Art. 6.
Individuazione  delle  prestazioni in conto terzi e produttivita' del
                              personale

  1. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, da emanare entro sessanta
giorni   dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
legislativo,   si   provvede   all'individuazione  delle  prestazioni
eseguite  dal  Ministero  delle  comunicazioni per conto terzi e alla
variazione in aumento delle tariffe previste dal decreto del Ministro
delle  poste  e delle telecomunicazioni 5 settembre 1995, concernente
tariffazione  delle  prestazioni scientifiche e sperimentali eseguite
dall'Istituto  superiore  delle  poste  e delle telecomunicazioni per
conto   terzi,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  273  del
29 novembre  1995  e  dal  decreto  del  Ministro delle comunicazioni
24 settembre   2003,   concernente   determinazione  delle  quote  di
surrogazione  del personale, dei costi di uso delle apparecchiature e
degli  automezzi  e  delle  spese generali ai fini del rimborso degli
oneri  sostenuti  dal  Ministero  delle comunicazioni per prestazioni
rese  a  terzi,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  284  del
6 dicembre 2003.
  2. In considerazione dell'accresciuta complessita' delle funzioni e
dei  compiti  assegnati  al  Ministero dall'articolo 32-ter, comma 1,
lettere h), i) ed m), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
come  modificato  dall'articolo  2,  comma  1,  del  presente decreto
legislativo,   dall'articolo   2-bis,  comma  10,  del  decreto-legge
23 gennaio  2001,  n.  5,  convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo  2001,  n.  66,  come  modificato dall'articolo 41, comma 8,
della  legge  16 gennaio 2003, n. 3, dal decreto legislativo 9 maggio
2001, n. 269, nonche' dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
una  somma  non  superiore  al 30 per cento delle entrate provenienti
dalla  riscossione  dei compensi per prestazioni non rientranti tra i
servizi  pubblici  essenziali  o  non espletate a garanzia di diritti
fondamentali  rese dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi,
certificate   con   decreto  del  Ministro  delle  comunicazioni,  e'
destinata,     d'intesa     con    le    organizzazioni    sindacali,
all'incentivazione  della  produttivita'  del  personale  in servizio
presso  il  predetto  Ministero, ai sensi della vigente normativa. Il
Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Note all'art. 6:
              -    Il    decreto   ministeriale   24 settembre   2003
          concernente:  «Determinazione  delle  quote di surrogazione
          del  personale,  dei  costi  di uso delle apparecchiature e
          degli automezzi e delle spese generali ai fini del rimborso
          degli oneri sostenuti dal Ministero delle comunicazioni per
          prestazioni  rese  a  terzi  e  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 6 dicembre 2003, n. 284.
              -  L'art. 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio
          2001,  n.  5, convertito in legge, con modificazioni, dalla
          legge 20 marzo 2001, n. 66, e' il seguente:
              «10.  All'art. 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997,
          n.  249,  le  parole:  «il  Ministero  delle  comunicazioni
          adotta»   sono   sostituite  dalle  seguenti:  «l'Autorita'
          adotta».  Le  autorizzazioni  e  le  licenze  di  cui  agli
          articoli 2,  comma  13,  e  4,  commi  1  e  3, della legge
          31 luglio 1997, n. 249, sono rilasciate dal Ministero delle
          comunicazioni  che  esercita  la  vigilanza  e il controllo
          sull'assolvimento  degli obblighi derivanti anche da quelle
          rilasciate    dall'Autorita'    per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni. (omissis)»
              -  Per l'art. 41, comma 8, della legge 16 gennaio 2003,
          n. 3, si vedano note alle premesse.
              -  Per il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, si
          vedano note alle premesse.
              - Per il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, si
          vedano note alle premesse.