Art. 11 (Iscrizione nei registri e gestione dei materiali di base) 1. L'iscrizione nei registri regionali o provinciali dei materiali di base e' effettuata secondo le modalita' stabilite dagli organismi ufficiali, previo accertamento dei requisiti minimi stabiliti negli allegati II, III, IV, V, che devono essere riportati su una apposita scheda tecnica. L'organismo ufficiale o l'autorita' territorialmente competente informa i proprietari, almeno tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'organismo ufficiale o sull'Albo pretorio dell'autorita' competente per territorio. 2. L'iscrizione di materiale di base qualificato o controllato puo' essere richiesta direttamente anche dal costitutore o dalla persona fisica o giuridica che ha eseguito le prove necessarie previste per queste categorie, e previa verifica dei requisiti minimi da parte degli organismi ufficiali. 3. Gli organismi ufficiali, sentita la commissione tecnica, definiscono i disciplinari o piani per la gestione dei materiali di base, e possono, altresi', promuovere gli interventi ritenuti opportuni per la loro tutela e il miglioramento, anche attraverso l'adozione di eventuali misure di incentivazione. 4. Per l'iscrizione dei cloni di pioppo al registro nazionale dei materiali di base, e' competente la Commissione nazionale per il pioppo di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1799, istituita con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 29 settembre 1969, che riferisce del suo operato alla commissione tecnica. Il registro nazionale dei cloni forestali diviene una sezione e parte integrante del registro nazionale dei materiali di base.
Note all'art. 11. - Per la legge 3 dicembre 1962, n. 1799, vedi note alle premesse. - Per il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1969, vedi note alle premesse.