Art. 13 
   (Importazione ed esportazione dei materiali di moltiplicazione) 
 
  1. Fatta salva l'osservanza degli  obblighi  derivanti  da  accordi
internazionali e delle vigenti norme che  regolano  l'esportazione  e
l'importazione  delle  merci  e  salva  altresi'  l'osservanza  delle
vigenti   disposizioni   di   legge   in    materia    fitosanitaria,
l'esportazione  di  materiale   forestale   di   moltiplicazione   e'
subordinata alla presentazione dei certificati di cui all'articolo 6. 
  2. La ditta esportatrice di materiale di  moltiplicazione  che  non
soddisfa i criteri del presente decreto legislativo deve trasmettere,
entro 15 giorni dall'uscita della merce dal territorio doganale della
Comunita', la relativa attestazione di esportazione rilasciata  dalla
dogana. 
  3. Nelle more dell'adozione della decisione dell'Unione europea, ai
sensi dell'articolo 19 della direttiva 1999/105/CE, il Ministro delle
politiche  agricole  e  forestali  individua,   su   proposta   della
commissione tecnica, i criteri cui devono rispondere i  materiali  di
moltiplicazione importati da Paesi  terzi,  in  modo  che  presentino
garanzie equivalenti  sotto  ogni  aspetto  a  quelle  dei  materiali
prodotti nella Comunita'. 
  4. Possono essere importati materiali di moltiplicazione  da  Paesi
terzi solo a seguito di  autorizzazione  degli  organismi  ufficiali.
L'importazione  e'  comunque  subordinata   alla   presentazione   di
certificato equivalente a quelli indicati all'articolo  6  o  analogo
documento ufficiale, rilasciato dalle competenti autorita' del  Paese
di origine, dal quale risulti anche la localizzazione del  vivaio  di
produzione. 
  5. Per eliminare difficolta' temporanee  di  approvvigionamento  di
materiali forestali di moltiplicazione rispondenti ai  requisiti  del
presente  decreto  legislativo,  gli  organismi   ufficiali   possono
richiedere  alla  Commissione  europea,  attraverso   il   Ministero,
l'autorizzazione all'importazione di materiale di moltiplicazione con
requisiti meno rigorosi, ai sensi dell'articolo  18  della  direttiva
1999/105/CE. 
  6. L'importazione di materiali di moltiplicazione da Paesi terzi e'
riservata alle ditte registrate per la produzione ed il commercio  di
materiali    di    moltiplicazione    forestali.     L'autorizzazione
all'importazione va richiesta alle Autorita' territoriali  competenti
per il territorio in cui  la  ditta  commercializza  i  materiali  di
moltiplicazione. L'autorizzazione ha  durata  limitata  nel  tempo  e
contiene  le  prescrizioni  necessarie  a   garantire   la   corretta
applicazione del presente decreto legislativo. 
  7.   L'intestatario   dell'autorizzazione   deve    tempestivamente
comunicare all'organismo ufficiale competente  il  luogo  e  la  data
prevista per l'importazione, al fine di consentire agli incaricati di
assistere  ai  controlli   doganali.   L'organismo   ufficiale   deve
verificare la presenza  dell'autorizzazione  all'importazione  e  dei
documenti ufficiali del Paese d'origine, la corrispondenza tra quanto
indicato  nei  documenti  ed  eventuali  prescrizioni   imposte   con
l'autorizzazione, le caratteristiche  sanitarie  e  morfologiche  dei
materiali. In  caso  di  esito  positivo  del  controllo  l'organismo
ufficiale rilascia l'attestato di congruita'  dell'importazione,  che
dovra' essere allegato alla dichiarazione doganale di importazione ai
sensi del Regolamento (CEE) 2913/92 del  Consiglio,  del  12  ottobre
1992, e successive modificazioni. 
  8.  Nel  caso  di   importazione   di   sementi,   l'autorizzazione
all'importazione dovra' essere allegata alla  dichiarazione  doganale
di importazione ai sensi del Regolamento (CEE) 2913/92 del Consiglio,
del  12  ottobre  1992,  e  successive  modificazioni.  Ai  fini  del
controllo sulle sementi prelevate, l'Agenzia delle  dogane  collabora
con l'organismo ufficiale al campionamento  e  all'analisi.  Il  peso
minimo del campione di sementi da prelevare,  definito  per  ciascuna
delle specie e degli ibridi dell'Allegato I, e' stabilito con decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta  della
commissione tecnica. 
  9.   La   commercializzazione   o   cessione   di   materiale    di
moltiplicazione   importato   puo'   avvenire   solo   in    presenza
dell'autorizzazione all'importazione o  dell'eventuale  attestato  di
congruita' di cui al comma 7. 
  10.  Nel  caso  in  cui  non  sia  possibile  ammettere   materiale
proveniente da  Paesi  terzi  sara'  cura  della  ditta  importatrice
provvedere al respingimento dello stesso al Paese di provenienza. Ove
cio' non fosse possibile, l'organismo ufficiale dichiara la  scadenza
della spedizione e ordina la distruzione di tale materiale, con spese
a carico dell'importatore. 
 
          Note all'art. 13.
              -   Per   la  direttiva  1999/105/CE,  vedi  note  alle
          premesse. Gli articoli 18 e 19 cosi' recitano:
              «Art.  18. - 1. Per eliminare difficolta' temporanee di
          approvvigionamento  generale, per l'utilizzatore finale, di
          materiali   forestali  di  moltiplicazione  rispondenti  ai
          requisiti  fissati  dalla  presente direttiva - difficolta'
          che si manifestino almeno in uno Stato membro e non possano
          essere   superate   all'interno   della   Comunita'   -  la
          Commissione,  su  richiesta  di  almeno  uno  Stato  membro
          interessato  e  secondo  la  procedura  di cui all'art. 26,
          paragrafo  2 autorizza uno o piu' Stati membri ad ammettere
          alla   commercializzazione,   per   un   periodo   da  essa
          determinato,  materiali forestali di moltiplicazione di una
          o piu' specie soggetti a requisiti meno rigorosi.
              In   questo   caso,  il  documento  o  l'etichetta  del
          fornitore  di  cui  all'art. 14, paragrafo 1, indica che si
          tratta di materiali di moltiplicazione soggetti a requisiti
          meno rigorosi.
              2. Le modalita' di applicazione del paragrafo 1 possono
          essere  fissate  secondo  la  procedura di cui all'art. 26,
          paragrafo 2.».
              «Art.  19.  -  1.  Su  proposta  della  Commissione  il
          Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, determina
          se  i materiali forestali di moltiplicazione prodotti in un
          paese  terzo  offrano,  quanto alle modalita' di ammissione
          dei relativi materiali di base e alle disposizioni adottate
          per  la  loro  produzione a fini di commercializzazione, le
          stesse  garanzie dei materiali forestali di moltiplicazione
          prodotti  nella  Comunita'  e rispondenti alle disposizioni
          della presente direttiva.
              2. In aggiunta alle questioni di cui al paragrafo 1, il
          Consiglio  determina  le  specie,  il  tipo di materiali di
          base,   le  categorie  e  le  regioni  di  provenienza  dei
          materiali    forestali    di    moltiplicazione    la   cui
          commercializzazione  puo'  essere  autorizzata  nell'ambito
          della Comunita' ai sensi del paragrafo 1.
              3.  Fino  all'adozione  da  parte  del Consiglio di una
          decisione  a  norma  del  paragrafo  1,  gli  Stati  membri
          possono, secondo la procedura di cui all'art. 26, paragrafo
          3,   essere   autorizzati   ad  adottare  le  decisioni  in
          questione. Tale autorizzazione e' destinata a garantire che
          i  materiali  che  saranno  importati  presentino  garanzie
          equivalenti  sotto  ogni  aspetto  a  quelle  dei materiali
          forestati  di  moltiplicazione  prodotti nelle Comunita' ai
          sensi della presente direttiva. In particolare, i materiali
          importati   devono   essere  corredati  di  un  certificato
          principale  o  di  un  certificato ufficiale rilasciato dal
          paese di origine e i documenti che contengono i dettagli di
          tutte  le  partite  da  esportare  e che dovra' produrre il
          fornitore nel paese terzo.».
              -  Il  regolamento  CEE  2913/92  e' pubblicato in GUCE
          19 ottobre 1992, n. L 302.
              -  Il  regolamento  CEE  2454/93  e' pubblicato in GUCE
          11 ottobre 1993, n. L 253.