Art. 3. Modifiche all'articolo 32-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 1. L'articolo 32-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come introdotto dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e' sostituito dal seguente: «32-quater (Organizzazione del Ministero). - 1. Il Ministero si articola in uffici centrali di livello dirigenziale generale ed in ispettorati territoriali di livello dirigenziale non generale. Opera nell'ambito del Ministero e sotto la sua vigilanza l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, di livello dirigenziale generale». 2. Sono uffici centrali: a) il Segretariato generale; b) le direzioni generali, in numero di cinque cosi' individuate: 1) direzione generale per la gestione delle risorse umane; 2) direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico; 3) direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione; 4) direzione generale per la regolamentazione del settore postale; 5) direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative. 3. Sono, altresi', previste tre posizioni di livello dirigenziale generale anche per l'assolvimento di compiti di coordinamento di progetti speciali, di ispezione, di controllo, nonche' di studio e di ricerca. 4. Sono organi tecnici del Ministero: a) il Consiglio superiore delle comunicazioni; b) la commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422; c) la Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia; d) l'unita' organizzativa del forum internazionale per lo sviluppo delle comunicazioni nel Mediterraneo per i compiti previsti dalla «Dichiarazione di Palermo» del 30 giugno 2000; e) la commissione consultiva nazionale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269. 5. L'assetto organizzativo di cui al presente articolo puo' essere modificato con regolamento ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, senza «oneri aggiuntivi».
Note all'art. 3: - L'art. 2, comma 4 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante. «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 1993, n. 202 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 1993, n. 253, e' il seguente: «4. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni nomina una commissione coordinata da un esperto in materie radioelettriche e composta da un esperto designato da ciascuna delle associazioni piu' rappresentative delle emittenti, da un esperto designato dalla concessionaria pubblica, da un esperto designato da ogni regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, da un esperto in materie giuridiche e da un rappresentante del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione. Tale commissione formula osservazioni e proposte sul procedimento istruttorio relativo al rilascio delle concessioni per l'esercizio della radiodiffusione ed opera quale organo consultivo del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per i problemi attinenti all'assetto del sistema radiotelevisivo. La partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito.» - L'Unita' organizzativa del forum internazionale per lo sviluppo delle comunicazioni nel Mediterraneo per i compiti previsti dalla «Dichiarazione di Palermo» del 30 giugno 2000 e' stata costituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 21 dicembre 2001,e successive integrazioni. - L'art. 14 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, concernente: «Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita» e' il seguente: «Art. 14 (Composizione). - Il Ministero delle comunicazioni, a mezzo di provvedimento dirigenziale, istituisce una commissione consultiva nazionale con il compito di fornire pareri in ordine alla applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. La commissione e' costituita da funzionari dei Ministeri delle comunicazioni, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno». - L'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente: «Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa. 2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni. 3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. 4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare. 5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale. 6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun Ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.