Art. 3.
Modifiche  all'articolo  32-quater  del decreto legislativo 30 luglio
                            1999, n. 300

  1.  L'articolo 32-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  come  introdotto  dall'articolo  6,  comma 2, del decreto-legge
12 giugno  2001,  n.  217, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2001, n. 317, e' sostituito dal seguente:
  «32-quater  (Organizzazione  del  Ministero).  - 1. Il Ministero si
articola  in  uffici  centrali di livello dirigenziale generale ed in
ispettorati  territoriali di livello dirigenziale non generale. Opera
nell'ambito  del  Ministero  e  sotto  la  sua  vigilanza  l'Istituto
superiore  delle  comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione,
di livello dirigenziale generale».
  2. Sono uffici centrali:
    a) il Segretariato generale;
    b) le direzioni generali, in numero di cinque cosi' individuate:
      1) direzione generale per la gestione delle risorse umane;
      2) direzione generale per la pianificazione e la gestione dello
spettro radioelettrico;
      3)   direzione   generale   per   i  servizi  di  comunicazione
elettronica e di radiodiffusione;
      4)  direzione  generale  per  la  regolamentazione  del settore
postale;
      5) direzione generale per la gestione delle risorse strumentali
ed informative.
  3.  Sono,  altresi', previste tre posizioni di livello dirigenziale
generale  anche  per  l'assolvimento  di  compiti di coordinamento di
progetti speciali, di ispezione, di controllo, nonche' di studio e di
ricerca.
  4. Sono organi tecnici del Ministero:
    a) il Consiglio superiore delle comunicazioni;
    b) la  commissione  per  l'assetto del sistema radiotelevisivo di
cui  all'articolo  2,  comma  4, del decreto-legge 27 agosto 1993, n.
323,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n.
422;
    c) la  Consulta  per  l'emissione  di  carte  valori postali e la
filatelia;
    d) l'unita'   organizzativa   del  forum  internazionale  per  lo
sviluppo  delle comunicazioni nel Mediterraneo per i compiti previsti
dalla «Dichiarazione di Palermo» del 30 giugno 2000;
    e) la commissione consultiva nazionale di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.
  5.  L'assetto organizzativo di cui al presente articolo puo' essere
modificato  con  regolamento  ai  sensi  dell'articolo  4 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, senza
«oneri aggiuntivi».
 
          Note all'art. 3:
              -  L'art.  2, comma 4 del decreto-legge 27 agosto 1993,
          n.   323,   recante.   «Provvedimenti  urgenti  in  materia
          radiotelevisiva»,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          28 agosto   1993,   n.  202  e  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,   dalla   legge  27 ottobre  1993,  n.  422,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  27 ottobre 1993, n.
          253, e' il seguente:
              «4.  Il  Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
          nomina  una commissione coordinata da un esperto in materie
          radioelettriche  e  composta  da  un  esperto  designato da
          ciascuna  delle  associazioni  piu'  rappresentative  delle
          emittenti,  da  un  esperto  designato dalla concessionaria
          pubblica,  da  un esperto designato da ogni regione e dalle
          province  autonome di Trento e di Bolzano, da un esperto in
          materie  giuridiche  e  da  un rappresentante del Consiglio
          superiore  tecnico  delle  poste, delle telecomunicazioni e
          dell'automazione.  Tale  commissione formula osservazioni e
          proposte  sul procedimento istruttorio relativo al rilascio
          delle  concessioni per l'esercizio della radiodiffusione ed
          opera  quale  organo  consultivo del Ministro delle poste e
          delle    telecomunicazioni   per   i   problemi   attinenti
          all'assetto  del sistema radiotelevisivo. La partecipazione
          alla commissione e' a titolo gratuito.»
              -  L'Unita'  organizzativa del forum internazionale per
          lo  sviluppo  delle  comunicazioni  nel  Mediterraneo per i
          compiti  previsti  dalla  «Dichiarazione  di  Palermo»  del
          30 giugno 2000 e' stata costituita con decreto del Ministro
          delle    comunicazioni    21 dicembre   2001,e   successive
          integrazioni.
              -  L'art.  14 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n.
          269,  concernente:  «Attuazione  della  direttiva 1999/5/CE
          riguardante  le  apparecchiature  radio, le apparecchiature
          terminali    di    telecomunicazione    ed   il   reciproco
          riconoscimento della loro conformita» e' il seguente:
              «Art.   14   (Composizione).   -   Il  Ministero  delle
          comunicazioni,   a  mezzo  di  provvedimento  dirigenziale,
          istituisce  una  commissione  consultiva  nazionale  con il
          compito di fornire pareri in ordine alla applicazione delle
          disposizioni  di cui al presente decreto. La commissione e'
          costituita da funzionari dei Ministeri delle comunicazioni,
          dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato  e
          dell'interno».
              -  L'art.  4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300,  recante:  «Riforma dell'organizzazione del Governo, a
          norma  dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il
          seguente:
              «Art.   4   (Disposizioni  sull'organizzazione).  -  1.
          L'organizzazione,  la  dotazione organica, l'individuazione
          degli  uffici  di  livello dirigenziale generale ed il loro
          numero,  le  relative funzioni e la distribuzione dei posti
          di     funzione    dirigenziale,    l'individuazione    dei
          dipartimenti,   nei   casi   e  nei  limiti  fissati  dalle
          disposizioni   del   presente  decreto  legislativo,  e  la
          definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con
          regolamenti  o  con  decreti  del Ministro emanati ai sensi
          dell'art.  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
          400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
          I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
          e  l'istituzione  di  un  ruolo  unico  del  personale  non
          dirigenziale  di  ciascun  Ministero,  articolato  in  aree
          dipartimentali    e    per    direzioni    generali.   Fino
          all'istituzione   del   ruolo   unico   del  personale  non
          dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano
          forme  ordinarie  di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
          le  diverse  direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
          di   professionalita'   richiesti   per  l'esercizio  delle
          relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
          in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
          del  personale non devono comunque comportare incrementi di
          spesa.
              2.  I  Ministeri  che  si  avvalgono  di propri sistemi
          informativi   automatizzati   sono  tenuti  ad  assicurarne
          l'interconnessione  con i sistemi informativi automatizzati
          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
          tramite     della    rete    unitaria    delle    pubbliche
          amministrazioni.
              3.  Il  regolamento  di  cui  al  precedente comma 1 si
          attiene,  inoltre,  ai  criteri  fissati  dall'art. 1 della
          legge  7 agosto  1990,  n.  241  e  dall'art. 2 del decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni.
              4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  non  generale  di  ciascun  Ministero  e alla
          definizione  dei  relativi  compiti si provvede con decreto
          ministeriale di natura non regolamentare.
              5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
          1  si  procede alla revisione periodica dell'organizzazione
          ministeriale, con cadenza almeno biennale.
              6.  I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
          disposizioni  normative  relative  a  ciascun Ministero. Le
          restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
          di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.