Art. 3.
  1.  Per l'attuazione della presente legge e autorizzata la spesa di
9.490  euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del   bilancio  triennale  2003-2005,  nell'ambito  dell'unita
previsionale di base di parte corrente °Fondo speciale1/2 dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.