Art. 4. (Obblighi per l'accessibilita) 1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilita' stabiliti con il decreto di cui all'articolo 11 costituiscono motivo di preferenza a parita' di ogni altra condizione nella valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilita' o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili e' adeguatamente motivata. 2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullita', contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET quando non e' previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilita' stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullita', alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilita', con l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. 3. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, e' subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilita' stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11. 4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilita', anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68. 5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4, nell'ambito delle disponibilita' di bilancio.
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e' il seguente: «1. Attraverso le convenzioni di cui all'art. 11, gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilita' del Fondo di cui al comma 4 del presente articolo: a) omissis; b) omissis; c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilita' operative dei disabili con riduzione della capacita' lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di tele-lavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.».