
  16. Ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le
regioni  a  statuto  ordinario,  gli  enti  locali,  le aziende e gli
organismi  di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del
testo  unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad
eccezione  delle  societa'  di capitali costituite per l'esercizio di
servizi   pubblici,  possono  ricorrere  all'indebitamento  solo  per
finanziare  spese  di  investimento.  Le  regioni a statuto ordinario
possono,   con  propria  legge,  disciplinare  l'indebitamento  delle
aziende  sanitarie  locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di
cui  all'articolo  12  del  decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76,
solo per finanziare spese di investimento.
  17.  Per  gli  enti di cui al comma 16 costituiscono indebitamento,
agli  effetti  dell'articolo  119,  sesto  comma, della Costituzione,
l'assunzione  di  mutui,  l'emissione  di prestiti obbligazionari, le
cartolarizzazioni  di  flussi  futuri  di  entrata  non  collegati  a
un'attivita'  patrimoniale  preesistente  e  le cartolarizzazioni con
corrispettivo  iniziale  inferiore  all'85  per  cento  del prezzo di
mercato  dell'attivita'  oggetto  di  cartolarizzazione  valutato  da
un'unita'   indipendente  e  specializzata.  Costituiscono,  inoltre,
indebitamento  le  operazioni  di  cartolarizzazione  accompagnate da
garanzie  fornite da amministrazioni pubbliche e le cartolarizzazioni
e   le  cessioni  di  crediti  vantati  verso  altre  amministrazioni
pubbliche.  Non  costituiscono indebitamento, agli effetti del citato
articolo 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma
consentono  di  superare,  entro  il  limite  massimo stabilito dalla
normativa  statale vigente, una momentanea carenza di liquidita' e di
effettuare  spese  per  le quali e' gia' prevista idonea copertura di
bilancio.  Modifiche  alle  predette  tipologie di indebitamento sono
disposte  con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze,
sentito l'ISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede europea.
  18.   Ai   fini   di  cui  all'articolo  119,  sesto  comma,  della
Costituzione, costituiscono investimenti:
    a)   l'acquisto,   la   costruzione,  la  ristrutturazione  e  la
manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati
sia residenziali che non residenziali;
    b)  la  costruzione,  la  demolizione,  la  ristrutturazione,  il
recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
    c)    l'acquisto    di    impianti,    macchinari,   attrezzature
tecnico-scientifiche,  mezzi  di  trasporto  e  altri  beni mobili ad
utilizzo pluriennale;
    d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
    e) l'acquisizione di aree, espropri e servitu' onerose;
    f)  le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei
limiti  della  facolta'  di  partecipazione  concessa ai singoli enti
mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
    g)  i  trasferimenti  in  conto capitale destinati specificamente
alla  realizzazione  degli  investimenti  a  cura di un altro ente od
organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
    h)  i  trasferimenti  in  conto  capitale  in  favore di soggetti
concessionari  di  lavori  pubblici  o  di  proprietari  o gestori di
impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi
pubblici   o  di  soggetti  che  erogano  servizi  pubblici,  le  cui
concessioni  o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli
investimenti   agli   enti  committenti  alla  loro  scadenza,  anche
anticipata.  In  tale  fattispecie rientra l'intervento finanziario a
favore  del  concessionario  di cui al comma 2 dell'articolo 19 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109;
    i)  gli  interventi  contenuti  in  programmi generali relativi a
piani  urbanistici  attuativi,  esecutivi,  dichiarati  di preminente
interesse  regionale  aventi  finalita'  pubblica volti al recupero e
alla valorizzazione del territorio.
  19.  Gli  enti  e  gli  organismi  di  cui  al comma 16 non possono
ricorrere  all'indebitamento  per  il  finanziamento  di conferimenti
rivolti  alla ricapitalizzazione di aziende o societa' finalizzata al
ripiano  di  perdite.  A  tale  fine l'istituto finanziatore, in sede
istruttoria,   e'   tenuto   ad  acquisire  dall'ente  l'esplicazione
specifica  sull'investimento  da  finanziare  e  l'indicazione che il
bilancio  dell'azienda  o della societa' partecipata, per la quale si
effettua  l'operazione, relativo all'esercizio finanziario precedente
l'operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di
esercizio.
  20.  Le  modifiche  alle  tipologie  di  cui  ai commi 17 e 18 sono
disposte  con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze,
sentito l'ISTAT.
  21.  Ai  fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e
nel  quadro  del  coordinamento  della  finanza  pubblica di cui agli
articoli  119  e 120 della Costituzione, le disposizioni dei commi da
16  a 20 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome  di  Trento e di Bolzano, nonche' agli enti e agli organismi
individuati nel comma 16 siti nei loro territori.
  22.  Al  fine  di  accelerare  le  procedure  di liquidazione degli
indennizzi  previsti  dalla legge 29 marzo 2001, n. 137, il Ministero
dell'economia   e   delle   finanze  -  Dipartimento  del  tesoro  e'
autorizzato   a   stipulare   apposite   convenzioni   con   societa'
direttamente  controllate  dallo  Stato  o  con enti pubblici, con le
quali  affidare l'istruttoria delle domande presentate ai sensi della
citata  legge n. 137 del 2001, dietro pagamento dei costi documentati
e di una commissione per la gestione.
  23.  All'onere  derivante  dall'applicazione del comma 22, pari a 2
milioni  di  euro  per  ciascuno  degli anni 2004 e 2005, si provvede
mediante  utilizzo di quota parte delle risorse accantonate nel fondo
di  cui  all'articolo  49,  comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n.
289.
  24. Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 15 ottobre 1991, n.
344,  relative all'aumento degli importi delle provvidenze economiche
previste dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763, in favore dei profughi
italiani,  gia'  prorogate  al 31 dicembre 1997 dalla legge 13 luglio
1995, n. 295, e al 31 dicembre 2000 dalla legge 8 aprile 1998, n. 89,
continuano  ad  applicarsi  a  decorrere  dal 1° gennaio 2001. A tale
fine, e' autorizzata la spesa massima di 1.464.000 euro per il 2004 e
di 869.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
  25.  Fino  al  31  dicembre  2003,  la determinazione degli importi
dell'IVA  da  rimborsare alle regioni a statuto ordinario e agli enti
locali  interessati  ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 7
dicembre  1999,  n.  472,  e dell'articolo 6, comma 3, della legge 23
dicembre  1999,  n.  488, e' effettuata al lordo delle quote dell'IVA
spettanti  alle  regioni  a  statuto ordinario in base alla normativa
vigente.  E' autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per ciascuno
degli   anni  2004,  2005  e  2006  per  ristorare  i  predetti  enti
territoriali  dei  maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001-2003 in
cui  il  rimborso  e'  stato operato al netto delle suddette quote di
compartecipazione.
  26.  Per le regioni a statuto speciale, per le province autonome di
Trento  e  di  Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori
restano  ferme le vigenti modalita' di determinazione dei rimborsi di
cui al comma 25.
  27.  Per  l'anno 2004 il contributo spettante alle unioni di comuni
e' incrementato di 20 milioni di euro. L'incremento e' riservato alle
unioni  di  comuni  che  abbiano  effettivamente attivato l'esercizio
associato di servizi.
  28. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico
delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti locali, di cui al decreto
legislativo  18  agosto 2000, n. 267, hanno facolta' di utilizzare le
entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni
patrimoniali,  inclusi  i  beni immobili, per spese, aventi carattere
non  permanente,  connesse  alle  finalita'  di cui all'articolo 187,
comma  2,  del  citato  testo  unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
  29. I compensi che gli enti locali, ai sensi dell'articolo 18 della
legge   11   febbraio  1994,  n.  109,  e  successive  modificazioni,
ripartiscono,  a titolo di incentivo alla progettazione, nella misura
non  superiore al 2 per cento dell'importo a base di gara di un'opera
o  di  un  lavoro, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori
connessi  alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a
carico degli enti stessi.
  30.  In  deroga  a  quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del
decreto   legislativo   18   febbraio   2000,  n.  56,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  limitatamente  all'anno  2004,  e'
autorizzato   a   concedere   alle   regioni   a   statuto  ordinario
anticipazioni,  da  accreditare  sulle  contabilita'  speciali di cui
all'articolo  66  della  legge  23  dicembre  2000, n. 388, in essere
presso  le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 95
per  cento  delle  somme  previste  per  ciascuna  regione  a statuto
ordinario  a  titolo  di  IRAP  e di addizionale regionale all'IRPEF,
quali risultano dalla deliberazione del CIPE per l'anno 2004, nonche'
a titolo di compartecipazione all'IVA, quali risultano dalla proposta
formulata,  per  lo  stesso  anno 2004, dal Ministero dell'economia e
delle  finanze  ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 56 del 2000.
  31. Limitatamente all'anno 2004, il Ministero dell'economia e delle
finanze  e'  autorizzato  a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna
anticipazioni  nella misura pari al 95 per cento delle somme previste
per   ciascuna  regione  a  titolo  di  IRAP,  addizionale  regionale
all'IRPEF  e  Fondo  sanitario  nazionale  di  parte  corrente, quali
risultano dalla deliberazione del CIPE per il medesimo anno.
  32.  Ai  fini  dell'accesso al finanziamento integrativo previsto a
carico  dello  Stato  dall'Accordo tra Governo, regioni e le province
autonome  di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  207  del 6 settembre 2001, restano fermi gli
adempimenti  a  carico  delle  regioni,  di  cui  all'articolo  4 del
decreto-legge  15  aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  15 giugno 2002, n. 112, all'articolo 52, comma 4, della
legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e  agli  articoli  48  e 50 del
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24 novembre 2003, n. 326. Nei confronti
delle  regioni  per  le  quali sia verificato il mancato rispetto dei
predetti adempimenti resta fermo l'obbligo del ripristino del livello
del  finanziamento  corrispondente a quello previsto dall'Accordo tra
Governo,  regioni  e  province  autonome di Trento e di Bolzano del 3
agosto 2000, come integrato dall'articolo 85, comma 6, della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
  33.  Nelle  more  della  deliberazione del CIPE e della proposta di
decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4
dell'articolo  2  del  decreto  legislativo  18 febbraio 2000, n. 56,
nonche'  della  stipula  di  specifico Accordo tra Governo, regioni e
province  autonome di Trento e di Bolzano, concernente la definizione
del  procedimento  di verifica degli adempimenti regionali, di cui al
comma   32,   le   anticipazioni  sono  commisurate  al  livello  del
finanziamento  corrispondente  a  quello  previsto  dall'Accordo  tra
Governo,  regioni  e  province  autonome di Trento e di Bolzano del 3
agosto 2000, di cui al comma 32.
  34. Sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che
dovessero  rendersi  necessari anche a carico delle somme a qualsiasi
titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi.
  35.  I  trasferimenti  erariali  per  l'anno 2004 in favore di ogni
singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate
dall'articolo  31,  comma  1,  primo periodo, della legge 27 dicembre
2002,  n.  289.  Per l'anno 2004, l'incremento annuale delle risorse,
pari  a  180  milioni  di euro, derivante dall'applicazione del tasso
programmato di inflazione alla base di calcolo definita dall'articolo
49,  comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' distribuito in
misura  del  50  per  cento  del  totale  in favore dei comuni di cui
all'articolo  9,  comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n.
244,  e  per il restante 50 per cento in favore della generalita' dei
comuni.
  36.  Per  l'anno  2004  ai comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti e' concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato,
fino ad un importo complessivo di 50 milioni di euro, per le medesime
finalita'  dei  contributi  attribuiti  a  valere sul fondo nazionale
ordinario per gli investimenti.
  37. Le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 31 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche nei rapporti di debito e
credito  tra  province  ovvero  tra  queste e lo Stato conseguenti ad
errate  attribuzioni  di  somme  dovute  a  titolo  di  imposta sulle
assicurazioni   contro  la  responsabilita'  civile  derivante  dalla
circolazione dei veicoli a motore effettuate, negli anni 1999 e 2000,
dai concessionari della riscossione.
  38.  Al  comma 14 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n.
448,  le  parole:  "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2003".
  39.  Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e'
istituito,  nell'ambito  della  unita' previsionale di base 6.1.1.2 -
Uffici  all'estero,  un  fondo  da  ripartire  per eventuali maggiori
esigenze  per  consumi intermedi, relativi agli uffici all'estero, la
cui   dotazione  iniziale  e'  commisurata  al  10  per  cento  degli
stanziamenti  per  consumi  intermedi  iscritti nella medesima unita'
previsionale  di  base,  che  vengono corrispondentemente ridotti. La
ripartizione  del  fondo  e'  disposta con decreti del Ministro degli
affari   esteri  comunicati,  anche  con  evidenze  informatiche,  al
Ministero  dell'economia  e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti.
  40.  All'articolo  5  della  legge  6 febbraio 1985, n. 15, dopo il
quinto comma sono inseriti i seguenti:
"A  seguito  di motivata richiesta formulata dalle sedi all'estero ed
in  attesa  dell'accreditamento dei finanziamenti ministeriali di cui
all'articolo  2, la competente direzione generale del Ministero degli
affari  esteri  puo'  autorizzare, previa comunicazione al competente
Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e
all'Ufficio  centrale  del  bilancio presso il Ministero degli affari
esteri,  le  rappresentanze  diplomatiche  e  gli  uffici consolari a
prelevare  somme  dai rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far
fronte alle esigenze delle sedi stesse.
Ad operazione effettuata viene disposto il versamento all'entrata del
controvalore  in  euro  dell'importo  prelevato seguendo le procedure
previste  dall'articolo  6  della  presente  legge  e dai decreti del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  6 agosto 2003, pubblicati
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  197 del 26 agosto 2003, di attuazione
degli  articoli  3,  6  e  7  del  regolamento  di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. Dell'avvenuto
versamento   viene   data  comunicazione,  a  cura  della  competente
direzione generale del Ministero degli affari esteri, al Dipartimento
del  tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri".
  41.  All'articolo  80,  comma  41, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  le  parole:  "da  emanare  entro  il  28  febbraio  2003," sono
soppresse.
  42.  All'articolo  80,  comma  42, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  dopo  le  parole: "Il 10 per cento delle maggiori entrate" sono
inserite le seguenti: "di ciascun anno".
  43.  Il Ministro degli affari esteri, con decreto da adottare entro
novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentite  le  competenti  Commissioni parlamentari, emana disposizioni
per   razionalizzare   i  flussi  di  erogazione  finanziaria  e  per
semplificare  le  procedure relative alla gestione delle attivita' di
cooperazione   internazionale,   con   particolare  riferimento  alle
procedure    amministrative    relative   alle   organizzazioni   non
governative.
  44.  Per  gli  oneri  derivanti  dall'assunzione,  per  il  periodo
febbraio   2004-febbraio   2005,   della   Presidenza   italiana  per
l'organizzazione  dell'attivita'  della "International Task Force per
l'educazione,  il  ricordo  e  la  ricerca  relativi  alla  Shoah" e'
autorizzata,  per l'anno 2004, la spesa di 500.000 euro, da iscrivere
nello    stato   di   previsione   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
  45.  L'articolo  10  della  legge  14  dicembre  2000,  n.  376, e'
sostituito dal seguente:
"Art.  10.  -  (Copertura  finanziaria)  -  1.  Gli  oneri  derivanti
dall'attuazione  degli  articoli  3  e  4,  nella  misura  massima di
3.500.000  euro  annui,  a  decorrere dal 2004 sono posti a carico di
apposita  unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del
Ministero della salute".
  46.  Ai  fini  di  quanto  disposto  dall'articolo 48, comma 1, del
decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2004-2005
gli  oneri  posti  a  carico  del  bilancio  statale  derivanti dalla
contrattazione  collettiva  nazionale,  ivi  comprese  le  risorse da
destinare  alla contrattazione integrativa per il miglioramento della
produttivita',  comportanti  incrementi  nel limite massimo dello 0,2
per  cento,  sono  quantificati  complessivamente in 1.030 milioni di
euro  per  l'anno  2004  ed  in 1.970 milioni di euro a decorrere dal
2005.
  47. Le risorse per i miglioramenti economici e per l'incentivazione
della  produttivita'  al  rimanente  personale  statale  in regime di
diritto  pubblico  sono determinate in 430 milioni di euro per l'anno
2004  e  in  810  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno 2005 con
specifica  destinazione,  rispettivamente di 360 milioni di euro e di
690  milioni di euro, per il personale delle Forze armate e dei Corpi
di  polizia  di  cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e
successive  modificazioni.  In  aggiunta  a quanto previsto dal primo
periodo  e'  stanziata,  a  decorrere dall'anno 2004, la somma di 200
milioni  di euro da destinare al trattamento economico accessorio del
personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo  12  maggio  1995, n. 195, e successive modificazioni, in
relazione  alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine
e  della  sicurezza  pubblica anche con riferimento alle attivita' di
tutela  economico-finanziaria,  della  difesa  nazionale  nonche' con
quelle derivanti dagli accresciuti impegni in campo internazionale.
  48.  Le  somme  di  cui  ai  commi 46 e 47, comprensive degli oneri
contributivi  e  dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di
cui  al  decreto  legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni,  costituiscono  l'importo  complessivo  massimo di cui
all'articolo  11,  comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n.
468.
  49.  Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed
enti   pubblici   diversi   dall'amministrazione  statale  gli  oneri
derivanti  dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, nonche'
quelli  derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al
personale  di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165,  sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai
sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In
sede  di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo
47,  comma  1,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165, i
comitati  di  settore  provvedono alla quantificazione delle relative
risorse    e   alla   determinazione   della   quota   da   destinare
all'incentivazione  della  produttivita',  attenendosi,  quale  tetto
massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti dal comma
46 per il personale delle amministrazioni dello Stato.
  50.  In relazione a quanto previsto dall'articolo 33 della legge 27
dicembre  2002,  n. 289, i maggiori oneri di personale per il biennio
contrattuale  2002-2003,  ivi  comprese  le  spese  di cui all'ultimo
periodo  del comma 40 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003,  n.  326,  non sono considerati, a decorrere dall'anno 2003, ai
fini del calcolo del disavanzo finanziario degli enti territoriali di
cui  all'articolo  29,  commi 5 e 7, della medesima legge 27 dicembre
2002,  n. 289, nonche' ai fini del calcolo dei limiti di spesa per le
regioni   a   statuto  ordinario  di  cui  alle  disposizioni  recate
dall'articolo   1  del  decreto-legge  18  settembre  2001,  n.  347,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,
come confermate dal comma 2 del richiamato articolo 29.
  51.  A  decorrere  dall'anno 2004, i contributi spettanti agli enti
locali  in  relazione  agli  oneri derivanti dalla corresponsione del
trattamento  economico  al  personale  immesso  nei ruoli speciali ad
esaurimento,  di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 28 ottobre
1986,  n.  730,  gia'  consolidati  nel Fondo di cui all'articolo 39,
comma  1,  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel loro
tetto  massimo,  sono consolidati negli importi attribuiti ai singoli
enti  per  l'anno  2003.  Per  i  comuni  che  non certificheranno il
mantenimento  del  requisito soggettivo dal 1° gennaio 2004 e per gli
anni  successivi,  sara'  effettuata  una riduzione sul trasferimento
nella misura del 10 per cento annuo.
  52.  In deroga a quanto stabilito dall'Accordo tra Governo, regioni
e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, e in
relazione  a quanto previsto dall'articolo 33 della legge 27 dicembre
2002,  n.  289,  il concorso dello Stato al finanziamento della spesa
sanitaria  e'  incrementato,  in  via  aggiuntiva  rispetto  a quanto
stabilito  dal  predetto  Accordo,  di 550 milioni di euro per l'anno
2004  e  di  275  milioni  di euro a decorrere dall'anno 2005 per far
fronte  ai  maggiori  oneri  di  personale  del  biennio contrattuale
2002-2003.
  53.  Per  l'anno 2004, alle amministrazioni di cui agli articoli 1,
comma  2,  e  70,  comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  e  successive  modificazioni,  ivi  comprese le Forze armate, i
Corpi  di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' fatto
divieto   di   procedere   ad   assunzioni   di   personale  a  tempo
indeterminato,  fatte  salve  le  assunzioni  di personale relative a
figure  professionali  non  fungibili la cui consistenza organica non
sia  superiore  all'unita',  nonche'  quelle  relative alle categorie
protette.  Per  le  Forze  armate,  i  Corpi  di  polizia  e il Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco  sono  fatte  salve  le assunzioni
autorizzate  per  l'anno  2003  e  non ancora effettuate alla data di
entrata  in  vigore della presente legge, nonche' quelle connesse con
la  professionalizzazione  delle  Forze  armate  di  cui  al  decreto
legislativo  8  maggio  2001, n. 215, e successive modificazioni, nel
limite  degli  oneri  indicati  dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.
Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  39  della  legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le
assunzioni   di   ricercatori  delle  universita'  e  degli  enti  ed
istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla
data   del   31  ottobre  2003.  Per  le  universita'  continuano  ad
applicarsi,  in  ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui
all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal
fine    e'    istituito    presso   il   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca uno specifico fondo. Con decreti del
Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  si  provvede al
trasferimento  alle  singole  universita'  ed  enti  delle occorrenti
risorse  finanziarie.  Per  le  amministrazioni  dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le
universita'  e  gli  enti  di  ricerca sono fatte salve le assunzioni
autorizzate  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 31 luglio
2003,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003,
e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente
legge.  Per  le  autonomie regionali e locali e gli enti del Servizio
sanitario  nazionale  sono  fatte  salve  le  assunzioni  previste  e
autorizzate  con  i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
del 12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del
14  ottobre  2003,  e  non  ancora effettuate alla data di entrata in
vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al presente comma
si  applicano  all'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli di Stato,
anche  ai  fini  dell'assorbimento di personale delle amministrazioni
pubbliche in base a procedure di mobilita', nel limite complessivo di
200 unita'.
  54.  In  deroga  al  divieto  di  cui  al  comma 53, per effettive,
motivate  e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento
delle  procedure  di  mobilita',  da  effettuare  secondo  le vigenti
disposizioni  legislative  e  contrattuali,  le amministrazioni dello
Stato  anche  ad  ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici
non  economici, le universita', gli enti di ricerca e gli enti di cui
all'articolo  70,  comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad  una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale
fine  e' costituito un apposito fondo nello stato di previsione della
spesa   del   Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  con  uno
stanziamento  pari  a  70  milioni  di  euro per l'anno 2004 ed a 280
milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
  55.  Le  deroghe  di  cui  al  comma 54 sono autorizzate secondo la
procedura  di  cui  all'articolo  39,  comma  3-ter,  della  legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le amministrazioni
richiedono  le autorizzazioni ad assumere mediante la compilazione di
apposito  modello  recante  criteri  e  parametri  individuati  dalla
Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica  e  dal Ministero dell'economia e delle finanze. Nell'ambito
delle    procedure    di    autorizzazione    delle   assunzioni   e'
prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a
compiti  connessi  alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni
internazionali,  alla  difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente,
alla  prevenzione  e  vigilanza  antincendi e alla protezione civile,
alla  tutela ambientale e alla vigilanza antibracconaggio, al settore
della  giustizia,  alla  tutela  del  consumatore  e alla sicurezza e
ricerca  agroalimentare e alla tutela dei beni culturali, nonche' dei
vincitori  di concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003, dei
vincitori  di  concorso  per  ricercatore universitario, ricercatore,
primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e
dirigente  tecnologo  e  degli  idonei nelle procedure di valutazione
comparativa     a    professore    universitario.    Sono    altresi'
prioritariamente valutate le esigenze di reclutamento di personale da
parte  dell'amministrazione  civile  del  Ministero  dell'interno  in
correlazione   all'effettiva   restituzione  a  compiti  direttamente
operativi   di   personale   dei  ruoli  della  Polizia  di  Stato  e
dell'amministrazione   penitenziaria  in  correlazione  all'effettiva
restituzione  a compiti direttamente operativi di personale del Corpo
di polizia penitenziaria.
  56.  Fermo  restando  quanto  previsto  ai  commi  53,  54 e 55, e'
comunque   consentito   il  trasferimento  dei  docenti  universitari
dall'universita'  nella  quale prestano servizio ad altra universita'
statale.
  57.  Il  pubblico  dipendente  che sia stato sospeso dal servizio o
dalla  funzione  e,  comunque, dall'impiego o abbia chiesto di essere
collocato  anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento
penale  conclusosi  con sentenza definitiva di proscioglimento, anche
se  gia' collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della
presente  legge,  ha  il  diritto  di ottenere, su propria richiesta,
dall'amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino
del rapporto di impiego, oltre i limiti di eta' previsti dalla legge,
per   un  periodo  pari  a  quello  della  durata  complessiva  della
sospensione  ingiustamente  subita,  anche  in  deroga  ad  eventuali
divieti  di  riassunzione  previsti  dal  proprio ordinamento, con il
medesimo  trattamento  giuridico  ed  economico  a  cui avrebbe avuto
diritto in assenza della sospensione, secondo modalita' stabilite con
regolamento  da  adottare  ai  sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge  23  agosto  1988,  n. 400, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
  58. Le disposizioni di cui ai commi 53, 54 e 55 non si applicano ai
magistrati  ordinari,  amministrativi  e  contabili,  agli avvocati e
procuratori  dello Stato e agli ordini e collegi professionali e alle
relative  federazioni nonche' al comparto scuola. Per l'anno 2004, in
attesa  della  completa  attuazione  della legge 21 dicembre 1999, n.
508,  al  personale  delle  Accademie  di  belle arti, dell'Accademia
nazionale  di  danza,  dell'Accademia  nazionale  di arte drammatica,
degli   Istituti   superiori   per   le   industrie  artistiche,  dei
Conservatori  di  musica  si  applica,  in  materia di assunzioni, la
disciplina  autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della
legge  27  dicembre  1997, n. 449, e successive modificazioni. Per le
regioni  e  le  autonomie  locali,  nonche' per gli enti del Servizio
sanitario nazionale, le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura  e  l'Unioncamere  si applicano le disposizioni di cui al
comma 60.
  59.  Al  fine di consentire al Dipartimento della protezione civile
di  fronteggiare  le  molteplici  situazioni di emergenza in atto, la
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e' autorizzata ad assumere
personale,  mediante  concorsi  pubblici,  nel  limite massimo di 180
unita',  da  assegnare  al  predetto  Dipartimento.  Con  decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il Ministro per la funzione
pubblica,  sono  definiti  le  qualifiche,  i requisiti professionali
specialistici e la quota di riserva dei posti in favore del personale
in  servizio  presso  il  Dipartimento  stesso  con contratto a tempo
determinato,  ovvero  in  posizione  di  comando o di fuori ruolo. Il
personale  di cui al precedente periodo e' mantenuto in servizio fino
alla  conclusione  delle predette procedure concorsuali. E' garantito
in  ogni  caso  un  adeguato  accesso  dall'esterno.  Ai  fini di una
graduale  copertura  dei  posti,  sono  autorizzate, per l'anno 2004,
assunzioni  per 50 unita' di personale e, per l'anno 2005, assunzioni
per  ulteriori  130  unita'.  All'onere derivante dall'attuazione del
presente  comma, pari a 1,75 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 6,3
milioni  di  euro,  a decorrere dall'anno 2005, si provvede, quanto a
1,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 a carico del fondo di
cui  al  comma  54  e,  quanto  a  4,55  milioni  di euro a decorrere
dall'anno  2005,  mediante  utilizzo  delle  disponibilita'  relative
all'autorizzazione  di  spesa  di cui alla legge 24 febbraio 1992, n.
225.
  60.  Ai  fini  del  concorso  delle autonomie regionali e locali al
rispetto  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica,  con  decreti  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  da  emanare entro sessanta
giorni  dalla  data di entrata in vigore della presente legge, previo
accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede
di   Conferenza   unificata,  sono  fissati  per  le  amministrazioni
regionali,  per  le  province  e i comuni con popolazione superiore a
5.000  abitanti  che  abbiano  rispettato  le  regole  del  patto  di
stabilita'  interno per l'anno 2003 e gli enti del Servizio sanitario
nazionale,  criteri  e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato
per  l'anno  2004.  Tali  assunzioni,  fatto  salvo  il  ricorso alle
procedure  di  mobilita',  devono,  comunque, essere contenute, fatta
eccezione  per  il  personale  infermieristico del Servizio sanitario
nazionale,  entro  percentuali  non  superiori  al 50 per cento delle
cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003, tenuto
conto,  in  relazione  alla  tipologia  degli  enti, della dimensione
demografica,  dei  profili  professionali  del personale da assumere,
della  essenzialita'  dei servizi da garantire e dell'incidenza delle
spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio
sanitario    nazionale   possono   essere   disposte   esclusivamente
assunzioni,  entro  i  limiti  predetti, di personale appartenente al
ruolo  sanitario.  Non  puo'  essere,  in  ogni  caso,  stabilita una
percentuale  superiore  al  20 per cento per i comuni con popolazione
superiore  a  5.000  abitanti  e  le province che abbiano un rapporto
dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall'articolo 119,
comma  3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, maggiorato
del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto
alle   entrate   sia   superiore   alla  media  nazionale  per  fasce
demografiche.  I  singoli  enti  in  caso  di assunzioni di personale
devono  autocertificare  il  rispetto delle disposizioni del patto di
stabilita'  interno  per l'anno 2003. Fino all'emanazione dei decreti
di  cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui
al  comma  53. In caso di mancata adozione dei decreti del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri previsti dal presente comma entro il 30
giugno   2004   trovano   applicazione  in  via  provvisoria  e  fino
all'emanazione   degli   stessi   le  disposizioni  dei  decreti  del
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri  del  12  settembre  2003,
pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003. Le
province  e  i  comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che
non  abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno per
l'anno  2003  non  possono  procedere  ad  assunzioni  di personale a
qualsiasi titolo, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 15,
della  legge  27 dicembre 2002, n. 289. In ogni caso sono consentite,
previa  autocertificazione  degli  enti,  le  assunzioni  connesse al
passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il
cui  onere  sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della
mancata  assegnazione  di  unita'  di  personale.  Per  le  camere di
commercio,  industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, con
decreto  del  Ministero  delle  attivita'  produttive d'intesa con la
Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica  e  con  il  Ministero  dell'economia  e delle finanze, sono
individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario,
volti   a  fissare  criteri  e  limiti  per  le  assunzioni  a  tempo
indeterminato,  nel  rispetto  delle  percentuali  di cui al presente
comma.
  61.  I  termini di validita' delle graduatorie per le assunzioni di
personale  presso  le  amministrazioni  pubbliche che per l'anno 2004
sono  soggette  a  limitazioni  delle assunzioni sono prorogati di un
anno.  La  durata  delle  idoneita'  conseguite  nelle  procedure  di
valutazione  comparativa  per  la  copertura  dei posti di professore
ordinario  e  associato  di  cui  alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e
successive  modificazioni,  e'  prorogata  per l'anno 2004. In attesa
dell'emanazione  del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel
rispetto  delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a
71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di
pubblici  concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo
tra le amministrazioni interessate.
  62.  I  Ministeri  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali, della
giustizia,  della  salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati
ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2004, del personale in servizio con
contratti   di   lavoro  a  tempo  determinato,  prorogati  ai  sensi
dell'articolo  34, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il
Ministero  dell'economia e delle finanze puo' continuare ad avvalersi
fino   al   31  dicembre  2004  del  personale  utilizzato  ai  sensi
dell'articolo  47,  comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni. Il Ministero della salute, per l'anno 2004,
puo'  altresi' continuare, nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni
di  euro, ad avvalersi del personale di cui all'articolo 91, comma 1,
della   legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  mediante  contratti  di
collaborazione  coordinata  e  continuativa,  nonche'  a stipulare le
convenzioni   previste   dal   comma  2  dello  stesso  articolo;  ai
conseguenti  oneri  si  fa  fronte  mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 36, comma 14, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  63.  Le  procedure  di  conversione  in  rapporti di lavoro a tempo
indeterminato   dei   contratti   di   formazione  e  lavoro  di  cui
all'articolo  34,  comma  18,  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289,
possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e
delle  modalita'  previste  dai  commi da 53 a 71 per l'assunzione di
personale  a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con
il  personale  interessato  alla  predetta  conversione sono comunque
prorogati al 31 dicembre 2004.
  64.   I   comandi   del   personale  delle  Poste  italiane  Spa  e
dell'Istituto  poligrafico  e  Zecca dello Stato, di cui all'articolo
34, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogati al
31 dicembre 2004.
  65.  Per l'anno 2004, le amministrazioni di cui al comma 53 possono
avvalersi  di  personale  a tempo determinato, ad eccezione di quanto
previsto    dall'articolo   108   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto  2000,  n.  267,  o  con  convenzioni  ovvero con contratti di
collaborazione   coordinata  e  continuativa,  nei  limiti  di  spesa
previsti dall'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  e  successive  modificazioni. La spesa per il personale a tempo
determinato  in  servizio  presso  il  Corpo  forestale  dello  Stato
nell'anno  2004,  assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124,
non  puo' superare quella sostenuta per lo stesso personale nell'anno
2003.   Le   limitazioni   di  cui  al  presente  comma  non  trovano
applicazione  nei  confronti  delle regioni e delle autonomie locali,
fatta  eccezione  per  le province e i comuni che per l'anno 2003 non
abbiano  rispettato le regole del patto di stabilita' interno, cui si
applica  quanto  disposto  dall'articolo 29, comma 15, della legge 27
dicembre   2002,   n.   289,  nonche'  nei  confronti  del  personale
infermieristico  del  Servizio  sanitario  nazionale. Per il comparto
scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
  66. Il Ministero della giustizia, per far fronte alle straordinarie
esigenze     operative    del    Dipartimento    dell'amministrazione
penitenziaria,  provvede  all'acquisizione  di  personale  civile con
professionalita'  nei  settori  socio-educativo  tecnico e contabile,
ricorrendo, prioritariamente, alle procedure di mobilita'. In caso di
esito   negativo  delle  predette  procedure  l'Amministrazione  puo'
avvalersi di personale assunto a tempo determinato entro un limite di
spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
  67.  La  definitiva  pianta organica dell'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni  e' confermata nel limite di 320 unita' previsto
per  la  pianta  organica  provvisoria.  La  ripartizione  dei  posti
suddetti tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato,
quella  del  personale con contratto a tempo determinato e quella del
personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni collocato in
posizione  di  fuori  ruolo,  comando  ovvero provvedimenti analoghi,
questi   ultimi   nel   limite  massimo  di  30  unita',  nonche'  la
ripartizione  del personale tra le diverse qualifiche, sono stabilite
con  regolamento  adottato  dall'Autorita'  con  le  modalita' di cui
all'articolo  1,  comma  9,  della  legge  31 luglio 1997, n. 249, ad
invarianza  di  spesa  con  riferimento agli stanziamenti di bilancio
previsti  per  il  funzionamento  dell'Autorita'.  I  posti  di ruolo
previsti  per ciascuna qualifica dal regolamento di cui al precedente
periodo  possono  essere  coperti,  anche  mediante  le  procedure di
mobilita'  previste  dalla  normativa vigente, da dipendenti pubblici
che,  alla  data di entrata in vigore della presente legge, risultino
da  almeno  dodici mesi in posizione di fuori ruolo, comando, o altro
provvedimento  di  distacco  presso  l'Autorita'.  La  disciplina del
personale   con   contratto   a   tempo   determinato   e'  stabilita
dall'Autorita' con propria delibera, in conformita' alle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
  68.  Per l'anno 2004, per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore
di  sanita'  (ISS),  l'Istituto  superiore  per  la  prevenzione e la
sicurezza  del  lavoro  (ISPESL),  gli  Istituti di ricovero e cura a
carattere   scientifico   (IRCCS),  l'ASI,  l'ENEA,  nonche'  per  le
universita' e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte
comunque  salve  le  assunzioni  a  tempo determinato e la stipula di
contratti   di   collaborazione   coordinata   e   continuativa   per
l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al
miglioramento  di  servizi  anche  didattici  per gli studenti, i cui
oneri  non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti
o  del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento
ordinario delle universita'.
  69.  Per  ciascuno degli anni 2005 e 2006, previo esperimento delle
procedure  di  mobilita',  le  amministrazioni  dello  Stato anche ad
ordinamento  autonomo,  le  agenzie e gli enti pubblici non economici
con  organico  superiore  a  200  unita' sono tenuti a realizzare una
riduzione  del  personale  non  inferiore  all'1 per cento rispetto a
quello  in  servizio al 31 dicembre 2004, secondo le procedure di cui
all'articolo  39  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie
politiche  di reclutamento di personale al principio del contenimento
della  spesa  in  coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di
finanza   pubblica.  A  tal  fine,  secondo  modalita'  indicate  dal
Ministero  dell'economia  e delle finanze, d'intesa con la Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
gli  organi  competenti  ad  adottare  gli atti di programmazione dei
fabbisogni   di   personale  trasmettono  annualmente  alle  predette
amministrazioni  i  dati  previsionali  dei  fabbisogni. Per le Forze
armate,  i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
trovano  applicazione,  per  ciascuno degli anni 2005 e 2006, i piani
previsti  dall'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.
448.
  70.  A  completamento del programma di sostituzione dei carabinieri
ausiliari  di  cui  all'articolo  21 della legge 28 dicembre 2001, n.
448,  e  fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 34, comma 8,
della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289, l'Arma dei carabinieri e'
autorizzata,  nei  limiti  di  spesa di 80 milioni di euro per l'anno
2004,  190  milioni  di  euro per l'anno 2005 e 300 milioni di euro a
decorrere   dall'anno   2006,   ad  arruolare  contingenti  annui  di
carabinieri  in  ferma  quadriennale  comunque  non superiori a 2.490
unita'  nell'anno  2004, 3.420 nell'anno 2005 e 3.430 nell'anno 2006.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 28
dicembre  2001,  n. 448, se il numero delle domande di partecipazione
ai  concorsi  per  gli  arruolamenti  di  cui  al  presente  comma e'
inferiore  al  parametro  di  riferimento  stabilito  con decreto del
Ministro   della   difesa  in  funzione  del  numero  dei  potenziali
concorrenti e, comunque, non superiore al quintuplo dei posti messi a
concorso,  per  i  posti  riservati  ai  volontari delle Forze armate
eventualmente   non  coperti  si  provvede  mediante  i  reclutamenti
ordinari.
  71.   Per   sopperire   a   straordinarie   esigenze   di  supporto
amministrativo,  il  Consiglio  di  Stato, i tribunali amministrativi
regionali,  la  Corte  dei  conti  e l'Avvocatura dello Stato possono
avvalersi su base volontaria, anche in soprannumero ed in deroga alle
vigenti   disposizioni  legislative  e  contrattuali  in  materia  di
mobilita'  e,  comunque,  nel  limite  complessivo di 300 unita', del
personale  dipendente,  alla  data  del  7  luglio 2002, del Comitato
olimpico   nazionale   italiano  (CONI),  nonche'  di  enti  pubblici
interessati  da procedure di liquidazione o soppressione. Con decreto
del   Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  delle
amministrazioni interessate previa consultazione delle organizzazioni
sindacali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con
il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze,  si  provvede  alla
definizione  delle  modalita' di trasferimento del predetto personale
ed  alla  ripartizione  delle unita' tra le predette amministrazioni.
Con  le  medesime  deroghe  e  modalita',  le  citate amministrazioni
possono  avvalersi  del  personale  in  servizio presso l'Agenzia del
demanio  che  ha esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3, comma
5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, per il passaggio ad
altra  pubblica  amministrazione.  Il  medesimo personale in servizio
presso  l'Agenzia  del  demanio  puo' essere destinato anche ad altre
amministrazioni con modalita', criteri e limiti numerici definiti con
decreto del Ministro per la funzione pubblica.
  72.  L'articolo  5,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  31  luglio  1995,  n. 394, si interpreta nel senso che le
maggiorazioni   ivi   previste   sono  attribuite  esclusivamente  al
personale  percettore  dell'indennita'  operativa di base di cui alla
Tabella  riportata  al  comma 1 del medesimo articolo 5, e successive
modificazioni,  ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4,
comma  2,  del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999,
n.  255.  L'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266,
si  interpreta  nel  senso  che  l'emolumento  ivi  previsto  compete
esclusivamente  ai  colonnelli  e  ai brigadieri generali delle Forze
armate,  nonche' ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi
di  Polizia  e  non  e'  computabile  ai  fini  dell'attribuzione dei
trattamenti  di  cui  all'articolo  5, commi 3 e 3-bis, della legge 8
agosto   1990,  n.  231,  ed  agli  articoli  43,  commi  sedicesimo,
ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n.
121.  Gli  importi  erogati  o  da  erogare in esecuzione di sentenze
passate  in giudicato in contrasto con il disposto di cui al presente
comma  rimangono attribuiti a titolo personale e sono riassorbiti con
i successivi incrementi retributivi spettanti a qualsiasi titolo.
  73.  L'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' le
norme  ivi  richiamate  si  interpretano  nel senso che il divieto di
procedere  all'aggiornamento  delle  indennita',  dei compensi, delle
gratifiche,  degli  emolumenti  e dei rimborsi spesa si applica anche
alle  misure  dell'assegno  di  confine di cui alla legge 28 dicembre
1989, n. 425, e successive modificazioni.
  74.  L'articolo  8  delle  norme  di attuazione, di coordinamento e
transitorie  del  codice  di  procedura  penale,  di  cui  al decreto
legislativo  28  luglio  1989, n. 271, si interpreta nel senso che la
domanda   prodotta   dagli   ufficiali  e  dagli  agenti  di  polizia
giudiziaria  della  Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo   della   guardia   di  finanza  e'  da  considerare,  ai  fini
dell'applicazione  della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di
trasferimento di sede.
  75.  Ai  fini  del  contenimento della spesa pubblica, al personale
appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
modificazioni,  che  si reca in missione o viaggio di servizio presso
le istituzioni dell'Unione europea, ovvero che partecipi, in Europa o
in Paesi extra-europei, a riunioni, commissioni o a gruppi di lavoro,
comunque denominati, nell'ambito o per conto del Consiglio o di altra
istituzione  dell'Unione europea, ad eccezione dei dirigenti di prima
fascia  e qualifiche equiparabili, spetta il pagamento delle spese di
viaggio aereo nella classe economica.
  76.  Nel  limite complessivo di 47,063 milioni di euro, il Ministro
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali e' autorizzato a prorogare,
limitatamente  all'esercizio 2004, le convenzioni stipulate, anche in
deroga  alla  normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili,
direttamente   con   i   comuni,  per  lo  svolgimento  di  attivita'
socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di
20,937  milioni  di  euro,  di  misure di politica attiva del lavoro,
riferite  a  lavoratori  impiegati  in ASU nella disponibilita' degli
stessi  comuni da almeno un triennio, nonche' ai soggetti provenienti
dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni gia' stipulate
in  vigenza  dell'articolo  10,  comma  3, del decreto legislativo 1°
dicembre  1997,  n. 468, per un periodo che, eventualmente prorogato,
non  ecceda  i  sessanta  mesi complessivi, al fine di una definitiva
stabilizzazione occupazionale.
  77.  In presenza delle convenzioni di cui al comma 76 il termine di
cui  all'articolo  78, comma 2, alinea, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e' prorogato al 31 dicembre 2004.
  78.   Nelle   more   dell'attuazione  della  vicedirigenza  di  cui
all'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed
al   fine   di   tenere   conto  dei  nuovi  compiti  attribuiti  dal
decreto-legge   6   settembre   2002,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni,   dalla   legge   31  ottobre  2002,  n.  246,  e  dal
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il personale del
Ministero dell'economia e delle finanze appartenente alla ex carriera
direttiva,  posizione economica C2, gia' in servizio alla data del 31
dicembre  1990  nella  ex VIII qualifica funzionale, e' inquadrato ai
sensi  dell'articolo  7  del  decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21,
nella  IX  qualifica funzionale, posizione economica C3, a decorrere,
ai fini giuridici, dal 31 dicembre 1990. Le vacanze di organico nella
posizione  economica  C3,  disponibili  per le riqualificazioni, sono
rideterminate  sottraendo  i posti in organico attribuiti al suddetto
personale.   Al   predetto  personale  e'  attribuita  la  decorrenza
economica  nel  nuovo inquadramento a decorrere dalla data di entrata
in  vigore  del  regolamento  di  cui al decreto del Presidente della
Repubblica  28  aprile  1998,  n.  154.  Sugli  emolumenti  arretrati
maturati  prima  del  1° gennaio 2004 non spettano gli interessi e la
rivalutazione  monetaria.  Le  controversie  pendenti,  promosse  dal
predetto  personale,  relative  all'applicazione  dell'articolo 7 del
decreto-legge   24   novembre   1990,   n.   344,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  23 gennaio 1991, n. 21, sono estinte di
diritto con compensazione delle spese di lite.
  79. Ai magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimita'
presso  la  Corte  di  cassazione  e  la relativa Procura generale, a
quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di
Stato  e  presso  le  sezioni  giurisdizionali  della Corte dei conti
centrale  e  la  relativa  Procura  generale  compete l'indennita' di
trasferta  per  venti giorni al mese, escluso il periodo feriale, ove
residenti fuori dal distretto della corte d'appello di Roma.
  80.  Per  le  finalita'  di  cui  al comma 79, la spesa prevista e'
determinata in 3.844.206 euro a decorrere dall'anno 2004. Il Ministro
dell'economia    e    delle    finanze   provvede   al   monitoraggio
dell'attuazione  del  presente comma, anche ai fini dell'applicazione
dell'articolo  11-ter,  comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive  modificazioni,  e  trasmette  alle  Camere,  corredati da
apposite   relazioni,   gli   eventuali   decreti  emanati  ai  sensi
dell'articolo  7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del
1978.
  81.  Al  fine  di  realizzare  l'omogeneizzazione  dei  trattamenti
economici  accessori,  la  misura mensile dell'indennita' speciale di
seconda   lingua   prevista   per   il   personale   di  magistratura
dall'articolo  1  della  legge 13 agosto 1980, n. 454, come stabilita
dai  decreti  del  Ministro  del  tesoro 22 dicembre 1992, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1993, e' rideterminata
in 236,00 euro, nel limite massimo di spesa di 46.000 euro annui.
  82.   Il   Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e'
autorizzato  a stipulare nel limite complessivo di 1 milione di euro,
e  per  il  solo  esercizio  2004,  direttamente  con  i comuni nuove
convenzioni  per  lo svolgimento di attivita' socialmente utili e per
l'attuazione  di  misure  di  politica  attiva  del lavoro riferite a
lavoratori   impegnati   in   attivita'   socialmente   utili,  nella
disponibilita',  da  almeno  un  quinquiennio,  di comuni con meno di
50.000 abitanti.
  83.  Dopo  l'articolo  6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, e' inserito il seguente:
"Art.  6-bis. - (Dipartimento nazionale per le politiche antidroga) -
1.  Il  coordinamento  delle  politiche  per  prevenire, monitorare e
contrastare   il   diffondersi   delle   tossicodipendenze,  e  delle
alcooldipendenze  correlate,  di  cui  al  testo unico delle leggi in
materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope,
prevenzione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di
tossicodipendenza,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9  ottobre  1990, n. 309, e' organizzato in apposito Dipartimento, al
quale  sono  trasferite  le risorse finanziarie, strumentali ed umane
connesse   allo  svolgimento  delle  competenze  gia'  attribuite  al
Dipartimento  per  le politiche sociali e previdenziali del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 10, comma 4,
comprese  quelle previste dall'articolo 127 del citato testo unico di
cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e
successive modificazioni.
2.  Il  Dipartimento  collabora  con  le associazioni, le cooperative
sociali  di  cui  alla  legge  8  novembre 1991, n. 381, le comunita'
terapeutiche  e  i  centri  di  accoglienza  operanti nel campo della
prevenzione,  recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti;
raccoglie  informazioni  e  documentazione  sulle  tossicodipendenze,
definendo   e   aggiornando   le   metodologie  per  la  rilevazione,
l'elaborazione,  la  valutazione e il trasferimento all'esterno delle
informazioni   sulle   tossicodipendenze.   Esso  opera  secondo  gli
indirizzi  del  Comitato  nazionale  di  coordinamento  per  l'azione
antidroga  di  cui  all'articolo  1  del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive
modificazioni,  ferme  restando  le  competenze  attribuite  ad altre
amministrazioni  pubbliche in materia di prevenzione e contrasto alla
droga   e   recupero   delle   persone  dedite  all'uso  di  sostanze
stupefacenti e psicotrope.
3.  Entro  il  30 aprile di ciascun anno il Dipartimento trasmette al
Parlamento  una  relazione dettagliata sugli interventi effettuati in
attuazione  del  presente  articolo, con particolare riferimento alle
azioni  di  contrasto e prevenzione della droga e di recupero, cura e
riabilitazione  dei  relativi  stati di tossicodipendenza, contenente
altresi' l'elenco delle associazioni, comunita' terapeutiche e centri
di  accoglienza,  ritenuti  validamente  idonei  alle  loro  funzioni
statutarie  da  una  apposita  Commissione  istituita,  senza nuovi o
maggiori  oneri  a carico del bilancio dello Stato, dal Dipartimento,
che collaborano a tal fine con il Dipartimento stesso".
  84. All'articolo 1, comma 7, del testo unico delle leggi in materia
di  disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al  decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive  modificazioni,  le  parole:  "Dipartimento per gli affari
sociali"  sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento nazionale per
le politiche antidroga".
  85.  All'articolo  133,  comma  2, del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  112,  sono  aggiunte,  in  fine,  le seguenti parole: "con
eccezione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga".
  86. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 83 a 85 si
provvede nei limiti delle risorse trasferite dal Ministero del lavoro
e  delle  politiche  sociali  e nell'ambito delle dotazioni organiche
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  87.  Il  decreto  previsto  dal  comma 3-bis dell'articolo 24 della
legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e  successive modificazioni, e'
emanato  dal  Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 marzo
2004,  anche  al  fine  di  indicare  le  linee  guida  generali  per
assicurare   la   massima  trasparenza  nelle  procedure  non  ancora
concluse.
  88.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28
dicembre  2001,  n.  448,  e dall'articolo 35 della legge 27 dicembre
2002,  n.  289,  l'articolo  459  del  testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e' sostituito dal seguente:
"Art.  459.  -  (Esoneri  e  semiesoneri  per  i docenti con funzioni
vicarie)  -  1.  Nei  confronti  di  uno  dei docenti individuati dal
dirigente   scolastico   per   attivita'   di   collaborazione  nello
svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, a
norma  dell'articolo  25,  comma  5, del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165, e dell'articolo 31 del contratto collettivo nazionale
di   lavoro  relativo  al  personale  del  comparto  scuola,  di  cui
all'accordo  del 24 luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  188  del  14  agosto 2003, puo' essere
disposto  l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento sulla base dei
criteri indicati nei commi da 2 a 5.
2.  I  docenti di scuola dell'infanzia ed elementare possono ottenere
l'esonero  quando  si  tratti di circolo didattico con almeno ottanta
classi.
3. I docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti di
istruzione  secondaria  di secondo grado e di istituti comprensivi di
scuole  di  tutti  i  gradi  di istruzione possono ottenere l'esonero
quando  si  tratti  di  istituti  e scuole con almeno cinquantacinque
classi,  o  il  semiesonero quando si tratti di istituti e scuole con
almeno quaranta classi.
4.  L'esonero  o  il  semiesonero dall'insegnamento puo' essere anche
disposto  sulla  base  di  un numero di classi inferiore di un quinto
rispetto  a quello indicato nei precedenti commi, quando si tratti di
scuole  o  istituti  funzionanti  con  plessi  di qualunque ordine di
scuola, sezioni staccate o sedi coordinate.
5. Negli istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate o sedi
coordinate,  fermi  restando i criteri sopra indicati, l'esonero o il
semiesonero  puo'  essere  disposto nei confronti dei docenti addetti
alla  vigilanza  delle  predette  sezioni staccate o sedi coordinate,
anche  se essi non siano tra i docenti individuati ai sensi del comma
1".
  89.   Nell'ambito   delle   attivita'   di  riconversione  previste
dall'articolo   1  del  decreto-legge  25  settembre  2002,  n.  212,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268,
gli    uffici    scolastici    regionali    istituiscono   corsi   di
specializzazione intensivi, a livello provinciale o interprovinciale,
destinati ai docenti in situazione di soprannumerarieta' appartenenti
a  classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai
ruoli    provinciali,    individuate   con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca 25 ottobre 2002,
prot.  n.  2845. I corsi di specializzazione di cui al presente comma
sono realizzati entro i limiti di una quota di risorse finanziarie da
individuare  annualmente  nell'ambito  degli stanziamenti di bilancio
destinati alla formazione del personale del comparto scuola.
  90.  I  docenti in situazione di soprannumerarieta', appartenenti a
classi  di  concorso  in esubero a livello provinciale e che siano in
possesso  del  prescritto  titolo di specializzazione per il sostegno
agli  alunni  disabili  sono  trasferiti  su  posti  di  sostegno; il
trasferimento  viene  disposto  a  domanda  e,  nel  caso  in cui gli
interessati  non  producano  domanda  o  non ottengano una delle sedi
richieste, d'ufficio.
  91.  Al  comma 21 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: "Al predetto piano
straordinario  e'  destinato un importo non inferiore al 10 per cento
delle  risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto
2002, n. 166, che risultano disponibili al 1° gennaio 2004".
  92. Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1,
comma  3,  della  legge  28  marzo  2003,  n.  53,  e' autorizzata, a
decorrere  dall'anno 2004, la spesa complessiva di 90 milioni di euro
per i seguenti interventi:
    a) sviluppo delle tecnologie multimediali;
    b)  interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e
per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione;
    c)  interventi  per  lo  sviluppo  dell'istruzione  e  formazione
tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;
    d)  istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema
di istruzione.
  93.  Per  consentire  alle  istituzioni  scolastiche l'affidamento,
nell'anno  2004,  delle  attivita'  in base ai contratti stipulati ai
sensi  dell'articolo  78,  comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' autorizzata la spesa di 375 milioni di euro.
  94.  Dopo  il comma 7 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, sono inseriti i seguenti:
"7-bis.  Con il decreto di cui al comma 7 sono individuati, altresi',
i limiti di reddito per l'attribuzione del contributo medesimo.
7-ter.   In  attesa  della  regolamentazione  del  diritto-dovere  di
istruzione  e formazione, da attuare con i decreti legislativi di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, gli alunni
iscritti  alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali
continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche".
  95.  L'adeguamento  dei  trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi
rispettivamente  dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9
marzo  1989,  n.  88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59,
comma  34,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e successive
modificazioni, e' stabilito per l'anno 2004:
    a)  in  557,01  milioni  di  euro  in  favore  del Fondo pensioni
lavoratori  dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della
gestione  speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale di
previdenza   e  di  assistenza  per  i  lavoratori  dello  spettacolo
(ENPALS);
    b)  in  137,65  milioni  di  euro  in  favore  del Fondo pensioni
lavoratori  dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla
lettera  a),  della  gestione esercenti attivita' commerciali e della
gestione artigiani.
  96.  Conseguentemente  a  quanto previsto dal comma 95, gli importi
complessivamente  dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2004
in  15.208,02  milioni  di  euro  per le gestioni di cui al comma 95,
lettera  a),  e in 3.757,98 milioni di euro per le gestioni di cui al
comma 95, lettera b).
  97.  I  medesimi  complessivi  importi di cui ai commi 95 e 96 sono
ripartiti  tra  le  gestioni  interessate  con il procedimento di cui
all'articolo  14  della  legge  7  agosto  1990, n. 241, e successive
modificazioni,  al  netto, per quanto attiene al trasferimento di cui
al  comma  95,  lettera  a),  della somma di 1.101,12 milioni di euro
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
a  completamento  dell'integrale  assunzione  a  carico  dello  Stato
dell'onere    relativo   ai   trattamenti   pensionistici   liquidati
anteriormente  al  1°  gennaio  1989, nonche' al netto delle somme di
2,28  milioni  di  euro  e  di  52,92  milioni di euro di pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
  98.  All'elenco  di  cui  all'articolo  3, primo comma, del decreto
legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708,
dopo il numero 23) e' aggiunto il seguente:
"23-bis) lavoratori autonomi esercenti attivita' musicali".
  99. All'articolo 6, secondo comma, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e' aggiunto, in fine,
il  seguente  periodo:  "In  alternativa il certificato di agibilita'
potra'  essere  richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del
primo comma dell'articolo 3, salvo l'obbligo di custodia dello stesso
che e' posto a carico del committente".
  100. All'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182,
e' aggiunto il seguente comma:
"15-bis.  I  lavoratori  autonomi  di cui al numero 23-bis) del primo
comma  dell'articolo  3 del decreto legislativo del Capo provvisiorio
dello   Stato   16  luglio  1947,  n.  708,  provvedono  direttamente
all'adempimento  degli  obblighi  contributivi  di  cui  al  presente
articolo".
  101.  Nei  limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministro
del  lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del Fondo nazionale
per  le  politiche  sociali  di  cui all'articolo 59, comma 44, della
legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive  modificazioni, e
detratte una quota fino a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e fino a
40  milioni  di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da destinare
all'ulteriore finanziamento delle finalita' previste dall'articolo 2,
comma  7,  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' una quota di
15  milioni  di  euro  per  ciascuno  degli anni 2004, 2005 e 2006 da
destinare  al  potenziamento  dell'attivita' di ricerca scientifica e
tecnologica,  lo  Stato  concorre  al finanziamento delle regioni che
istituiscono   il  reddito  di  ultima  istanza  quale  strumento  di
accompagnamento  economico  ai  programmi  di  reinserimento sociale,
destinato  ai  nuclei  familiari a rischio di esclusione sociale ed i
cui  componenti  non  siano  beneficiari  di  ammortizzatori  sociali
destinati a soggetti privi di lavoro.
  102.  A decorrere dal 1° gennaio 2004 e per un periodo di tre anni,
sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di
previdenza  obbligatorie,  i  cui  importi risultino complessivamente
superare  un  importo  pari  a  venticinque  volte  quello  stabilito
dall'articolo  38,  comma  1,  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448,
rivalutato  annualmente nella misura stabilita all'articolo 38, comma
5,  lettera  d),  della  predetta  legge 28 dicembre 2001, n. 448, e'
dovuto un contributo di solidarieta' nella misura del 3 per cento. Al
predetto importo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti
dai   soggetti  nei  cui  confronti  trovano  applicazione  le  forme
pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad
integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese
quelle  di  cui  al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al
decreto   legislativo   21   aprile   1993,   n.  124,  e  successive
modificazioni,  e  al  decreto  legislativo 20 novembre 1990, n. 357,
nonche' le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti
pubblici,  inclusi  quelli  alle  dipendenze  delle regioni a statuto
speciale  e  degli  enti  di  cui  alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e
successive  modificazioni,  ivi  compresa  la  gestione  speciale  ad
esaurimento  di  cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della
Repubblica   20  dicembre  1979,  n.  761,  nonche'  le  gestioni  di
previdenza  per  il personale addetto alle imposte di consumo, per il
personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale
addetto  alle  esattorie  e  alle  ricevitorie delle imposte dirette,
prestazioni   complementari   al   trattamento   di  base.  L'importo
complessivo  assoggettato al contributo non potra' comunque risultare
inferiore,  al  netto  dello stesso contributo, all'importo di cui al
primo   periodo   del   presente  comma.  Gli  importi  dei  predetti
contributi,  al  netto  della  somma  corrispondente all'applicazione
dell'aliquota   marginale   prevista   dalla  normativa  vigente  per
l'imposta  sul reddito delle persone fisiche, affluiscono al Fondo di
cui al comma 101.
  103.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze,  sono  stabilite  le modalita' di attuazione dei commi 101 e
102.
  104.  In  relazione  alle  competenze  riconosciute  alle  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  dallo  Statuto speciale e dalle
relative  norme  di  attuazione,  contenuti nel testo unico di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per
gli  aventi  diritto  ivi  residenti l'assegno di maternita', pari ad
euro 1.000, previsto dalla normativa statale per ogni figlio nato dal
1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per
ordine  di  nascita, e comunque per ogni figlio adottato nel medesimo
periodo,  e'  concesso  ed  erogato dalle province medesime, a valere
sulle  risorse  all'uopo  corrisposte dall'apposita gestione speciale
dell'INPS.
  105.   Dopo  l'articolo  42  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative  in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita',  di  cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e'
inserito il seguente:
"Art.  42-bis.  -  (Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti
alle  amministrazioni  pubbliche)  -  1. Il genitore con figli minori
fino  a  tre  anni di eta' dipendente di amministrazioni pubbliche di
cui  all'articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.   165,  e  successive  modificazioni,  puo'  essere  assegnato,  a
richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente
non  superiore  a  tre  anni,  ad  una sede di servizio ubicata nella
stessa  provincia  o regione nella quale l'altro genitore esercita la
propria attivita' lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un
posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e
previo  assenso  delle amministrazioni di provenienza e destinazione.
L'eventuale  dissenso  deve  essere motivato. L'assenso o il dissenso
devono  essere  comunicati  all'interessato entro trenta giorni dalla
domanda.
2.   Il   posto  temporaneamente  lasciato  libero  non  si  rendera'
disponibile ai fini di una nuova assunzione".
  106.  All'articolo  42, comma 5, del testo unico delle disposizioni
legislative  in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita',  di  cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le
parole: "da almeno cinque anni" sono soppresse.
  107. All'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n.  326,  dopo  le  parole:  "e delle aziende sanitarie locali," sono
inserite  le seguenti: "degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico pubblici e privati e degli ospedali classificati,".
  108.  E'  istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti,  il  Fondo  per  l'edilizia  a  canone  speciale,  con una
dotazione  finanziaria  di  5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2004  e  2005  e  di 10 milioni di euro per l'anno 2006. Per gli anni
successivi  al  2006  si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera  d),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni.
  109.  Il  Fondo  di  cui al comma 108 e' ripartito annualmente, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le regioni nei
cui  territori  si  trovano  i  comuni  ad  alta  tensione abitativa,
proporzionalmente  alla  popolazione  complessiva dei comuni compresi
negli   elenchi,   previo   parere   delle   competenti   Commissioni
parlamentari.
  110.  Le  somme  assegnate  al  Fondo  di  cui  al  comma  108 sono
utilizzate per l'attuazione di programmi finalizzati alla costruzione
e  al  recupero  di  unita'  immobiliari  nei comuni ad alta tensione
abitativa,   destinate  ad  essere  locate  a  titolo  di  abitazione
principale a canone speciale ai soggetti di cui al comma 113.
  111.  Ai  fini  di cui al comma 110, con decreto del Ministro delle
infrastrutture   e   dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono individuate, nei limiti delle
disponibilita' di cui al comma 108:
    a)  le  agevolazioni fiscali che possono essere concesse a favore
degli investimenti necessari per l'attuazione dei programmi di cui al
comma  110, ivi compresi gli oneri per la progettazione, la direzione
dei  lavori,  la  sicurezza dei cantieri e il contributo concessorio,
nonche'  gli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
eventualmente  previsti  a  carico  dell'attuatore e per i successivi
interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi;
    b)  la misura in cui i redditi derivanti dalla locazione a canone
speciale  percepiti  in  attuazione dei commi da 108 a 114 concorrono
alla determinazione della base imponibile dei percettori.
  112. L'attuazione dei programmi di cui al comma 110 e' condizionata
alla  stipula  tra  le  imprese  di  costruzione  e il comune sul cui
territorio  si trovano gli immobili interessati dai programmi stessi,
di specifica convenzione la cui efficacia e' soggetta alla condizione
sospensiva della relativa trascrizione nei registri immobiliari.
  113.  I  contratti  di  locazione  a canone speciale possono essere
stipulati   esclusivamente   con   soggetti   il  cui  reddito  annuo
complessivo,  riferito  al  nucleo  familiare, sia superiore a quello
massimo  previsto dalle leggi regionali per la concessione di alloggi
di   edilizia   residenziale   pubblica,   ma  inferiore  all'importo
determinato,  ai  sensi  della  presente legge, dalla regione nel cui
territorio   si   trovano   le   unita'   immobiliari,  tenuto  conto
dell'andamento    del   mercato   delle   locazioni   immobiliari   e
dell'incidenza  tra  la  popolazione  residente  delle  situazioni di
disagio abitativo.
  114.  Le  unita'  abitative  realizzate  o recuperate in attuazione
delle  disposizioni  del comma 110, la cui superficie complessiva non
puo'  essere  superiore  a 100 metri quadrati, saranno vincolate alla
locazione  a canone speciale per la durata prevista della convenzione
di cui al comma 112, e comunque per un periodo non inferiore a cinque
anni  con  successivi  rinnovi  biennali.  I  rinnovi  possono essere
esclusi   solo  in  presenza  di  gravi  inadempienze  da  parte  del
conduttore  ovvero qualora vengano meno i requisiti reddituali di cui
al  comma  113. La misura del canone annuo non deve eccedere il 5 per
cento del valore convenzionale dell'alloggio locato.
  115.  I  comuni, nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 112,
possono  disporre  la riduzione del contributo commisurato agli oneri
di  urbanizzazione  o  al costo di costruzione ovvero l'esenzione dai
contributi  stessi  nonche'  la  riduzione  dell'aliquota  ICI, anche
differenziando  tali benefici in relazione alle caratteristiche degli
interventi e agli impegni assunti dall'imprenditore.
  116.  L'incremento  della  dotazione  del  Fondo  nazionale  per le
politiche  sociali  di  cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27
dicembre  1997,  n.  449,  disposta per l'anno 2004 dall'articolo 21,
comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato
dalla  presente  legge, deve essere utilizzato nel medesimo anno 2004
per le seguenti finalita':
    a)  politiche  per  la  famiglia  e  in particolare per anziani e
disabili, per un importo pari a 70 milioni di euro;
    b)  abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge
9 gennaio 1989, n. 13, per un importo pari a 20 milioni di euro;
    c)  servizi  per l'integrazione scolastica degli alunni portatori
di handicap, per un importo pari a 40 milioni di euro;
    d)  servizi  per la prima infanzia e scuole dell'infanzia, per un
importo pari a 67 milioni di euro.
  117.  Gli  interventi  di  cui  alle lettere c) e d) del comma 116,
limitatamente  alle  scuole  dell'infanzia,  devono  essere  adottati
previo  accordo  tra  i Ministeri dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali e le regioni.
  118.  Per  gli  anni  2003 e 2004 il limite di non concorrenza alla
formazione   del  reddito  di  lavoro  dipendente,  relativamente  ai
contributi  di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 48, comma 2,
lettera  a),  del  testo  unico  delle imposte sui redditi, di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, e' fissato in euro 3.615,20.
  119.  All'articolo  18,  comma 8-quater, del decreto legislativo 21
aprile  1993,  n.  124, le parole: "fino al termine di tale periodo,"
sono soppresse.
  120.  Nei  confronti  dei  fondi  di  previdenza  complementare che
abbiano  presentato istanza al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali  ai  sensi dei commi 8-bis e 8-ter del citato articolo 18 del
decreto  legislativo  n.  124  del  1993, non trovano applicazione le
disposizioni  di  cui  all'articolo  1  del  decreto  legislativo  18
febbraio  2000,  n. 47, nonche' l'articolo 15, comma 6, della legge 8
agosto  1995,  n.  335.  Le  medesime  forme  pensionistiche  possono
operare,  in  deroga  alla  normativa  vigente,  secondo le modalita'
fissate attraverso la contrattazione collettiva nazionale dalle parti
sociali costituenti.
  121.  Nei  procedimenti  giurisdizionali  concernenti l'invalidita'
civile di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.  112,  nei  casi  in cui sia legittimata la regione, quest'ultima,
fatte salve le ordinarie modalita' di difesa in giudizio, puo' essere
difesa  da  propri  funzionari,  da funzionari di enti locali o delle
aziende  sanitarie locali ovvero, in base ad apposita convenzione con
l'INPS,  da avvocati dipendenti da tale ente senza oneri aggiuntivi a
carico   della  finanza  pubblica.  Le  controversie  concernenti  il
trattamento  economico  per  l'esercizio  delle  funzioni  di  cui al
decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  545,  che comunque non
configura  mai  attivita'  di  pubblico  impiego,  sono devolute alla
competenza del giudice ordinario. Nel medesimo decreto legislativo n.
545  del  1992,  all'articolo  27, comma 1, la parola: "regionale" e'
soppressa.
  122.  All'articolo  8  del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis.  Per  gli  apporti  di  beni immobili ai fondi d'investimento
immobiliare  chiusi  disciplinati  dall'articolo  37  del testo unico
delle  disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui
al  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n. 58, e dall'articolo
14-bis  della legge 25 gennaio 1994, n. 86, al pagamento dell'imposta
e'  tenuta la societa' di gestione del risparmio per ciascun fondo da
essa  istituito.  La  fattura,  emessa dall'apportante senza addebito
dell'imposta,   con  l'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 21 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n. 633, e con l'indicazione della disposizione di cui
al  presente  comma, deve essere integrata dalla societa' di gestione
del  risparmio  con  l'indicazione  dell'aliquota  e  della  relativa
imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 e
24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972
entro  il  mese  di  ricevimento  ovvero  anche  successivamente,  ma
comunque  entro  quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al
relativo  mese;  lo  stesso  documento,  ai fini della detrazione, e'
annotato  anche  nel  registro  di  cui  all'articolo 25 del medesimo
decreto n. 633 del 1972. Agli effetti della limitazione contenuta nel
terzo  comma  dell'articolo 30 del citato decreto n. 633 del 1972, le
cessioni sono considerate operazioni imponibili".
  123.  L'efficacia  delle  disposizioni del comma 122 e' subordinata
alla  preventiva  approvazione  da  parte  del  Consiglio dell'Unione
europea  ai  sensi  dell'articolo  27  della direttiva 77/388/CEE del
Consiglio, del 17 maggio 1977.
  124.  Al  comma  2-bis  dell'articolo  37 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dall'articolo
41-bis,  comma  7,  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
le  parole:  "5  per  cento"  sono sostituite dalle seguenti: "10 per
cento"  e le parole: "dei partecipanti che rappresentano almeno il 30
per cento delle quote emesse" sono sostituite dalle seguenti: "del 50
per  cento  piu' una quota degli intervenuti all'assemblea. Il quorum
deliberativo non potra' in ogni caso essere inferiore al 30 per cento
del valore di tutte le quote in circolazione".
  125.  Il  Centro  di  alta specializzazione per il trattamento e lo
studio  della  talassemia,  con  connessa scuola di specializzazione,
previsto  dall'articolo  48  della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e' da
identificarsi  nella  Fondazione  Istituto mediterraneo di ematologia
(IME), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141.
  126.  Le  autorizzazioni  di  spesa per l'attivazione del Centro di
alta  specializzazione  di  cui  al  comma  125  sono  assegnate alla
Fondazione IME, per l'anno 2004.
  127.  Al  fine  di  favorire  l'integrazione dei poli di eccellenza
ospedaliera  con  l'attivita'  di  ricerca  scientifica e tecnologica
avanzata,  di  alta formazione e di aggiornamento professionale degli
operatori,  e'  autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5,5
milioni   di   euro  annui  a  decorrere  dal  2005  funzionali  alla
realizzazione  del  Parco  della  Salute  e  delle nuove Molinette di
Torino.
  128.   Per   la   prosecuzione   degli  interventi  necessari  allo
svolgimento  dei  giochi  olimpici  "Torino  2006"  e' autorizzato il
limite d'impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal
2005,  quale  limite  massimo  del  concorso  dello  Stato agli oneri
derivanti  dalla  contrazione  di  mutui da parte dei soggetti di cui
alla  legge  9  ottobre  2000,  n.  285,  e successive modificazioni.
Nell'attesa  che  sia  portata  a  termine  la  procedura relativa al
reperimento  delle risorse finanziarie previste dal presente comma, i
soggetti  di  cui  al  medesimo  comma  sono  autorizzati a stipulare
contratti   per  l'affidamento  di  incarichi  di  progettazione,  di
attivita'   accessorie   e  di  lavori  nei  limiti  della  copertura
finanziaria di cui al presente comma.
  129.  Al comma 1-bis dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n.
285,  introdotto  dall'articolo  1  della legge 26 marzo 2003, n. 48,
dopo  le  parole:  "formalmente delegati", sono inserite le seguenti:
"nonche'   da   tre   rappresentanti   scelti  rispettivamente  dalla
Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri,  dal  Ministero  delle
infrastrutture  e dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle
finanze"  e  il  periodo:  "Partecipa  alle  riunioni del Comitato di
regia,  senza  diritto  di voto, un rappresentante del Presidente del
Consiglio dei ministri" e' soppresso.
  130.  Per  il  completamento e l'ottimizzazione della Torino-Milano
con  la  viabilita'  locale mediante l'interconnessione tra la strada
statale n. 32 e la strada provinciale n. 299 e' autorizzato il limite
d'impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2005.
  131.  All'articolo  39,  comma  1, della legge 28 dicembre 2001, n.
448,  dopo  la  parola: "drepanocitosi" sono inserite le seguenti: ",
nonche'  talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento
trasfusionale o con idrossiurea,".
  132.  In favore dei lavoratori che abbiano gia' maturato, alla data
del  2  ottobre  2003,  il  diritto  al  conseguimento  dei  benefici
previdenziali  di  cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo
1992,  n.  257,  e  successive  modificazioni,  sono  fatte  salve le
disposizioni  previgenti  alla  medesima  data del 2 ottobre 2003. La
disposizione  di  cui  al primo periodo si applica anche a coloro che
hanno  avanzato  domanda  di riconoscimento all'INAIL o che ottengono
sentenze  favorevoli  per cause avviate entro la stessa data. Restano
valide   le  certificazioni  gia'  rilasciate  dall'INAIL.  All'onere
relativo  all'applicazione  del  presente  comma  e  del  comma  133,
valutato  in  25  milioni di euro per l'anno 2004, 97 milioni di euro
per  l'anno  2005  e  182 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2006,  si  provvede  mediante  corrispondente riduzione del Fondo per
l'occupazione  di  cui  all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.
  133.  I  benefici  previdenziali  di  cui all'articolo 13, comma 8,
della  legge  27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono
estesi anche ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro
e  ammine,  dello  stabilimento  ex ACNA di Cengio, indipendentemente
dagli anni di esposizione, a decorrere dal 2004.
  134. All'articolo 3, comma 20, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n.  351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n.  410,  dopo  il  primo periodo e' inserito il seguente: "Le unita'
immobiliari,  escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma
13,  per  le  quali  i conduttori, in assenza della citata offerta in
opzione, abbiano manifestato volonta' di acquisto entro il 31 ottobre
2001  a  mezzo  lettera  raccomandata con avviso di ricevimento, sono
vendute  al  prezzo  e  alle  condizioni  determinati  in  base  alla
normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volonta'
di acquisto".
  135.  All'articolo  1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio  1998,  n.  4,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo  1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 41, comma
2,  della  legge  27  dicembre  2002, n. 289, le parole: "31 dicembre
2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004" e le parole:
"e  di  45  milioni  di  euro  per l'anno 2003" sono sostituite dalle
seguenti:  "e  di  45  milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e
2004".
  136.  All'articolo  1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio  1998,  n.  4,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo  1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 41, comma
3,  della  legge  27  dicembre  2002, n. 289, le parole: "31 dicembre
2003"  sono  sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004". All'onere
derivante  dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite
di  18  milioni  di  euro,  a carico delle risorse preordinate per la
medesima finalita' e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2003.
  137. Per le finalita' di cui all'articolo 117, comma 5, della legge
23  dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata la spesa nel limite massimo
di  euro  51.645.690 nell'esercizio finanziario 2004 a far carico sul
Fondo   per  l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 19 luglio 1993, n. 236. L'intervento di cui all'articolo
15  del  decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19 luglio 1994, n. 451, puo' proseguire
nell'anno  2004  nei limiti delle risorse finanziarie preordinate per
la medesima finalita' entro il 31 dicembre 2001 e non utilizzate, nel
limite di 50 milioni di euro. All'articolo 118, comma 16, della legge
23  dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 47, comma 2,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "e di 100 milioni di
euro  per  l'anno  2003"  sono  sostituite  dalle seguenti: "e di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004". In attesa della
riforma  degli  ammortizzatori  sociali  e  nel limite complessivo di
spesa di 310 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di
cui  all'articolo  1,  comma  7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236,  nel  caso  di  programmi  finalizzati  alla  gestione  di crisi
occupazionali,  anche  con riferimento a settori produttivi e ad aree
territoriali,  ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in
detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto   con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  puo'
disporre, entro il 31 dicembre 2004, proroghe di trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione
speciale,  gia'  previsti  da  disposizioni di legge, anche in deroga
alla  normativa  vigente in materia, nonche' concessioni, anche senza
soluzione di continuita', dei predetti trattamenti, che devono essere
stati  definiti  in specifici accordi in sede governativa intervenuti
entro  il 30 giugno 2004. La misura dei trattamenti e' ridotta del 20
per  cento. Tale riduzione non si applica nei casi di prima proroga o
di  nuova  concessione.  Il  lavoratore  decade  dal  trattamento  di
mobilita',  qualora l'iscrizione nelle relative liste sia finalizzata
esclusivamente   al  reimpiego,  dal  trattamento  di  disoccupazione
ordinaria  o  speciale  o  da  altra  indennita'  o  sussidio, la cui
corresponsione   e'   collegata   allo   stato  di  disoccupazione  o
inoccupazione,  quando:  a)  rifiuti di essere avviato ad un progetto
individuale  di  reinserimento nel mercato del lavoro, ovvero rifiuti
di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato
dalla  regione  o  non  lo  frequenti  regolarmente;  b)  non accetti
l'offerta  di  un  lavoro  inquadrato  in  un livello retributivo non
inferiore  del  20  per  cento  rispetto  a  quello delle mansioni di
provenienza.   Il   lavoratore   decade   dal  trattamento  di  cassa
integrazione guadagni straordinaria qualora rifiuti di essere avviato
ad   un   corso  di  formazione  professionale  o  non  lo  frequenti
regolarmente.   Il   lavoratore   decade  dal  trattamento  di  cassa
integrazione  guadagni straordinaria, di mobilita', di disoccupazione
ordinaria  o  speciale,  o da altra indennita' o sussidio qualora non
accetti  di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilita'.
Il  lavoratore  percettore  del  trattamento  di  cassa  integrazione
guadagni  straordinaria,  se  decaduto  dal  diritto di godimento del
trattamento  previdenziale  ai  sensi  del  presente  comma, perde il
diritto   a   qualsiasi   erogazione   a   carattere   retributivo  o
previdenziale  a  carico  del  datore di lavoro, salvi i diritti gia'
maturati.  Le  disposizioni  di cui al settimo, ottavo e nono periodo
del  presente  comma si applicano quando le attivita' lavorative o di
formazione  si  svolgono  in  un  luogo  che  non  dista  piu'  di 50
chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile in
ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Sono abrogate tutte
le  disposizioni  legislative  e  regolamentari  incompatibili con il
presente comma.
  138.  Al  comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 2002,
n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n.
172, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  primo  periodo,  le  parole:  "e comunque non oltre il 31
dicembre  2003" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre
il 31 dicembre 2004";
    b)  al terzo periodo, le parole: "con passaggio diretto presso le
imprese  dello  stesso  settore  di  attivita'" sono sostituite dalle
seguenti:  "con  passaggio  diretto  o  anche  con  interruzione  del
rapporto  di  lavoro  tramite  la procedura di mobilita', purche' non
superiore  ad  un  periodo di 360 giorni, presso imprese dello stesso
settore   di   attivita'  o  che  operano  all'interno  dello  stesso
stabilimento".
  139.  Restano  validi  gli  atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla
base  del  decreto-legge  24  novembre  2003,  n.  328.  La  presente
disposizione acquista efficacia a decorrere dal 25 gennaio 2004.
  140.  Dopo  il comma 3 dell'articolo 20 della legge 1° agosto 2002,
n. 166, e' aggiunto il seguente:
"3-bis.  Le somme relative ad eventuali economie che si realizzeranno
sulle  risorse  attivate  mediante  la  contrazione  di mutui o altre
operazioni  finanziarie  effettuate  dalla  regione  Lombardia per la
realizzazione  degli  interventi  per  i  campionati  mondiali di sci
alpino  del  2005  in  Valtellina  a  valere  sui  limiti  di impegno
quindicennali  possono essere destinate alla copertura di altre spese
preventivamente   autorizzate  dalla  regione  per  la  realizzazione
dell'evento".
  141.  Per  l'anno  2004  i  trasferimenti  erariali  a favore delle
comunita'  montane  sono  incrementati  di  5  milioni di euro e di 5
milioni di euro quelli destinati alle province.
  142.  Nell'ambito  del tavolo di monitoraggio della spesa sanitaria
costituito  in  attuazione  dell'Accordo  tra  Governo,  regioni e le
province  autonome  dell'8  agosto  2001,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n.  207  del  6  settembre 2001, sono analizzati anche gli
effetti  finanziari  della  legalizzazione  del  lavoro irregolare di
extracomunitari prevista dall'articolo 33 della legge 30 luglio 2002,
n. 189, e dal decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222. Le risultanze del
predetto  monitoraggio  sono  sottoposte  all'esame  della Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
  143. In considerazione dell'accresciuta complessita' delle funzioni
e  dei  compiti  assegnati al Ministero dell'economia e delle finanze
dal  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' in relazione
alle  prioritarie esigenze collegate alle attivita' di previsione, di
gestione,  di  controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza
pubblica  attribuite  al predetto Dicastero dal decreto legislativo 3
luglio 2003, n. 173, una somma pari a cinque milioni di euro annui e'
destinata,     d'intesa     con    le    organizzazioni    sindacali,
all'incentivazione  della  produttivita'  del  personale  delle  aree
professionali in servizio presso il predetto Ministero.
  144.  In  attuazione  del  punto 13 del citato Accordo tra Governo,
regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto
2001  ed in relazione al Piano di risanamento del Policlinico Umberto
I  di  Roma,  presentato dalla regione Lazio, per gli anni 2002-2004,
sono  assegnati  alla regione Lazio a favore dell'Azienda Policlinico
Umberto  I  di Roma 65 milioni di euro per l'anno 2004, 60 milioni di
euro  per l'anno 2005 e 75 milioni di euro per l'anno 2006, nonche' 5
milioni  di  euro  per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 a favore
dell'ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo.
Per  le  ulteriori  definitive  occorrenze finanziarie della gestione
liquidatoria  dell'Azienda  universitaria  Policlinico  Umberto  I di
Roma,  a  tutto  il 31 dicembre 1999, lo Stato provvede ad attribuire
alla  regione Lazio l'importo di 19.000.000 di euro a titolo di saldo
dei  disavanzi che residuano dopo l'assegnazione della quota parte di
risorse  attribuite  alla regione Lazio ai sensi dell'articolo 4-bis,
comma  2,  lettera  a),  del  decreto-legge  15  aprile  2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
  145. La reversibilita' dell'assegno di cui al comma 1 dell'articolo
2  della  legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni,
si  intende  applicabile  solo in presenza delle condizioni di cui al
comma 3 dell'articolo 2 della stessa legge.
  146.  In  deroga  al  divieto di cui al comma 53, per consentire la
piu'  efficace attuazione delle norme di riforma del sistema fiscale,
nonche'   al   fine  di  rafforzare  significativamente  i  risultati
dell'attivita' di controllo tributario in relazione a quanto previsto
dall'articolo  39,  comma  3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326,  l'Agenzia  delle  entrate  puo'  procedere  ad assumere a tempo
indeterminato  fino a 750 unita' di personale appartenente all'area C
che  abbia  superato  procedure  selettive pubbliche che prevedono un
tirocinio teorico-pratico retribuito.
  147.  Al  fine  di  garantire la piena operativita' delle pubbliche
amministrazioni che, in relazione a quanto previsto dall'articolo 34,
comma  1,  lettera  a),  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, siano
state   interessate   da   una  rideterminazione  o  da  una  diversa
distribuzione   dei   posti   di   livello   dirigenziale   generale,
all'articolo  19,  comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "50 per cento" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "70  per cento". Per le amministrazioni
pubbliche  indicate  al primo periodo del presente comma, i cui posti
di  livello  dirigenziale  generale contrattualizzato dell'area 1 non
superino  le cinque unita', il predetto articolo 19, comma 4, fino al
31   dicembre   2004,  trova  applicazione  prescindendo  dai  limiti
percentuali indicati.
  148.  Per  sopperire  alle  carenze di organico e per far fronte ai
propri  compiti  istituzionali  ed  alle  esigenze  connesse  con  la
protezione  civile,  per  l'anno  2004,  l'Agenzia  per la protezione
dell'ambiente  e  per  i  servizi  tecnici  (APAT)  e' autorizzata ad
avvalersi   di   personale  utilizzato  a  tempo  determinato  o  con
convenzione  o  con  altre forme di flessibilita' e di collaborazione
nel  limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso
personale  nell'anno  2003  dalla  predetta Agenzia. I relativi oneri
continuano a far carico sul bilancio dell'Agenzia.
  149.  In attuazione dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.
127,  al finanziamento delle spese di funzionamento della commissione
di  garanzia  per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici  essenziali  si  provvede  mediante  un  fondo appositamente
costituito  ed  iscritto  nello stato di previsione del Ministero del
lavoro  e delle politiche sociali. La dotazione del suddetto fondo e'
pari  a  2.416.187  euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. A
decorrere  dal  2007  si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
  150.  In  relazione  all'accresciuta  complessita'  dei compiti del
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  in  materia  di
previdenza    sociale   e   di   lavoro   derivanti   dall'attuazione
dell'articolo  8  della legge 14 febbraio 2003, n. 30, l'intera quota
del  10  per  cento  dell'importo proveniente dalla riscossione delle
sanzioni   penali   e   amministrative   comminate   dalle  direzioni
provinciali  del  lavoro  -  servizio  ispezioni  del  lavoro  per le
violazioni  delle  leggi sul lavoro, di cui all'articolo 79, comma 2,
della  legge  23  dicembre  1998, n. 448, e' destinata, limitatamente
all'anno  2004,  all'incentivazione  del  personale  con le modalita'
previste  dallo stesso articolo 79. Per gli anni successivi l'importo
percentuale  della  predetta  quota  da  destinare alla formazione ed
aggiornamento  del  personale  da assegnare al servizio ispezione del
lavoro  e  per  l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale,
delle  attrezzature,  degli strumenti e degli apparati indispensabili
per  lo svolgimento dell'attivita' e delle procedure ad essa connesse
e'  definito  con  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali.
  151.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno e'
istituito   un  fondo  da  ripartire  per  le  esigenze  correnti  di
funzionamento  dei servizi dell'Amministrazione, con una dotazione, a
decorrere  dall'anno  2004,  di  100 milioni di euro. Con decreti del
Ministro    dell'interno,   da   comunicare,   anche   con   evidenze
informatiche,  al  Ministero  dell'economia  e delle finanze, tramite
l'Ufficio  centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari  e  alla  Corte dei conti, si provvede alla ripartizione
del fondo tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo
stato di previsione.
  152. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze
dell'ordine,  e'  autorizzata  la  spesa  di  125 milioni di euro per
l'anno  2004,  iscritta  in  un  fondo  dello stato di previsione del
Ministero  dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le
unita'  previsionali  di  base  interessate  con decreto del Ministro
dell'interno,  da  comunicare,  anche  con  evidenze informatiche, al
Ministero  dell'economia  e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti.
  153.  Per  conseguire  un  piu'  elevato  livello  di efficienza ed
efficacia   nello   svolgimento   dei   compiti   e   delle  funzioni
istituzionali,  la  dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili
del  fuoco e' incrementata di 500 unita' complessive. Con decreto del
Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro dell'economia e
delle   finanze,   si  provvede  alla  distribuzione  per  qualifiche
dirigenziali  e  per  profili  professionali  delle unita' portate in
incremento  ai  sensi della presente disposizione nel limite di spesa
di euro 5.000.000 per l'anno 2004, euro 12.000.000 per l'anno 2005 ed
euro  16.000.000  a  decorrere dal 2006. Ferma restando la riserva di
posti  di  cui  all'articolo  18,  comma 1, del decreto legislativo 8
maggio  2001,  n.  215,  i posti portati in incremento nel profilo di
vigile  del  fuoco  sono  riservati  nella misura del 50 per cento ai
vigili  volontari  ausiliari  collocati  in congedo negli anni 2004 e
2005  e  con  decreto  del  Ministro  dell'interno  sono  stabiliti i
relativi criteri, modalita' e requisiti. Alla copertura dei rimanenti
posti nello stesso profilo di vigile del fuoco si provvede, in uguale
misura,  mediante  assunzione  degli  idonei  della  graduatoria  del
concorso  pubblico  a  184  posti  di  vigile  del fuoco, indetto con
decreto  del Ministro dell'interno del 6 marzo 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, e del
concorso  per  titoli  a  173  posti di vigile del fuoco, indetto con
decreto  del  Ministro  dell'interno  del 5 novembre 2001, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale,  4ª serie speciale, n. 92 del 20 novembre
2001.  Le  predette  graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre
2005.  Le assunzioni del personale portato in aumento sono effettuate
in  deroga al divieto di cui al comma 53 ed alle vigenti procedure di
programmazione ed approvazione.
  154.  L'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 22 della legge
26 marzo 2001, n. 128, e' rideterminata in euro 48 milioni per l'anno
2004 e in euro 14 milioni a decorrere dall'anno 2005.
  155. E' autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per l'anno 2004,
42  milioni  di euro per l'anno 2005 e 38 milioni di euro a decorrere
dal   2006   da   destinare   a   provvedimenti  normativi  volti  al
riallineamento,  con  effetti  economici  a  decorrere dal 1° gennaio
2003,  delle posizioni di carriera del personale dell'Esercito, della
Marina,  ivi  comprese  le  Capitanerie  di porto, e dell'Aeronautica
inquadrato  nei  ruoli  dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del
decreto  legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del personale
dell'Arma  dei  carabinieri  inquadrato  nel ruolo degli ispettori ai
sensi  dell'articolo  46  del  decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
198.  E'  altresi'  autorizzata  la  spesa  di 73 milioni di euro per
l'anno  2004,  118  milioni  di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di
euro   a  decorrere  dall'anno  2006  da  destinare  a  provvedimenti
normativi  in  materia  di  riordino  dei  ruoli e delle carriere del
personale  non  direttivo  e non dirigente delle Forze armate e delle
Forze di polizia.
  156.   A   decorrere  dal  1°  gennaio  2004,  per  continuare  nel
progressivo  allineamento  delle  indennita' corrisposte al personale
specialista  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  a quelle
percepite  dall'analogo  personale delle Forze di polizia, le risorse
di  cui  al  comma  2,  lettera  d),  dell'articolo  47 del contratto
collettivo    nazionale   di   lavoro   del   comparto   aziende   ed
amministrazioni  autonome  dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato
nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 142 del 20
giugno 2000, sono incrementate di 600.000 euro e di 1.000.000 di euro
da  destinare,  con  modalita'  e  criteri  da  definire  in  sede di
contrattazione  integrativa, rispettivamente al personale del settore
operativo che svolge mansioni corrispondenti a quelle dei profili del
settore   aeronavigante,   nelle   more  dell'inquadramento  previsto
dall'articolo  28  dello stesso contratto collettivo nazionale, ed al
personale in possesso di specializzazione di sommozzatore in servizio
presso le sedi di nucleo. Per la medesima finalita' le risorse per la
contrattazione   collettiva  nazionale  indicate  al  comma  46  sono
incrementate  di  un  importo  pari  a  400.000  euro da destinare al
trattamento  accessorio  dei padroni di barca, dei motoristi navali e
dei  comandanti  di altura in servizio nei distaccamenti portuali del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  157.  Al  fine  di  garantire  il  proseguimento e la funzionalita'
dell'attivita'  di  soccorso  aereo  svolto dal nucleo elicotteri del
Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco, 120 unita' appartenenti al
profilo operativo della posizione economica B1, che svolgono mansioni
corrispondenti  a  quelle  dei  profili aeronaviganti della posizione
economica  B2,  sono  collocate  in  tali profili in soprannumero con
progressivo  riassorbimento  nell'ambito della dotazione organica del
settore aeronavigante di cui alla Tabella A del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314. Gli
oneri  derivanti sono determinati nella misura complessiva massima di
282.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2004.
  158. Per l'anno 2004, nell'ambito delle deroghe di cui al comma 54,
le  vacanze  organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori
del  Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella F allegata al
decreto   legislativo   21   maggio  2000,  n.  146,  possono  essere
utilizzate, fatti salvi i posti riservati ai volontari in ferma breve
delle  Forze  armate  di  cui  ai  bandi gia' emanati in applicazione
dell'articolo  3  del  regolamento  di  cui al decreto del Presidente
della   Repubblica   2   settembre   1997,   n.   332,  e  successive
modificazioni,  per  le  assunzioni di agenti anche in eccedenza alla
dotazione  organica  del  ruolo  degli  agenti  ed  assistenti  della
predetta  tabella  F,  utilizzando  i candidati gia' idonei collocati
nella  residua  graduatoria  di  cui  al decreto interministeriale 12
novembre  1996,  nonche' mediante assunzione, a domanda, degli agenti
ausiliari  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria, reclutati ai sensi
dell'articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356, e dell'articolo
50  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  anche se cessati dal
servizio.  Le  conseguenti  posizioni in soprannumero nel ruolo degli
agenti  ed  assistenti  sono riassorbite per effetto dei passaggi per
qualunque  causa  del  personale  del  predetto  ruolo  a  quelli dei
sovrintendenti   e  degli  ispettori.  Ferme  restando  le  procedure
autorizzatorie  di  cui  al  comma 55, con decreto del Ministro della
giustizia,  sono  definiti i requisiti e le modalita' per le predette
assunzioni,  nonche'  i  criteri  per  la  formazione  della relativa
graduatoria  e modalita' abbreviate del corso di formazione, anche in
deroga  agli  articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443.
  159. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e'
istituito un fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle
misure   di   sicurezza   attiva   e   passiva  delle  rappresentanze
diplomatiche  e  degli  uffici  consolari,  con dotazione a decorrere
dall'anno  2004,  di  10  milioni  di euro. Con decreti del Ministero
degli  affari esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche,
al   Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  tramite  l'Ufficio
centrale   del   bilancio,   nonche'   alle   competenti  Commissioni
parlamentari  e  alla  Corte dei conti, si provvede alla ripartizione
del fondo tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo
stato di previsione.
  160. All'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma
10 e' sostituito dal seguente:
"10.  L'aliquota  prevista dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 25
giugno  1985,  n. 331, e la riserva di cui al comma 8 dell'articolo 7
della  legge  22  dicembre 1986, n. 910, sono determinate con decreto
del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".
  161. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499,
dopo  le parole: "universita' degli studi e da altri enti pubblici di
ricerca",  sono  inserite le seguenti: "nonche', nei limiti stabiliti
di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, alle
attivita'  di  supporto  a  quelle  di competenza del Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali  ed al funzionamento delle connesse
strutture  ministeriali  e,  per  l'anno  2004,  dell'Agenzia  per le
erogazioni  in  agricoltura  di  cui al decreto legislativo 27 maggio
1999, n. 165".
  162.  Le  disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, della legge
28  dicembre 2001, n. 448, non si applicano ai contributi dello Stato
in  favore  degli  enti  e  delle  associazioni per l'assistenza alle
collettivita'  italiane  all'estero  di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
  163.  Al comma 4, ultimo periodo, dell'articolo 7 del decreto-legge
27  aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
giugno 1990, n. 165, sono soppresse le parole da: ", salvo una quota,
stabilita  con  decreto del Ministro delle finanze" fino a: "stato di
previsione della spesa del Ministero delle finanze".
  164.  In  relazione a quanto previsto dal comma 163 le disposizioni
di  cui  ai  commi  193 e 194 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre
1995, n. 549, non trovano applicazione relativamente al potenziamento
dell'Amministrazione   finanziaria  e  alla  erogazione  di  compensi
incentivanti  la  produttivita'  del  personale.  I  commi  195 e 196
dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.
  165.  All'articolo  12  del  decreto-legge  28  marzo  1997, n. 79,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme
riscosse  in  via  definitiva  correlabili  ad attivita' di controllo
fiscale,  delle  maggiori  entrate  realizzate  con  la vendita degli
immobili  dello  Stato effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 99,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' sulla base dei risparmi
di spesa per interessi, calcolati rispetto alle previsioni definitive
di  bilancio  e connessi con la gestione della tesoreria e del debito
pubblico   e   con   l'attivita'   di  controllo  e  di  monitoraggio
dell'andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il
perseguimento  degli  obiettivi  programmatici, determina con proprio
decreto  le  misure  percentuali  da  applicare  su  ciascuna di tali
risorse, con effetto dall'anno 2004, per le finalita' di cui al comma
2   e   per   il   potenziamento   dell'Amministrazione  economica  e
finanziaria,  in  misura tale da garantire la neutralita' finanziaria
rispetto al previgente sistema";
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2.  Le  somme  derivanti  dall'applicazione  del  comma  1,  secondo
modalita'  determinate  con  il  decreto ivi indicato, affluiscono ad
appositi  fondi destinati al personale dell'Amministrazione economica
e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle attivita' di
cui   al   citato   comma  che  hanno  conseguito  gli  obiettivi  di
produttivita'   definiti,   anche  su  base  monetaria.  In  sede  di
contrattazione  integrativa  sono stabiliti i tempi e le modalita' di
erogazione dei fondi determinando le risorse finanziarie da assegnare
a  ciascuno dei predetti Uffici in relazione all'apporto recato dagli
Uffici medesimi alle attivita' di cui al comma 1".
  166.  L'articolo  24  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289, e
successive  modificazioni,  e'  abrogato,  ad  eccezione  dell'ultimo
periodo  del  comma  3,  nonche'  dei  commi  6-bis  e  7. Il comma 6
dell'articolo  27  della  legge  23 dicembre 1999, n. 488, e il comma
1-bis  dell'articolo  32  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono
abrogati.  All'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  nella  rubrica sono aggiunte le seguenti parole: "che abbiano
rilevanza nazionale";
    b)  al  comma  1, dopo le parole: "di fornitura" sono inserite le
seguenti: "di beni e servizi a rilevanza nazionale";
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3.   Le   amministrazioni   pubbliche   possono  fare  ricorso  alle
convenzioni  stipulate  ai  sensi  del  comma 1, ovvero utilizzarne i
parametri  di  prezzo-qualita'  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi
comparabili con quelli oggetto di convenzionamento".
  167.  All'articolo  59  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  nella  rubrica e nel comma 1 dopo le parole: "e servizi" sono
inserite le seguenti: "a rilevanza regionale";
    b) al comma 5 e' soppresso il secondo periodo.
  168.  Al  decreto-legge  18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 16 novembre 2001, n. 405, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  1  dell'articolo  2,  le  parole: "aderiscano alle
convenzioni  stipulate  ai  sensi  dell'articolo  26  della  legge 23
dicembre  1999,  n.  488,  e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre
2000,  n.  388, ovvero ad" sono sostituite dalle seguenti: "attuino i
principi di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e all'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero";
    b) il comma 2 dell'articolo 2 e' abrogato.
  169.  All'articolo  24  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  6, primo periodo, dopo le parole: "e servizi" sono
inserite  le  seguenti:  "di rilevanza nazionale" e sono soppressi il
secondo ed il terzo periodo;
    b) il comma 7 e' abrogato.
  170.  Al  comma 1 dell'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n.
448,   le   parole:   "Tali  enti,  per  l'acquisto  di  beni  e  per
l'approvigionamento  di  pubblici  servizi  caratterizzati  dall'alta
qualita'  dei  servizi  stessi  e  dalla  bassa intensita' di lavoro,
aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della
legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  e  successive  modificazioni, e
dell'articolo   59  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388"  sono
soppresse.
  171.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della presente
legge  le amministrazioni pubbliche possono decidere se continuare ad
utilizzare  o  meno  le  convenzioni  precedentemente stipulate dalla
CONSIP Spa.
  172.  Al  fine  di  razionalizzare  la spesa pubblica e favorire il
rispetto  del  patto  di stabilita' interno la CONSIP Spa, attraverso
proprie  articolazioni  territoriali  sul territorio, puo' fornire su
specifica   richiesta  supporto  e  consulenza  per  le  esigenze  di
approvvigionamento  di  beni e servizi da parte di enti locali o loro
consorzi  assicurando  la  partecipazione  anche alle piccole e medie
imprese locali nel rispetto dei principi di concorrenza.