Art. 7.
                      (Compiti amministrativi)

  1.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri - Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro nazionale
per  l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo
4,  comma  1,  del  decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come
sostituito  dall'articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196:
    a) effettua il monitoraggio dell'attuazione della presente legge;
    b)  vigila  sul  rispetto  da parte delle amministrazioni statali
delle disposizioni della presente legge;
    c)  indica  i  soggetti,  pubblici o privati, che, oltre ad avere
rispettato   i   requisiti   tecnici  indicati  dal  decreto  di  cui
all'articolo  11, si sono anche meritoriamente distinti per l'impegno
nel perseguire le finalita' indicate dalla presente legge;
    d)  promuove,  di  concerto  con  il Ministero del lavoro e delle
politiche  sociali,  progetti,  iniziative e programmi finalizzati al
miglioramento  e  alla  diffusione  delle  tecnologie assistive e per
l'accessibilita';
    e) promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province   autonome   di   Trento   e  di  Bolzano,  l'erogazione  di
finanziamenti  finalizzati  alla  diffusione  tra  i  disabili  delle
tecnologie   assistive   e  degli  strumenti  informatici  dotati  di
configurazioni  particolari  e al sostegno di progetti di ricerca nel
campo dell'innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari
opportunita' dei disabili;
    f)  favorisce,  di  concerto  con il Ministero del lavoro e delle
politiche  sociali  e  con  il  Ministro per le pari opportunita', lo
scambio  di  esperienze  e  di proposte fra associazioni di disabili,
associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilita',
amministrazioni   pubbliche,   operatori  economici  e  fornitori  di
hardware e software, anche per la proposta di nuove iniziative;
    g)   promuove,  di  concerto  con  i  Ministeri  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  e  per  i  beni  e  le attivita'
culturali,   iniziative  per  favorire  l'accessibilita'  alle  opere
multimediali,  anche  attraverso  specifici  progetti  di  ricerca  e
sperimentazione   con  il  coinvolgimento  delle  associazioni  delle
persone disabili; sulla base dei risultati delle sperimentazioni sono
indicate,  con decreto emanato di intesa dai Ministri interessati, le
regole tecniche per l'accessibilita' alle opere multimediali;
    h)  definisce,  di  concerto  con  il Dipartimento della funzione
pubblica  della  Presidenza del Consiglio dei ministri, gli obiettivi
di  accessibilita' delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei
sistemi   informatici,  nonche'  l'introduzione  delle  problematiche
relative   all'accessibilita'   nei   programmi   di  formazione  del
personale.
  2.  Le  regioni,  le  province  autonome e gli enti locali vigilano
sull'attuazione  da  parte dei propri uffici delle disposizioni della
presente legge.
 
          Nota all'art. 7:
              - Il   testo   dell'art.   4,   comma  1,  del  decreto
          legislativo  12 febbraio  1993,  n. 39 (Norme in materia di
          sistemi  informativi  automatizzati  delle  amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della
          legge  23 ottobre  1992, n. 421), come modificato dall'art.
          176  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in  materia  di  protezione  dei  dati  personali),  e'  il
          seguente:
              "1.  E' istituito il Centro nazionale per l'informatica
          nella   pubblica   amministrazione,  che  opera  presso  la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  per l'attuazione
          delle   politiche  del  Ministro  per  l'innovazione  e  le
          tecnologie,     con    autonomia    tecnica,    funzionale,
          amministrativa,  contabile e finanziaria e con indipendenza
          di giudizio.".