IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  24  novembre  1981,  n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
  Visto  il  decreto-legge  1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   29  gennaio  1994,  n.  71,  recante
trasformazione    dell'amministrazione    delle    poste    e   delle
telecomunicazioni  in  ente pubblico economico e riorganizzazione del
Ministero;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n.
166,  concernente  regolamento recante riorganizzazione del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni;
  Vista  la  legge  23  dicembre  1996,  n.  650, di conversione, con
modificazioni,  del  decreto-legge  23  ottobre 1996, n. 545, recante
«Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva.
Interventi   per   il   riordino   della   RAI  S.p.a.,  nel  settore
dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora
in  ambito  locale  nonche'  per  le trasmissioni televisive in forma
codificata»;
  Visti  l'articolo  11,  comma  1, lettera a), e l'articolo 12 della
legge  15  marzo  1997,  n. 59, come modificati dalla legge 15 maggio
1997,  n.  127,  dalla  legge 16 giugno 1998, n. 191, e dalla legge 8
marzo 1999, n. 50;
  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi  delle  telecomunicazioni  e  radiotelevisivo,  e  successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  22  luglio  1999,  n. 261, recante
attuazione della direttiva 97/67/CE, concernente regole comuni per lo
sviluppo  del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il
miglioramento   della   qualita'  del  servizio,  ed  in  particolare
l'articolo   2,   comma  1,  che  ha  designato  quale  autorita'  di
regolamentazione    del    settore   postale   il   Ministero   delle
comunicazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
riforma  dell'organizzazione  del  Governo, a norma dell'articolo 11,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle comunicazioni 2 agosto 2000,
concernente  la determinazione della dotazione organica del personale
del   Ministero   delle   comunicazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 230, del 2 ottobre 2000;
  Visto  il  decreto-legge  23  gennaio  2001,  n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante disposizioni
urgenti  per  il  differimento  di termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive  analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di
impianti radiotelevisivi;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  9  maggio  2001,  n.  269, recante
attuazione  della direttiva 1999/5/CE, riguardante le apparecchiature
radio,  le  apparecchiature  terminali  di  telecomunicazione  ed  il
reciproco riconoscimento della loro conformita»;
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   3   agosto  2001,  n.  317,  recante
modificazioni  al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche'
alla  legge  23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del
Governo;
  Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma
dell'organizzazione  del Governo e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nonche' di enti pubblici;
  Vista  la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il
riordino  della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio di
esperienze e di interazione tra pubblico e privato;
  Visto l'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  Vista   la  legge  16 gennaio  2003,  n.  3,  ed,  in  particolare,
l'articolo 41;
  Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto 2003, n. 259, recante il
codice delle comunicazioni elettroniche;
  Sentite le organizzazioni sindacali;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 novembre 2003;
  Acquisito  il  parere  della Commissione parlamentare bicamerale di
cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 dicembre 2003;
  Sulla  proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i
Ministri  per  la  funzione pubblica, dell'economia e delle finanze e
della giustizia;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
Modifiche  all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
                   300, e successive modificazioni

  1.  All'articolo  11,  comma  5,  del decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  300,  dopo  le  parole: «e delle attivita' culturali» sono
inserite le seguenti: «e del Ministero delle comunicazioni».
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposiziooi     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvata  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - L'art.  1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante:
          «Delega  per  la  riforma dell'organizzazione del Governo e
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, nonche' di
          enti   pubblici»,   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale
          8 luglio 2002, n. 158, e' il seguente:
              «Art.  1  (Deleghe  di  cui  all'art.  11  della  legge
          15 marzo  1997,  n.  59).  -  1.  Il Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  diciotto  mesi  dalla  data di entrata in
          vigore  della presente legge, nel rispetto delle competenze
          costituzionali  delle  regioni e delle province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  uno  o  piu'  decreti legislativi,
          correttivi  o  modificativi  di  decreti  legislativi  gia'
          emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere a), b), c)
          e  d),  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59, e successive
          modificazioni.  Resta  fermo  quanto  previsto dall'art. 28
          della  legge  28 dicembre  2001,  n.  448,  come modificato
          dall'art. 2 della presente legge.
              2. Nell'attuazione  della  delega di cui al comma 1, il
          Governo   si  attiene  ai  princi¨pi  e  criteri  direttivi
          indicati  negli  articoli 12,  14,  17  e  18  della  legge
          15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
              3. I   decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1  sono
          adottati  previo parere della Commissione di cui all'art. 5
          della  citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta
          giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi schemi.
          Decorso  tale termine, i decreti legislativi possono essere
          comunque adottati.
              4. Al  comma  6  dell'art.  55  del decreto legislativo
          30 luglio  1999,  n. 300, e' aggiunto, in fine, il seguente
          periodo: «Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze,
          il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro competente, puo', con proprio decreto, differire o
          gradualizzare  temporalmente  singoli  adempimenti od atti,
          relativi    ai   procedimenti   di   riorganizzazione   dei
          Ministeri».
          Note alle premesse:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 76 e 87 della
          Costituzione:
              «Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti».
              «Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
              - La   legge   24 novembre   1981,   n.  689,  recante:
          «Modifiche al sistema penale» e' pubblicata nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329.
              - Il  decreto-legge  1° dicembre 1993, n. 487, recante:
          «Trasformazione  dell'Amministrazione  delle  poste e delle
          telecomunicazioni    in    ente    pubblico   economico   e
          riorganizzazione   del   Ministero»   e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1993, n. 283, e convertito in
          legge,  con  modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n.
          71 (Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24).
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica, 24 marzo
          1995,     n.    166,    recante:    «Regolamento    recante
          riorganizzazione   del   Ministero   delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni»  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          15 maggio 1995, n. 111.
              - Il  decreto-legge  23 ottobre  1996, n. 545, recante:
          «Disposizioni   urgenti   per   l'esercizio  dell'attivita'
          radiotelevisiva  e  delle  telecomunicazioni» e' pubblicato
          nella   Gazzetta  Ufficiale  23 ottobre  1996,  n.  249,  e
          convertito   in   legge,  con  modificazioni,  dalla  legge
          23 dicembre   1996,   n.  650,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 dicembre 1996, n. 300.
              - L'art.  11  e l'art. 12 della legge 15 marzo 1997, n.
          59,  recante:  «Delega  al  Governo  per il conferimento di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   Pubblica   Amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa», pubblicata nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  17 marzo 1997, n. 63,
          sono i seguenti:
              «Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il  31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
          a:
                a) razionalizzare  l'ordinamento della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche'  di  amministrazioni  centrali anche ad ordinamento
          autonomo;
                b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
          settori   diversi   dalla   assistenza   e  previdenza,  le
          istituzioni  di  diritto  privato e le societa' per azioni,
          controllate  direttamente o indirettamente dallo Stato, che
          operano,  anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale;
                c) riordinare   e   potenziare  i  meccanismi  e  gli
          strumenti  di  monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
          rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta dalle
          amministrazioni pubbliche;
                d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
          a   promuovere   e   sostenere  il  settore  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  nonche' gli organismi operanti
          nel settore stesso.
              2.  I  decreti  legislativi  sono emanati previo parere
          della  Commissione  di  cui  all'art.  5,  da rendere entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione degli stessi.
          Decorso  tale  termine i decreti legislativi possono essere
          comunque emanati.
              3.  Disposizioni  correttive  e  integrative ai decreti
          legislativi  possono  essere  emanate,  nel  rispetto degli
          stessi  principi  e  criteri  direttivi  e  con le medesime
          procedure,  entro  un anno dalla data della loro entrata in
          vigore.
              4.  Anche  al  fine  di  conformare le disposizioni del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   alle  disposizioni  della  presente  legge
          recanti   principi   e  criteri  direttivi  per  i  decreti
          legislativi   da  emanarsi  ai  sensi  del  presente  capo,
          ulteriori  disposizioni integrative e correttive al decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni,  possono  essere emanate entro il 31 ottobre
          1998.  A  tal  fine  il  Governo,  in  sede di adozione dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli  97  e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
          di  cui  all'art.  2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
          partire  dal  principio  della  separazione  tra  compiti e
          responsabilita'   di   direzione   politica   e  compiti  e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche',  ad  integrazione,  sostituzione  o modifica degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) completare  l'integrazione  della  disciplina  del
          lavoro   pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e  la
          conseguente    estensione    al   lavoro   pubblico   delle
          disposizioni  del  codice civile e delle leggi sui rapporti
          di  lavoro  privato  nell'impresa;  estendere  il regime di
          diritto  privato  del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
          generali  ed  equiparati  delle  amministrazioni pubbliche,
          mantenendo  ferme  le  altre  esclusioni di cui all'art. 2,
          commi  4  e  5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29;
                b) prevedere  per i dirigenti, compresi quelli di cui
          alla   lettera   a),   l'istituzione   di  un  ruolo  unico
          interministeriale  presso  la  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri,  articolato  in  modo  da garantire la necessaria
          specificita' tecnica;
                c) semplificare  e  rendere piu' spedite le procedure
          di   contrattazione  collettiva;  riordinare  e  potenziare
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  cui e' conferita la rappresentanza
          negoziale  delle  amministrazioni  interessate ai fmi della
          sottoscrizione  dei  contratti  collettivi nazionali, anche
          consentendo  forme  di associazione tra amministrazioni, ai
          fini  dell'esercizio  del  potere  di indirizzo e direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
                d) prevedere   che   i   decreti   legislativi  e  la
          contrattazione  possano  distinguere la disciplina relativa
          ai  dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
          del   ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  15  del  decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
          modificazioni,   e   stabiliscano   altresi'  una  distinta
          disciplina  per  gli altri dipendenti pubblici che svolgano
          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
          l'iscrizione  ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e di
          ricerca;
                e) garantire  a  tutte  le  amministrazioni pubbliche
          autonomi  livelli  di contrattazione collettiva integrativa
          nel   rispetto   dei   vincoli   di  bilancio  di  ciascuna
          amministrazione;   prevedere  che  per  ciascun  ambito  di
          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore;
                f) prevedere     che,    prima    della    definitiva
          sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
          dei    costi   contrattuali   sia   dall'ARAN   sottoposta,
          limitatamente  alla certificazione delle compatibilita' con
          gli  strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio  di cui
          all'art.  1-bis  della  legge  5 agosto  1978,  n.  468,  e
          successive  modificazioni,  alla  Corte dei conti, che puo'
          richiedere  elementi  istruttori  e  di  valutazione  ad un
          nucleo    di   tre   esperti,   designati,   per   ciascuna
          certificazione    contrattuale,   con   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro;  prevedere che la Corte dei conti si
          pronunci  entro  il  termine di quindici giorni, decorso il
          quale  la  certificazione  si intende effettuata; prevedere
          che   la  certificazione  e  il  testo  dell'accordo  siano
          trasmessi   al   comitato   di   settore  e,  nel  caso  di
          amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
          quindici   giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,  il
          presidente  del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
          di  sottoscrivere  il contratto collettivo il quale produce
          effetti  dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
          ogni  caso,  tutte  le  procedure necessarie per consentire
          all'ARAN   la   sottoscrizione  definitiva  debbano  essere
          completate  entro  il termine di quaranta giorni dalla data
          di sottoscnzione iniziale dell'ipotesi di accordo;
                g) devolvere,  entro  il  30 giugno  1998, al giudice
          ordinario,  tenuto  conto  di quanto previsto dalla lettera
          a),  tutte  le  controversie relative ai rapporti di lavoro
          dei  dipendenti  delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
          concernenti   in   via   incidentale   atti  amministrativi
          presupposti,  ai  fini  della  disapplicazione, prevedendo:
          misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere
          generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al
          sovraccarico  del  contenzioso; procedure stragiudiziali di
          conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
          estensione  della  giurisdizione del giudice amministrativo
          alle  controversie  aventi  ad oggetto diritti patrimoniali
          conseguenziali,    ivi    comprese   quelle   relative   al
          risarcimento  del danno, in materia edilizia, urbanistica e
          di   servizi   pubblici,   prevedendo  altresi'  un  regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
                h) prevedere  procedure  facoltative di consultazione
          delle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei contratti
          collettivi  dei relativi comparti prima dell'adozione degli
          atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
          di lavoro;
                i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione
          pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
          pubblica  amministrazione e le modalita' di raccordo con la
          disciplina   contrattuale   delle   sanzioni  disciplinari,
          nonche'  l'adozione  di  codici  di  comportamento da parte
          delle   singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere  la
          costituzione  da  parte  delle  singole  amministrazioni di
          organismi  di  controllo e consulenza sull'applicazione dei
          codici  e  le  modalita' di raccordo degli organismi stessi
          con il Dipartimento della funzione pubblica.
              4-bis.  I  decreti  legislativi  di cui al comma 4 sono
          emanati   previo   parere  delle  Commissioni  parlamentari
          permanenti  competenti  per materia, che si esprimono entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi
          schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
          essere comunque emanati.
              5.  Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
          28  dicembre  1995,  n.  549, e' riaperto fino al 31 luglio
          1997.
              6.   Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          legislativi  di  cui  al  comma  4,  sono abrogate tutte le
          disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
          seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
          1,  della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le
          parole:   «ai   dirigenti   generali  ed  equiparati»  sono
          soppresse;  alla  lettera  i) le parole: «prevedere che nei
          limiti  di  cui  alla  lettera  h)  la  contrattazione  sia
          nazionale  e  decentrata»  sono  sostituite dalle seguenti:
          «prevedere  che  la struttura della contrattazione, le aree
          di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
          definiti  in  coerenza  con quelli del settore privato»; la
          lettera  q)  e'  abrogata;  alla lettera t) dopo le parole:
          «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le
          seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».
              7.  Sono  abrogati  gli  articoli 38  e  39 del decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29. Sono fatti salvi i
          procedimenti   concorsuali  per  i  quali  sia  stato  gia'
          pubblicato il bando di concorso.
              Art.  12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
          lettera a) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra',
          oltreche'  ai  principi  generali  desumibili  dalla  legge
          23 agosto  1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,
          e  dal  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29, e
          successive   modificazioni  ed  integrazioni,  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi:
                a) assicurare  il collegamento funzionale e operativo
          della   Presidenza   del  Consiglio  dei  ministri  con  le
          amministrazioni   interessate   e   potenziare,   ai  sensi
          dell'art.  95  della  Costituzione, le autonome funzioni di
          impulso,  indirizzo  e  coordinamento  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri, con eliminazione, riallocazione e
          trasferimento  delle  funzioni  e delle risorse concernenti
          compiti  operativi  o  gestionali  in  determinati settori,
          anche  in relazione al conferimento di funzioni di cui agli
          articoli 3 e seguenti;
                b) trasferire  a  Ministeri  o  ad  enti ed organismi
          autonomi  i  compiti  non  direttamente  riconducibili alle
          predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri secondo criteri di
          omogeneita'  e  di  efficienza gestionale, ed anche ai fini
          della riduzione dei costi amministrativi;
                c) garantire  al  personale inquadrato ai sensi della
          legge  23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il
          permanere  nei  ruoli  della  Presidenza  del Consiglio dei
          Ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui
          saranno trasferite le competenze;
                d) trasferire   alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri,  per l'eventuale affidamento alla responsabilita'
          dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a
          questi ultimi direttamente dalla legge;
                e) garantire   alla   Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri    autonomia    organizzativa,   regolamentare   e
          finanziaria  nell'ambito  dello  stanziamento  previsto  ed
          approvato  con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno
          in corso;
                f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione
          delle  competenze  tra  i  Ministeri,  tenuto  conto  delle
          esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione
          europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti
          e dei principi e dei criteri direttivi indicati dall'art. 4
          e  dal  presente  articolo,  in  ogni  caso  riducendone il
          numero,  anche  con  decorrenza  differita all'inizio della
          nuova legislatura;
                g) eliminare    le   duplicazioni   organizzative   e
          funzionali,  sia  all'interno  di ciascuna amministrazione,
          sia  fra  di  esse,  sia tra organi amministrativi e organi
          tecnici,   con  eventuale  trasferimento,  riallocazione  o
          unificazione  delle  funzioni  e  degli uffici esistenti, e
          ridisegnare  le  strutture di primo livello, anche mediante
          istituzione   di   dipartimenti  o  di  amministrazioni  ad
          ordinamento   autonomo   o  di  agenzie  e  aziende,  anche
          risultanti   dalla   aggregazione   di  uffici  di  diverse
          amministrazioni,  sulla  base di criteri di omogeneita', di
          complementarieta' e di organicita';
                h) riorganizzare  e  razionalizzare,  sulla  base dei
          medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo
          I  della  presente  legge,  gli  organi  di  rappresentanza
          periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e
          collaborazione con le regioni e gli enti locali;
                i) procedere,  d'intesa  con  le regioni interessate,
          all'articolazione  delle attivita' decentrate e dei servizi
          pubblici,   in   qualunque   forma  essi  siano  gestiti  o
          sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello
          Stato,    in   modo   che,   se   organizzati   a   livello
          sovraregionale,  ne  sia  assicurata  la  fruibilita'  alle
          comunita',  considerate  unitariamente  dal  punto di vista
          regionale.  Qualora esigenze organizzative o il rispetto di
          standard  dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni
          amministrative   statali   con   riferimento  a  dimensioni
          sovraregionali,  deve  essere comunque fatta salva l'unita'
          di ciascuna regione;
                l) riordinare  le  residue  strutture periferiche dei
          Ministeri,  dislocate presso ciascuna provincia, in modo da
          realizzare  l'accorpamento  e  la  concentrazione, sotto il
          profilo  funzionale,  organizzativo  e  logistico, di tutte
          quelle  presso le quali i cittadini effettuano operazioni o
          pratiche  di  versamento  di  debiti  o  di  riscossione di
          crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato;
                m) istituire,  anche in parallelo all'evolversi della
          struttura  del  bilancio  dello  Stato  ed  alla attuazione
          dell'art.  14  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,   e   successive   modificazioni,   un  piu'  razionale
          collegamento    tra    gestione   finanziaria   ed   azione
          amministrativa,  organizzando  le  strutture  per  funzioni
          omogenee e per centri di imputazione delle responsabilita';
                n) rivedere,   senza  aggravi  di  spesa  e,  per  il
          personale  disciplinato  dai contratti collettivi nazionali
          di  lavoro,  fino ad una specifica disciplina contrattuale,
          il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici
          di  diretta  collaborazione  dei  Ministri,  prevedendo,  a
          fronte   delle   responsabilita'   e   degli   obblighi  di
          reperibilita'  e  disponibilita'  ad  orari  disagevoli, un
          unico   emolumento,   sostitutivo   delle   ore  di  lavoro
          straordinario   autorizzabili   in  via  aggiuntiva  e  dei
          compensi di incentivazione o similari;
                o) diversificare  le  funzioni  di staff e di line, e
          fornire   criteri  generali  e  principi  uniformi  per  la
          disciplina  degli  uffici posti alle dirette dipendenze del
          Ministro,  in funzione di supporto e di raccordo tra organo
          di  direzione politica e amministrazione e della necessita'
          di  impedire,  agli uffici di diretta collaborazione con il
          Ministro,   lo   svolgimento  di  attivita'  amministrative
          rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
                p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa
          e  il  superamento  della  frammentazione  delle procedure,
          anche  attraverso opportune modalita' e idonei strumenti di
          coordinamento   tra   uffici,  anche  istituendo  i  centri
          interservizi,  sia all'interno di ciascuna amministrazione,
          sia  fra  le  diverse  amministrazioni;  razionalizzare gli
          organi  collegiali  esistenti  anche mediante soppressione,
          accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
                q) istituire  servizi  centrali  per  la  cura  delle
          funzioni  di  controllo interno, che dispongano di adeguati
          servizi  di  supporto  ed  operino  in collegamento con gli
          uffici   di  statistica  istituiti  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi
          sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che
          non  provvedano  alla  istituzione dei servizi di controllo
          interno  entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
          decreto legislativo;
                r) organizzare   le   strutture  secondo  criteri  di
          flessibilita',   per  consentire  sia  lo  svolgimento  dei
          compiti  permanenti,  sia  il  perseguimento  di  specifici
          obiettivi e missioni;
                s) realizzare  gli  eventuali  processi  di mobilita'
          ricorrendo,  in via prioritaria, ad accordi di mobilita' su
          base  territoriale,  ai  sensi  dell'art.  35, comma 8, del
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,    prevedendo    anche    per    tutte    le
          amministrazioni   centrali   interessate  dai  processi  di
          trasferimento  di  cui  all'art.  1  della  presente legge,
          nonche'  di  razionalizzazione,  riordino  e fusione di cui
          all'art.  11,  comma  1,  lettera a), procedure finalizzate
          alla  riqualificazione  professionale  per  il personale di
          tutte  le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti
          disponibili   a  seguito  della  definizione  delle  piante
          organiche  e  con  le modalita' previste dall'art. 3, commi
          205  e  206,  della  legge  28 dicembre 1995, n. 549, fermo
          restando  che  le  singole  amministrazioni provvedono alla
          copertura  degli  oneri finanziari attraverso i risparmi di
          gestione sui propri capitoli di bilancio;
                t) prevedere   che  i  processi  di  riordinamento  e
          razionalizzazione  sopra  indicati  siano  accompagnati  da
          adeguati  processi formativi che ne agevolino l'attuazione,
          all'uopo  anche rivedendo le attribuzioni e Iorganizzazione
          della  Scuola  superiore  della  pubblica amministrazione e
          delle altre scuole delle amministrazioni centrali.
              2.   Nell'ambito   dello   stato  di  previsione  della
          Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, relativamente alle
          rubriche  non affidate alla responsabilita' di Ministri, il
          Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri  puo'  disporre
          variazioni  compensative,  in  termini  di  competenza e di
          cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.
              3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri,  comunque in servizio da almeno un anno alla
          data di entrata in vigore della presente legge presso altre
          amministrazioni  pubbliche;  enti pubblici non economici ed
          autorita' indipendenti, e', a domanda, inquadrato nei ruoli
          delle  amministrazioni, autorita' ed enti pubblici presso i
          quali  presta  servizio,  ove  occorra  in soprannumero; le
          dotazioni  organiche  di cui alle tabelle A, B e C allegate
          alla legge 23 agosto 1988, n. 400, sono corrispondentemente
          ridotte.».
              - La   legge   31 luglio   1997,   n.   249,   recante:
          «Istituzione   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
          radiotelevisivo»,  e'  pubblicata nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177.
              - L'art.  2  del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
          261,   recante:   «Attuazione   della   direttiva  97/67/CE
          concernente  regole  comuni  per  lo  sviluppo  del mercato
          interno   dei   servizi   postali   comunitari   e  per  il
          miglioramento  della  qualita'  del  servizio»,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  5  agosto  1999,  n. 182, e' il
          seguente:
              «Art.   2   (Autorita'   di   regolamentazione).  -  1.
          L'autorita'  di  regolamentazione del settore postale e' il
          Ministero delle comunicazioni.
              2. In particolare l'autorita' di regolamentazione:
                a) espleta    le    competenze    attribuitegli   dal
          decreto-legge  1° dicembre  1993,  n.  487, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
                b) definisce l'ambito dei servizi riservati;
                c) opera  la scelta del fornitore o dei fornitori del
          servizio    universale    conformemente    alla   normativa
          comunitaria  vigente  applicabile  ai  servizi  postali  al
          termine del regime transitorio previsto dall'art. 23, comma
          2;
                d) verifica   il  rispetto  degli  obblighi  connessi
          all'espletamento del servizio universale;
                e) determina  i  parametri  di  qualita' del servizio
          universale  e  organizza  un sistema di controllo periodico
          delle prestazioni che compongono il servizio stesso;
                f) assicura  il  rispetto  degli obblighi legati alla
          separazione  contabile  tra  i diversi servizi in relazione
          all'espletamento del servizio universale;
                g) vigila  affinche'  gli accordi relativi alle spese
          terminali  per  la  posta transfrontaliera intracomunitaria
          siano improntati ai principi seguenti:
                  1) fissazione delle spese terminali in relazione ai
          costi   di  trattamento  e  di  distribuzione  della  posta
          transfrontaliera in entrata;
                  2) collegamento dei livelli di remunerazione con la
          qualita' di servizio fornita;
                  3)  garanzia  di  spese terminali trasparenti e non
          discriminatorie;
                h) promuove  l'adozione  di  provvedimenti  intesi  a
          realizzare   l'accesso   alla   rete  postale  pubblica  in
          condizioni di trasparenza e non discriminazione;
                i) vigila   affinche'   il   fornitore  del  servizio
          universale  faccia riferimento alle norme tecniche adottate
          a livello comunitario e debitamente pubblicate;
                l) accerta   che   nell'ambito   della  gestione  del
          servizio  universale  siano  date pubblicamente agli utenti
          informazioni  sulle caratteristiche dei servizi offerti, in
          particolare  per  quanto riguarda le condizioni generali di
          accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualita';
                m) procede  al rilascio delle licenze individuali per
          l'espletamento   di   prestazioni  singole  rientranti  nel
          servizio  universale  nonche' delle autorizzazioni generali
          per  l'effettuazione  dei  servizi che esulano dal campo di
          applicazione del servizio universale;
                n) garantisce  il rispetto degli obblighi imposti con
          le licenze individuali;
                o) espleta  i  controlli  nei  riguardi  dei soggetti
          titolari di autorizzazioni generali;
                p) definisce  la  nozione di «numero significativo di
          persone»  di  cui all'art. 1, comma 2, lettera h) e ne cura
          la  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana;
                q) provvede all'emissione delle carte valori postali;
                r) concorre  a determinare la struttura tariffaria ed
          il metodo di adeguamento delle tariffe;
                s) tiene  a  disposizione  le  informazioni  circa  i
          sistemi  di  contabilita' dei costi applicati dal fornitore
          del servizio universale e trasmette dette informazioni alla
          Commissione europea, su richiesta;
                t) assicura  il  rispetto  da parte del fornitore del
          servizio  universale  dell'obbligo di pubblicazione annuale
          delle  informazioni relative al numero di reclami e al modo
          in cui sono stati gestiti.».
              - Il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,
          recante:  «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
          dell'art.   11   della  legge  15 marzo  1997,  n.  59»  e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203.
              - Il  decreto-legge  23 gennaio  2001,  n.  5, recante:
          «Disposizioni  urgenti  per  il  differimento di termini in
          materia   di   trasmissioni  radiotelevisive  analogiche  e
          digitali,   nonche'   per   il   risanamento   di  impianti
          radiotelevisivi»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
          24 gennaio   2001,  n.  19,  e  convertito  in  legge,  con
          modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2001, n. 70.
              - Il   decreto   legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,
          recante:  «Norme  generali sull'ordinamento del lavoro alle
          dipendenze  delle  amministrazioni pubbliche» e' pubblicato
          nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio
          2001, n. 106.
              - Il   decreto   legislativo  9 maggio  2001,  n.  269,
          recante:  «Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante
          le  apparecchiature  radio, le apparecchiature terminali di
          telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro
          conformita»  e'  pubblicato  nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2001, n. 156.
              - La legge 3 agosto 2001, n. 317, recante: «Conversione
          in  legge,  con  modificazioni, del decreto-legge 12 giugno
          2001,  n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo
          30 luglio  1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  in  materia  di  organizzazione  del  Governo» e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n. 181.
              - Per  la  legge  6 luglio  2002,  n. 137, vedi nota al
          titolo.
              - La   legge   15 luglio   2002,   n.   145,   recante:
          «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per
          favorire  lo  scambio  di  esperienze  e  l'interazione tra
          pubblico  e privato» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          24 luglio 2002, n. 172.
              - L'art.  34  della  legge  27 dicembre  2002,  n. 289,
          recante:  «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
          annuale   e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria
          2003)»,  pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, e' il seguente:
              «Art.   34   (Organici,   assunzioni   di  personale  e
          razionalizzazione  di  enti  e organismi pubblici). - 1. Le
          amministrazioni  pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2,
          e  70,  comma  4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
          165,  e  successive modificazioni, ad esclusione dei comuni
          con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, provvedono alla
          rideterminazione  delle  dotazioni organiche sulla base dei
          principi  di  cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto
          legislativo e, comunque, tenuto conto:
                a) del  processo  di riforma delle amministrazioni in
          atto   ai  sensi  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  e
          successive  modificazioni,  della  legge  6 luglio 2002, n.
          137, nonche' delle disposizioni relative al riordino e alla
          razionalizzazione di specifici settori;
                b) dei  processi  di  trasferimento  di funzioni alle
          regioni  e agli enti locali derivanti dall'attuazione della
          legge  15 marzo  1997, n. 59, e successive modificazioni, e
          dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
                c) di  quanto  previsto  dal  capo III del titolo III
          della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
              2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al
          comma  1  e'  assicurato il principio dell'invarianza della
          spesa  e  le  dotazioni organiche rideterminate non possono
          comunque   superare   il   numero  dei  posti  di  organico
          complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002.
              3.   Sino   al  perfezionamento  dei  provvedimenti  di
          rideterminazione  di cui al comma 1, le dotazioni organiche
          sono  provvisoriamente  individuate in misura pari ai posti
          coperti  al  31 dicembre 2002, tenuto anche conto dei posti
          per  i  quali  alla  stessa  data  risultino  in  corso  di
          espletamento  procedure  di reclutamento, di mobilita' o di
          riqualificazione   del  personale.  Sono  fatti  salvi  gli
          effetti  derivanti  dall'applicazione dell'art. 3, comma 7,
          ultimo periodo, della legge 15 luglio 2002, n. 145, nonche'
          dai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni
          pubbliche  previsti dalla legge 6 luglio 2002, n. 137, gia'
          formalmente  avviati  alla data del 31 dicembre 2002, e dai
          provvedimenti  di  indisponibilita'  emanati  in attuazione
          dell'art.  52,  comma  68, della legge 28 dicembre 2001, n.
          448,  e  registrati  presso l'ufficio centrale del bilancio
          entro la predetta data del 31 dicembre 2002.
              4. Per l'anno 2003 alle amministrazioni di cui al comma
          1,  ivi  comprese  le Forze armate, i Corpi di polizia e il
          Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco, e' fatto divieto di
          procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato,
          fatte  salve  le  assunzioni di personale relative a figure
          professionali non fungibili la cui consistenza organica non
          sia  superiore  all'unita',  nonche'  quelle  relative alle
          categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia
          e  il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve
          le  assunzioni  autorizzate  per l'anno 2002 sulla base dei
          piani  annuali e non ancora effettuate alla data di entrata
          in  vigore della presente legge nonche' quelle connesse con
          la  professionalizzazione  delle  Forze  armate  di  cui al
          decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, nel limite degli
          oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.
              5.  In  deroga  al  divieto  di  cui  al  comma  4, per
          effettive,  motivate e indilazionabili esigenze di servizio
          e  previo  esperimento  delle  procedure  di  mobilita', le
          amministrazioni  dello Stato anche ad ordinamento autonomo,
          le agenzie, gli enti pubblici non economici, le universita'
          e  gli  enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel
          limite  di  un  contingente  di  personale complessivamente
          corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 220
          milioni  di  euro.  A  tale  fine e' costituito un apposito
          fondo  nello  stato di previsione della spesa del Ministero
          dell'economia  e  delle finanze con uno stanziamento pari a
          80  milioni di euro per l'anno 2003 e a 220 milioni di euro
          a decorrere dall'anno 2004.
              6.  Le  deroghe  di  cui  al  comma  5 sono autorizzate
          secondo la procedura di cui all'art. 39, comma 3-ter, della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
          Nell'ambito   delle   procedure   di  autorizzazione  delle
          assunzioni, e' prioritariamente considerata l'immissione in
          servizio  degli  addetti  a compiti connessi alla sicurezza
          pubblica,  al  rispetto  degli impegni internazionali, alla
          difesa   nazionale,   al  soccorso  tecnico  urgente,  alla
          prevenzione    e   vigilanza   antincendi,   alla   ricerca
          scientifica  e  tecnologica,  al  settore della giustizia e
          alla  tutela  dei  beni culturali, nonche' dei vincitori di
          concorsi  espletati  alla  data  del 29 settembre 2002 e di
          quelli  in  corso  di svolgimento alla medesima data che si
          concluderanno con l'approvazione della relativa graduatoria
          di  merito  entro  e  non oltre il 31 dicembre 2002. Per le
          Forze  armate,  i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei
          vigili  del fuoco le richieste di assunzioni sono corredate
          da  specifici  programmi  recanti anche l'indicazione delle
          esigenze  piu'  immediate e urgenti al fine di individuare,
          ove  necessario,  un primo contingente da autorizzare entro
          il  31 gennaio 2003 a valere sulle disponibilita' del fondo
          di cui al comma 5.
              7.  Allo scopo di conseguire un piu' elevato livello di
          efficienza  ed  efficacia  nello  svolgimento dei compiti e
          delle  funzioni  istituzionali,  la  dotazione organica del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementata di 230
          unita'.  Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
          con  il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede
          alla distribuzione per profili professionali delle predette
          unita'   e   contestualmente  alla  rideterminazione  delle
          dotazioni  organiche  del  Corpo  nazionale  dei vigili del
          fuoco    per    qualifiche    dirigenziali,   per   profili
          professionali, posizioni economiche e sedi di servizio, nel
          limite  del  numero  dei  posti  dell'organico vigente come
          incrementato  dal  presente  comma  nonche'  nel limite dei
          relativi  oneri  complessivi  previsti  dal presente comma.
          Alla  copertura dei posti derivanti dal predetto incremento
          di  organico disponibili nel profilo di vigile del fuoco si
          provvede,   nella   misura   del  75  per  cento,  mediante
          l'assunzione  degli  idonei  della graduatoria del concorso
          pubblico  a  184  posti  di  vigile  del fuoco, indetto con
          decreto   del  Ministero  dell'interno  del  6 marzo  1998,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n.
          24 del 27 marzo 1998, che rimane valida fino al 31 dicembre
          2005.  Per  il  rimanente  25  per  cento  e  per  i  posti
          eventualmente  non  coperti con la predetta graduatoria, si
          provvede  con gli idonei della graduatoria del concorso per
          titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto
          del  Ministero dell'interno del 5 novembre 2001, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale,  4ª  serie  speciale, n. 92 del
          20 novembre 2001. Gli oneri derivanti dall'incremento della
          dotazione organica sono determinati nel limite della misura
          massima  complessiva  di 4.571.000 euro per l'anno 2003, di
          7.044.000  euro  per  l'anno  2004  e  di  7.421.000 euro a
          decorrere  dall'anno  2005.  Le  assunzioni  del  personale
          operativo  portato  in aumento vengono effettuate nell'anno
          2003 in deroga al divieto di cui al comma 4 ed alle vigenti
          procedure di programmazione e di approvazione.
              8.  In relazione alle esigenze di cui all'art. 21 della
          legge 28 dicembre 2001, n. 448, e fermo restando quanto ivi
          previsto,   a   decorrere  dall'anno  2003  e'  autorizzata
          l'ulteriore  spesa di 17 milioni di euro per l'arruolamento
          di  un  contingente  aggiuntivo  di  carabinieri  in  ferma
          quadriennale  comunque  non  superiore  a  560  unita'.  In
          relazione  alle esigenze di cui all'art. 33, comma 2, della
          legge  1°  agosto 2002, n. 166, e fermo restando quanto ivi
          previsto,   a   decorrere  dall'anno  2003  e'  autorizzata
          l'ulteriore  spesa  di 3 milioni di euro per l'arruolamento
          di  un  contingente  aggiuntivo  di  volontari  in servizio
          permanente  comunque  non  superiore  a  110  unita'  e  ad
          incremento della dotazione organica fissata dall'art. 2 del
          decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Contestualmente
          il  contingente di militari di truppa chiamati ad assolvere
          il   servizio   militare   obbligatorio   nel  Corpo  delle
          capitanerie  di  porto  e'  ridotto  nell'anno 2003 a 2.811
          unita' e nell'anno 2004 a 2.575 unita'.
              9.   All'art.  6,  comma  2,  del  decreto  legislativo
          12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, dopo le
          parole:  «in  conseguenza  delle  azioni  criminose  di cui
          all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
          ed  alle  leggi  ivi richiamate» sono aggiunte le seguenti:
          «ovvero   per   effetto   di  ferite  o  lesioni  riportate
          nell'espletamento  di  servizi  di  polizia  o  di soccorso
          pubblico».
              10.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 1, 2 e 3 non si
          applicano  alle Forze armate, al Corpo nazionale dei vigili
          del  fuoco,  ai  Corpi  di  polizia  e  al  personale della
          carriera  diplomatica e prefettizia. Le disposizioni di cui
          ai  commi  1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai magistrati
          ordinari,  amministrativi  e  contabili,  agli  avvocati  e
          procuratori   dello   Stato   e   agli   ordini  e  collegi
          professionali   e  alle  relative  federazioni  nonche'  al
          comparto  scuola,  per  il  quale  trovano  applicazione le
          disposizioni   di   cui   agli   articoli 22   della  legge
          28 dicembre 2001, n. 448, e 23 della presente legge. Per le
          regioni  e  le  autonomie  locali, nonche' per gli enti del
          Servizio  sanitario  nazionale si applicano le disposizioni
          di cui al comma 11.
              11.  Ai  fini  del concorso delle autonomie regionali e
          locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con
          decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  da
          emanare  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore  della  presente  legge, previo accordo tra Governo,
          regioni  e  autonomie  locali  da  concludere  in  sede  di
          Conferenza  unificata,  sono fissati per le amministrazioni
          regionali,  per  le  province  e  i  comuni con popolazione
          superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole
          del  patto  di  stabilita' interno per l'anno 2002, per gli
          altri  enti  locali  e  per gli enti del Servizio sanitario
          nazionale,  criteri  e  limiti  per  le  assunzioni a tempo
          indeterminato per l'anno 2003. Tali assunzioni, fatto salvo
          il  ricorso  alle procedure di mobilita', devono, comunque,
          essere   contenute,   fatta   eccezione  per  il  personale
          infermieristico  del  Servizio  sanitario  nazionale, entro
          percentuali  non superiori al 50 per cento delle cessazioni
          dal  servizio  verificatesi nel corso dell'anno 2002 tenuto
          conto,   in   relazione   alla  tipologia  di  enti,  della
          dimensione   demografica,  dei  profili  professionali  del
          personale  da  assumere, della essenzialita' dei servizi da
          garantire  e dell'incidenza delle spese del personale sulle
          entrate  correnti.  Per  gli  enti  del  Servizio sanitario
          nazionale    possono    essere    disposte   esclusivamente
          assunzioni,   entro   i   predetti   limiti,  di  personale
          appartenente al ruolo sanitario. Non puo' essere stabilita,
          in ogni caso, una percentuale superiore al 20 per cento per
          i  comuni  con  popolazione superiore a 5.000 abitanti e le
          province  che  abbiano  un  rapporto dipendenti-popolazione
          superiore  a  quello  previsto  dall'art. 119, comma 3, del
          decreto  legislativo  25 febbraio 1995, n. 77, e successive
          modificazioni,  maggiorato  del  30  per  cento  o  la  cui
          percentuale  di  spesa  del personale rispetto alle entrate
          correnti  sia  superiore  alla  media  regionale  per fasce
          demografiche.  I  singoli enti locali in caso di assunzioni
          di  personale  devono  autocertificare  il  rispetto  delle
          disposizioni  relative  al  patto di stabilita' interno per
          l'anno  2002.  Fino  all'emanazione  dei  decreti di cui al
          presente  comma trovano applicazione le disposizioni di cui
          al  comma  4. Nei confronti delle province e dei comuni con
          popolazione  superiore  a  5.000  abitanti  che non abbiano
          rispettato  le  regole  del patto di stabilita' interno per
          l'anno   2002   rimane   confermata   la  disciplina  delle
          assunzioni  a  tempo  indeterminato  prevista  dall'art. 19
          della  legge  28 dicembre  2001,  n. 448. In ogni caso sono
          consentite,   previa   autocertificazione  degli  enti,  le
          assunzioni  connesse  al passaggio di funzioni e competenze
          alle  regioni  e  agli enti locali il cui onere sia coperto
          dai   trasferimenti  erariali  compensativi  della  mancata
          assegnazione  delle  unita'  di personale. Con i decreti di
          cui  al  presente  comnia  e'  altresi'  definito,  per  le
          regioni,  per  le  autonomie  locali  e  per  gli  enti del
          Servizio  sanitario  nazionale,  l'ambito applicativo delle
          disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  del presente
          articolo.   Con   decreto  del  Ministero  delle  attivita'
          produttive,  sono  individuati  per le Camere di commercio,
          industria,   artigianato   e  agricoltura  e  l'Unioncamere
          specifici  indicatori  volti  a  definire  le condizioni di
          equilibrio economico-finanziario.
              12.  I  termini  di  validita' delle graduatorie per le
          assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche
          che  per  l'anno  2003  sono  soggette  a limitazioni delle
          assunzioni  di  personale  sono  prorogati  di  un anno. La
          durata   delle  idoneita'  conseguite  nelle  procedure  di
          valutazione  comparativa  per  la  copertura  di  posti  di
          professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio
          1998, n. 210, e' prorogata per l'anno 2003. All'art. 16 del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dopo il comma
          1 e' aggiunto il seguente:
              «1-bis. Per le categorie di personale di cui all'art. 1
          della  legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facolta' di cui al
          comma 1 e' estesa sino al compimento del settantacinquesimo
          anno di eta».
              13.  Per l'anno 2003 le amministrazioni di cui al comma
          1  possono  procedere  all'assunzione  di personale a tempo
          determinato,  ad  eccezione di quanto previsto all'art. 108
          del  testo  unico  di  cui al decreto legislativo 18 agosto
          2000,  n.  267,  o  con  convenzioni ovvero alla stipula di
          contratti  di  collaborazione coordinata e continuativa nel
          limite  del  90 per cento della spesa media annua sostenuta
          per   le   stesse   finalitanel  triennio  1999-2001.  Tale
          limitazione  non  trova  applicazione  nei  confronti delle
          regioni  e  delle  autonomie locali, fatta eccezione per le
          province  e  i  comuni  che  per  l'anno  2002  non abbiano
          rispettato  le  regole  del  patto  di  stabilita' interno,
          nonche'  nei  confronti  del  personale infermieristico del
          Servizio   sanitario  nazionale.  Per  il  comparto  scuola
          trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
          Per  gli  enti  di  ricerca,  per  l'istituto  superiore di
          sanita',  per  l'Agenzia spaziale italiana e per l'Ente per
          le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nonche' per le
          scuole   superiori  ad  ordinamento  speciale,  sono  fatte
          comunque  salve  le  assunzioni  a  tempo determinato i cui
          oneri  ricadono  su  fondi  derivanti  da  contratti con le
          istituzioni comunitarie e internazionali di cui all'art. 5,
          comma  27,  della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero da
          contratti con le imprese.
              14. E' autorizzato lo stanziamento di 4 milioni di euro
          per  l'anno  2003  in  favore  dell'Istituto  superiore  di
          sanita'  per  proseguire  l'assolvimento dei compiti di cui
          all'art. 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
              15.   Per  la  prosecuzione  degli  interventi  di  cui
          all'art.   2   della  legge  23 luglio  1991,  n.  233,  e'
          autorizzato  lo  stanziamento  di  1  milione  di  euro per
          ciascuno degli anni del triennio 2003-2005.
              16. E' autorizzato lo stanziamento di 5 milioni di euro
          per  l'anno  2003  in favore dell'istituto nazionale per la
          fisica della materia (INFM).
              17.  Sono  escluse dalle limitazioni previste dal comma
          12  per  la  pubblica  amministrazione,  le  assunzioni  di
          personale  delle  polizie municipali nel rispetto del patto
          di  stabilita'  e  dei  bilanci comunali, ferme restando le
          piante organiche stabilite dalle regioni.
              18. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a
          tempo  indeterminato  dei  contratti di formazione e lavoro
          scaduti  nell'anno 2002 o che scadrarmo nell'anno 2003 sono
          sospese  sino  aI  31 dicembre  2003.  I rapporti in essere
          instaurati  con  il  personale  interessato  alla  predetta
          conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003.
              19.  I  Ministeri  della salute, della giustizia, per i
          beni  e  le  attivita' culturali e l'Agenzia del territorio
          sono  autorizzati  ad  avvalersi, sino al 31 dicembre 2003,
          del  personale  in servizio con contratti di lavoro a tempo
          determinato,  prorogati  ai  sensi  dell'art.  19, comma 1,
          dell'art.   34   e  dell'art.  9,  comma  24,  della  legge
          28 dicembre 2001, n. 448.
              20.  I comandi in atto del personale della societa' per
          azioni  Poste  italiane e dell'Istituto Poligrafico e Zecca
          dello  Stato,  di  cui  all'art.  19,  comma 9, della legge
          28 dicembre   2001,   n.   448,   sono  prorogati  sino  al
          31 dicembre 2003.
              21.   In  relazione  a  quanto  previsto  dal  presente
          articolo,  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri,  da  emanare  entro sessanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente legge, su proposta del
          Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto con il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, sono stabilite,
          anche   in   deroga   alla   normativa  vigente,  procedure
          semplificate  per  potenziare  e  accelerare  i processi di
          mobilita',  anche intercompartimentale, del personale delle
          pubbliche amministrazioni.
              22.  Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a seguito del
          completamento degli adempimenti previsti dai comnii 1 e 2 e
          previo   esperimento   delle  procedure  di  mobilita',  le
          amministrazioni  dello Stato anche ad ordinamento autonomo,
          le  agenzie  e gli enti pubblici non economici con organico
          superiore  a  200  unita'  sono  tenuti  a  realizzare  una
          riduzione  del  personale  non  inferiore  all'1  per cento
          rispetto  a  quello in servizio al 31 dicembre 2003 secondo
          le  procedure  di  cui  all'art. 39 della legge 27 dicembre
          1997,   n.   449,  e  successive  modificazioni.  Le  altre
          amministrazioni  pubbliche adeguano le proprie politiche di
          reclutamento  di  personale  al  principio  di contenimento
          della  spesa  in  coerenza  con  gli  obiettivi fissati dai
          documenti   di  finanza  pubblica.  A  tale  fine,  secondo
          modalita'  indicate  dal  Ministero  dell'economia  e delle
          finanze  d'intesa  con  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi
          competenti  ad  adottare  gli  atti  di  programmazione dei
          fabbisogni   di   personale  trasmettono  annualmente  alle
          predette    amministrazioni   i   dati   previsionali   dei
          fabbisogni.  Per  le  Forze armate, i Corpi di polizia e il
          Corpo  nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione,
          per  ciascuno  degli  anni  2004  e  2005, i piani previsti
          dall'art.  19,  comma  4,  della legge 28 dicembre 2001, n.
          448.
              23.  All'art.  28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
          sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
              «1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e
          crescita,   di   ridurre   il   complesso  della  spesa  di
          funzionamento    delle    amministrazioni   pubbliche,   di
          incrementare  l'efficienza  e di migliorare la qualita' dei
          servizi,  con  uno  o piu' regolamenti, da emanare ai sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          entro  il  30 giugno  2003,  il  Governo,  su  proposta del
          Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto con il
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con il Ministro
          interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto
          riguarda  i  riflessi  sulla  destinazione  del  personale,
          individua  gli  enti  e  gli organismi pubblici, incluse le
          agenzie,  vigilati  dallo Stato, ritenuti indispensabili in
          quanto    le   rispettive   funzioni   non   possono   piu'
          proficuamente  essere svolte da altri soggetti sia pubblici
          che   privati,   disponendone   se   necessario   anche  la
          trasformazione  in  societa'  per azioni o in fondazioni di
          diritto  privato,  ovvero  la  fusione o l'accorpamento con
          enti   o   organismi  che  svolgono  attivita'  analoghe  o
          complementari.  Scaduto il termine di cui al presente comma
          senza  che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti,
          gli  enti,  gli  organismi e le agenzie per i quali non sia
          stato  adottato  alcun provvedimento sono soppressi e posti
          in liquidazione»;
                c) al  comma  2,  dopo  la lettera c), e' aggiunta la
          seguente:
                «c-bis)  svolgono  compiti  di garanzia di diritti di
          rilevanza costituzionale».
              24. Il termine di cui all'art. 18, comma 3, della legge
          12 marzo  1999,  n.  68,  gia'  differito  di diciotto mesi
          dall'art.  19,  comma  1,  della legge 28 dicembre 2001, n.
          448, e' prorogato di ulteriori dodici mesi.
              25.  All'art. 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) al  comma  4,  il  primo periodo e' sostituito dal
          seguente:  «Il  corso  di  cui  al  comma 3 ha la durata di
          dodici  mesi ed e' seguito, previo superamento di esame, da
          un   semestre   di   applicazione   presso  amministrazioni
          pubbliche o private»;
                b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
                «7.  in coerenza con la programmazione del fabbisogno
          di  personale  delle  amministrazioni  pubbliche  ai  sensi
          dell'art.  39  della  legge  27 dicembre  1997,  n. 449, le
          amministrazioni  di  cui  al  comma  1 comunicano, entro il
          30 giugno  di  ciascun  anno, alla Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri  -  Dipartimento  della funzione pubblica, il
          numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli
          dei  dirigenti.  Il  Dipartimento  della funzione pubblica,
          entro  il  31 luglio  di ciascun anno, comunica alla Scuola
          superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire
          mediante    corso-concorso    di   cui   al   comma 3.   Il
          corso-concorso  e'  bandito  dalla  Scuola  superiore della
          pubblica  amministrazione  entro  il 31 dicembre di ciascun
          anno».
              - L'art. 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante:
          «Disposizioni   ordinamentali   in   materia   di  pubblica
          amministrazione», pubblicata nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15, e' il seguente:
              «Art.   41   (Tecnologie  delle  comunicazioni).  -  1.
          Nell'ambito     dell'attivita'    del    Ministero    delle
          comunicazioni  nel  campo  dello  sviluppo delle tecnologie
          delle  comunicazioni  e  dell'informazione,  nonche'  della
          sicurezza  delle  reti  e della tutela delle comunicazioni,
          l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
          dell'informazione, organo tecnico-scientifico del Ministero
          delle  comunicazioni, continua a svolgere compiti di studio
          e  ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti
          ed  istituti  di  ricerca  specializzati  nel settore delle
          Poste  e  delle  comunicazioni,  di  predisposizione  della
          normativa  tecnica,  di certificazione e di omologazione di
          apparecchiature  e sistemi, di formazione del personale del
          Ministero  e  di  altre  organizzazioni pubbliche e private
          sulla   base   dell'art.  12,  comma  1,  lettera  b),  del
          decreto-legge  1° dicembre  1993,  n.  487, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 29 gennaio 1994, n. 71. Presso
          l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
          dell'informazione    opera    la    Scuola   superiore   di
          specializzazione  in  telecomunicazioni  ai sensi del regio
          decreto    19 agosto    1923,   n.   2483,   e   successive
          modificazioni.
              2.  Per  un  efficace  ed  efficiente  svolgimento  dei
          compiti  di  cui  al  comma 1, all'Istituto superiore delle
          comunicazioni   e  delle  tecnologie  dell'informazione  e'
          attribuita     autonomia     scientifica,    organizzativa,
          amministrativa  e  contabile  nei  limiti  stabiliti  dalla
          legge. I finanziamenti che l'Istituto riceve per effettuare
          attivita'  di ricerca sono versati all'entrata del bilancio
          dello  Stato  per  essere  successivamente riassegnati, con
          decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, allo
          stato  di  previsione  del  Ministero delle comunicazioni -
          centro    di   responsabilita'   amministrativa   «Istituto
          superiore    delle   comunicazioni   e   delle   tecnologie
          dell'informazione»   e   destinati  all'espletamento  delle
          attivita' di ricerca. L'Istituto e' sottoposto al controllo
          della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della
          legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e
          al  potere  di  indirizzo  e  vigilanza del Ministero delle
          comunicazioni.
              3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
          il   Consiglio   superiore  tecnico  delle  Poste  e  delle
          telecomunicazioni  acquista  la  denominazione di Consiglio
          superiore  delle  comunicazioni  ed  assume  tra le proprie
          attribuzioni  quelle riconosciute in base all'art. 1, comma
          24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, al Forum permanente
          per  le  comunicazioni, che e' conseguentemente soppresso e
          nella  cui  dotazione  finanziaria  il  Consiglio  succede.
          Trascorsi  trenta  giorni  dalla  data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  i componenti del Consiglio cessano
          dalla carica. Il Consiglio superiore delle comunicazioni e'
          organo  consultivo  del  Ministero  delle comunicazioni con
          compiti   di   proposta   nei  settori  di  competenza  del
          Ministero.  Con  regolamento  da emanare entro quattro mesi
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, su
          proposta  del Ministro delle comunicazioni, di concerto con
          il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          si provvede al riordinamento del Consiglio.
              4. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i
          propri  organi  periferici, esercita la vigilanza sui tetti
          di  radiofrequenze  compatibili con la salute umana anche a
          supporto  degli  organi  indicati  dall'art. 14 della legge
          22 febbraio  2001,  n. 36, ferme restando le competenze del
          Ministero della salute.
              5.   La   Fondazione   Ugo   Bordoni   e'  riconosciuta
          istituzione  privata  di alta cultura ed e' sottoposta alla
          vigilanza  del Ministero delle comunicazioni. La Fondazione
          elabora  e  propone strategie di sviluppo del settore delle
          comunicazioni,  da  potere sostenere nelle sedi nazionali e
          internazionali   competenti,   coadiuva  operativamente  il
          Ministero  delle  comunicazioni nella soluzione organica ed
          interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico,
          economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio
          connesse  alle  attivita'  del  Ministero. Al finanziamento
          della   Fondazione   lo   Stato  contribuisce  mediante  un
          contributo  annuo per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004
          di  5.165.000  euro per spese di investimento relative alle
          attivita'   di  ricerca.  Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  2002-2004,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
          capitale  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2002,
          allo   scopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento
          relativo  al  Ministero delle comunicazioni. Prosegue senza
          soluzione  di  continuita', rimanendo confermato, il regime
          convenzionale  tra  il  Ministero  delle comunicazioni e la
          Fondazione  Ugo  Bordoni, di cui all'atto stipulato in data
          7 marzo   2001,  recante  la  disciplina  delle  reciproche
          prestazioni  relative alle attivita' di collaborazione e la
          regolazione   dei   conseguenti   rapporti.  Nell'interesse
          generale alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica,
          la  Fondazione  Ugo  Bordoni  realizza  altresi' la rete di
          monitoraggio   dei  livelli  di  campo  elettromagnetico  a
          livello  nazionale,  a valere sui fondi di cui all'art. 112
          della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo le modalita'
          stabilite da apposita convenzione.
              6.  Lo  statuto,  l'organizzazione  e  i ruoli organici
          della  Fondazione  Ugo  Bordoni sono ridefiniti in coerenza
          con  le  attivita'  indicate al comma 5. I dipendenti della
          Fondazione   risultanti  in  esubero  in  base  alla  nuova
          organizzazione, e comunque fino ad un massimo di 80 unita',
          possono  chiedere di essere immessi, anche in soprannumero,
          nel  molo  dell'Istituto  superiore  delle  comunicazioni e
          delle  tecnologie  dell'informazione  e del Ministero delle
          comunicazioni, al quale accedono con procedure concorsuali,
          secondo  criteri  e  modalita'  da definire con decreto del
          Ministro  delle  comunicazioni, di concerto con il Ministro
          per la funzione pubblica. Al loro inquadramento si provvede
          nei  posti  e  con  le  qualifiche professionali analoghe a
          quelle   rivestite.   Al   personale   immesso  compete  il
          trattamento  economico  spettante  agli  appartenenti  alla
          qualifica  in  cui  ciascun dipendente e' inquadrato, senza
          tenere   conto   dell'anzianita'   giuridica  ed  economica
          maturata  con  il  precedente rapporto. Per le finalita' di
          cui  al  presente  comnia,  e'  autorizzata  la spesa annua
          massima  di  4.648.000 euro a decorrere dall'anno 2002, cui
          si   provvede   mediante   corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2002-2004,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  «Fondo speciale» dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2002,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo al Ministero delle comunicazioni. I dipendenti che
          hanno  presentato  domanda  di inquadramento possono essere
          mantenuti   in   servizio  presso  la  Fondazione  fino  al
          completamento delle procedure concorsuali.
              7.   Al   fine   di   incentivare   lo  sviluppo  della
          radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze
          terrestri,   in   aggiunta   a  quanto  gia'  previsto  dal
          decreto-legge   23 gennaio  2001,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla  legge  20 marzo  2001,  n.  66,  il
          Ministero   delle   comunicazioni   promuove  attivita'  di
          sperimentazione   di   trasmissioni   televisive   digitali
          terrestri   e   di  servizi  interattivi,  con  particolare
          riguardo   alle   applicazioni   di   carattere  innovativo
          nell'area  dei  servizi  pubblici  e dell'interazione tra i
          cittadini  e  le  amministrazioni  dello Stato, avvalendosi
          della  riserva  di  frequenze  di  cui all'art. 2, comma 6,
          lettera  d),  della  legge  31 luglio  1997,  n.  249. Tali
          attivita' sono realizzate, sotto la vigilanza del Ministero
          delle  comunicazioni e dell'Autorita' per le garanzie nelle
          comunicazioni, con la supervisione tecnica della Fondazione
          Ugo  Bordoni  attraverso  convenzioni  da  stipulare tra la
          medesima    Fondazione    e    soggetti    abilitati   alla
          sperimentazione  ai sensi del citato decreto-legge n. 5 del
          2001,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del
          2001,  e  della deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorita'
          per  le  garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001,
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  284  del  6 dicembre  2001,  sulla  base  di
          progetti da questi presentati. Fino alla data di entrata in
          vigore del provvedimento previsto dall'art. 29 della citata
          deliberazione  n. 435/01/CONS, per le predette attivita' di
          sperimentazione    sono    utilizzate,    su    base    non
          interferenziale, le frequenze libere o disponibili.
              8.   All'art.   2-bis,   comma  10,  del  decreto-legge
          23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
          legge   20 marzo   2001,  n.  66,  dopo  le  parole:  «sono
          rilasciate dal Ministero delle comunicazioni» sono aggiunte
          le  seguenti:  «che  esercita  la  vigilanza e il controllo
          sull'assolvimento  degli obblighi derivanti anche da quelle
          rilasciate    dall'Autorita'    per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni».
              9. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in
          ambito  locale  che  alla  data  di entrata in vigore della
          presente   legge   risultino   debitrici   per   canoni  di
          concessione per l'esercizio di attivita' di radiodiffusione
          dovuti fino al 31 dicembre 1999 possono definire la propria
          posizione   debitoria,  senza  applicazione  di  interessi,
          mediante  pagamento  di quanto dovuto, da effettuarsi entro
          novanta  giorni  dalla  comunicazione  alle  interessate da
          parte   del  Ministero  delle  comunicazioni,  in  un'unica
          soluzione  se  l'importo e' inferiore ad euro 5.000, ovvero
          in  un  numero  massimo di cinque rate mensili di ammontare
          non  inferiore  ad  euro  2.000, con scadenza a partire dal
          trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della
          comunicazione,  se  l'importo  e'  pari o superiore ad euro
          5.000.
              -  Il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259,
          recante:   «Codice  delle  comunicazioni  elettroniche»  e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214.
              -  L'art.  5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante:
          «Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e
          compiti  alle  regioni ed enti locali, per la riforma della
          pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa»,  pubblicata nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, e' il seguente:
              «Art.   5.   -   1.   E'   istituita   una  Commissione
          parlamentare,  composta da venti senatori e venti deputati,
          nominati  rispettivamente  dai  Presidenti del Senato della
          Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei
          gruppi parlamentari.
              2.  La  Commissione  elegge  tra i propri componenti un
          presidente,  due vicepresidenti e due segretari che insieme
          con  il  presidente  formano  l'ufficio  di  presidenza. La
          Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti
          giorni  dalla  nomina  dei  suoi componenti, per l'elezione
          dell'ufficio  di  presidenza.  Sino alla costituzione della
          Commissione,  il  parere, ove occorra, viene espresso dalle
          competenti Commissioni parlamentari.
              3.  Alle  spese  necessarie  per il funzionamento della
          Commissione  si  provvede,  in  parti  uguali, a carico dei
          bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
              4. La Commissione:
                a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
                b) verifica  periodicamente  lo  stato  di attuazione
          delle  riforme previste dalla presente legge e ne riferisce
          ogni sei mesi alle Camere.
          Nota all'art. 1:
              -  L'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300,  recante:  «Riforma dell'organizzazione del Governo, a
          norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», cosi'
          come  modificato dal decreto legislativo qui' pubblicato e'
          il seguente:
              «Art.  11 (L'ufficio territoriale del governo). - 1. Le
          prefetture  sono  trasformate  in  uffici  territoriali del
          governo.
              2. Gli uffici territoriali del governo mantengono tutte
          le funzioni di competenza delle prefetture, assumono quelle
          ad essi assegnate dal presente decreto e, in generale, sono
          titolari  di  tutte  le  attribuzioni  dell'amministrazione
          periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri
          uffici.  Sono  in  ogni  caso  fatte  salve  le  competenze
          spettanti  alle  regioni a statuto speciale e alle province
          autonome.
              3.  Il  prefetto  preposto all'ufficio territoriale del
          governo   nel  capoluogo  della  regione  assume  anche  le
          funzioni   di  commissario  del  governo.  (Comma  abrogato
          dall'art. 10, comma 10, legge 5 giugno 2003, n. 131.)
              4. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
          2,  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, si provvede alla
          specificazione  dei  compiti  e  delle  responsabilita' del
          titolare   dell'ufficio   territoriale   del   governo,  al
          riordino,   nell'ambito   dell'ufficio   territoriale   del
          governo,   dei   compiti   degli  uffici  periferici  delle
          amministrazioni  diverse  da  quelle  di  cui  al comma 5 e
          all'accorpamento, nell'ambito dell'ufficio territoriale del
          governo,    delle   relative   strutture,   garantendo   la
          concentrazione   dei   servizi   comuni  e  delle  funzioni
          strumentali    da   esercitarsi   unitamente,   assicurando
          un'articolazione   organizzativa   e   funzionale   atta  a
          valorizzare  la specificita' professionali, con particolare
          riguardo  alle  competenze  di tipo tecnico. Il regolamento
          disciplina  inoltre  le  modalita'  di  svolgimento in sede
          periferica  da  parte degli uffici territoriali del governo
          di  funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui
          competenza  ecceda  l'ambito  provinciale.  Il  regolamento
          prevede  altresi'  il mantenimento dei ruoli di provenienza
          per  il  personale  delle  strutture periferiche trasferite
          all'ufficio  territoriale  del  governo  e della disciplina
          vigente  per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli,
          nonche'  la dipendenza funzionale dell'ufficio territoriale
          del governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore
          per gli aspetti relativi alle materie di competenza.
              5.   Le  disposizioni  dei  comuni  precedenti  non  si
          applicano  alle  amministrazioni  periferiche  degli affari
          esteri,  della  giustizia,  della difesa, del tesoro, delle
          finanze,  della  pubblica  istruzione,  dei  beni  e  delle
          attivita'  culturali  e  del Ministero delle comunicazioni;
          non  si  applicano  inoltre  agli uffici i cui compiti sono
          attribuiti  dal presente decreto legislativo ad agenzie. Il
          titolare   dell'ufficio   territoriale   del   governo   e'
          coadiuvato  da una conferenza permanente, da lui presieduta
          e  composta  dai  responsabili  delle strutture periferiche
          dello  Stato.  Il  titolare  dell'ufficio  territoriale  di
          governo  nel  capoluogo  della regione e' coadiuvato da una
          conferenza  permanente  composta  dai  rappresentanti delle
          strutture periferiche regionali dello Stato.