Art. 10 
                  (Registro dei materiali di base) 
 
   1. Entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
istituiscono un registro dei materiali di base delle specie  elencate
nell'allegato I presenti nel proprio territorio. In  detto  registro,
sono  inseriti  i  dati  specifici  relativi  a  ciascuna  unita'  di
ammissione  unitamente  al  riferimento   unico   del   registro.   I
popolamenti gia' iscritti al Libro nazionale dei boschi da seme  sono
iscritti  nel  registro,  salvo  parere  contrario  della  regione  o
provincia autonoma competente per territorio. 
   2. Il registro di cui al comma 1 e' trasmesso al  Ministero  entro
tre mesi dalla data della sua istituzione. 
   3. Sulla base dei registri regionali e provinciali,  il  Ministero
redige un registro nazionale dei  materiali  di  base.  Il  Ministero
redige, inoltre, una sintesi del registro nazionale  sotto  forma  di
elenco,  redatto  in  formato  standard  per   ciascuna   unita'   di
ammissione, e lo rende disponibile  alla  Commissione  europea,  agli
altri Stati membri, alle regioni e alle province autonome di Trento e
di  Bolzano.  Per  i  materiali:   "identificati   alla   fonte"   e:
"selezionati"  e'  consentita  una  sintesi  delle  informazioni  dei
materiali di base in funzione delle "regioni di provenienza"  recante
le seguenti informazioni: 
    a) il nome botanico; 
    b) la categoria; 
    c) la destinazione; 
    d) il tipo di materiale di base; 
    e) il riferimento di registro  o,  se  del  caso,  sintesi  dello
stesso, o il codice d'identita' relativo alla regione di provenienza; 
    f) l'ubicazione: una breve denominazione, se  del  caso,  nonche'
uno dei seguenti insiemi di dati: 
     1) per la  categoria:  "identificati  alla  fonte",  regione  di
provenienza ed estensione latitudinale e longitudinale; 
     2) per la categoria: "selezionati",  regione  di  provenienza  e
posizione  geografica  definita  da  latitudine   e   longitudine   o
estensione latitudinale e longitudinale; 
     3) per la categoria: "qualificati", la posizione o le  posizioni
geografiche esatte dei materiali di base; 
     4) per la categoria: "controllati", la posizione o le  posizioni
geografiche esatte dei materiali di base; 
    g) l'altitudine o estensione altimetrica; 
    h) la superficie: le dimensioni di una o piu' fonti di semi,  uno
o piu' soprassuoli o uno o piu' arboreo da seme; 
    i) l'origine: occorre inoltre dichiarare se i materiali  di  base
sono autoctoni/indigeni, non  autoctoni/non  indigeni  o  di  origine
sconosciuta. Per i materiali  di  base  non  autoctoni/non  indigeni,
l'origine, se conosciuta, deve essere dichiarata; 
    l) nel caso di materiali: "controllati", occorre indicare se sono
geneticamente modificati. 
   4. La  demarcazione  delle  regioni  di  provenienza  deve  essere
indicata dagli organismi ufficiali, singolarmente o d'intesa  tra  di
loro, tramite la redazione e pubblicazione di  apposite  cartografie,
realizzate secondo criteri omogenei definiti dalla Commissione di cui
all'articolo 14, di concerto  con  gli  organismi  ufficiali  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera n). Le cartografie  vengono  inviate
al Ministero e, tramite questo, alla Commissione europea e agli altri
Stati membri. 
   5. I requisiti minimi per l'ammissione all'iscrizione sui registri
ufficiali  dei  materiali  di  base  destinati  alla  produzione   di
materiali  di  moltiplicazione  certificati  come  identificati  alla
fonte, selezionati, qualificati e controllati, sono individuati negli
allegati II, III, IV, V.