Art. 2 
                   (Definizioni e classificazioni) 
 
  1. Ai fini del presente decreto  legislativo  valgono  le  seguenti
definizioni: 
    a)  materiali  forestali  di  moltiplicazione:  i  materiali   di
moltiplicazione  o  propagazione  delle   specie   e   degli   ibridi
artificiali utilizzabili ai fini forestali, che risultano  importanti
per fini forestali nell'insieme della Comunita' o in parte  di  essa,
in particolare quelli di cui all'allegato I; per  fini  forestali  si
intendono  tutte  le  attivita'  relative  all'imboschimento   e   al
rimboschimento, all'arboricoltura da legno e ad  eventuali  ulteriori
ambiti previsti dalle regioni e dalle province autonome di  Trento  e
di Bolzano; 
    b) materiali di moltiplicazione: 
     1) unita' seminali: gli strobili, le infruttescenze, i frutti  e
i semi destinati alla produzione di postime; 
     2) parti di piante: le talee caulinari, fogliari e radicali, gli
espianti o gli  embrioni  per  la  micropropagazione,  le  gemme,  le
margotte, le radici, le marze, i piantoni ed  ogni  parte  di  pianta
destinata alla produzione di postime; 
     3) postime: le piante derivate da unita' seminali o da parti  di
piante; 
    c) materiali di base: 
     1) fonti di semi: gli alberi o gli arbusti  di  una  determinata
zona dove si raccolgono i semi; 
     2)  soprassuolo  :  una  popolazione  di   alberi   ed   arbusti
identificata   che   presenta   una   sufficiente   uniformita'    di
composizione; 
     3)  arboreti  da  seme:  le  piantagioni  di  cloni  o  famiglie
selezionati,  isolate   contro   ogni   impollinazione   estranea   o
organizzate in modo da  evitare  o  limitare  tale  impollinazione  e
gestite in modo da produrre raccolti frequenti, abbondanti e facili; 
     4) genitori: alberi utilizzati per ottenere discendenti  tramite
impollinazione controllata o libera di una pianta madre identificata,
utilizzata come femmina, con il polline di un'altra pianta  (fratelli
biparentali) o di un certo numero di altre piante identificate  o  no
(fratelli monoparentali); 
     5)  cloni:  insieme  di  individui  (ramet)  derivati  per   via
vegetativa da un unico individuo originale (ortet), per  esempio  per
talea, micropropagazione, innesto, margotta, o divisione; 
     6) miscuglio di cloni:  i  miscugli  di  cloni  identificati  in
proporzioni definite; 
    d) autoctoni e indigeni: 
     1) soprassuolo o fonte di semi "autoctono": una  popolazione  di
norma continuamente  rigenerata  tramite  rinnovazione  naturale.  Il
soprassuolo  o  la  fonte   di   semi   possono   essere   rigenerati
artificialmente tramite materiali di propagazione  provenienti  dallo
stesso soprassuolo o dalla stessa fonte di semi o  da  soprassuoli  o
fonti di semi autoctoni ubicati in prossimita'; 
     2) soprassuolo o fonte di semi "indigeni": un soprassuolo o  una
fonte di semi autoctoni o prodotti artificialmente per semina, la cui
origine e' situata nella stessa regione di provenienza; 
    e) origine: per un soprassuolo o una fonte di sementi  autoctoni,
l'origine e' il luogo dove si trovano gli alberi. Per un  soprassuolo
o una fonte di semi non autoctoni, l'origine e il luogo da cui i semi
o le piante sono state originariamente introdotti.  L'origine  di  un
soprassuolo o di una fonte di semi puo' essere sconosciuta; 
    f) provenienza: luogo determinato in cui si trova una popolazione
di alberi o arbusti; 
    g) regione di provenienza:  per  una  specie  o  sottospecie,  il
territorio o l'insieme di territori soggetti a condizioni  ecologiche
sufficientemente uniformi e sui quali si trovano soprassuoli o  fonti
di semi sufficientemente omogenei dal punto di  vista  fenotipico  e,
ove valutato, dal punto di vista genotipico, tenendo conto dei limiti
altimetrici ove appropriato; 
    h)  produzione:  include  tutte   le   fasi   della   generazione
dell'unita' seminale, la conversione da unita'  seminale  a  semente,
compresa la raccolta, e l'allevamento di postime da sementi  e  parti
di piante. Dalla presente  definizione  si  esclude  l'uso  di  talee
prelevate  e  reimpiegate  in  loco  esclusivamente  nell'ambito   di
interventi    di     ripristino     ambientale     o     sistemazione
idraulico-forestale   realizzati   con   tecniche    di    ingegneria
naturalistica; 
    i) commercializzazione: l'esposizione per la vendita, la  vendita
o la consegna a un terzo, inclusa la consegna sotto contratto; 
    l)  fornitore:  la  persona  fisica  o  giuridica  che   produce,
commercializza, importa o distribuisce, per professione o  per  altri
motivi, materiali forestali di moltiplicazione; 
    m)   distribuzione:    cessione    a    terzi    diversa    dalla
commercializzazione, 
    n) organismo ufficiale: le regioni  e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, responsabili per  le  questioni  riguardanti  il
controllo della  commercializzazione  e  la  qualita'  del  materiale
forestale  di  moltiplicazione.  Gli  organismi   ufficiali   possono
delegare l'espletamento delle funzioni previste dal presente decreto,
sotto la loro autorita' e controllo, ad  una  persona  giuridica,  di
diritto pubblico o privato, che assume la denominazione di "autorita'
territoriale", alla quale, ai sensi  del  suo  statuto  ufficialmente
approvato,  sono   demandate   esclusivamente   specifiche   funzioni
pubbliche, a condizione che  tale  persona  giuridica  e  i  relativi
membri non abbiano alcun  interesse  personale  nei  risultati  delle
misure che adottano.  Il  Ministero,  in  qualita'  di  organismo  di
coordinamento per  l'attuazione  del  presente  decreto  legislativo,
trasmette alla Commissione europea l'elenco degli organismi ufficiali
responsabili o delle autorita' territoriali delegate. 
  2.  Ai  sensi  dell'allegato   VI,   i   materiali   forestali   di
moltiplicazione sono classificati nelle seguenti categorie: 
    a) "identificati alla  fonte":  i  materiali  di  moltiplicazione
provenienti da materiali di base prodotti da una fonte di semi, o  da
un soprassuolo, ubicati in una singola regione di provenienza  e  che
soddisfano i requisiti di cui all'allegato II; 
    b) "selezionati": i materiali di moltiplicazione  provenienti  da
materiali di base prodotti da un soprassuolo ubicato in  una  singola
regione di provenienza,  fenotipicamente  selezionati  a  livello  di
popolazione e che soddisfano i requisiti di cui all'allegato III; 
    c) "qualificati": i materiali di moltiplicazione  provenienti  da
materiale di base prodotti da arboreti da seme, da genitori, cloni  o
miscuglio di  cloni  cui  i  componenti  sono  stati  fenotipicamente
selezionati a livello individuale e che soddisfano i requisiti di cui
all'allegato IV. In relazione a  tali  materiali  non  devono  essere
stati necessariamente avviati o conclusi controlli; 
    d) "controllati": i materiali di moltiplicazione  provenienti  da
materiale  di  base  prodotti  da  soprassuoli,  arboreti  da   seme,
genitori, cloni  o  miscuglio  di  doni.  La  superiorita'  di  detti
materiali deve essere stata dimostrata per mezzo di prove comparative
o tramite una stima calcolata sulla base di una valutazione  genetica
dei  componenti  dei  materiali  di  base.  Tali   materiali   devono
soddisfare i requisiti di cui all'allegato V.