Art. 4
                   Finanziamento agli investimenti

  1.  Per  l'anno  2004, nei confronti di ciascun utente del servizio
radiodiffusione,  in  regola per l'anno in corso con il pagamento del
relativo canone di abbonamento, che acquisti o noleggi un apparecchio
idoneo  a  consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per
l'utente  e  per il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in
tecnica   digitale   terrestre   (T-DVB/C-DVB)   e   la   conseguente
interattivita',  e'  riconosciuto  un  contributo  statale pari a 150
euro.  La  concessione  del contributo e' disposta entro il limite di
spesa di 110 milioni di euro.
  2.  Un  contributo  statale pari a 75 euro e' altresi' riconosciuto
alle  persone  fisiche  o  giuridiche  che  acquistano o noleggiano o
detengono  in comodato un apparecchio di utente per la trasmissione o
la  ricezione  a  larga banda dei dati via Internet. Il contributo e'
corrisposto   mediante   uno   sconto  di  ammontare  corrispondente,
praticato  sull'ammontare  previsto  nei  contratti di abbonamento al
servizio  di  accesso a larga banda ad Internet, stipulato dopo il 1°
dicembre  2003.  La  concessione  del contributo e' disposta entro il
limite di spesa di 30 milioni di euro.
  3.  Il  contributo  di  cui  al  comma  2 e' riconosciuto, nel caso
dell'acquisto,  immediatamente  sulle  prime  bollette di pagamento e
fino  alla  concorrenza  dello  sconto. Nel caso del noleggio o della
detenzione  in  comodato, il cui contratto deve avere durata annuale,
il contributo e' riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del
primo anno.
  4. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, da emanare entro sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, sono
definiti  i  criteri  e  le  modalita' di attribuzione dei contributi
statali.  In  ogni  caso, il contributo statale di cui al comma 2 non
puo'  essere  cumulato, nell'ambito della stessa offerta commerciale,
con  quello  di  cui  al  comma  1  quando  erogati,  direttamente  o
indirettamente,  da  parte  dello  stesso  fornitore  di  servizi nei
confronti  del  medesimo  utente.  Il  contributo  per  l'acquisto  o
noleggio  dei  decoder  in tecnica C-DVB e' riconosciuto a condizione
che  l'offerta commerciale indichi chiaramente all'utente i fornitori
di  contenuti  con  i quali i soggetti titolari della piattaforma via
cavo  abbiano concordato i termini e le condizioni per la ripetizione
via cavo del segnale diffuso in tecnica digitale terrestre.
  5.  Il  finanziamento  annuale previsto dall'articolo 52, comma 18,
della   legge   28   dicembre   2001,   n.  448,  come  rideterminato
dall'articolo  80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e'
incrementato di 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Per il
solo anno 2004 il predetto finanziamento e' incrementato di ulteriori
10 milioni di euro.
  6.  All'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni,  al secondo comma, dopo le parole: "cessione in uso di
circuiti  telefonici"  sono  inserite  le  seguenti: "e a larga banda
punto   a  punto  e  multipunto  in  ambito  nazionale  per  fonia  e
trasmissione  dati,".  All'onere  derivante dalle disposizioni recate
dal  presente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte, nel
limite massimo di 2 milioni di euro, delle risorse di cui al comma 8.
  7.  E'  autorizzata  l'ulteriore  spesa  di  euro  8,5  milioni per
ciascuno   degli  anni  2004,  2005  e  2006  per  la  proroga  della
convenzione  tra  il  Ministero  delle  comunicazioni  e il Centro di
produzione  spa,  stipulata  ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della
legge  11  luglio  1998,  n.  224,  avviando  la  sperimentazione dei
seguenti servizi multimediali: trasmissione audio e video su Internet
della  totalita'  delle  sedute  d'aula  dei due rami del Parlamento,
pubblicazione  delle  sedute  in  audio  e  video  in  differita  con
indicizzazione  per  intervento,  consultazione dell'archivio audio e
video delle sedute.
  8.  Per  il  finanziamento  del  Fondo  per progetti strategici nel
settore  informatico,  di cui al comma 2 dell'articolo 27 della legge
16  gennaio  2003,  n.  3,  e'  autorizzata l'ulteriore spesa di 51,5
milioni  di euro per l'anno 2004 e di 65 milioni di euro per ciascuno
degli  anni 2005 e 2006; il Fondo finanzia anche iniziative destinate
alla diffusione ed allo sviluppo della societa' dell'informazione nel
Paese.
  9.  Il  Fondo  di  cui  all'articolo  27,  comma  1, della legge 27
dicembre  2002,  n.  289,  e'  destinato  alla  copertura delle spese
relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato "PC
ai giovani", diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli
strumenti  informatici  e digitali tra i giovani che compiono 16 anni
nel  2004, nonche' la loro formazione. Le modalita' di attuazione del
progetto,   nonche'   di   erogazione  degli  incentivi  stessi  sono
disciplinate  con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di  concerto  con  il  Ministro  per  l'innovazione  e le tecnologie,
emanato  ai  sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
  10. Il Fondo di cui al comma 9 e' destinato anche, nel limite di 30
milioni  di  euro  per  l'anno  2004,  all'istituzione  di  un  fondo
speciale,  denominato  "PC alle famiglie", finalizzato alla copertura
delle  spese  relative  al  progetto  promosso  dal  Dipartimento per
l'innovazione  e  le  tecnologie  della  Presidenza del Consiglio dei
ministri,  diretto  all'erogazione  di  un contributo di 200 euro per
l'acquisizione  e l'utilizzo di un personal computer con la dotazione
necessaria  per  il  collegamento ad Internet, nel corso del 2004, da
parte  dei  contribuenti  persone  fisiche residenti in Italia con un
reddito  complessivo  non  superiore a 15.000 euro, relativo all'anno
d'imposta 2002. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal
Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  di  concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, entro
i limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al primo periodo, le
modalita' di attuazione del progetto, di individuazione dei requisiti
reddituali   e   dei  soggetti  tenuti  alla  verifica  dei  predetti
requisiti,  nonche'  di  erogazione degli incentivi stessi prevedendo
anche la possibilita' di avvalersi a tal fine della collaborazione di
organismi esterni alla pubblica amministrazione. Il contributo non e'
cumulabile con le agevolazioni previste dai commi 9 e 11.
  11.  Nel  corso  dell'anno 2004 i docenti delle scuole pubbliche di
ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonche'
il   personale   docente   presso  le  universita'  statali,  possono
acquistare   un  personal  computer  portatile  da  utilizzare  nella
didattica,  anche  attraverso  appositi  programmi  software  messi a
disposizione  dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca,  usufruendo  di  riduzione  di  costo  e di rateizzazione. I
benefici   per  l'acquisto  sono  ottenuti,  rispettivamente,  previa
apposita  indagine  di  mercato esperita dalla Concessionaria servizi
informatici pubblici (CONSIP) Spa. Con apposito decreto di natura non
regolamentare  il  Ministro  per  l'innovazione  e  le tecnologie, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con il
Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fissa le
modalita'  attuative  per  poter  accedere  ai  benefici previsti dal
presente comma.
  12.  Per  il  proseguimento  degli studi e il perfezionamento delle
fasi di realizzazione sperimentale, gia' avviati nei decorsi anni dal
Ministero  dell'interno,  aventi  per oggetto l'applicazione del voto
elettronico alle consultazioni elettorali, e' autorizzata la spesa di
2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
  13. All'articolo 1, comma 6, della legge 29 gennaio 2001, n. 10, il
secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Le  quote  versate
all'ENAV  e  all'ASI  non utilizzate sono versate entro il 31 gennaio
2004  all'entrata  del bilancio dello Stato per essere riassegnate al
fondo stesso".
  14.  L'Istituto  per  il  credito  sportivo  opera  nel settore del
credito per lo sport e le attivita' culturali, ai sensi dell'articolo
151  del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n.  385.  Entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, impartisce le
necessarie  direttive all'Istituto per il credito sportivo al fine di
adeguare  il  relativo  statuto  ai  compiti  di  cui  al  comma 191,
assicurando  negli  organi  anche  la rappresentanza delle regioni ed
autonomie locali, nonche' stabilendo le procedure ed i criteri per la
liquidazione  delle  quote  di  partecipazione  al fondo di dotazione
dell'Istituto  medesimo.  Con  decreto  del  Ministro per i beni e le
attivita'  culturali,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  e' approvato lo statuto e sono nominati i componenti
dei nuovi organi. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 56, comma
1,  del  testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385.
  15. All'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma
52,  le  parole:  "di  un  polo  di  attivita'  industriali  ad  alta
tecnologia"  sono sostituite dalle seguenti: "di un polo di ricerca e
di  attivita'  industriali  ad alta tecnologia"; dopo le parole: "del
comune  di  Genova",  sono  inserite le seguenti: "anche in relazione
all'attuazione  dell'articolo  4 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326," ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse di
cui  al  presente  comma  non  possono  essere  utilizzate  per altre
finalita' fino al 31 dicembre 2006".
  16.  Per i soggetti che hanno stipulato prestiti agevolati a valere
sul  Fondo  speciale  per la ricerca applicata istituito con legge 25
ottobre  1968,  n.  1089,  ai  sensi  degli  articoli  4, 5 e 6 della
medesima  legge,  e  successive  modificazioni, e che hanno ancora in
essere  rate  di  mutuo  in  sofferenza, e' dovuto solo il versamento
della quota originaria residua con esclusione degli interessi di mora
anche  se  ricapitalizzati, da eseguire entro il 31 gennaio 2004. Per
importi  superiori  a  25.000  euro  e'  consentito  il versamento in
quattro rate con scadenza, rispettivamente, il 31 gennaio 2004, il 30
giugno  2004,  il  31  dicembre  2004 e il 30 giugno 2005, maggiorate
degli  interessi  legali.  A  tale  fine e' autorizzata la spesa di 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
  17.  All'articolo  2, comma 1, del decreto-legge 19 aprile 2002, n.
68,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 18 giugno 2002, n.
118,  dopo  le parole: "connesse all'attivita' antincendi boschivi di
competenza," sono inserite le seguenti: "ivi comprese quelle relative
al   funzionamento  delle  strutture  operative  e  di  coordinamento
impegnate nella lotta agli incendi boschivi,".
  18.  Le  risorse  provenienti da iniziative di cui all'articolo 67,
comma  1,  della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448, nonche' quelle
relative  agli  interventi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8
luglio  2002,  n.  138,  convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto  2002,  n.  178,  accertate  al 31 dicembre di ogni anno, sono
trasferite  sullo  stato  di previsione del Ministero delle politiche
agricole  e forestali, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 66
della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
  19. Nei limiti delle risorse rese disponibili di cui al comma 18, e
in base alle specifiche assegnazioni determinate annualmente ai sensi
dell'articolo  11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, il Ministro delle politiche agricole
e  forestali  sottopone  all'approvazione del CIPE nuovi contratti di
programma nei settori agricolo e della pesca.
  20.  Alla  riscossione  dei  contributi  previdenziali dovuti dalle
imprese  agricole  colpite  da  eventi  eccezionali,  ivi comprese le
calamita'  naturali  dichiarate  ai sensi del comma 2 dell'articolo 2
della  legge  14  febbraio  1992, n. 185, e le emergenze di carattere
sanitario,  si  applicano  le disposizioni di cui all'articolo 19-bis
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602.
  21.  All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il
comma 15 e' inserito il seguente:
"15-bis.  Per  le aziende agricole colpite da eventi eccezionali, ivi
comprese  le  calamita'  naturali  dichiarate  ai  sensi  del comma 2
dell'articolo  2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le emergenze
di  carattere sanitario, la riduzione delle sanzioni civili di cui al
comma  8  e'  fissata  con  decreto  del  Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, in misura non inferiore al tasso di interesse legale".
  22.  All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il
comma 17 e' inserito il seguente:
"17-bis.  Nei  casi  di  particolare  eccezionalita', individuati con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze tra quelli previsti dal
comma  15-bis,  il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11,
del   decreto-legge   9   ottobre   1989,  n.  338,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  dicembre  1989,  n. 389, puo' essere
consentito fino a venti rate trimestrali costanti".
  23.  In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge
29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
settembre  1981,  n.  537,  e  successive  modificazioni, il tasso di
interesse  di  differimento,  da  applicare  sulle  singole  rate, e'
fissato   nella  misura  del  tasso  legale  vigente  all'atto  della
rateizzazione.
  24.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 21, 22 e 23 si applicano in
riferimento ad eventi eccezionali verificatisi al 30 settembre 2003.
  25.  All'articolo  36, comma 6, del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2003"
sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2004".
  26.  Per  la prosecuzione delle attivita' nel campo della ricerca e
sperimentazione agraria, e' concesso al Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione  in  agricoltura  di  cui  all'articolo 1 del decreto
legislativo  29  ottobre  1999, n. 454, un contributo annuo pari a un
milione di euro per ciascun anno del triennio 2004-2006.
  27. Le disposizioni dei commi da 17 a 26 si applicano anche per gli
eventi  previsti  dall'articolo  9, comma 17, della legge 27 dicembre
2002,  n. 289, nonche' alle imprese del settore ittico operanti nelle
zone  colpite da mucillagini e altri fenomeni naturali che comportino
la  moria della fauna marina o l'impossibilita' di svolgere attivita'
di pesca o di allevamento.
  28.  In  deroga a quanto stabilito al comma 12 dell'articolo 10 del
decreto-legge  28  marzo  2003, n. 49, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  30  maggio  2003, n. 119, i quantitativi di riferimento
assegnati   ad  aziende  ubicate  nelle  zone  svantaggiate,  di  cui
all'articolo  19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del
17 maggio 1999, della regione autonoma della Sardegna, possono essere
trasferiti  ad  aziende  ubicate nelle zone di pianura della medesima
regione.
  29. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi previsti dalle
leggi 5 giugno 2003, n. 131, e 7 marzo 2003, n. 38, gli interventi in
favore  del settore ittico di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41,
sono  realizzati dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome
limitatamente  alle rispettive competenze previste dalla Parte IV del
VI  Piano  nazionale  della  pesca  e  dell'acquacoltura adottato con
decreto  del  Ministro delle politiche agricole e forestali 25 maggio
2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
174 del 27 luglio 2000.
  30.  Entro il 28 febbraio 2004, in attuazione di quanto previsto al
comma  29  e  in  deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
della  legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, con
decreto   del  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  e'
approvato  il  Piano  nazionale  della  pesca e dell'acquacoltura per
l'anno 2004.
  31.    Per    assicurare    la    prosecuzione   degli   interventi
infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23
dicembre   2000,  n.  388,  sono  autorizzati  i  limiti  di  impegno
quindicennali  pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e
di 50 milioni di euro dal 2006.
  32.  Le economie d'asta conseguite sono utilizzate con le modalita'
risultanti   dalle  relative  disposizioni  per  la  prosecuzione  di
ulteriori  lotti  di impianti rientranti nelle finalita' previste dai
commi  31 e 34, ivi compresi gli studi per opere di accumulo di nuove
risorse idriche in aree critiche.
  33.  Gli  enti  interessati  agli  interventi  di  cui  al comma 31
presentano,  per  il tramite delle regioni competenti per territorio,
al  Ministero delle politiche agricole e forestali i propri programmi
entro il 30 aprile 2004.
  34.  Entro il 31 maggio 2004 il Ministro delle politiche agricole e
forestali,  di  concerto  con  il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti  e con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce
il  programma  degli  interventi e le relative risorse finanziarie in
relazione agli stanziamenti di cui al comma 31.
  35.   Al  fine  di  garantire  il  necessario  coordinamento  nella
realizzazione  di  tutte le opere del settore idrico, in coerenza con
gli  Accordi di programma quadro esistenti, e' definito il "Programma
nazionale   degli   interventi  nel  settore  idrico".  Il  Programma
comprende:
    a)  le  opere  relative  al  settore  idrico  gia'  inserite  nel
"programma  delle  infrastrutture  strategiche"  di cui alla legge 21
dicembre  2001,  n.  443,  e  successive modificazioni, approvato con
delibera  CIPE n. 121/2001, del 21 dicembre 2001, tenendo conto delle
procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
    b)  gli  interventi  previsti dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio;
    c) gli interventi di cui al comma 31;
    d)  gli  interventi  inseriti  negli  Accordi di programma di cui
all'articolo  17  della  legge  5  gennaio  1994,  n. 36, nonche' gli
interventi  concernenti  trasferimenti transfrontalieri delle risorse
idriche.
  36.  Entro  il  30  luglio 2004, il Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio,  di concerto con i Ministeri dell'economia e
delle   finanze,   delle  politiche  agricole  e  forestali  e  delle
infrastrutture  e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per
i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, presenta al CIPE il Programma nazionale di cui al comma
35. Il Programma nazionale indica le risorse finanziarie assegnate ai
singoli  interventi  di  cui  al  comma  35, lettere a), b), c) e d),
previsti  dalle  relative  leggi di spesa e, con esclusione di quelli
gia'  inseriti  negli  Accordi  di  programma quadro, ne definisce la
gerarchia  delle  priorita',  tenuto conto dello stato di avanzamento
delle relative progettazioni. Ai fini della successiva attuazione gli
interventi  del  Programma  nazionale  sono inseriti negli Accordi di
programma   quadro  sempreche'  presentino  requisiti  relativi  alla
progettazione  e alla certezza di risorse finanziarie coerenti con lo
strumento.
  37.   Agli   interventi  individuati  dal  Programma  nazionale  e'
assegnata  priorita'  anche in relazione all'attuazione del programma
delle  infrastrutture  strategiche  per  il periodo 2004-2007, di cui
alla  legge  21  dicembre  2001,  n. 443, e successive modificazioni,
approvato  con  la  citata  delibera  CIPE  n. 121/2001, e successive
modificazioni,  tenendo  conto  delle  procedure previste dal decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
  38.  Le  regioni attribuiscono alle province composte per almeno il
95   per   cento   da  comuni  classificati  come  montani  ai  sensi
dell'articolo  1,  comma  3,  della  legge 31 gennaio 1994, n. 97, le
funzioni  di  cui  all'articolo  89, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n. 112. A tale fine e' attribuito alle
stesse province l'introito dei proventi di cui all'articolo 86, comma
2, dello stesso decreto legislativo.
  39.  A  copertura  dell'onere  aggiuntivo  a  carico  delle regioni
interessate,  derivante dall'attuazione del comma 38, e' assegnato un
contributo  di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006.
  40.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del
territorio,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  le risorse di cui al comma 39 sono ripartite fra le regioni
interessate,  proporzionalmente all'ammontare dei proventi attribuiti
alle province di cui al comma 38.
  41.  Fatte  salve  le  disposizioni recate dalla legislazione delle
regioni  e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni
possono  riconoscere  alle  province  di  cui  al comma 38 condizioni
speciali  di  autonomia  nella  gestione delle risorse del territorio
montano.
  42.  Le  risorse  finanziarie  di Sviluppo Italia Spa relative agli
interventi  di  cui  alla  delibera  CIPE  4  agosto  2000,  n. 90, e
successive  modificazioni,  nonche'  quelle previste al punto 2 della
delibera  CIPE  2  agosto  2002,  n.  62,  per  gli interventi di cui
all'articolo  3,  comma  9,  del  decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
sono trasferite all'ISMEA.
  43.  L'ISMEA  subentra  nelle  funzioni gia' esercitate da Sviluppo
Italia  Spa per l'attuazione degli interventi di cui al comma 42, che
risultano   assegnate  dalle  leggi  vigenti,  nonche'  nei  relativi
rapporti giuridici e finanziari.
  44.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della
presente  legge,  con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono  definite  le  modalita' e le procedure per l'attribuzione delle
risorse  finanziarie e strumentali, anche per effetto del subentro di
cui al comma 43.
  45.  Per  le  finalita' di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, l'ISMEA puo':
    a)  prestare  garanzie  finanziarie per emissioni di obbligazioni
sia  a  breve  che  a medio e a lungo termine effettuate da piccole e
medie imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare;
    b)  provvedere  all'acquisto di crediti bancari sia a breve che a
medio  e  a  lungo  termine  in  favore delle piccole e medie imprese
operanti nel settore agricolo e agroalimentare e alla loro successiva
cartolarizzazione;
    c) effettuare anticipazioni dei crediti vantati dagli agricoltori
nei  confronti  dei  soggetti  di  cui al regolamento (CE) n. 1663/95
della Commissione, del 7 luglio 1995.
  46.  Allo  scopo  di  promuovere  l'introduzione  di nuove tecniche
produttive e di incentivare la tutela delle produzioni agroalimentari
di  qualita' del Mezzogiorno, e' autorizzata la spesa di 1 milione di
euro  annui  per  ciascuno  degli  anni  2004,  2005  e  2006  per la
istituzione   dell'Istituto   per   la   ricerca  e  le  applicazioni
biotecnologiche  per  la  sicurezza  e la valorizzazione dei prodotti
tipici e di qualita'.
  47.  L'Istituto  di  cui  al  comma 46 effettua ricerche e studi in
materia di:
    a)   nutraceutica,   qualita'   e   tracciabilita'  dei  prodotti
agroalimentari;
    b)  applicazione delle biotecnologie ai prodotti agroalimentari e
biomedici;
    c) confezionamento dei prodotti agroalimentari e biomedici;
    d) genomica funzionale e proteomica.
  48.  L'Istituto  di  cui  al  comma 46 ha sede presso l'universita'
degli studi di Foggia che puo' avvalersi, allo scopo di assicurare la
massima   efficacia   dello   stesso,  di  collaborazioni  con  altre
universita' o con istituti di ricerca.
  49.  L'importazione  e l'esportazione a fini di commercializzazione
ovvero  la  commercializzazione  di  prodotti recanti false o fallaci
indicazioni  di  provenienza  costituisce reato ed e' punita ai sensi
dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la
stampigliatura  "made  in  Italy"  su  prodotti e merci non originari
dall'Italia   ai   sensi   della   normativa   europea  sull'origine;
costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine
e  la  provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni,
figure,  o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il
prodotto  o  la  merce  sia  di origine italiana. Le fattispecie sono
commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana
per  l'immissione  in consumo o in libera pratica e sino alla vendita
al  dettaglio.  La fallace indicazione delle merci puo' essere sanata
sul  piano  amministrativo  con  l'asportazione a cura ed a spese del
contravventore  dei  segni  o  delle figure o di quant'altro induca a
ritenere  che  si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa
indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci puo'
essere   sanata   sul   piano   amministrativo   attraverso  l'esatta
indicazione  dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "made
in Italy".
  50.  Per  potenziare  le  attivita' di controllo e di analisi nelle
operazioni  doganali  con finalita' antifrode, sono istituite, presso
l'Agenzia  delle  dogane,  una  centrale  operativa  mediante  idonee
apparecchiature  scanner  installate negli spazi doganali e una banca
dati  delle  immagini  derivate  dalle  medesime apparecchiature e da
quelle  analoghe  in  dotazione al Corpo della guardia di finanza. Il
trattamento  delle  immagini  e'  da intendere attivita' di rilevante
interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati
personali, essendo diretta all'applicazione delle disposizioni la cui
esecuzione  e'  affidata  alle  dogane. Ai medesimi fini si applica a
dipendenti  dell'Agenzia  delle  dogane  addetti  a  tali servizi, in
numero  non  superiore  a  dieci,  il disposto di cui all'articolo 7,
comma  10,  dell'accordo  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica  18  giugno  2002, n. 164, nella parte in cui il limite di
240   giorni  di  missione  continuativa  nella  medesima  localita',
previsto  dall'articolo  1,  comma  3, della legge 26 luglio 1978, n.
417,  e' elevato a 365 giorni. Le spese derivanti dall'estensione del
citato  limite  trovano  copertura nello stanziamento di cui al comma
53.
  51.  La centrale operativa di cui al comma 50 provvede, nel caso di
merci   provenienti  da  Paesi  terzi  e  destinate  ad  altri  Paesi
comunitari,  a  fornire  informazioni  agli uffici doganali dei Paesi
destinatari  delle merci sulle eventuali violazioni di norme a tutela
del "made in Italy".
  52.  L'accesso alla banca dati delle immagini di cui al comma 50 e'
disciplinato  d'intesa  tra il direttore dell'Agenzia delle dogane ed
il comandante generale della Guardia di finanza.
  53.  Al fine di cui al comma 50, e' autorizzata la spesa di 500.000
euro annui a decorrere dall'anno 2004.
  54.  Per  potenziare la lotta alla contraffazione e per tutelare la
specificita'  dei prodotti, l'Agenzia delle dogane puo' sottoscrivere
con  gli operatori, su loro richiesta, convenzioni per la raccolta in
una   banca  dati  multimediale  dei  dati  caratteristici  idonei  a
contraddistinguere  i  prodotti da tutelare, senza oneri aggiuntivi a
carico  dello Stato. La raccolta dei dati di cui al presente comma ed
il  relativo trattamento e' attivita' di rilevante interesse pubblico
ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo
diretta  all'applicazione  delle  disposizioni  la  cui esecuzione e'
affidata alle dogane.
  55. Con determinazione dirigenziale, adottata entro sessanta giorni
dalla  data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite
le  modalita'  tecniche  di  attuazione  delle disposizioni di cui al
comma 54.
  56.  Per  le  finalita' di cui all'articolo 2, comma 2, lettera l),
del  decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e' consentito al Corpo
della  guardia di finanza l'accesso diretto alla banca dati di cui al
comma  54,  secondo  modalita'  stabilite  di intesa tra il direttore
dell'Agenzia  delle dogane ed il comandante generale della Guardia di
finanza.
  57.  Presso  gli  uffici dell'Agenzia delle dogane, e' istituito lo
"sportello   unico  doganale",  per  semplificare  le  operazioni  di
importazione  ed  esportazione  e  per  concentrare  i  termini delle
attivita'   istruttorie,   anche  di  competenza  di  amministrazioni
diverse, connesse alle predette operazioni.
  58. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale
concentra  tutte  le  istanze  inviate  anche in via telematica dagli
operatori   interessati  e  inoltra  i  dati,  cosi'  raccolti,  alle
amministrazioni   interessate   per  un  coordinato  svolgimento  dei
rispettivi procedimenti ed attivita'.
  59.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri, su
proposta  del  Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i
Ministri  interessati  e  con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano,  sono  definiti  i  termini  di conclusione dei procedimenti
amministrativi  che  concorrono  per  l'assolvimento delle operazioni
doganali  di  importazione  ed  esportazione, validi fino a quando le
amministrazioni  interessate  non  provvedono  a  stabilirli,  in una
durata  comunque non superiore, con i regolamenti di cui all'articolo
2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  60.  Dalla  attuazione  dei  commi  da 57 a 59 non possono derivare
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
  61.  E' istituito presso il Ministero delle attivita' produttive un
apposito  fondo  con  dotazione di 20 milioni di euro per il 2004, 30
milioni  di  euro  per  il  2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal
2006,  per  la  realizzazione  di  azioni  a sostegno di una campagna
promozionale  straordinaria  a  favore  del  "made  in  Italy", anche
attraverso   la   regolamentazione   dell'indicazione  di  origine  o
l'istituzione   di   un   apposito   marchio  a  tutela  delle  merci
integralmente  prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi
della  normativa  europea  in  materia  di  origine,  nonche'  per il
potenziamento  delle  attivita'  di  supporto formativo e scientifico
particolarmente  rivolte  alla  diffusione  del  "made  in Italy" nei
mercati mediterranei, dell'Europa continentale e orientale, a cura di
apposita   sezione  dell'ente  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo  30  luglio 1999, n. 287, collocata presso due delle sedi
periferiche  esistenti,  con  particolare  attenzione  alla  naturale
vocazione   geografica   di   ciascuna   nell'ambito  del  territorio
nazionale.  A tale fine, e per l'adeguamento delle relative dotazioni
organiche,  e'  destinato  all'attuazione delle attivita' di supporto
formativo e scientifico indicate al periodo precedente un importo non
superiore  a  5  milioni  di  euro  annui.  Tale  attivita' e' svolta
prioritariamente dal personale del ruolo di cui all'articolo 5, comma
5,  del  regolamento  di cui al decreto del Ministro delle finanze 28
settembre  2000,  n.  301, al quale, per la medesima attivita', fermi
restando  gli  incrementi e gli adeguamenti sul trattamento economico
complessivo  in  godimento secondo l'ordinamento di provenienza, e il
riconoscimento  automatico  della  progressione  in  carriera, nessun
emolumento  ulteriore e' dovuto. Le risorse assegnate all'ente di cui
all'articolo  8  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, per
l'anno  2004  possono  essere  versate all'entrata del bilancio dello
Stato  per  essere  riassegnate  agli  anni successivi. Si applica il
regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 10
novembre 1999, n. 469.
  62. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla
vigilanza   del  marchio  destinato  alle  produzioni  agroalimentari
italiane di qualita' "Naturalmenteitaliano".
  63. Le modalita' di regolamentazione delle indicazioni di origine e
di  istituzione  ed  uso del marchio di cui al comma 61 sono definite
con  regolamento  emanato  ai  sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro delle
attivita'  produttive,  di  concerto  con  i Ministri dell'economia e
delle  finanze,  degli  affari  esteri,  delle  politiche  agricole e
forestali e per le politiche comunitarie.
  64. Al fine di garantire il consolidamento dell'azione di contrasto
all'economia sommersa, nonche' la piena efficacia degli interventi in
materia di polizia economica e finanziaria, anche alla luce dei nuovi
compiti  conferiti  ai  sensi della presente legge e dell'articolo 23
del   decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 24 novembre 2003, n. 326, l'organico del
ruolo degli appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza
e'  incrementato  di  470  unita'  dall'anno 2004, e di ulteriori 530
unita' a decorrere dall'anno 2005. Alla copertura dei posti derivanti
da  tale  incremento di organico si provvede mediante l'assunzione in
deroga   a  quanto  previsto  al  comma  53  dell'articolo  3  di  un
corrispondente numero di finanzieri, nel limite di spesa di 5 milioni
di  euro  per  l'anno  2004,  28 milioni di euro per l'anno 2005 e 32
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
  65.  All'articolo  6, comma 1, alinea, della legge 28 gennaio 1994,
n.   84,   dopo  la  parola:  "Livorno,"  e'  inserita  la  seguente:
"Manfredonia,".
  66. Allo scopo di assicurare migliori condizioni di trasparenza del
mercato, garantendo la corretta informazione dei consumatori, con uno
o piu' decreti del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro
delle politiche agricole e forestali, in coerenza con quanto previsto
dall'Unione  europea  in  materia, sono definite le condizioni di uso
delle  denominazioni  di vendita dei prodotti italiani di salumeria e
dei prodotti da forno. I decreti definiscono altresi' i requisiti dei
soggetti  e  degli  organismi  di ispezione abilitati ad effettuare i
controlli, garantendone l'integrita' e l'indipendenza di giudizio.
  67.  Salve  le norme penali e le sanzioni amministrative vigenti in
materia  di  etichettatura  e  presentazione dei prodotti alimentari,
l'uso  delle denominazioni di vendita dei prodotti di salumeria e dei
prodotti  da  forno  italiani  in  difformita' dalle disposizioni dei
decreti  di  cui al comma 66 e' punito con la sanzione amministrativa
da  tremila  a  quindicimila  euro.  La  confisca  amministrativa dei
prodotti  che  utilizzano  denominazioni di vendita in violazione dei
decreti  di cui al comma 66 e' sempre disposta, anche qualora non sia
stata  emessa  l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione di
cui al presente comma.
  68.  Al fine di valorizzare lo stile della produzione nazionale, e'
istituita  dal Ministero delle attivita' produttive in collaborazione
con  la societa' EUR Spa l'Esposizione permanente del design italiano
e del made in Italy, con sede in Roma.
  69.  L'Esposizione  permanente  del  design  italiano e del made in
Italy  ha  finalita'  di valorizzazione dello stile italiano, nonche'
obiettivi   di   promozione  del  commercio  internazionale  e  delle
produzioni italiane di qualita'.
  70.  Per  l'attuazione  dei  commi 68 e 69 e' autorizzata una spesa
pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, a
valere sulle risorse di cui al comma 61.
  71.  All'articolo  80,  comma  31, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  le  parole:  "per  l'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti:
"per gli anni 2003 e 2004".
  72.  Presso  il Ministero delle attivita' produttive e' costituito,
senza   oneri   per   la  finanza  pubblica,  il  Comitato  nazionale
anti-contraffazione  con  funzioni  di  monitoraggio  dei fenomeni in
materia  di  violazione  dei  diritti  di  proprieta'  industriale ed
intellettuale,  di  coordinamento  e  di  studio delle misure volte a
contrastarli, nonche' di assistenza alle imprese per la tutela contro
le pratiche commerciali sleali.
  73.  Con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive,  di
concerto  con  i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari
esteri,  delle  politiche  agricole e forestali, dell'interno e della
giustizia,   sono   definite   le  modalita'  di  composizione  e  di
funzionamento  del  Comitato  di  cui  al  comma  72,  garantendo  la
rappresentanza degli interessi pubblici e privati.
  74.  Con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive,  di
concerto   con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  delle
politiche  agricole  e  forestali  e  degli affari esteri, presso gli
uffici  dell'Istituto  per  il  commercio  con  l'estero o presso gli
uffici  delle rappresentanze diplomatiche e consolari, sono istituiti
uffici  di  consulenza  e di monitoraggio per la tutela del marchio e
delle  indicazioni di origine, e per l'assistenza legale alle imprese
nella  registrazione  dei  marchi  e  brevetti  e  nel contrasto alla
contraffazione e alla concorrenza sleale.
  75.  Per  l'attuazione  del  comma  74 e' autorizzata la spesa di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006.
  76.  Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituito un
fondo destinato all'assistenza legale internazionale alle imprese per
la  tutela  contro le violazioni dei diritti relativi alla proprieta'
industriale  e  intellettuale, nonche' contro le pratiche commerciali
sleali e i fenomeni legati agli obiettivi di cui al comma 61.
  77.  Le  modalita'  di  gestione  del fondo di cui al comma 76 sono
stabilite dal decreto di cui al comma 73.
  78.  Per  l'attuazione  dei  commi 76 e 77 e' autorizzata una spesa
pari  a  2  milioni  di  euro  per l'anno 2004, 4 milioni di euro per
l'anno  2005  e  2  milioni  di  euro per l'anno 2006, a valere sulle
dotazioni del fondo di cui al comma 61.
  79.   Qualora  ne  abbia  notizia,  il  Ministero  delle  attivita'
produttive  segnala  all'autorita'  giudiziaria, per le iniziative di
sua  competenza,  i  casi  di  uso di merci che violano un diritto di
proprieta' intellettuale.
  80.   L'autorita'  amministrativa,  quando  accerta,  sia  all'atto
dell'importazione  o  esportazione  che  della  commercializzazione o
distribuzione,   la   violazione   di   un   diritto   di  proprieta'
intellettuale  o  industriale,  puo' disporre anche d'ufficio, previo
assenso  dell'autorita' giudiziaria e facendone rapporto alla stessa,
il  sequestro  della  merce  contraffatta,  e,  decorsi  tre mesi, la
distruzione,  a  spese,  ove  possibile, del contravventore; e' fatta
salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.
  81.  L'opposizione  avverso  il  provvedimento  di  distruzione  e'
proposta  nelle  forme  di  cui  agli articoli 22 e 23 della legge 24
novembre  1981,  n.  689,  e successive modificazioni; a tale fine il
termine  per  ricorrere  decorre  dalla  data  di  notificazione  del
provvedimento  o  da  quella  della  sua pubblicazione, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale.
  82.  Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 37 della legge
25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono incrementate
di  10  milioni  di  euro per l'anno 2004 per agevolare i processi di
internazionalizzazione  ed  i  programmi  di penetrazione commerciale
promossi  dalle  imprese  artigiane  e dai consorzi di esportazione a
queste collegati.
  83. Le modalita', le condizioni e le forme tecniche delle attivita'
di  cui  al  comma  82  sono  definite con decreto del Ministro delle
attivita'  produttive  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  ai  sensi  dell'articolo  21, comma 7, della legge 5
marzo 2001, n. 57.
  84. All'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31
marzo  1998, n. 114, come modificato dal comma 2-ter dell'articolo 23
del   decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n. 326, le parole:
"delle  imprese  industriali  e  dei  servizi"  sono sostituite dalle
seguenti:  "delle  imprese  industriali ed artigiane di produzione di
beni e di servizi".
  85. All'articolo 72, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
al  primo  periodo  sono  aggiunte,  in  fine, le seguenti parole: ",
nonche'  alle  agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n.
215, disposte in attuazione del 5° bando".
  86.   Per  la  prosecuzione  degli  interventi  previsti  ai  sensi
dell'articolo   5   del   decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.  548,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641,
per gli anni 2004, 2005 e 2006 e' autorizzata la spesa di 3,5 milioni
di euro annui.
  87.  Per  il completamento degli interventi di cui all'articolo 17,
comma  5,  della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' autorizzato un limite
di impegno quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2004.
  88.   Ai  fini  dell'utilizzazione  delle  risorse  destinate  agli
interventi di cui al comma 87, gli enti beneficiari, convenzionati ai
sensi  dell'articolo  30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,  sono  autorizzati  a  contrarre  mutui  quindicennali, a totale
carico dello Stato, secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze.
  89.  Le  risorse  di cui ai commi 87 e 88 possono essere utilizzate
dai  comuni  beneficiari anche per le finalita' di cui al primo comma
dell'articolo  18  della  legge  7  marzo 1981, n. 64; in tale caso i
rapporti  tra  il  provveditorato  alle  opere  pubbliche  e i comuni
interessati sono disciplinati da apposita convenzione.
  90. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27
dicembre  2002, n. 289, si applicano ai soggetti colpiti dagli eventi
alluvionali   del   novembre   1994,  destinatari  dei  provvedimenti
agevolativi  in  materia di versamento delle somme dovute a titolo di
tributi,   contributi   e  premi  di  cui  ai  commi  2,  3  e  7-bis
dell'articolo   6   del  decreto-legge  24  novembre  1994,  n.  646,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22,
che  possono  regolarizzare  la  propria posizione relativa agli anni
1995,  1996  e  1997,  entro  il  31  luglio  2004, ovvero secondo le
modalita' di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo
9  della  legge  n. 289 del 2002. La presente disposizione si applica
entro  il  limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal
2004.
  91.   Per   la   prosecuzione  degli  interventi  e  dell'opera  di
ricostruzione nei territori colpiti da calamita' naturali per i quali
e'  intervenuta  la  dichiarazione dello stato di emergenza di cui al
decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, il
Dipartimento  della protezione civile e' autorizzato a provvedere con
contributi  quindicennali  ai mutui che i soggetti competenti possono
stipulare  allo scopo. A tale fine, nonche' per la prosecuzione degli
interventi  di  cui all'articolo 50, comma 1, lettera i), della legge
23  dicembre 1998, n. 448, secondo le disposizioni ivi previste, sono
autorizzati  due limiti di impegno quindicennali rispettivamente di 5
milioni  di  euro  ciascuno  a  decorrere dall'anno 2005, nonche' due
ulteriori limiti di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere
dall'anno  2006.  I  predetti  mutui  possono essere stipulati con la
Banca  europea  per  gli  investimenti,  la  Banca  di  sviluppo  del
Consiglio  d'Europa,  la  Cassa  depositi e prestiti e con i soggetti
autorizzati  all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
  92.  All'articolo  138,  comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  le  parole:  "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2006".
  93.  Le  risorse derivanti dai mutui finanziati a valere sui limiti
di  impegno  autorizzati  con  riferimento  alle  disposizioni di cui
all'articolo  50,  comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998,
n.  448,  spettano  alle  regioni Basilicata e Campania nella misura,
rispettivamente, del 40 per cento e del 60 per cento.
  94. All'articolo 86, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il commissario di cui
al comma 1, con propria determinazione, affida, entro otto mesi dalla
definizione  degli  stati  di  consistenza,  il  completamento  della
realizzazione  delle  opere  suddette  con le modalita' ritenute piu'
vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima
disciplina  straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e
ne cura l'esecuzione".
  95.  Per la prosecuzione dei lavori di ricostruzione degli immobili
danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, di cui al decreto-legge
26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio  1984, n. 363, e alla successiva ordinanza del Ministro per il
coordinamento  della  protezione civile n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio
1987, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di un milione
di euro a decorrere dall'anno 2005.
  96.  Per  la prosecuzione degli interventi volti alla realizzazione
di opere infrastrutturali e viarie atte ad agevolare gli insediamenti
delle strutture universitarie di cui al comma 1 dell'articolo 3 della
legge  3  agosto  1998,  n.  315, e' autorizzato un limite di impegno
quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
  97.  Per  la  prosecuzione  degli  interventi  volti  al  riassetto
idrogeologico, alla ricostruzione e allo sviluppo di cui alla legge 2
maggio   1990,   n.   102,   e'  autorizzato  un  limite  di  impegno
quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
  98.  Al  comma  1  dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n.
433,  dopo  le  parole:  "della  presente  legge,"  sono  inserite le
seguenti:  "e comunque per fare fronte ad ogni calamita' verificatasi
nell'intero territorio regionale,".
  99.  In  conformita' con il principio di cui all'articolo 34, terzo
comma,   della  Costituzione,  agli  studenti  capaci  e  meritevoli,
iscritti  ai  corsi  di  cui all'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto  del  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, possono essere concessi prestiti
fiduciari per il finanziamento degli studi.
  100.  Al  fine di cui al comma 99 e' istituito un Fondo finalizzato
alla  costituzione  di  garanzie  sul rimborso dei prestiti fiduciari
concessi  dalle banche e dagli altri intermediari finanziari iscritti
all'elenco  speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1°  settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Il Fondo puo'
essere utilizzato anche per la corresponsione agli studenti, privi di
mezzi, e agli studenti nelle medesime condizioni residenti nelle aree
sottoutilizzate  di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, di contributi in conto interessi per il rimborso dei predetti
prestiti fiduciari.
  101. Il Fondo di cui al comma 100 e' gestito da Sviluppo Italia Spa
sulla   base   di   criteri  ed  indirizzi  stabiliti  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
  102.  La  dotazione  del  Fondo  di  cui  al comma 100 e' pari a 10
milioni  di  euro  per l'anno 2004. Il Fondo puo' essere incrementato
anche  con  i  contributi  di  regioni,  fondazioni  e altri soggetti
pubblici e privati.
  103.  Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16 della legge 2
dicembre 1991, n. 390.
  104.  In  deroga  a  quanto  previsto dall'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge  9  maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per l'anno 2004 non si applica il
riferimento alla lettera a) di cui al medesimo comma. La disposizione
di  cui  al precedente periodo si applica nel limite di spesa massimo
per l'anno 2004 di euro 250.000.
  105.  Al  fine  di  consentire  la  chiusura  in via transattiva di
contenziosi  relativi ad operazioni poste in essere con fondi statali
ai  sensi  dell'articolo  1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29 marzo 1995, n. 95,
dell'articolo  1-bis  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
dell'articolo  3,  comma  9,  del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
dell'articolo  51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'articolo
9-septies  del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28 novembre 1996, n. 608, e del decreto
legislativo   21   aprile  2000,  n.  185,  Sviluppo  Italia  Spa  e'
autorizzata  ad  accettare  senza  istruttoria il pagamento a saldo e
stralcio  dei crediti incagliati, in sofferenza o in contenzioso alla
data del 30 settembre 2003, nella misura di almeno il 50 per cento. A
tale  scopo,  gli  interessati  possono presentare apposita domanda a
Sviluppo  Italia  Spa  entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge.  Sviluppo  Italia  Spa  comunica agli
istanti  l'importo dovuto, che dovra' essere corrisposto entro trenta
giorni   dalla  comunicazione.  A  pagamento  effettuato  l'eventuale
contenzioso  si estingue per cessazione della materia del contendere,
con spese legali compensate.
  106.  Al  fine  di  favorire  la crescita e lo sviluppo del tessuto
produttivo  nazionale,  e'  istituito il Fondo rotativo nazionale per
gli  interventi  nel  capitale  di  rischio.  Il  Fondo e' gestito da
Sviluppo  Italia  Spa  nel  rispetto  della  legislazione nazionale e
comunitaria  vigente,  per  effettuare  interventi  temporanei  e  di
minoranza,  comunque  non  superiori al 30 per cento, nel capitale di
imprese produttive, nei settori dei beni e dei servizi, per gli scopi
e  nelle  forme di cui ai commi da 107 a 110 con priorita' per quelli
cofinanziati dalle regioni.
  107.  Sviluppo  Italia  Spa e' autorizzata ad utilizzare le risorse
del  Fondo  di  cui  al  comma  106  per  sottoscrivere o acquistare,
esclusivamente  a condizioni di mercato, quote di capitale di imprese
produttive che presentino nuovi programmi di sviluppo ovvero, secondo
le  modalita'  indicate  dal  CIPE  ai  sensi del comma 110, quote di
minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese.
  108.  Gli  interventi  non  possono riguardare consolidamenti delle
passivita'  delle  imprese,  ne'  operazioni  per il salvataggio e la
ristrutturazione  di imprese in difficolta'. La gestione del Fondo di
cui   al   comma   106  e'  soggetta  alla  disciplina  di  controllo
generalmente  applicata  ai  fondi  di  rischio privati e deve essere
condotta  secondo  criteri  tali da non determinare le condizioni per
configurare  un  aiuto  di  Stato, ai sensi della comunicazione della
Commissione europea 2001/C-235/03 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee C 235 del 21 agosto 2001, in materia di aiuti
di  Stato  e  capitale di rischio. Il Fondo non investira' in imprese
operanti in settori ai quali si applicano regole comunitarie speciali
in  materia  di  aiuti  di Stato nonche' nelle imprese di produzione,
trasformazione    o   commercializzazione   dei   prodotti   elencati
nell'allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea.
  109.  La  partecipazione  puo'  riguardare  esclusivamente  medie e
grandi   imprese   come   qualificate  dalla  normativa  nazionale  e
comunitaria.
  110. Le condizioni e le modalita' di attuazione degli interventi di
cui ai commi da 106 a 109 sono approvate dal CIPE. In particolare, il
CIPE stabilisce:
    a) i criteri generali di valutazione;
    b) la durata massima, comunque non superiore a cinque anni, della
partecipazione al capitale.
  111. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi da 106 a
110  e'  autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e
di 45 milioni di euro per l'anno 2005.
  112.  E' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali  un  Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione
dei  lavoratori  nelle  imprese.  Il  Fondo interviene in sostegno di
programmi,  predisposti  per  la  attuazione  di  accordi sindacali o
statuti  societari,  finalizzati  a valorizzare la partecipazione dei
lavoratori  ai  risultati  o  alle  scelte  gestionali  delle imprese
medesime.
  113.  Per  la  gestione  del  Fondo di cui al comma 112, avente una
dotazione  iniziale di 30 milioni di euro, e' costituito, con decreto
di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, un Comitato paritetico, composto da dieci esperti, dei quali
due  in  rappresentanza  del  Ministero  del lavoro e delle politiche
sociali  e  otto  in  rappresentanza delle associazioni sindacali dei
datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori maggiormente rappresentative a
livello  nazionale.  Il  Comitato paritetico elegge al suo interno il
presidente  e  adotta il proprio regolamento di funzionamento. Con il
medesimo  decreto  ministeriale sono stabiliti i criteri fondamentali
di gestione del Fondo.
  114.  Con  successivi  decreti,  il  Ministro  del  lavoro  e delle
politiche sociali adegua le modalita' di gestione del Fondo di cui al
comma   112,   sulla   base  del  recepimento  di  eventuali  accordi
interconfederali  o  di  avvisi comuni tra le parti sociali, anche in
attuazione degli indirizzi dell'Unione europea.
  115.  Il  Comitato  paritetico  redige  annualmente  una relazione,
contenente  gli esiti del monitoraggio sull'utilizzo del Fondo di cui
al  comma  112,  che  viene trasmessa dal Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali  alle  competenti  Commissioni  parlamentari ed al
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
  116.  All'articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante
norme  per  l'elaborazione  del  metodo  normalizzato per definire la
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui
al  decreto  del  Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,
come  modificata  dall'articolo 31, comma 21, della legge 27 dicembre
2002,  n.  289,  le  parole:  "quattro  anni"  sono  sostituite dalle
seguenti: "cinque anni".
  117.  All'articolo  7  del  decreto-legge  8  luglio  2002, n. 138,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 2002, n. 178,
dopo il comma 1-quater, sono inseriti i seguenti:
"1-quinquies.     La     riscossione    delle    entrate    derivanti
dall'utilizzazione  dei  beni  demaniali  trasferiti  all'ANAS Spa ai
sensi  del  comma  1-bis  e' effettuata con le modalita' previste dal
capo  III  del  decreto  legislativo  9  luglio  1997, n. 241, previa
convenzione tra l'ANAS Spa e l'Agenzia delle entrate.
1-sexies.  All'articolo  17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' autorizzare la
riscossione  coattiva  mediante  ruolo  di  specifiche  tipologie  di
crediti  delle  societa'  per  azioni  interamente  partecipate dallo
Stato, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.
3-ter.  In  caso  di  emanazione  dell'autorizzazione di cui al comma
3-bis,  la  societa'  interessata  stipula  apposita  convenzione con
l'Agenzia  delle  entrate e l'iscrizione a ruolo avviene a seguito di
un'ingiunzione  conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico
di  cui  al  regio  decreto  14  aprile 1910, n. 639, vidimata e resa
esecutiva   dalla  direzione  regionale  dell'Agenzia  delle  entrate
competente  in  ragione  della dislocazione territoriale dell'ufficio
della societa' che l'ha richiesta"".
  118.  Nell'anno  2004, ai concessionari e ai commissari governativi
del  servizio  nazionale  della  riscossione  e'  corrisposto,  quale
remunerazione  per  il servizio svolto, un importo pari a 470 milioni
di  euro,  che  tiene  luogo,  per  i ruoli emessi da uffici statali,
dell'aggio  di  cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile
1999,  n.  112,  e  dell'aggio di cui all'articolo 12, comma 2, della
legge  27  dicembre  2002,  n. 289. Resta fermo l'aggio, a carico del
debitore, previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112.
  119. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare  entro  il  30 luglio 2004, l'importo di cui al comma 118 e'
ripartito,  per una quota pari al 96 per cento, tra i concessionari e
i  commissari  governativi  secondo  la  percentuale con la quale gli
stessi  hanno  usufruito  della  clausola  di  salvaguardia e, per la
restante   quota,   tra  tutti  i  commissari  governativi  e  tra  i
concessionari  per  i  quali  vige l'obbligo della redazione bilingue
degli atti.
  120. All'onere derivante dall'attuazione del comma 118, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
  121.  All'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237,
concernente  i  soggetti  incaricati  della riscossione delle entrate
precedentemente  riscosse  dai servizi autonomi di cassa degli uffici
finanziari, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al comma 1, le parole: "Per i compensi" sono sostituite dalle
seguenti: "Fino al 31 dicembre 2003, per i compensi";
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
    "2-bis.  A decorrere dal 1° gennaio 2004, il compenso spettante a
concessionari,  banche e Poste italiane Spa e' determinato sulla base
di apposita convenzione stipulata con l'Agenzia delle entrate, tenuto
conto dei costi diretti e indiretti del servizio".
  122.  Dalle  disposizioni  di cui al comma 121 non possono derivare
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
  123.  All'articolo  5, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24  novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "Ad esse non si applicano"
sono  inserite  le  seguenti: ", fermo restando quanto previsto dalla
lettera b) del comma 7 del presente articolo,".
  124.  Al  comma  30 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, le parole da: "negli articoli" fino alla fine del comma
sono  sostituite dalle seguenti: "nei commi da 5 a 11, da 19 a 28 del
presente  articolo  e  negli  articoli  da  33  a  37 del testo unico
bancario".
  125.  La lettera g) del comma 27 dell'articolo 32 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, e' sostituita dalla seguente:
"g)  siano  state  realizzate  nei porti e nelle aree appartenenti al
demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonche' nei terreni gravati da
diritti di uso civico".
  126.  Al  comma  17 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, dopo le parole: "attivita' di promozione" sono inserite
le  seguenti:  "rivolte  ai  medici,  agli  operatori  sanitari  e ai
farmacisti".
  127.  All'articolo  50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  le  parole:  "Tessera del cittadino", ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: "Tessera sanitaria";
    b) la sigla: "TC", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente:
"TS";
    c)  al  comma  13,  le  parole:  "della TC" sono sostituite dalle
seguenti: "della TS nella carta di identita' elettronica o".
  128.  In  aggiunta  a quanto previsto nella tabella D allegata alla
presente  legge,  al  Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate,  di  cui
all'articolo  61  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' attribuito
un rifinanziamento di 2.700 milioni di euro per l'anno 2007.
  129.  La  dotazione  del Fondo di cui al comma 128 e' utilizzabile,
previa  delibera  del CIPE, adottata ai sensi dell'articolo 60, comma
1,  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche per il finanziamento
aggiuntivo   degli   strumenti   di  incentivazione  le  cui  risorse
confluiscono al fondo di cui all'articolo 60, comma 3, della legge 27
dicembre  2002,  n.  289.  La  diversa  allocazione tra gli strumenti
d'intervento all'interno dei Fondi di cui agli articoli 60 e 61 della
predetta legge n. 289 del 2002 e' deliberata dal CIPE.
  130.  All'articolo  60  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono
apportate le seguenti modifiche:
    a)  al  comma  1,  le parole: "degli interventi finanziati o alle
esigenze  espresse  dal  mercato  in  merito  alle  singole misure di
incentivazione"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "degli interventi
finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole
misure  di  incentivazione  e  alla  finalita' di accelerazione della
spesa  in  conto capitale. Per assicurare l'accelerazione della spesa
le  amministrazioni  centrali  e le regioni presentano al CIPE, sulla
base delle disponibilita' finanziarie che emergono ai sensi del comma
2,  gli  interventi  candidati,  indicando  per  ciascuno  di  essi i
risultati   economico-sociali   attesi   e  il  cronoprogramma  delle
attivita'  e  di  spesa.  Gli  interventi  finanziabili  sono attuati
nell'ambito   e  secondo  le  procedure  previste  dagli  Accordi  di
programma  quadro.  Gli interventi di accelerazione da realizzare nel
2004  riguarderanno  prioritariamente i settori sicurezza, trasporti,
ricerca, acqua e rischio idrogeologico";
    b)  al  comma  2,  le parole: "ogni quattro mesi" sono sostituite
dalla   seguente:   "semestralmente"  e  dopo  le  parole:  "relativa
localizzazione"   sono   aggiunte   le   seguenti:  ",e  sullo  stato
complessivo di impiego delle risorse assegnate".
  131.  Le  procedure  stabilite dal CIPE in materia di monitoraggio,
revoca  e riprogrammazione degli interventi inseriti negli Accordi di
programma  quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della
legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  per  gli interventi che vi sono
inclusi,  anche se finanziati con risorse diverse da quelle destinate
alle  aree  sottoutilizzate, sono vincolanti per tutti i soggetti che
sottoscrivono tali Accordi.
  132.   I  contribuenti  che  hanno  inoltrato  le  istanze  per  la
concessione del credito d'imposta ai sensi dell'articolo 62, comma 1,
lettera  d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e che, per effetto
della  deliberazione del CIPE n. 23/03 del 25 luglio 2003, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2003, hanno ricevuto
da  parte  dell'Agenzia delle entrate comunicazione della concessione
del predetto contributo nel mese di settembre del 2003 possono:
    a)  avviare  la realizzazione dell'investimento entro il 31 marzo
2004;
    b)  utilizzare  il  contributo  entro  il terzo anno successivo a
quello  nel  quale  e'  stata presentata l'istanza di cui alla citata
lettera d). I limiti di utilizzazione minimi e massimi previsti dalla
lettera  f) del comma 1 del citato articolo 62 della legge n. 289 del
2002 per l'anno di presentazione dell'istanza e per l'anno successivo
sono differiti di un anno.
  133.  Le  disposizioni  di  cui  alla  lettera  b) del comma 132 si
applicano  anche ai soggetti che beneficiano del credito d'imposta ai
sensi delle disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c),
ultimi due periodi, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
  134.  Per  le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443,  ad  eccezione  di  quelle  incluse  nei  piani finanziari delle
concessionarie  e nei relativi futuri atti aggiuntivi, che presentano
un  potenziale  ritorno economico derivante dalla gestione dell'opera
stessa,  la  richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere
accompagnata   da   una   analisi   costi-benefici   e  da  un  piano
economico-finanziario  che  indichi  le  risorse  utilizzabili per la
realizzazione  e  i proventi derivanti dall'opera. Il CIPE assegna le
risorse  finanziarie  a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma
7,  lettera f), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella
misura  prevista dal piano economico-finanziario cosi' come approvato
unitamente  al  progetto preliminare, e individua, contestualmente, i
soggetti  autorizzati  a  contrarre  i mutui o altra forma tecnica di
finanziamento.
  135.  Il  finanziamento di cui al comma 134 puo' essere concesso da
Infrastrutture  Spa,  dalla  Cassa  depositi  e prestiti, dalla Banca
europea  per gli investimenti ovvero dagli altri soggetti autorizzati
all'esercizio  del  credito  ai  sensi del testo unico delle leggi in
materia  bancaria  e  creditizia,  di  cui  al decreto legislativo 1°
settembre  1993,  n. 385. Al piano economico-finanziario dei progetti
da  presentare  per  la  richiesta di assegnazione di risorse al CIPE
deve  essere  allegata la formale manifestazione della disponibilita'
di   massima   al   finanziamento  da  parte  dei  predetti  soggetti
finanziatori.
  136.   I  proventi  derivanti  dall'opera,  individuati  nel  piano
economico-finanziario  approvato  e  specificati  nella  delibera  di
approvazione  del  CIPE,  sono destinati prioritariamente al rimborso
dei  finanziamenti  acquisiti  ai sensi del comma 135; su di essi non
sono  ammesse  azioni  da  parte  di  creditori  diversi dal soggetto
finanziatore, fino all'estinzione del relativo debito.
  137. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla
gestione  dell'infrastruttura  finanziata  ai sensi del comma 135, il
nuovo   concessionario   assume,   senza   liberazione  del  debitore
originario, il debito residuo nei confronti del soggetto finanziatore
e subentra nei relativi rapporti contrattuali.
  138. Le somme eventualmente dovute al precedente concessionario per
l'utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il
riscatto  degli  stessi  o  a  qualsiasi  altro titolo sono destinate
prioritariamente  al  rimborso  del  debito residuo nei confronti dei
soggetti finanziatori. Il concedente garantisce il debito residuo nei
confronti  dei  soggetti  finanziatori  fino  al rilascio della nuova
concessione.
  139.  Il CIPE, con il supporto del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti, esercita la funzione di vigilanza sulla realizzazione
degli interventi, anche nell'interesse dei soggetti finanziatori.
  140. Le tariffe relative alle prestazioni di servizi rese possibili
dalla realizzazione delle opere di cui al comma 134 sono determinate,
sulla  base del piano economico-finanziario previsto al comma 134. Il
CIPE,  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
presente     legge,    approva    lo    schema    tipo    di    piano
economico-finanziario.  L'adeguamento  tariffario  e' regolato con il
metodo  del price cap, inteso come limite massimo della variazione di
prezzo unitario vincolata per un periodo pluriennale, tenendo conto:
    a)  del  tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi
precedenti,  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie di operai ed
impiegati rilevato dall'ISTAT;
    b)   dell'obiettivo   di   variazione   del   tasso   annuale  di
produttivita', prefissato per un periodo quinquennale.
  141.  Nella  determinazione delle tariffe di cui al comma 140 si fa
altresi' riferimento ai seguenti elementi:
    a)   recupero  di  qualita'  del  servizio  rispetto  a  standard
prefissati per un periodo quinquennale;
    b)  suddivisione simmetrica tra gestori dei servizi e mercato del
differenziale dei margini di produttivita' rispetto a quanto definito
nel piano finanziario;
    c)  costi  derivanti  da  eventi imprevedibili ed eccezionali, da
mutamenti del quadro normativo;
    d) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo
ed  alla  gestione  della  domanda  attraverso l'uso efficiente delle
risorse, sostenuti nell'interesse generale;
    e) adeguato ritorno sul capitale investito.
  142.  Gli  elementi  indicati nel terzo periodo del comma 140 e nel
comma  141  possono  essere  modificati  dal  CIPE,  con  delibera da
sottoporre  al  controllo  preventivo  della  Corte  dei conti. Nelle
ipotesi  di  cui  ai  commi  da 134 a 141, quando la fissazione della
tariffa  non  rientra nelle competenze di una autorita' indipendente,
la  tariffa  e' fissata dal CIPE presieduto in maniera non delegabile
dal Presidente del Consiglio dei ministri.
  143.  Per  l'anno  2004,  la  dotazione  del Fondo nazionale per il
sostegno  alla  progettazione  delle  opere pubbliche delle regioni e
degli  enti  locali,  di  cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e' stabilita in 30 milioni di euro.
  144.  Per l'anno 2004, la dotazione finanziaria del Fondo nazionale
per  la  realizzazione  di infrastrutture di interesse locale, di cui
all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' stabilita in
70 milioni di euro.
  145. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 55 della legge 28
dicembre   2001,   n.  448,  e  le  domande  da  presentare  ai  fini
dell'ammissione  ai contributi a valere sui Fondi di cui ai commi 143
e  144  devono  essere  corredate dal progetto preliminare dell'opera
ovvero    dell'infrastruttura   che   si   intende   realizzare.   La
presentazione  del progetto preliminare e' presupposto indispensabile
ai  fini  dell'erogazione  del  contributo,  a  condizione che l'ente
assegnatario assuma, nella medesima domanda, l'impegno a trasmettere,
entro  la  data da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  lo studio di fattibilita' e la formale comunicazione
della  conclusione  della  fase  di progettazione finanziaria, quando
richiesti dalle vigenti disposizioni.
  146.  Il  comma 2 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e' sostituito dal seguente:
"2.  L'esecutore  dei  lavori  e' obbligato a costituire una garanzia
fideiussoria  del  10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di
aggiudicazione  con  ribasso  d'asta  superiore  al  10 per cento, la
garanzia  fideiussoria e' aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono  quelli  eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore
al 20 per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto
di ribasso superiore al 20 per cento".
  147.  Dopo  il comma 2-bis dell'articolo 30 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e' inserito il seguente:
"2-ter.   La   garanzia   fideiussoria   di   cui   al   comma  2  e'
progressivamente     svincolata     a     misura     dell'avanzamento
dell'esecuzione,  nel  limite  massimo del 75 per cento dell'iniziale
importo  garantito.  Lo  svincolo,  nei  termini  e  per  le  entita'
anzidetti,   e'   automatico,   senza  necessita'  di  benestare  del
committente,   con  la  sola  condizione  della  preventiva  consegna
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario,
degli  stati  di  avanzamento  dei  lavori o di analogo documento, in
originale  o  in  copia  autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
L'ammontare  residuo,  pari  al  25  per  cento dell'iniziale importo
garantito,  e' svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le
eventuali  pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei
quindici  giorni  dalla  consegna  degli stati di avanzamento o della
documentazione  analoga  costituisce  inadempimento  del  garante nei
confronti  dell'impresa  per  la  quale  la  garanzia e' prestata. La
mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina
la  revoca  dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte
del  soggetto  appaltante  o concedente, che aggiudica l'appalto o la
concessione  al  concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia
copre  gli  oneri  per  il mancato od inesatto adempimento e cessa di
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.  Le  disposizioni  di cui al presente comma si applicano
anche  ai  contratti  in  corso anche se affidati dai soggetti di cui
all'articolo  2,  comma 2, lettera b), anteriormente alla data del 1°
gennaio 2004".
  148.  Al comma 1 dell'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n.
388,   e'   aggiunta   la   seguente   lettera:   "c-bis)  realizzare
infrastrutture   primarie   con   interventi   intersettoriali".  Per
l'attuazione della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 137 della
legge  23  dicembre  2000,  n. 388, introdotta dal presente comma, e'
autorizzata  una ulteriore spesa pari a 25 milioni di euro per l'anno
2004.
  149.  Fino al 31 dicembre 2006, la quota del valore dell'opera che,
ai  sensi  della  legge  21  dicembre  2001,  n.  443,  e  successive
disposizioni   attuative,   deve  essere  realizzata  dal  contraente
generale  con  anticipazione  di  risorse  proprie, non puo' superare
complessivamente  il 20 per cento dell'importo dell'affidamento posto
a  base  di  gara.  Il  pagamento  al contraente generale della quota
finanziaria   in   proprio  avviene,  in  unica  soluzione,  all'atto
dell'ultimazione dei lavori.
  150.  Qualora  la  regione  interessata  non provveda, entro trenta
giorni dalla richiesta del soggetto proponente, all'attivazione degli
accordi  di  programma  per la localizzazione degli interventi di cui
all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non siano
stati  attuati  ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999,
n.  136,  si  provvede, su proposta del medesimo soggetto proponente,
comunicata   alla   Presidenza   del  Consiglio  dei  ministri,  alla
rilocalizzazione  del  programma  in  altra  regione. A tale fine, il
presidente   della   giunta   regionale  ed  il  sindaco  del  comune
interessati  alla  nuova  localizzazione, sottoscrivono un accordo di
programma,  ai  sensi  dell'articolo  34  del  testo  unico di cui al
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267, da ratificare entro
diciotto  mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il   finanziamento   dei   programmi  e'  comunque  subordinato  alle
disponibilita'  esistenti,  alla  data  della  ratifica  da parte del
comune  dell'accordo  di programma, sullo stanziamento destinato alla
realizzazione  del  programma  di  cui  al  citato  articolo  18  del
decreto-legge  13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
  151.  Al  comma  1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n.
443,  come  sostituito  dal  comma  3 dell'articolo 13 della legge 1°
agosto  2002,  n. 166, dopo le parole: "modernizzazione e lo sviluppo
del  Paese"  sono  inserite  le  seguenti:  "nonche'  per  assicurare
efficienza  funzionale  ed  operativa e l'ottimizzazione dei costi di
gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi
centrali  e  la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui
rilevanza culturale trascende i confini nazionali".
  152.  All'articolo 7, comma 15, lettera e), della legge 22 dicembre
1986,   n.   910,   e   successive   modificazioni,  le  parole:  "e,
contestualmente, e' sospesa la realizzazione delle altre tratte" sono
soppresse.
  153.  Per  lo  sviluppo  e  la  realizzazione  delle infrastrutture
aeroportuali  secondo le finalita' di cui alla legge 5 febbraio 1992,
n.  139,  e' concesso un contributo in conto capitale di 27,3 milioni
di  euro  per  il 2004. Per permettere l'applicazione del regolamento
(CE)  n.  1177/2002  del  Consiglio,  del 27 giugno 2002, relativo al
meccanismo  di  difesa  temporaneo  della  cantieristica  europea dal
dumping  dei  Paesi  asiatici, e' stanziata la somma di 10 milioni di
euro  per l'anno 2004. Con decreto del Ministero delle infrastrutture
e  dei  trasporti  vengono  stabilite le modalita' di concessione del
contributo.  L'efficacia  delle  disposizioni  del  presente comma e'
subordinata,  ai  sensi  dell'articolo  88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo  della  Comunita' europea, alla preventiva approvazione da
parte della Commissione europea.
  154.  I  risparmi  derivanti dalla riduzione dei tassi di interesse
applicati  con  riferimento  ai  mutui  accesi  mediante utilizzo del
contributo  annuo  di cui alla deliberazione del CIPE del 21 dicembre
1995,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1996, a
valere  sulle  risorse di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio
1992,   n.   211,   sono  riassegnati  alla  regione  Veneto  per  il
completamento del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto.
  155.  Le  operazioni  con oneri a carico dei bilanci degli enti del
settore  pubblico  allargato  di  cui  all'articolo  27 della legge 5
agosto  1978,  n. 468, volte all'acquisizione della disponibilita' di
beni  da  adibire  al  trasporto  pubblico  locale  e degli eventuali
servizi accessori, possono essere effettuate anche mediante contratti
di leasing operativo ai sensi del comma 156.
  156.  Le  operazioni  con  oneri a carico del bilancio dello Stato,
volte all'acquisizione della disponibilita' di beni e degli eventuali
servizi  accessori,  possono  essere effettuate mediante contratti di
leasing  operativo, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa
vigente,  compresa  quella a carattere speciale. Qualora l'operazione
sia   effettuata   in   deroga   alla   normativa  vigente,  essa  e'
preventivamente  autorizzata,  tenuto  conto  della  natura  dei beni
oggetto   dell'acquisizione   e   degli   aspetti  tecnico-finanziari
dell'operazione  stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro competente, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
  157.  Per  il  conseguimento dei risultati di maggiore efficienza e
produttivita'  dei servizi di trasporto pubblico locale, e' istituito
un  apposito  fondo  presso  il  Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.  La  dotazione  del fondo per l'anno 2004 e' fissata in 33
milioni  di  euro.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri,  sentita  la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono  stabilite le
modalita'  di  riparto  delle risorse di cui al presente comma. Quota
parte,  pari  a  10 milioni di euro, e' destinata al riequilibrio dei
maggiori  esborsi  sostenuti  dalle  aziende di trasporto a titolo di
IRAP  entro la data del 1° gennaio 2003 in relazione a contributi per
i  quali e' prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte
sui  redditi,  in  misura  proporzionale  all'entita'  degli  esborsi
sostenuti. Gli importi corrisposti ai sensi del terzo periodo possono
essere  utilizzati  in  compensazione,  ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  158.  E' autorizzata in favore del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  la  spesa  di 5 milioni di euro per l'anno 2004, di 7
milioni  di  euro  per l'anno 2005 e di 10 milioni di euro per l'anno
2006  destinati  alla  progettazione e alla realizzazione di tutte le
opere  di integrazione del passante di Mestre con il territorio delle
comunita' locali.
  159.  Per il sostegno e l'ulteriore potenziamento dell'attivita' di
ricerca  scientifica  e  tecnologica e' riconosciuto un contributo in
conto  capitale  fino a 20 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005 e
fino  a 15 milioni di euro per l'anno 2006 a valere, fino all'importo
di  15  milioni  di  euro  per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006,
sulle  risorse  disponibili  previste ai sensi dell'articolo 3, comma
101,  della  presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei    ministri,    su   proposta   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  sono determinate le misure e le
tipologie  degli  interventi  ammessi  al  finanziamento  nonche' dei
destinatari, nel rispetto della normativa comunitaria.
  160.  Per  la  promozione  e il sostegno delle attivita' di ricerca
avanzata   nel   settore   della   fisica,  realizzate  in  strutture
specializzate  per  progetti  innovativi  riferiti  alla cooperazione
scientifica internazionale e per l'avviamento di strutture di recente
istituzione,  e' autorizzata per l'anno 2004 la spesa di 2 milioni di
euro in favore dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF).
  161.  Per l'anno 2004 e' altresi' autorizzata la spesa di 1 milione
di  euro  per la concessione di un contributo in favore dell'Istituto
nazionale per la fisica della materia (INFM).
  162.  Per  la  prosecuzione  degli  interventi  previsti  ai  sensi
dell'articolo  1  della legge 8 novembre 2002, n. 264, e' autorizzata
la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.
  163.  Nella  ricorrenza  del cinquantesimo anniversario del secondo
ricongiungimento  di  Trieste  all'Italia,  e'  concesso al comune di
Trieste un contributo straordinario di 5.000.000 di euro.
  164. Il contributo di cui al comma 163 e' destinato a concorrere ad
iniziative  riguardanti  l'organizzazione di celebrazioni, congressi,
seminari, mostre, convegni di studio e attivita' editoriali.
  165.  Il  contributo  di  cui al comma 163 e' altresi' destinato al
recupero  e  al  restauro  di  beni  storici, monumentali, artistici,
architettonici  e  museali  di  particolare  pregio  o  significato e
interesse storico, sociale o culturale.
  166.  Per  l'esercizio  delle  attivita'  istituzionali  del Centro
nazionale  di  studi  leopardiani  e' autorizzata la spesa di 250.000
euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
  167.  Al  fine  di  potenziare  la ricerca biomedica in Italia e in
particolare  nelle  aree  territoriali  di  cui  all'obiettivo  2, e'
assegnato   all'Universita'   campus   bio-medico   (CBM),   di   cui
all'articolo  19  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28
ottobre  1991,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 256 del 31
ottobre 1991, l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 30
milioni   di  euro  per  l'anno  2005  per  la  realizzazione  di  un
policlinico universitario.
  168. Al fine di sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza nel
campo  della prevenzione e cura della cecita', nonche' per consentire
iniziative   di  collaborazione  e  partenariato  internazionale,  lo
stanziamento  annuo  previsto  dall'articolo  1 della legge 28 agosto
1997,  n. 284 , e' incrementato dell'importo di euro 600.000 annui da
destinare  alle  finalita'  di  cui  all'articolo  2,  comma 3, della
medesima legge n. 284 del 1997.
  169.  Alle  procedure  nazionali  di  rilascio delle autorizzazioni
all'immissione  in  commercio  di medicinali per uso umano e relative
modifiche   si   applicano   i   tempi   e   le   modalita'  di  cui,
rispettivamente,   all'articolo  17,  paragrafo  1,  della  direttiva
2001/83/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 6 novembre
2001,  e  agli  articoli  4,  5 e 6 del regolamento (CE) n. 1084/2003
della Commissione, del 3 giugno 2003.
  170.  E'  autorizzato  lo stanziamento di 8 milioni di euro per gli
anni  2004,  2005  e 2006 a favore dell'Istituto superiore di sanita'
per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 92, comma 7, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  171.  Al  fine  di  semplificare le procedure e gli adempimenti, il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti predispone idonei
sistemi  per la gestione informatizzata di tutti i pagamenti su conto
corrente postale, a qualsiasi titolo dovuti, relativi alle operazioni
di  competenza.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sulla   base   di   apposita   convenzione  tra  il  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei trasporti e Poste italiane Spa, sono definiti,
senza   oneri   aggiuntivi   per   lo   Stato,   termini,  diritti  e
corrispettivi,    modalita'    di   attuazione,   ivi   compresi   la
realizzazione,   la   gestione   e   lo   sviluppo  delle  specifiche
infrastrutture   tecnologiche,   le   procedure   applicative   e  di
informazione all'utenza.
  172.  Il  nuovo  servizio  non  potra'  intervenire  a  danno  o in
sostituzione delle prestazioni attualmente gia' previste dal servizio
universale.
  173.  Al  comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n.
353,  il  quarto  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti: "Nei comuni
sprovvisti  di  piano  regolatore  e'  vietata  per  dieci  anni ogni
edificazione  su  area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata
per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici
nonche'  di  strutture  e  infrastrutture finalizzate ad insediamenti
civili  ed  attivita'  produttive,  fatti  salvi  i casi in cui detta
realizzazione  sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli
strumenti urbanistici vigenti a tale data".
  174.  Per  favorire il rilancio minerario energetico del bacino del
Sulcis,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1994,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il
termine previsto nel comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e' prorogato al 31 dicembre 2004.
  175.  Le  risorse  finanziarie  previste  dal  comma  2  del citato
articolo  57 della legge n. 449 del 1997 sono integrate con l'importo
di  25 milioni di euro a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui
all'articolo  8,  comma  3,  del  citato decreto del Presidente della
Repubblica  28  gennaio 1994 e sono erogate con le modalita' previste
dal comma 3 del medesimo articolo 57.
  176.   Al   fine   di   agevolare   lo   sviluppo  dell'economia  e
dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2004-2006 i limiti di
impegno  di  cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la
decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
  177.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 54, comma 13,
della  legge  27  dicembre 1997, n. 449, i limiti di impegno iscritti
nel  bilancio  dello  Stato  in  relazione  a specifiche disposizioni
legislative sono da intendere quale concorso dello Stato al pagamento
di  una  quota  degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni
finanziarie  che  i  soggetti  interessati,  diversi  dalle pubbliche
amministrazioni  come  definite  secondo  i  criteri  di contabilita'
nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione
di  investimenti.  La  quota  di  concorso e' fissata con decreto del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, emanato di concerto con il
Ministro competente.
  178. La disposizione di cui al comma 177 si applica ai mutui e alle
altre  operazioni  finanziarie  stipulati  dopo la data di entrata in
vigore della presente legge.
  179.  All'articolo  11 della legge 7 marzo 2001, n. 78, al comma 6,
dopo  la  parola:  "disponibili"  sono  inserite  le seguenti: "al 1°
gennaio  2004  e  autorizzate  ai  sensi dei commi 2 e 3 del presente
articolo" e le parole: "gia' predisposti e" sono soppresse.
  180.  Al  comma 3 dell'articolo 45 della legge 28 dicembre 2001, n.
448,  le  parole:  "e  della  Fiera  di Verona" sono sostituite dalle
seguenti:  ",  della  Fiera  di Verona, della Fiera di Foggia e della
Fiera di Padova".
  181.  Alle  imprese  editrici  di  quotidiani e di periodici e alle
imprese  editrici  di  libri  iscritte al registro degli operatori di
comunicazione  e'  riconosciuto  un  credito d'imposta pari al 10 per
cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa
delle testate edite e dei libri sostenuta nell'anno 2004. Con decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con il
Ministro  dell'economia  e delle finanze, sono stabilite le modalita'
di  riconoscimento  del credito di imposta anche al fine di garantire
il  rispetto  del  limite  di  spesa  fissato, per l'anno 2005, in 95
milioni di euro.
  182.  La  spesa  per  l'acquisto  della  carta  deve  risultare dal
bilancio certificato delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta
sia  acquistata  da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque
essere  ceduta  agli  editori  con  fatturazione  distinta  da quella
relativa ad ogni altra vendita o prestazione di servizio.
  183.  Sono  escluse  dal beneficio le spese per l'acquisto di carta
utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali:
    a)   i  quotidiani  ed  i  periodici  che  contengono  inserzioni
pubblicitarie  per  un'area  superiore  al  50  per cento dell'intero
stampato, su base annua;
    b)  i  quotidiani  ed i periodici non posti in vendita, cioe' non
distribuiti  con  un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad
eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni
senza fini di lucro;
    c)  i  quotidiani  o periodici che siano ceduti a titolo gratuito
per una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione;
    d)  i  quotidiani  ed  i  periodici  di pubblicita', cioe' quelli
diretti  a  pubblicizzare  prodotti  o servizi contraddistinti con il
nome  o  con  altro  elemento distintivo e diretti prevalentemente ad
incentivarne l'acquisto;
    e) i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza;
    f)  i  quotidiani  ed  i periodici di promozione delle vendite di
beni o di servizi;
    g)  i  cataloghi,  cioe'  pubblicazioni contenenti elencazioni di
prodotti  o  di  servizi  anche  se  corredati  da  indicazioni sulle
caratteristiche dei medesimi;
    h)   le   pubblicazioni   aventi  carattere  postulatorio,  cioe'
finalizzate  all'acquisizione  di  contributi,  di offerte, ovvero di
elargizioni  di  somme  di  denaro, ad eccezione di quelle utilizzate
dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose
esclusivamente per le proprie finalita' di autofinanziamento;
    i)  i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e
degli  enti  pubblici,  nonche'  di  altri organismi, ivi comprese le
societa' riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o
che svolgano una pubblica funzione;
    l)  i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o
altri  beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma,
lettera  c),  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,  n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al
regime  speciale previsto dallo stesso articolo 74 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
    m) i prodotti editoriali pornografici.
  184.  Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito
imponibile e puo' essere fatto valere anche in compensazione ai sensi
del  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta
non  e'  rimborsabile,  ma non limita il diritto al rimborso ad altro
titolo  spettante; l'eventuale eccedenza e' riportabile al periodo di
imposta successivo.
  185. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta
e  l'importo  del credito d'imposta di cui al comma 181 sono indicati
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante
il quale la spesa e' stata effettuata.
  186.  In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte
non   spettante  si  rendono  applicabili  le  norme  in  materia  di
accertamento,  riscossione e contenzioso nonche' le sanzioni previste
ai fini delle imposte sui redditi.
  187.  Il  comma 30, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28
dicembre  1995,  n. 549, si interpreta nel senso che, a decorrere dal
1° gennaio 2002, le cooperative di giornalisti editrici di agenzie di
stampa   quotidiane,   che  hanno  trasmesso  mediante  i  canali  in
concessione  esclusiva dell'Ente poste italiane fino alla data ultima
di  cessazione  del  servizio,  continuano  a  percepire i contributi
previsti  dal  comma  2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
250, e successive modificazioni, qualunque siano le attuali modalita'
di trasmissione.
  188.  I  termini finali per il completamento degli investimenti che
fruiscono delle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992,
n.  415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,
n.  488,  valido per il bando del 2000, per il settore dell'industria
relativo   alle   regioni   Abruzzo,  Molise,  Basilicata,  Calabria,
Campania,    Puglia,    Sardegna    e    Sicilia,   sono   prorogati,
rispettivamente,  al  30  giugno  2003  ed  al  30 giugno 2005, per i
soggetti che hanno richiesto l'erogazione del contributo in due o tre
tranche.
  189. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 181 a 188 e'
subordinata all'autorizzazione delle competenti autorita' europee.
  190.  Dei  contributi di cui all'articolo 52, comma 18, della legge
28  dicembre  2001,  n. 448, possono beneficiare in misura paritaria,
per  una  quota  pari  al  10  per  cento  della somma riservata alle
emittenti   radiofoniche,   le  emittenti  radiofoniche  nazionali  a
carattere comunitario. I nuovi soggetti beneficiari devono presentare
le domande entro il 31 gennaio 2004.
  191.   Alla   legge   24  dicembre  1957,  n.  1295,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all'articolo 2, il quarto comma e' abrogato;
    b) all'articolo 5, il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "L'Istituto  puo'  concedere  contributi  per interessi sui mutui
anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi
e  prestiti  per le finalita' istituzionali, con le disponibilita' di
un  fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato
con il versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di  Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma dell'articolo 5 del
regolamento  di  cui  al  decreto  del Ministro dell'economia e delle
finanze  19  giugno  2003,  n.  179,  nonche' con l'importo dei premi
riservati  al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14
aprile  1948, n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il
disposto dell'articolo 90, comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n.
289".
  192.  L'Istituto per il credito sportivo e' autorizzato a concedere
finanziamenti   alla   CONI   Servizi  Spa,  a  condizione  che  tali
finanziamenti  siano  utilizzati  per  la ristrutturazione del debito
esistente della societa' stessa.
  193. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n.  326, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
",  fermo  restando  quanto previsto ai sensi del secondo periodo", e
nel  secondo  periodo,  le parole: "diversi da" sono sostituite dalla
seguente: "inclusi".
  194.   Per   la   definizione  delle  posizioni  dei  concessionari
incaricati   della  raccolta  di  scommesse  sportive  ai  sensi  del
regolamento  di  cui  al  decreto del Ministro delle finanze 2 giugno
1998,  n. 174, anche al fine di dare attuazione ai principi formulati
nell'articolo  39, comma 12-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, si applicano le seguenti disposizioni:
    a)  i  concessionari che gestiscono il servizio di raccolta delle
scommesse   relative   ad   avvenimenti  sportivi  e  che  non  hanno
tempestivamente  aderito  alle  condizioni  ridefinite  con i decreti
interdirigenziali  del  6  giugno  e  del  2  agosto 2002, pubblicati
rispettivamente  nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002 e
n.  187  del  10 agosto 2002, possono farlo entro il 31 gennaio 2004,
mediante  comunicazione  al  CONI  e all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e pagamento, nel suddetto termine, del 30 per cento
del debito maturato, per solo capitale, a titolo di minimo garantito,
aumentato,  in  ragione  del  ritardo  nell'adesione, di un ulteriore
importo  complessivo,  pari ad euro 1.000. Le somme ancora dovute per
quote  di  prelievo  non  versate,  relative  agli anni fino al 2002,
maggiorate  dei  relativi interessi calcolati al tasso medio bancario
praticato  alla clientela primaria, sono versate, in tre rate di pari
importo, entro il 28 febbraio 2004, il 30 giugno 2004 e il 30 ottobre
2004.  Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del
decreto  legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, al netto di sanzioni e
maggiorate  dei  relativi interessi calcolati al tasso medio bancario
praticato  alla  clientela  primaria,  sono versate in cinque rate di
pari  importo, entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dall'anno
2004.  Le  cauzioni  prestate dai concessionari per la raccolta delle
scommesse  sportive ai sensi dell'articolo 8 della convenzione di cui
al  decreto direttoriale del 7 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 86 del 14 aprile 1999, costituiscono garanzia anche per
l'esatto  adempimento  di  tutti  gli obblighi di pagamento derivanti
dalle  rateizzazioni previste dalla presente lettera, previa verifica
della  loro  validita'  da  parte  del  CONI  e  dell'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di Stato. Il mancato versamento anche di una
sola  rata  nei  termini  previsti  dalla  presente  lettera comporta
l'immediata  decadenza  della  concessione, l'immediata decadenza del
concessionario  dal  beneficio del termine, l'immediato incameramento
delle cauzioni e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore
nazionale.  Gli  effetti  dei  provvedimenti che hanno determinato la
cessazione  dei  rapporti  di  concessione,  adottati  sulla base dei
citati decreti interdirigenziali del 6 giugno e del 2 agosto 2002, si
estinguono  nei  riguardi dei concessionari che effettuano l'adesione
prevista   nella   presente   lettera.  Nei  confronti  dei  medesimi
concessionari  cessano  gli  effetti  degli  atti  impositivi  emessi
dall'Amministrazione  finanziaria, per il recupero dell'imposta unica
sulle  scommesse sportive, relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002.
Dal 1° gennaio 2003, per ciascun anno di durata delle concessioni per
il  servizio  di  raccolta  delle  scommesse  relative ad avvenimenti
sportivi, il corrispettivo minimo dovuto da ciascun concessionario e'
pari  ai  prelievi  spettanti  all'amministrazione  concedente  sulle
scommesse effettivamente accertate nell'anno precedente, incrementato
dell'aumento  percentuale realizzatosi su base regionale nell'anno di
riferimento;
    b)  ai  concessionari  che  fanno atto di adesione ai sensi della
lettera  a),  nonche'  a  quelli che hanno tempestivamente aderito ai
decreti  interdirigenziali  di  cui  alla  medesima  lettera  a),  e'
consentito   versare   il   residuo   debito  maturato  a  titolo  di
integrazione  delle quote di prelievo maturate fino al raggiungimento
degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni
2000  e  2001,  ridotti del 33,3 per cento, in cinque rate annuali di
pari  importo.  Le  rate  sono versate entro il 30 ottobre di ciascun
anno a partire dal 2004. Il mancato versamento anche di una sola rata
nei   termini   previsti  dal  presente  comma  comporta  l'immediata
decadenza  dalla concessione, l'immediata decadenza dei concessionari
dal   beneficio   del   termine,   l'immediato   incameramento  della
fideiussione  e  la disattivazione del collegamento dal totalizzatore
nazionale.   Le   stesse  misure  sono  attivate  nei  confronti  dei
concessionari che ritardano di oltre trenta giorni il pagamento delle
ulteriori  somme  dovute,  fino  alla  scadenza  della concessione, a
titolo  di  integrazione fino al raggiungimento del minimo garantito,
quote di prelievo ed imposta unica;
    c)  per  quanto  non  diversamente stabilito in modo espresso dal
presente  comma,  restano  ferme  le disposizioni dell'articolo 8 del
decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2002,  n. 16, nonche' dei
decreti interdirigenziali 6 giugno e 2 agosto 2002;
    d)  alla  CONI Servizi Spa in considerazione delle minori entrate
ad essa derivate e' concesso un contributo di 6 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni dal 2004 al 2010.
  195.   All'articolo   39,   comma   7-bis,   capoverso  7-bis,  del
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 24 novembre 2003, n. 326, e' aggiunto il
seguente  periodo: "Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera
b)  dello  stesso  comma  e  per i quali entro il 31 dicembre 2003 e'
stato  rilasciato  il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1,
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
e  successive  modificazioni,  tale  disposizione  si  applica dal 1°
maggio 2004".
  196. Al comma 13 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  le  parole:  "pari  al  10  per  cento"  sono  sostituite dalle
seguenti: "pari al 30 per cento".
  197.  All'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano alle societa'
che  hanno  adempiuto  all'obbligo  di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38".
  198.  Le  societa'  sportive  possono  regolarizzare  le  posizioni
debitorie  nei  confronti  dell'INAIL  mediante  rateizzazione  degli
importi  dovuti relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Ai fini di
cui  al  periodo  precedente,  le societa' sono tenute a effettuare i
versamenti  in  un'unica rata entro il 30 novembre 2004 ovvero in due
rate  di  pari  importo, rispettivamente con scadenza al 30 settembre
2004 e al 30 aprile 2005.
  199.  Il  perfezionamento  della  procedura  prevista dal comma 198
comporta la preclusione, nei confronti delle societa' interessate, di
ogni accertamento e l'esclusione di sanzioni.
  200. Alle societa' sportive che operano nei campionati di calcio di
serie C1 e C2 e nel campionato di pallacanestro di serie A1 e A2, che
nel  periodo  di  imposta  2004  incrementano  il  numero dei giovani
sportivi  che  siano cittadini di Paesi membri dell'Unione europea di
eta'  compresa  tra  i  quattordici  e  i  ventidue  anni assunti con
contratto  di  lavoro  dipendente,  e' concesso un credito di imposta
pari  al  15 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a
tali  soggetti,  e  comunque nella misura massima annua di 5.164 euro
per dipendente.
  201.  Il  credito  di  imposta  di  cui  al  comma  200 e' fruibile
limitatamente  ai  nuovi  assunti che risultino eccedenti rispetto al
numero  medio dei giovani sportivi con contratto di lavoro dipendente
risultanti nel periodo di imposta 2003 e alle seguenti condizioni:
    a)  la  percentuale  dei  cittadini  di  Paesi membri dell'Unione
europea  rispetto  al  totale  dei  giovani sportivi dipendenti della
societa'  sportiva  deve  risultare  superiore a quella media dei tre
anni precedenti;
    b)   siano   osservati   gli   obblighi  di  legge  previsti  per
l'assicurazione contro gli infortuni e la morte;
    c)  le  societa'  abbiano  regolarmente  adempiuto  agli obblighi
tributari.
  202.  Il  credito  di imposta di cui al comma 200, che non concorre
alla  formazione  del reddito e del valore della produzione rilevante
ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ne' ai fini
del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917, e' utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio
2004,   esclusivamente   in   compensazione,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  203. Il credito di imposta di cui al comma 200 e' fruibile entro il
limite  di  spesa  di  1,5  milioni  di euro per l'anno 2004 e di 1,5
milioni di euro per l'anno 2005.
  204.   Per   consentire   lo   svolgimento   dei   propri   compiti
istituzionali,  nonche'  per  il finanziamento e il potenziamento dei
programmi  relativi  allo  sport  sociale,  agli  enti  di promozione
sportiva e' destinata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2004.
  205.  All'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il
comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Con decreto del Ministro per
i  beni  e  le  attivita'  culturali, di concerto con il Ministro del
lavoro  e  delle  politiche sociali e con il Ministro dell'economia e
delle  finanze, sono stabiliti le modalita' tecniche per l'iscrizione
all'assicurazione  obbligatoria  presso  l'ente  pubblico  di  cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1°  aprile 1978, n. 250,
nonche'  i  termini,  la  natura,  l'entita'  delle  prestazioni  e i
relativi  premi  assicurativi".  Il  decreto  di cui all'articolo 51,
comma  2-bis,  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' emanato entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  206.  All'articolo  82,  comma  1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, dopo la parola: "Lampedusa," sono inserite le seguenti: "nonche'
relativamente  ai  servizi  aerei  di  linea effettuati tra gli scali
aeroportuali di Reggio Calabria e Messina e di Foggia ed i principali
aeroporti nazionali,".
  207.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 4 dell'articolo 36 della
legge  17  maggio 1999, n. 144, il limite di rimborso al vettore o ai
vettori  aerei  selezionati e' incrementato di 10 milioni di euro per
gli anni 2004 e 2005 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2006.
  208.  Al comma 15 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  primo periodo, le parole: "sono abrogate le disposizioni"
sono   sostituite   dalle  seguenti:  "non  trovano  applicazione  le
disposizioni";
    b)  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente: "Al fine di
agevolare  la  gestione  liquidatoria  degli  enti locali in stato di
dissesto  finanziario, di cui al citato testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' stanziata, in via eccezionale,
la somma annua di 600 mila euro per il triennio 2004-2006".
  209.  Per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo
2001,  n. 88, e' stanziata la somma annuale di 10 milioni di euro per
ciascuno  degli  anni  2004,  2005  e 2006. Per gli interventi di cui
all'articolo  2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, e' stanziata la
somma annuale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005
e 2006.
  210.  Ai  fini  di cui al comma 209, all'articolo 1, comma 3, della
legge  16  marzo  2001,  n.  88, nonche' all'articolo 3, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti  27 dicembre 2001, n. 487, le parole: "nell'anno 2000" sono
sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2003".
  211.  Entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
presente  legge, con regolamento da adottare con decreto del Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono  emanate disposizioni
attuative,   nei   limiti   finanziari  indicati  al  comma  209,  in
particolare  per  determinare  le  condizioni  ed  i  criteri  per la
concessione dei contributi.
  212.  Per favorire il recupero del materiale rotabile, e' istituito
nello  stato  di  previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti  un apposito fondo, con una dotazione di un milione di euro
per   ciascuno   degli   anni   2004,   2005  e  2006,  da  destinare
all'erogazione di contributi a sostegno delle attivita' di ripristino
in uso del materiale rotabile dismesso adibito al trasporto merci.
  213.  I  contributi  previsti  dal  comma  212 sono attribuiti alle
piccole  e medie imprese, di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001, che esercitano servizi di trasporto
merci,  in  proporzione  alle  unita'  di  materiale rotabile da esse
acquistate e di nuovo poste in uso direttamente o attraverso cessione
ad altri soggetti che esercitano le medesime attivita' di trasporto.
  214. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, sono
disciplinate  le  condizioni,  le  modalita'  di  attribuzione  e gli
importi dei contributi di cui al comma 212.
  215.  Al  fine  di sostenere le attivita' dei distretti industriali
della  nautica  da diporto e' istituito nello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  un  apposito  fondo  con
dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2004, 1 milione di euro per
l'anno 2005 e 1 milione di euro per l'anno 2006.
  216.  Il fondo di cui al comma 215 e' destinato all'assegnazione di
contributi, per l'abbattimento degli oneri concessori, a favore delle
imprese  o dei consorzi di imprese operanti nei distretti industriali
dedicati  alla  nautica da diporto, che insistono in aree del demanio
fluviale e che ospitano in approdo almeno cinquecento posti barca.
  217.  Con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare  entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  sono individuate le aree di cui al comma 216 e sono
definite le modalita' di assegnazione dei contributi.
  218.  All'articolo  1  del  decreto-legge  31  maggio 1994, n. 332,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
"2.   L'alienazione  delle  partecipazioni  di  cui  al  comma  1  e'
effettuata   con   modalita'   trasparenti   e  non  discriminatorie,
finalizzate  anche  alla  diffusione dell'azionariato tra il pubblico
dei  risparmiatori e degli investitori istituzionali. Dette modalita'
di   alienazione   sono  preventivamente  individuate,  per  ciascuna
societa',  con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta  del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle attivita' produttive.
2-bis.  Al  fine  di  realizzare  la  massimizzazione del gettito per
l'Erario,  il  contenimento  dei  costi  e la rapidita' di esecuzione
della  cessione,  in  deroga  alle disposizioni di cui al comma 2, il
Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  individua,  con  proprio
decreto,   le   modalita'   di   alienazione   delle   partecipazioni
direttamente  detenute  dallo  Stato  non  di  controllo  e di valore
inferiore  ad  euro  50  milioni, secondo tecniche in uso nei mercati
finanziari e fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e
non discriminazione.
2-ter.  Alle  alienazioni  di cui al comma 2 si applica l'articolo 1,
comma  2,  della  legge  14  novembre  1995,  n.  481,  e  successive
modificazioni,  per  la dismissione delle partecipazioni di controllo
ivi  indicate,  salvo  il caso di alienazione di titoli azionari gia'
quotati  in  mercati  regolamentati nazionali o comunitari qualora il
collocamento sia rivolto, direttamente o indirettamente, ad un
pubblico indistinto di risparmiatori o di investitori istituzionali";
    b) al comma 5, le parole: "Il Ministro del tesoro, di concerto
con  il  Ministro del bilancio e della programmazione economica e con
il  Ministro  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, per
quanto  concerne  le  partecipazioni  del  Ministero del tesoro" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "Il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  per  quanto  concerne  le  proprie partecipazioni"; dopo le
parole:  "possono  affidare"  sono  inserite  le  seguenti: "anche in
deroga  alle  disposizioni  dell'articolo  24 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, ove applicabili"; dopo le parole: "presente decreto" e'
inserito   il   seguente   periodo:   "I  soggetti  incaricati  della
valutazione  possono  partecipare  ai consorzi di collocamento ma non
assumerne la guida";
    c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
    "5-bis.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 si applicano anche
agli  incarichi conferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze
in  relazione  a  piani  di  riordino, risanamento o ristrutturazione
delle societa' partecipate dallo Stato, propedeutici alla dismissione
della partecipazione".
  219. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n.  350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n.  409,  le  parole: "e' effettuato" sono sostituite dalle seguenti:
"puo' essere effettuato anche".
  220.  All'articolo  80,  comma  7, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  le  parole: "non coinvolto nella strutturazione dell'operazione
di alienazione" sono soppresse.
  221.  All'articolo  5  del  decreto-legge  29  marzo  1995,  n. 96,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1.  A  modifica  di  quanto  previsto dall'articolo 13, primo comma,
numero  5),  della  legge  16  aprile  1973,  n.  171,  la prevalente
partecipazione  pubblica  nelle  aziende  costituite  nei  comuni  di
Venezia  e  Chioggia  e'  assicurata dagli enti locali. Lo Stato puo'
cedere a enti locali ovvero a terzi la sua attuale partecipazione".
  222.  All'articolo  12,  secondo  comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, i numeri 1), 2) e 3) sono
sostituiti dai seguenti:
    "1)  la  partecipazione pubblica e' assicurata dalla regione, dal
comune, dalla provincia ed eventualmente da altri enti locali;
    2)  la  partecipazione dello Stato puo' essere effettuata anche a
mezzo di societa' controllate;
    3)  la  quota di partecipazione degli enti locali non puo' essere
inferiore al 60 per cento".
  223.  Il  comma 24 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n.
560,   si  interpreta  nel  senso  che  gli  alloggi  attualmente  di
proprieta' statale realizzati ai sensi dell'articolo 18 della legge 4
marzo   1952,  n.  137,  e  successive  modificazioni,  assegnati  ai
cittadini  italiani  in  possesso della qualifica di profugo ai sensi
dell'articolo  1  della  legge  4  marzo 1952, n. 137, sono ceduti in
proprieta'  ai  profughi  assegnatari o ai loro congiunti in possesso
dei  requisiti  previsti  dalla predetta legge. Per la determinazione
delle  condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e
le modalita' di pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore
alla data di presentazione della domanda di acquisto dell'alloggio.
  224. Gli immobili di cui al comma 3 dell'articolo 45 della legge 23
dicembre  2000,  n.  388,  e  successive  modificazioni, realizzati e
assegnati  ai  profughi,  non possono essere utilizzati per finalita'
diverse  da  quelle originarie e, di conseguenza, anche se gestiti da
amministrazioni  non statali, il preesistente vincolo di destinazione
non puo' essere modificato.
  225. Per i canoni degli immobili di cui al comma 3 dell'articolo 45
della  legge  23  dicembre  2000, n. 388, e successive modificazioni,
attualmente  di proprieta' statale, si applica la disciplina prevista
dal  comma 8-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n.
415,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n.
507.
  226.  All'articolo  7, comma 3, lettera r), della legge 17 dicembre
1971,   n.   1158,   come  sostituito  dall'articolo  4  del  decreto
legislativo 24 aprile 2003, n. 114, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  "Sono  devolute alla concessionaria, a decorrere dall'avvio
dell'esercizio  ferroviario, le somme riconosciute ad RFI Spa per gli
oneri di collegamento ferroviario tra la penisola e la Sicilia, nella
misura  prevista dall'Accordo di programma vigente alla stipula della
convenzione, con gli eventuali aggiornamenti".
  227.  All'articolo  2  del  decreto-legge  31  maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1.  Tra  le societa' controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato  operanti  nel  settore  della  difesa,  dei  trasporti,  delle
telecomunicazioni,  delle  fonti  di  energia, e degli altri pubblici
servizi,  sono  individuate  con decreto del Presidente del Consiglio
dei  ministri,  adottato  su  proposta  del  Ministro dell'economia e
finanze,  di  intesa  con  il  Ministro  delle  attivita' produttive,
nonche'  con  i Ministri competenti per settore, previa comunicazione
alle  competenti  Commissioni  parlamentari,  quelle nei cui statuti,
prima  di  ogni  atto  che  determini  la perdita del controllo, deve
essere  introdotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria una
clausola che attribuisca al Ministro dell'economia e delle finanze la
titolarita'  di uno o piu' dei seguenti poteri speciali da esercitare
di intesa con il Ministro delle attivita' produttive:
    a)   opposizione   all'assunzione,  da  parte  dei  soggetti  nei
confronti  dei  quali  opera  il  limite al possesso azionario di cui
all'articolo  3,  di  partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi
quelle  che  rappresentano  almeno  la  ventesima  parte del capitale
sociale  rappresentato  da azioni con diritto di voto nelle assemblee
ordinarie  o la percentuale minore fissata dal Ministro dell'economia
e  delle  finanze  con  proprio  decreto.  L'opposizione  deve essere
espressa  entro  dieci giorni dalla data della comunicazione che deve
essere  effettuata dagli amministratori al momento della richiesta di
iscrizione   nel   libro   soci,  qualora  il  Ministro  ritenga  che
l'operazione  rechi  pregiudizio  agli  interessi vitali dello Stato.
Nelle  more  di  decorrenza del termine per l'esercizio del potere di
opposizione,  il  diritto  di voto e comunque quelli aventi contenuto
diverso   da   quello   patrimoniale,   connessi   alle   azioni  che
rappresentano  la  partecipazione rilevante, sono sospesi. In caso di
esercizio   del   potere  di  opposizione,  attraverso  provvedimento
debitamente  motivato  in  relazione al concreto pregiudizio arrecato
dall'operazione agli interessi vitali dello Stato, il cessionario non
puo'  esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto
diverso   da   quello   patrimoniale,   connessi   alle   azioni  che
rappresentano  la  partecipazione rilevante e dovra' cedere le stesse
azioni  entro  un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale,
su  richiesta  del  Ministro dell'economia e delle finanze, ordina la
vendita  delle  azioni  che rappresentano la partecipazione rilevante
secondo  le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile.
Il   provvedimento   di   esercizio  del  potere  di  opposizione  e'
impugnabile   entro   sessanta  giorni  dal  cessionario  innanzi  al
tribunale amministrativo regionale del Lazio;
    b)  opposizione  alla  conclusione  di  patti  o  accordi  di cui
all'articolo  122  del  testo  unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio  1998, n. 58, nel caso in cui vi sia rappresentata almeno la
ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto
di  voto nell'assemblea ordinaria o la percentuale minore fissata dal
Ministro  dell'economia  e delle finanze con proprio decreto. Ai fini
dell'esercizio  del  potere  di  opposizione  la  CONSOB  informa  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  dei patti e degli accordi
rilevanti   ai  sensi  del  presente  articolo  di  cui  abbia  avuto
comunicazione  in  base al citato articolo 122 del testo unico di cui
al  decreto legislativo n. 58 del 1998. Il potere di opposizione deve
essere  esercitato  entro dieci giorni dalla data della comunicazione
effettuata  dalla  CONSOB.  Nelle  more di decorrenza del termine per
l'esercizio  del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque
quelli  aventi  contenuto  diverso  da  quello  patrimoniale dei soci
aderenti   al   patto   sono  sospesi.  In  caso  di  emanazione  del
provvedimento  di  opposizione,  debitamente motivato in relazione al
concreto  pregiudizio  arrecato  dai  suddetti  accordi  o patti agli
interessi  vitali  dello  Stato, gli accordi sono inefficaci. Qualora
dal  comportamento  in  assemblea  dei  soci  sindacali  si desuma il
mantenimento  degli impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al
citato  articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
58  del  1998,  le delibere assunte con il voto determinante dei soci
stessi  sono impugnabili. Il provvedimento di esercizio del potere di
opposizione e' impugnabile entro sessanta giorni dai soci aderenti ai
patti  o  agli  accordi innanzi al tribunale amministrativo regionale
del Lazio;
    c)   veto,   debitamente   motivato   in  relazione  al  concreto
pregiudizio  arrecato agli interessi vitali dello Stato, all'adozione
delle  delibere  di  scioglimento  della  societa',  di trasferimento
dell'azienda,  di  fusione, di scissione, di trasferimento della sede
sociale  all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica
dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al presente
articolo.  Il  provvedimento  di  esercizio  del  potere  di  veto e'
impugnabile  entro  sessanta  giorni dai soci dissenzienti innanzi al
tribunale amministrativo regionale del Lazio;
    d) nomina di un amministratore senza diritto di voto".
  228.  Il  potere  di  opposizione  di  cui all'articolo 2, comma 1,
lettere   a)  e  b),  del  decreto-legge  31  maggio  1994,  n.  332,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,
come  modificato  dal comma 227, e' esercitabile con riferimento alla
singola   operazione.   Esso   e'  altresi'  esercitabile  quando  la
partecipazione,  anche  attraverso singoli atti di acquisto, registri
un  incremento  pari o superiore alla misura prevista. Tale potere e'
parimenti  esercitabile  ogniqualvolta  sorga  l'esigenza di tutelare
sopravvenuti  motivi imperiosi di interesse pubblico entro il termine
di  dieci  giorni dal loro concreto manifestarsi. In tale caso l'atto
di  esercizio  del potere statale deve contenere esplicito e motivato
riferimento alla data in cui tali motivi si sono manifestati.
  229.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
adottato  su  proposta  del  Ministro  dell'economia e delle finanze,
d'intesa  con  il  Ministro delle attivita' produttive, nonche' con i
Ministri competenti per settori, sono individuate le societa' dai cui
statuti va eliminata, con deliberazione dell'assemblea straordinaria,
la   clausola   con   la   quale  e'  stata  attribuita  al  Ministro
dell'economia e delle finanze la titolarita' di uno o piu' dei poteri
speciali.
  230.   Con  apposito  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  su  proposta  dei Ministri dell'economia e delle finanze e
delle  attivita'  produttive,  da adottare entro novanta giorni dalla
data  di entrata in vigore della presente legge, verranno individuati
i  criteri  di  esercizio  dei  poteri  speciali,  limitando  il loro
utilizzo  ai  soli  casi  di pregiudizio degli interessi vitali dello
Stato.
  231. Gli statuti delle societa' nelle quali e' prevista la clausola
che  attribuisce  allo  Stato  i  poteri  speciali sono adeguati alle
disposizioni di cui ai commi da 227 a 230.
  232.  In  relazione  alle  disposizioni  di  cui all'articolo 8 del
decreto-legge  8  luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  8  agosto  2002, n. 178, e' assegnato alla CONI Servizi
Spa,  a  titolo  di  apporto  al  capitale  sociale, l'importo di 130
milioni di euro per l'anno 2004.
  233. Ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa
pubblica, il Ministero degli affari esteri puo' concedere in comodato
gratuito locali degli immobili di proprieta' demaniale all'estero che
ospitano  rappresentanze  diplomatiche  o  uffici  consolari  o  loro
sezioni   distaccate,  ad  altre  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,      e     successive     modificazioni,     con     l'obiettivo
dell'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.
  234.  All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
    "5-bis.  Le  normative  di  settore,  al fine di superare assetti
monopolistici,    possono    introdurre    regole    che   assicurino
concorrenzialita'  nella  gestione  dei  servizi da esse disciplinati
prevedendo,  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al comma 5,
criteri  di  gradualita' nella scelta della modalita' di conferimento
del servizio.
5-ter.  In  ogni  caso  in  cui  la  gestione  della rete, separata o
integrata  con  l'erogazione  dei servizi, non sia stata affidata con
gara  ad  evidenza  pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti
commi  provvedono  all'esecuzione  dei  lavori comunque connessi alla
gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di
concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di
evidenza  pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo
24  della  legge  11  febbraio  1994,  n. 109, e all'articolo 143 del
regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 21
dicembre  1999,  n.  554.  Qualora la gestione della rete, separata o
integrata  con  la  gestione  dei  servizi,  sia  stata  affidata con
procedure di gara, il soggetto gestore puo' realizzare direttamente i
lavori  connessi  alla  gestione  della  rete, purche' qualificato ai
sensi della normativa vigente e purche' la gara espletata abbia avuto
ad  oggetto  sia  la  gestione  del  servizio relativo alla rete, sia
l'esecuzione  dei  lavori  connessi.  Qualora,  invece, la gara abbia
avuto  ad  oggetto  esclusivamente  la gestione del servizio relativo
alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le
procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.";
    b) al comma 15-bis e' aggiunto il seguente periodo: "Sono
altresi'  escluse  dalla cessazione le concessioni affidate alla data
del  1°  ottobre  2003 a societa' gia' quotate in borsa e a quelle da
esse  direttamente  partecipate  a  tale  data a condizione che siano
concessionarie   esclusive   del   servizio,   nonche'   a   societa'
originariamente  a  capitale interamente pubblico che entro la stessa
data  abbiano  provveduto  a  collocare sul mercato quote di capitale
attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi
indicate,  le  concessioni  cessano comunque allo spirare del termine
equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate
nello  stesso  settore  a  seguito di procedure di evidenza pubblica,
salva  la  possibilita' di determinare caso per caso la cessazione in
una  data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi
di  recupero  di  particolari  investimenti  effettuati  da parte del
gestore.";
    c) dopo il comma 15-ter e' aggiunto il seguente:
    "15-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il divieto
di  cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento
delle  prime  gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle societa'
partecipanti  alla  gara  stessa. Con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo  17,  comma  1,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive  modificazioni,  sentite  le  Autorita'  indipendenti  del
settore  e  la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo   28  agosto  1997,  n.  281,  il  Governo  definisce  le
condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese
italiane  che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza
ricorrere  a  procedure  di  evidenza pubblica, a condizione che, nel
primo  caso,  sia  fatto  salvo  il principio di reciprocita' e siano
garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati".
  235.  All'articolo  36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, al comma
4-bis,  le parole: "aziende agricole" sono sostituite dalle seguenti:
"aziende artigianali, agricole e di pesca". La disposizione di cui al
presente  comma  ha  effetto  limitatamente alle somme gia' stanziate
alla data di entrata in vigore della presente legge.
  236.  Le fondazioni IRCCS e gli IRCCS non trasformati in fondazioni
sono  autorizzati  a  procedere  all'alienazione di beni immobili del
proprio  patrimonio  al  fine di ripianare eventuali debiti pregressi
maturati  fino  al  31  ottobre 2003. Le modalita' di attuazione sono
autorizzate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro  dell'economia e delle finanze, nel rispetto della normativa
generale sull'alienazione dei beni immobili pubblici.
  237.  Per  favorire  la  tutela  delle  acque  in  attuazione delle
direttive  comunitarie,  il risparmio della risorsa idrica, il minore
inquinamento  e  il  riutilizzo  della  stessa e per la realizzazione
degli  interventi  di  bonifica urgenti relativi ai siti di interesse
nazionale  gia'  individuati,  ai  siti interessati dalla presenza di
amianto,  nonche'  alle  aree  industriali  prioritarie, ivi comprese
quelle  ex estrattive minerarie, e' autorizzata la spesa di 9 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
  238.  Con  effetto  dal  1°  gennaio 2004 i trattamenti mensili dei
soggetti  destinatari  dell'assegno  vitalizio  di cui all'articolo 2
della  legge  23  novembre  1998, n. 407, e successive modificazioni,
sono elevati a 500 euro mensili.
  239.   Al   comune  di  Lampedusa  e'  riconosciuto  un  contributo
straordinario  di  1 milione di euro per l'anno 2004 per fronteggiare
l'emergenza profughi.
  240.   Gli   importi   da  iscrivere  nei  fondi  speciali  di  cui
all'articolo  11-bis  della  legge  5 agosto 1978, n. 468, introdotto
dall'articolo   6  della  legge  23  agosto  1988,  n.  362,  per  il
finanziamento  dei  provvedimenti  legislativi che si prevede possano
essere  approvati  nel  triennio  2004-2006, restano determinati, per
ciascuno  degli  anni  2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nelle
Tabelle  A  e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il
fondo  speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale
destinato alle spese in conto capitale.
  241.  Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio  2004  e  triennio  2004-2006, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria,
sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
  242.  Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della
legge  25  giugno  1999,  n.  208,  gli  stanziamenti di spesa per il
rifinanziamento   di  norme  che  prevedono  interventi  di  sostegno
dell'economia  classificati  fra  le  spese in conto capitale restano
determinati,  per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure
indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
  243.  Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge
5  agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi
indicate  nella  Tabella  E allegata alla presente legge sono ridotte
degli importi determinati nella medesima Tabella.
  244.  Gli  importi  da  iscrivere  in  bilancio  in  relazione alle
autorizzazioni  di  spesa  recate  da  leggi  a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle
misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
  245.  A  valere  sulle  autorizzazioni  di  spesa in conto capitale
recate  da  leggi  a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F
allegata  alla presente legge, le Amministrazioni e gli enti pubblici
possono assumere impegni nell'anno 2004, a carico di esercizi futuri,
nei   limiti   massimi   di   impegnabilita'  indicati  per  ciascuna
disposizione  legislativa  in  apposita colonna della stessa Tabella,
ivi  compresi  gli  impegni  gia'  assunti  nei precedenti esercizi a
valere sulle autorizzazioni medesime.
  246.  In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater),
della  legge  5  agosto  1978, n. 468, e successive modificazioni, le
misure  correttive  degli  effetti  finanziari di leggi di spesa sono
indicate nell'allegato 1 alla presente legge.
  247.  In  applicazione  dell'articolo  46,  comma 4, della legge 28
dicembre  2001,  n.  448,  le  autorizzazioni  di  spesa e i relativi
stanziamenti  confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di
previsione   di   ciascun   Ministero   interessato   sono   indicati
nell'allegato 2 alla presente legge.
  248.  La  copertura  della  presente  legge per le nuove o maggiori
spese   correnti,  per  le  riduzioni  di  entrata  e  per  le  nuove
finalizzazioni  nette  da  iscrivere  nel  Fondo  speciale  di  parte
corrente  viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della
legge  5  agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il
prospetto allegato.
  249.  Le  disposizioni  della presente legge sono applicabili nelle
regioni  a  statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
  250. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
da  adottare  sentita  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,
entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e' ripartita tra gli interventi di cui all'articolo 129, comma
1,  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, la somma di 25 milioni di
euro  nell'ambito  dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4
della legge 23 dicembre 1999, n. 499, per l'anno 2004.
  251.  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si
fa fronte mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla
presente legge.
  252. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2004.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
         Data a Roma, addi' 24 dicembre 2003

                               CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
  Visto, il Guardasigilli: Castelli

 
          Avvertenza:
          In  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale - serie
          generale   -   del  30  gennaio  2004  si  procedera'  alla
          ripubblicazione  del  testo  della presente legge corredato
          delle  relative  note,  ai  sensi dell'art. 8, comma 3, del
          regolamento   di   esecuzione   del   testo   unico   delle
          disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi,  sulla
          emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 14
          marzo 1986, n. 217.