Art. 17
                      (Clausola di cedevolezza)

   1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della  Costituzione le norme del presente decreto afferenti a materie
di  competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento
della  direttiva  1999/105/CE, si applicano sino alla data di entrata
in  vigore  della  normativa  di  attuazione  di  ciascuna  regione e
provincia    autonoma,    nel    rispetto   dei   vincoli   derivanti
dall'ordinamento  comunitario  e dei principi fondamentali desumibili
dal presente decreto.
 
          Note all'art. 17.
              -  Per  l'art.  117,  comma 5, della Costituzione, vedi
          note alle premesse.
              -   Per   la  direttiva  1999/105/CE,  vedi  note  alle
          premesse.