Art. 8. (Formazione) 1. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle attivita' di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell'ambito delle attivita' per l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all'articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche relative all'accessibilita' e alle tecnologie assistive. 2. La formazione professionale di cui al comma 1 e' effettuata con tecnologie accessibili. 3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle disponibilita' di bilancio, predispongono corsi di aggiornamento professionale sull'accessibilita'.
Note all'art. 8: - Si trascrive il testo vigente dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.». - Si riporta il testo dell'art. 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione): «8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione e dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi: a)-f) omissis; g) alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;».