Art. 12. 
                     (Normative internazionali) 
 
    1. Il regolamento di cui all'articolo 10  e  il  decreto  di  cui
all'articolo 11 sono emanati osservando le linee guida indicate nelle
comunicazioni,    nelle    raccomandazioni    e    nelle    direttive
sull'accessibilita'  dell'Unione  europea,  nonche'  nelle  normative
internazionalmente  riconosciute  e  tenendo  conto  degli  indirizzi
forniti dagli organismi pubblici  e  privati,  anche  internazionali,
operanti nel settore. 
    2.  Il  decreto  di  cui  all'articolo   11   e'   periodicamente
aggiornato, con la medesima procedura, per il tempestivo  recepimento
delle modifiche delle normative di cui al comma 1 e delle innovazioni
tecnologiche nel frattempo intervenute. 
 
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
      Data a Roma, addi' 9 gennaio 2004 
 
                               CIAMPI 
 
                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                              dei Ministri 
                              Stanca, Ministro per l'innovazione e le 
                              tecnologie 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
 
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