Art. 16
                             (Sanzioni)

   1.  Chiunque produce, detiene per vendere, pone in vendita o mette
altrimenti  in circolazione materiale forestale di propagazione senza
la  licenza  prescritta  dall'articolo  4  e'  punito con la sanzione
amministrativa  pecuniaria  consistente nel pagamento di una somma da
euro 1000 a euro 6000.
   2.  Chiunque omette di tenere il registro di cui all'articolo 5 e'
punito  con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria consistente nel
pagamento di una somma da euro 500 a euro 3000.
   3.  Chiunque  tiene irregolarmente il registro di cui all'articolo
5,  od omette la comunicazione alle competenti autorita' territoriali
della  consistenza  del  materiale  di  propagazione  presente  nelle
proprie  unita'  produttive, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria  consistente nel pagamento di una somma da euro 200 a euro
1200.
   4. Chiunque acquista, distribuisce, commercia, trasporta materiali
di  moltiplicazione  non  separati  in lotti identificati, o comunque
senza  poterne  dimostrare  la provenienza o l'identita' clonale come
prescritto   dagli  articoli  6  e  8,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa  pecuniaria  consistente nel pagamento di una somma da
euro  50 a euro 300, con un minimo in ogni caso di 100 euro, per ogni
kg  o  frazione  di kg di sementi, e per ogni centinaia o frazione di
centinaia  di  piantine, talee, marze, astoni, embrioni o altre parti
di   piante,   trasportate  per  la  vendita,  vendute  o  altrimenti
commercializzate.
   5. Nel caso di rimozione di materiale forestale di moltiplicazione
vegetativa,  appartenente  ai  cloni iscritti nel Registro nazionale,
senza   l'autorizzazione   delle   autorita'   territoriali  prevista
all'articolo   10,   si   applica   ai   trasgressori   una  sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  euro  50 a euro 300, con un minimo in
ogni  caso di 100 euro, per ogni centinaia o frazione di centinaia di
piantine,  talee,  marze,  astoni,  embrioni  o altre parti di piante
rimosse.
   6.  Il  personale  addetto alle funzioni di controllo, che accerta
l'infrazione,  puo'  procedere  al  sequestro  ed alla distruzione, a
carico   della   ditta   incriminata,   del  materiale  forestale  di
moltiplicazione.  A  carico  del  trasgressore  vanno  poste anche le
eventuali spese di analisi effettuate dagli istituti incaricati.
   7.  Nel  caso  di  mancanza  di  licenza  o  del  registro  o  del
certificato,  di  cui  ai  commi  1, 2, e 4, l'organo competente, nel
pronunciare   il   provvedimento  definitivo  di  accertamento  delle
infrazioni,   dispone   che   il   provvedimento   venga   comunicato
all'organismo ufficiale competente e tramite questo, al Ministero, il
quale  provvede  a  pubblicare  su  sito  internet  l'elenco  di tali
provvedimenti  e  dei trasgressori, e a renderlo disponibile a chi ne
fa richiesta.
   8.  Nel caso di reiterazione delle violazioni indicate ai commi 2,
3  e  4,  l'organismo  ufficiale  puo'  disporre la sospensione della
licenza per un periodo compreso tra 2 e 5 anni.
   9. Chiunque produce, detiene, commercializza o distribuisce, oltre
il  periodo di transizione di 10 anni dalla data di entrata in vigore
del  presente  decreto  legislativo,  materiale di propagazione delle
specie  indicate nell'allegato I, non conforme ai requisiti stabiliti
dal  presente decreto legislativo, e' soggetto alla sospensione della
licenza di cui all'articolo 3 per un periodo di 5 anni.
   10.  Per  le  violazioni  amministrative  contenute  nel  presente
decreto  legislativo si applicano, in quanto compatibili, le norme di
cui  alla  sezione I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.
689.
 
          Note all'art. 16.
              -  La  legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche
          al  sistema  penale».  Per  completezza  d'informazione, si
          riporta   il   testo   deli   articoli  1  e  13  contenuti
          rispettivamente nelle sezioni I e II:
              «Art.  1 (Principio di legalita). - Nessuno puo' essere
          assoggettato  a  sanzioni amministrative se non in forza di
          una legge che sia entrata in vigore prima della commissione
          della violazione.
              Le  leggi  che  prevedono  sanzioni  amministrative  si
          applicano   soltanto  nei  casi  e  per  i  tempi  in  esse
          considerati.».
              «Art.  13  (Atti di accertamento). - Gli organi addetti
          al  controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui
          violazione  e'  prevista  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento   di   una   somma   di   denaro   possono,   per
          l'accertamento  delle  violazioni di rispettiva competenza,
          assumere  informazioni e procedere a ispezioni di cose e di
          luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
          descrittivi  e  fotografici  e  ad  ogni  altra  operazione
          tecnica.
              Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
          cose    che    possono    formare   oggetto   di   confisca
          amministrativa,  nei  modi e con i limiti con cui il codice
          di  procedura  penale  consente  il  sequestro alla polizia
          giudiziaria.
              E'  sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o
          del  natante  posto  in  circolazione  senza essere coperto
          dall'assicurazione  obbligatoria  e  del  veicolo  posto in
          circolazione  senza  che per lo stesso sia stato rilasciato
          il documento di circolazione.
              All'accertamento   delle   violazioni   punite  con  la
          sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una  somma di
          denaro  possono  procedere anche gli ufficiali e gli agenti
          di  polizia  giudiziaria,  i  quali, oltre che esercitare i
          poteri  indicati  nei  precedenti commi, possono procedere,
          quando  non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi
          di  prova,  a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata
          dimora,  previa  autorizzazione  motivata  del  pretore del
          luogo   ove   le   perquisizioni   stesse  dovranno  essere
          effettuate.  Si  applicano  le disposizioni del primo comma
          dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
          codice di procedura penale.
              E'  fatto  salvo  l'esercizio degli specifici poteri di
          accertamento previsti dalle leggi vigenti.».