Art. 4.
Modifiche all'articolo 32-quinquies del decreto legislativo 30 luglio
                1999, n. 300 e disposizioni connesse

  1.  L'articolo 32-quinquies del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  300,  come introdotto dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge
12 giugno  2001,  n.  217, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2001, n. 317, e' sostituito dal seguente:
  «32-quinquies  (Struttura  del  Ministero).  -  1.  Con  uno o piu'
decreti   del  Presidente  della  Repubblica,  da  emanare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
provvede all'organizzazione degli uffici centrali.
  2.  Per l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione  si applicano i principi di autonomia organizzativa
ed  amministrativa  dettati dall'articolo 41, commi 1 e 2 della legge
16 gennaio 2003, n. 3. L'Istituto espleta i compiti affidatigli dalla
disciplina   vigente,   attenendosi   agli  indirizzi  stabiliti  dal
Ministero  delle  comunicazioni; dispone, nell'ambito della dotazione
organica  del  Ministero,  di  un  apposito contingente di personale;
agisce  con  piena  autonomia  scientifica  e  provvede  all'autonoma
gestione  delle  risorse iscritte in un unico capitolo dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  delle comunicazioni. Organi
dell'Istituto   sono   il   comitato   amministrativo,   il  comitato
tecnico-scientifico ed il direttore.
  3. Con i decreti di cui al comma 1 si provvede altresi' al riordino
della  Scuola  superiore  di  specializzazione  in  telecomunicazioni
annessa all'Istituto di cui al comma 2.».
  2.  Alle  prestazioni  onerose  rese  dall'Istituto superiore delle
comunicazioni  e  delle tecnologie dell'informazione nei confronti di
terzi si applica l'articolo 6 del presente decreto legislativo.
 
          Note all'art. 4:
              - L'art. 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1998, n.
          400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri»
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
          214, e' il seguente:
              «4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c)  previsione  di  strumenti  di  verifica periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali».
              -  Per  l'art.  41, commi 1 e 2, della legge 16 gennaio
          2003, n. 3, si vedano note alle premesse.