Art. 2. 
                            (Definizioni) 
 
    1. Ai fini della presente legge, si intende per: 
        a) "accessibilita'": la capacita'  dei  sistemi  informatici,
nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di
erogare   servizi   e   fornire    informazioni    fruibili,    senza
discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di  disabilita'
necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari; 
        b) "tecnologie  assistive":  gli  strumenti  e  le  soluzioni
tecniche, hardware e software, che permettono alla persona  disabile,
superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di  accedere  alle
informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.