Art. 12 (Divieto di commercializzazione di specifici materiali di moltiplicazione) 1. Su richiesta degli organismi ufficiali, della commissione tecnica o del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, il Ministero chiede alla Commissione europea di essere autorizzato, secondo la procedura di cui alla decisione 1999/468/CE, a vietare su tutto il territorio nazionale, o su una parte di esso, la commercializzazione all'utilizzatore finale a fini di semina o impianto, di materiali di moltiplicazione specifici. 2. La richiesta di cui al comma 1 puo' essere avanzata qualora ci sia motivo di ritenere che l'uso di detti materiali, a causa delle loro caratteristiche fenotipiche e genotipiche, possa avere effetti negativi sulla selvicoltura, sull'ambiente, sulle risorse genetiche e sulla biodiversita', in base a: a) risultati di prove relative alla regione di provenienza o all'origine dei materiali, o risultati ottenuti mediante prassi di silvicoltura riguardanti la sopravvivenza e lo sviluppo del postime in relazione alle caratteristiche morfologiche e fisiologiche; b) risultati di ricerche e sperimentazioni effettuate nella Comunita' europea o fuori di essa.
Note all'art. 12. - Per la decisione 1999/468/CE, vedi note alle premesse.