Art. 11. 
                         (Requisiti tecnici) 
 
    1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente  legge  il  Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,
consultate  le  associazioni  delle  persone  disabili   maggiormente
rappresentative, con proprio decreto  stabilisce,  nel  rispetto  dei
criteri e dei principi indicati dal regolamento di  cui  all'articolo
10: 
        a) le linee guida recanti i requisiti  tecnici  e  i  diversi
livelli per l'accessibilita'; 
        b)    le    metodologie    tecniche    per    la     verifica
dell'accessibilita'  dei  siti  INTERNET,  nonche'  i  programmi   di
valutazione assistita utilizzabili a tale fine.