Art. 14 (Commissione tecnica) 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' istituita presso il Ministero una commissione tecnica che sostituisce la commissione tecnico - consultiva di cui all'articolo 16 della legge 22 maggio 1973, n. 269. 2. La commissione tecnica di cui al comma 1, assicura il supporto tecnico - scientifico e svolge funzioni di indirizzo e raccordo generale tra i soggetti istituzionali competenti nel settore dei materiali forestali di moltiplicazione, in particolare nei confronti degli organismi ufficiali, garantendo altresi' lo svolgimento dei compiti previsti dal presente decreto. Entro tre mesi dalla data della sua istituzione la commissione tecnica definisce, in particolare: a) i modelli di registro di carico e scarico di cui all'articolo 5, comma 2; b) le modalita' di raccolta dei dati sulla consistenza del materiale vivaistico, di cui all'articolo 5, comma 4; c) i codici delle regioni di provenienza, di cui all'articolo 8, comma 12; d) i criteri per l'individuazione e la rappresentazione cartografica delle regioni di provenienza, di cui all'articolo 10, comma 4; e) i criteri, cui devono rispondere i materiali di moltiplicazione importati a garanzia dell'equivalenza qualitativa rispetto ai materiali prodotti nella Comunita' europea, di cui all'articolo 13, comma 3; f) il peso minimo dei campioni di sementi da prelevare per i controlli doganali di cui all'articolo 13, comma 8; g) il modello per i controlli di cui all'articolo 15, comma 1; 3. I documenti di cui al comma 2 sono adottati, con uno o piu' decreti, dal Ministro delle politiche agricole e forestali. 4. La commissione di cui al comma 1 e' costituita da nove membri cosi' suddivisi: a) un rappresentante del mondo scientifico universitario esperto in vivaistica forestale, designato di concerto tra Ministero e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; b) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome, esperti del settore, designati dal Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; c) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui uno dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo; d) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; e) un rappresentante dei produttori privati, nominato dalle associazioni di categoria del settore vivaistico-sementiero forestale maggiormente rappresentative a livello nazionale; f) un rappresentante dell'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura designato dalla Commissione nazionale per il pioppo. 5. I componenti della commissione tecnica durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Per ognuno dei membri di cui al comma 4 e' designato un supplente. La funzione di segreteria e' svolta, senza diritto di voto, da un dirigente o da un funzionario della competente struttura del Ministero; nella prima riunione, i membri della commissione eleggono al proprio interno il Presidente e definiscono un regolamento di funzionamento. 6. Ai componenti della commissione di cui al comma 1 e' corrisposto il gettone di presenza previsto dalla legge 5 giugno 1967, n. 417; agli oneri derivanti dalle spese di funzionamento della commissione si fa fronte con le risorse gia' previste per la commissione nazionale, di cui dall'articolo 16, della legge 22 maggio 1973, n. 269.
Note all'art. 14. - La legge 22 maggio 1973, n. 269, reca: «Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di rimboschimento. L'art. 16 cosi' recita: «16. - Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, e' costituita una commissione nazionale tecnico-consultiva, che esercita funzioni di consulenza per l'attivita' forestale e coordina gli studi e le ricerche volte al miglioramento del materiale di propagazione destinato ai rimboschimenti. Essa e' composta: a) dal direttore generale per l'economia montana e per le foreste, che la presiede; b) dal vice direttore dell'azienda di Stato per le foreste demaniali; c) dal direttore dell'istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n.1318; d) dal direttore dell'istituto di selvicoltura della facolta' agraria e forestale dell'Universita' di Firenze; e) da un tecnico specializzato in pioppicoltura designato dalla commissione nazionale per il pioppo, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1969; f) da tre esperti nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su proposta delle regioni; g) da due rappresentanti dei produttori dei materiali forestali di propagazione, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste fra le persone designate dalla Associazione nazionale dei produttori. Per ciascuno dei componenti sara' nominato un supplente. Le funzioni di segretario della commissione sono assunte dal dirigente della divisione "semi e piantine" della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste. La commissione ha sede in Roma presso la Direzione generale per l'economia montana e per le foreste. I componenti di cui alle lettere e), f) e g) del primo comma durano in carica cinque anni e possono essere confermati. Ai componenti ed al segretario della commissione sara' corrisposto il gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, ed agli aventi diritto l'indennita' di missione ed il rimborso delle spese di viaggio». - La legge 5 giugno 1967, n. 417, reca: «Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sui compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati o collegi operanti nelle amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali».