Art. 18 (Norme transitorie e finali) 1. Le licenze gia' rilasciate ai sensi della legge 22 maggio 1973, n. 269, mantengono la loro validita' per 10 anni, salvo diversa disposizione degli organismi ufficiali. 2. Il materiale di moltiplicazione certificato ai sensi della legge n. 269 del 1973, in produzione o deposito alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, potra' essere utilizzato entro un termine massimo di dieci anni. 3. Dall'applicazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 18. - La legge n. 269 del 1973, reca: «Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di rimboschimento.».