Art. 13 (Importazione ed esportazione dei materiali di moltiplicazione) 1. Fatta salva l'osservanza degli obblighi derivanti da accordi internazionali e delle vigenti norme che regolano l'esportazione e l'importazione delle merci e salva altresi' l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia fitosanitaria, l'esportazione di materiale forestale di moltiplicazione e' subordinata alla presentazione dei certificati di cui all'articolo 6. 2. La ditta esportatrice di materiale di moltiplicazione che non soddisfa i criteri del presente decreto legislativo deve trasmettere, entro 15 giorni dall'uscita della merce dal territorio doganale della Comunita', la relativa attestazione di esportazione rilasciata dalla dogana. 3. Nelle more dell'adozione della decisione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 1999/105/CE, il Ministro delle politiche agricole e forestali individua, su proposta della commissione tecnica, i criteri cui devono rispondere i materiali di moltiplicazione importati da Paesi terzi, in modo che presentino garanzie equivalenti sotto ogni aspetto a quelle dei materiali prodotti nella Comunita'. 4. Possono essere importati materiali di moltiplicazione da Paesi terzi solo a seguito di autorizzazione degli organismi ufficiali. L'importazione e' comunque subordinata alla presentazione di certificato equivalente a quelli indicati all'articolo 6 o analogo documento ufficiale, rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di origine, dal quale risulti anche la localizzazione del vivaio di produzione. 5. Per eliminare difficolta' temporanee di approvvigionamento di materiali forestali di moltiplicazione rispondenti ai requisiti del presente decreto legislativo, gli organismi ufficiali possono richiedere alla Commissione europea, attraverso il Ministero, l'autorizzazione all'importazione di materiale di moltiplicazione con requisiti meno rigorosi, ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 1999/105/CE. 6. L'importazione di materiali di moltiplicazione da Paesi terzi e' riservata alle ditte registrate per la produzione ed il commercio di materiali di moltiplicazione forestali. L'autorizzazione all'importazione va richiesta alle Autorita' territoriali competenti per il territorio in cui la ditta commercializza i materiali di moltiplicazione. L'autorizzazione ha durata limitata nel tempo e contiene le prescrizioni necessarie a garantire la corretta applicazione del presente decreto legislativo. 7. L'intestatario dell'autorizzazione deve tempestivamente comunicare all'organismo ufficiale competente il luogo e la data prevista per l'importazione, al fine di consentire agli incaricati di assistere ai controlli doganali. L'organismo ufficiale deve verificare la presenza dell'autorizzazione all'importazione e dei documenti ufficiali del Paese d'origine, la corrispondenza tra quanto indicato nei documenti ed eventuali prescrizioni imposte con l'autorizzazione, le caratteristiche sanitarie e morfologiche dei materiali. In caso di esito positivo del controllo l'organismo ufficiale rilascia l'attestato di congruita' dell'importazione, che dovra' essere allegato alla dichiarazione doganale di importazione ai sensi del Regolamento (CEE) 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e successive modificazioni. 8. Nel caso di importazione di sementi, l'autorizzazione all'importazione dovra' essere allegata alla dichiarazione doganale di importazione ai sensi del Regolamento (CEE) 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e successive modificazioni. Ai fini del controllo sulle sementi prelevate, l'Agenzia delle dogane collabora con l'organismo ufficiale al campionamento e all'analisi. Il peso minimo del campione di sementi da prelevare, definito per ciascuna delle specie e degli ibridi dell'Allegato I, e' stabilito con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta della commissione tecnica. 9. La commercializzazione o cessione di materiale di moltiplicazione importato puo' avvenire solo in presenza dell'autorizzazione all'importazione o dell'eventuale attestato di congruita' di cui al comma 7. 10. Nel caso in cui non sia possibile ammettere materiale proveniente da Paesi terzi sara' cura della ditta importatrice provvedere al respingimento dello stesso al Paese di provenienza. Ove cio' non fosse possibile, l'organismo ufficiale dichiara la scadenza della spedizione e ordina la distruzione di tale materiale, con spese a carico dell'importatore.
Note all'art. 13. - Per la direttiva 1999/105/CE, vedi note alle premesse. Gli articoli 18 e 19 cosi' recitano: «Art. 18. - 1. Per eliminare difficolta' temporanee di approvvigionamento generale, per l'utilizzatore finale, di materiali forestali di moltiplicazione rispondenti ai requisiti fissati dalla presente direttiva - difficolta' che si manifestino almeno in uno Stato membro e non possano essere superate all'interno della Comunita' - la Commissione, su richiesta di almeno uno Stato membro interessato e secondo la procedura di cui all'art. 26, paragrafo 2 autorizza uno o piu' Stati membri ad ammettere alla commercializzazione, per un periodo da essa determinato, materiali forestali di moltiplicazione di una o piu' specie soggetti a requisiti meno rigorosi. In questo caso, il documento o l'etichetta del fornitore di cui all'art. 14, paragrafo 1, indica che si tratta di materiali di moltiplicazione soggetti a requisiti meno rigorosi. 2. Le modalita' di applicazione del paragrafo 1 possono essere fissate secondo la procedura di cui all'art. 26, paragrafo 2.». «Art. 19. - 1. Su proposta della Commissione il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, determina se i materiali forestali di moltiplicazione prodotti in un paese terzo offrano, quanto alle modalita' di ammissione dei relativi materiali di base e alle disposizioni adottate per la loro produzione a fini di commercializzazione, le stesse garanzie dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nella Comunita' e rispondenti alle disposizioni della presente direttiva. 2. In aggiunta alle questioni di cui al paragrafo 1, il Consiglio determina le specie, il tipo di materiali di base, le categorie e le regioni di provenienza dei materiali forestali di moltiplicazione la cui commercializzazione puo' essere autorizzata nell'ambito della Comunita' ai sensi del paragrafo 1. 3. Fino all'adozione da parte del Consiglio di una decisione a norma del paragrafo 1, gli Stati membri possono, secondo la procedura di cui all'art. 26, paragrafo 3, essere autorizzati ad adottare le decisioni in questione. Tale autorizzazione e' destinata a garantire che i materiali che saranno importati presentino garanzie equivalenti sotto ogni aspetto a quelle dei materiali forestati di moltiplicazione prodotti nelle Comunita' ai sensi della presente direttiva. In particolare, i materiali importati devono essere corredati di un certificato principale o di un certificato ufficiale rilasciato dal paese di origine e i documenti che contengono i dettagli di tutte le partite da esportare e che dovra' produrre il fornitore nel paese terzo.». - Il regolamento CEE 2913/92 e' pubblicato in GUCE 19 ottobre 1992, n. L 302. - Il regolamento CEE 2454/93 e' pubblicato in GUCE 11 ottobre 1993, n. L 253.