Art. 14 
                        (Commissione tecnica) 
 
  1. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali, da adottare di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, e'  istituita  presso  il  Ministero  una  commissione
tecnica che sostituisce la commissione tecnico -  consultiva  di  cui
all'articolo 16 della legge 22 maggio 1973, n. 269. 
  2. La commissione tecnica di cui al comma 1, assicura  il  supporto
tecnico - scientifico e  svolge  funzioni  di  indirizzo  e  raccordo
generale tra i soggetti  istituzionali  competenti  nel  settore  dei
materiali forestali di moltiplicazione, in particolare nei  confronti
degli organismi ufficiali, garantendo  altresi'  lo  svolgimento  dei
compiti previsti dal presente decreto.  Entro  tre  mesi  dalla  data
della  sua  istituzione  la   commissione   tecnica   definisce,   in
particolare: 
    a) i modelli di registro di carico e scarico di cui  all'articolo
5, comma 2; 
    b) le modalita'  di  raccolta  dei  dati  sulla  consistenza  del
materiale vivaistico, di cui all'articolo 5, comma 4; 
    c) i codici delle regioni di provenienza, di cui all'articolo  8,
comma 12; 
    d)  i  criteri  per  l'individuazione   e   la   rappresentazione
cartografica delle regioni di provenienza, di  cui  all'articolo  10,
comma 4; 
    e)  i   criteri,   cui   devono   rispondere   i   materiali   di
moltiplicazione importati  a  garanzia  dell'equivalenza  qualitativa
rispetto ai  materiali  prodotti  nella  Comunita'  europea,  di  cui
all'articolo 13, comma 3; 
    f) il peso minimo dei campioni di  sementi  da  prelevare  per  i
controlli doganali di cui all'articolo 13, comma 8; 
    g) il modello per i controlli di cui all'articolo 15, comma 1; 
 
  3. I documenti di cui al comma 2 sono  adottati,  con  uno  o  piu'
decreti, dal Ministro delle politiche agricole e forestali. 
  4. La commissione di cui al comma 1 e' costituita  da  nove  membri
cosi' suddivisi: 
    a) un rappresentante del mondo scientifico universitario  esperto
in vivaistica forestale, designato di concerto  tra  Ministero  e  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano; 
    b) tre rappresentanti delle regioni e  delle  province  autonome,
esperti  del  settore,  designati  dal  Presidente  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano; 
    c) due rappresentanti del Ministero delle  politiche  agricole  e
forestali, di cui uno dell'Istituto sperimentale per la  selvicoltura
di Arezzo; 
    d) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio; 
    e) un  rappresentante  dei  produttori  privati,  nominato  dalle
associazioni di categoria del settore vivaistico-sementiero forestale
maggiormente rappresentative a livello nazionale; 
    f) un rappresentante  dell'Istituto  di  sperimentazione  per  la
pioppicoltura designato dalla Commissione nazionale per il pioppo. 
  5. I componenti della commissione tecnica durano in carica tre anni
e possono essere riconfermati. Per ognuno dei membri di cui al  comma
4 e' designato un supplente. La funzione  di  segreteria  e'  svolta,
senza diritto di voto, da un dirigente  o  da  un  funzionario  della
competente struttura del Ministero; nella prima  riunione,  i  membri
della  commissione  eleggono  al  proprio  interno  il  Presidente  e
definiscono un regolamento di funzionamento. 
  6. Ai componenti della commissione di cui al comma 1 e' corrisposto
il gettone di presenza previsto dalla legge 5 giugno  1967,  n.  417;
agli oneri derivanti dalle spese di funzionamento  della  commissione
si fa  fronte  con  le  risorse  gia'  previste  per  la  commissione
nazionale, di cui dall'articolo 16, della legge 22  maggio  1973,  n.
269. 
 
          Note all'art. 14.
              -  La  legge  22 maggio 1973, n. 269, reca: «Disciplina
          della  produzione  e  del  commercio di sementi e piante di
          rimboschimento. L'art. 16 cosi' recita:
              «16.  -  Entro  tre  mesi  dall'entrata in vigore della
          presente legge con decreto del Ministro per l'agricoltura e
          le   foreste,   e'  costituita  una  commissione  nazionale
          tecnico-consultiva, che esercita funzioni di consulenza per
          l'attivita'  forestale  e  coordina gli studi e le ricerche
          volte   al  miglioramento  del  materiale  di  propagazione
          destinato ai rimboschimenti. Essa e' composta:
                a) dal  direttore  generale  per l'economia montana e
          per le foreste, che la presiede;
                b) dal  vice  direttore  dell'azienda di Stato per le
          foreste demaniali;
                c) dal  direttore  dell'istituto  sperimentale per la
          selvicoltura  di  Arezzo  di  cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 23 novembre 1967, n.1318;
                d) dal  direttore dell'istituto di selvicoltura della
          facolta' agraria e forestale dell'Universita' di Firenze;
                e) da   un  tecnico  specializzato  in  pioppicoltura
          designato   dalla  commissione  nazionale  per  il  pioppo,
          istituita  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          1° agosto 1969;
                f) da   tre   esperti   nominati   dal  Ministro  per
          l'agricoltura e le foreste su proposta delle regioni;
                g) da due rappresentanti dei produttori dei materiali
          forestali   di   propagazione,   scelti  dal  Ministro  per
          l'agricoltura  e  le foreste fra le persone designate dalla
          Associazione nazionale dei produttori.
              Per   ciascuno   dei   componenti   sara'  nominato  un
          supplente.
              Le   funzioni  di  segretario  della  commissione  sono
          assunte  dal  dirigente  della  divisione "semi e piantine"
          della  Direzione  generale  per l'economia montana e per le
          foreste.
              La  commissione  ha  sede  in  Roma presso la Direzione
          generale  per  l'economia  montana  e  per  le  foreste.  I
          componenti  di cui alle lettere e), f) e g) del primo comma
          durano in carica cinque anni e possono essere confermati.
              Ai  componenti ed al segretario della commissione sara'
          corrisposto  il  gettone  di presenza nella misura prevista
          dalla  legge  5 giugno 1967, n. 417, ed agli aventi diritto
          l'indennita'  di  missione  ed  il  rimborso delle spese di
          viaggio».
              -  La legge 5 giugno 1967, n. 417, reca: «Modificazioni
          al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956,
          n.   5,  sui  compensi  ai  componenti  delle  commissioni,
          consigli, comitati o collegi operanti nelle amministrazioni
          statali,   anche   con   ordinamento   autonomo,   e  delle
          commissioni  giudicatrici  dei  concorsi di ammissione e di
          promozione nelle carriere statali».