Art. 12 
(Divieto   di   commercializzazione   di   specifici   materiali   di
                          moltiplicazione) 
 
   1. Su  richiesta  degli  organismi  ufficiali,  della  commissione
tecnica o del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio,
ciascuno per gli aspetti di propria competenza, il  Ministero  chiede
alla Commissione europea di essere autorizzato, secondo la  procedura
di cui alla decisione 1999/468/CE, a vietare su tutto  il  territorio
nazionale,  o  su  una  parte   di   esso,   la   commercializzazione
all'utilizzatore finale a fini di semina o impianto, di materiali  di
moltiplicazione specifici. 
   2. La richiesta di cui al comma 1 puo' essere avanzata qualora  ci
sia motivo di ritenere che l'uso di detti materiali,  a  causa  delle
loro caratteristiche fenotipiche e genotipiche, possa  avere  effetti
negativi sulla selvicoltura, sull'ambiente, sulle risorse genetiche e
sulla biodiversita', in base a: 
    a) risultati di prove relative  alla  regione  di  provenienza  o
all'origine dei materiali, o risultati ottenuti  mediante  prassi  di
silvicoltura riguardanti la sopravvivenza e lo sviluppo  del  postime
in relazione alle caratteristiche morfologiche e fisiologiche; 
    b) risultati  di  ricerche  e  sperimentazioni  effettuate  nella
Comunita' europea o fuori di essa. 
 
          Note all'art. 12.
              -   Per   la  decisione  1999/468/CE,  vedi  note  alle
          premesse.