Art. 8. 
                            (Formazione) 
 
    1. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito
delle attivita' di  cui  al  comma  4  dell'articolo  7  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' dei  corsi  di  formazione
organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione,  e
nell'ambito delle attivita' per  l'alfabetizzazione  informatica  dei
pubblici dipendenti di cui all'articolo  27,  comma  8,  lettera  g),
della legge 16 gennaio 2003, n. 3,  inseriscono  tra  le  materie  di
studio   a   carattere   fondamentale   le   problematiche   relative
all'accessibilita' e alle tecnologie assistive. 
    2. La formazione professionale di cui al comma  1  e'  effettuata
con tecnologie accessibili. 
    3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito
delle   disponibilita'   di   bilancio,   predispongono   corsi    di
aggiornamento professionale sull'accessibilita'. 
 
          Note all'art. 8:
              - Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 7, comma 4,
          del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165  (Norme
          generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
          amministrazioni pubbliche):
              «4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e
          l'aggiornamento  del  personale,  ivi  compreso  quello con
          qualifiche  dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
          dei  programmi  formativi,  al  fine  di  contribuire  allo
          sviluppo   della   cultura   di   genere   della   pubblica
          amministrazione.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 27, comma 8, lettera
          g),   della  legge  16 gennaio  2003,  n.  3  (Disposizioni
          ordinamentali in materia di pubblica amministrazione):
              «8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge  sono  emanati  uno  o piu' regolamenti, ai
          sensi  dell'art.  117,  sesto  comma,  della Costituzione e
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie
          ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:
                a)-f) omissis;
                g)    alfabetizzazione   informatica   dei   pubblici
          dipendenti;».